I due rami del Parlamento hanno questa prerogativa detta Autodichia.
Essa consiste nel risolvere, mediante un organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti.
Grazie ad essa le Camere hanno una certa autonomia delle Camere, in modo da salvaguardare l’organo da ingerenza esterna.
La Corte costituzionale riconosce questa forma di giurisdizione e vieta l’istituzione di giudici speciali.
Gli organi del potere sovrano dello Stato hanno assoluta autonomia ed indipendenza e come tali possono avere delle deroghe alla giurisdizione.
Categoria: Glossario
Aziende autonome (d. amm.) (Holdings autonomous)
Le aziende autonome sono un organismo atipico, che assicura la gestione di servizi di interesse pubblico.
Esse non hanno personalità giuridica quindi non titolari di un proprio patrimonio.
Sono sottoposte al controllo dello Stato.
Le aziende autonome hanno autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, e sono sotto il controllo politico del Parlamento, del Ministro competente e della Corte dei conti.
Bigamia (d. pen.) (Bigamy)
Trattasi di reato commesso da chi, già legato da matrimonio con effetti civili, contrae nuovo matrimonio (artt. 556 e 557 c.p.), si consuma nel momento e nel luogo di celebrazione del secondo matrimonio, e la pena è la reclusione da 1 a 5 anni.
Busta paga [cedola di] (d. lav.) (Busta pay (the coupon))
Prospetto contenente gli elementi di identificazione della retribuzione dovuta al lavoratore subordinato.