Colpo di Stato (d. pubbl.) (Coup d’Etat)

Metodo di conquista del potere fondato su un repentino e spesso violento mutamento dell’assetto governativo o del regime politico di uno Stato, perpetrato illegittimamente in violazione dei principi costituzionali e democratici interni e internazionali, per instaurare governi dittatoriali o regimi autoritari.
Nella maggior parte dei casi è imposto da un ristretto gruppo di militari, ovvero dall’esercito nel suo insieme: se è operato da un gruppo politico, l’apparato militare può assumere un atteggiamento di neutrale complicità.

Commutazione (Switching)

Potere attribuito al Presidente della Repubblica che gli conferisce la possibilità di trasformare una pena detentiva in altra meno afflittiva.
Rappresenta, insieme alla grazia, uno dei poteri residuali discrezionali precedentemente attribuiti alla corona, ed oggi ascrivibili alla figura del Capo dello Stato.
Si noti che anche l’amnistia e l’indulto in passato costituivano prerogativa del Presidente della Repubblica, mentre oggi sono di competenza del Parlamento (ex L. Cost. 1/92, che ha modificato l’art. 79 della Costituzione).
(—) nel diritto ereditario (d. civ.)
È la facoltà attribuita ai figli legittimi [Filiazione], in concorso con figli naturali [Filiazione], di soddisfare in denaro o in beni immobili la porzione di eredità spettante ai figli naturali che non si oppongono.
In caso di opposizione, la decisione è riservata al giudice, che valuterà le circostanze personali e patrimoniali del caso (artt. 537, 542, 566 c.c.).
Il diritto di (—) è l’unica residua discriminazione tra figli naturali e legittimi; esso trova applicazione solo nella successione legittima, non in quella testamentaria [Testamento].

Concertazione sociale (d. lav.) (Social Dialogue)

Metodo di relazioni industriali caratterizzato dal confronto e dall’accordo, in via negoziale, delle parti sociali su tematiche di particolare valenza.
Garantisce il sostegno delle parti sindacali a politiche di governo particolarmente rigorose. Causa ed effetto della (—) è, da un lato, la partecipazione del Governo, in veste di terza parte, alla contrattazione collettiva e l’attrazione in ambito sindacale di questioni che eccedono il più tradizionale oggetto delle vertenze economico-contrattuali, come la politica economica, fiscale ed occupazionale.
Il coinvolgimento delle parti sociali ha consentito al Governo il raggiungimento di importanti obiettivi (come il risanamento dei conti pubblici e l’ingresso dell’Italia nell’euro), da un lato, e, dall’altro, i sindacati hanno partecipato alla predisposizione di alcune significative riforme in campo sociale. Ma la (—), priva di regole codificate ed attuata come prassi condivisa e ricercata da tutti i suoi attori, è entrata in una fase di crisi per la necessità, da parte dei passati Governi di centro-destra, di approvare riforme in campo sociale su cui si era formata una forte opposizione dal lato di sindacati e dalla volontà di dare vita ad una nuova metodologia nei rapporti fra istituzioni e parti sociali, ispirata al modello comunitario del dialogo sociale. Tale passaggio è stato ben evidente in occasione della riforma del mercato del lavoro, attuata con la L. 30/2003 e il D.Lgs. 276/2003, preceduta da un forte scontro tra Governo e parti sociali sui contenuti della futura riforma e dalla rottura della stessa unità sindacale (il Patto per l’Italia, che esprimeva sostanzialmente l’accordo sugli aspetti portanti della riforma, era stato siglato il 5-7-2002 dalle sole C.I.S.L. e U.I.L., senza la C.G.I.L.).
Una nuova fase di (—) sembra però aperta con l’insediamento della compagine governativa di centrosinistra che, sin all’indomani delle elezioni politiche dell’aprile 2006, ha attuato un significativo coinvolgimento delle tre principali confederazioni sindacali nella predisposizione dei suoi atti legislativi (come manovra finanziaria e DPEF).

Conferenza (Conference)

Forma di cooperazione tra amministrazioni pubbliche introdotta dalla L. 241/1990 al fine di snellire l’azione amministrativa, evitando che, nei procedimenti particolarmente complessi, le amministrazioni chiamate a parteciparvi debbano pronunciarsi in luoghi e tempi diversi. La (—) sostituisce a tali pronunce separate una valutazione contestuale in sede collegiale.
È possibile distinguere due tipi di (—):
— la (—) istruttoria postula il dovere di collaborazione tra i diversi centri di riferimento di interessi pubblici attraverso un esame congiunto di questi ultimi. Ciascuna amministrazione coinvolta in un procedimento amministrativo può così evidenziare, nella fase istruttoria, l’interesse di cui è portavoce. Una volta evidenziate le esigenze di ciascuna amministrazione, l’amministrazione procedente, indice la (—) ferma restando la facoltà per le amministrazioni coinvolte, che non siano titolari dell’interesse pubblico prevalente, di richiedere l’indizione della stessa;
— la (—) decisoria conduce, invece, alla determinazione finale in via collaborativa e funzionale da parte di autorità dotate di poteri decisori.
(—) permanente Stato-Regioni (d. amm.)
Organo collegiale istituito dalla L. 400/1988 che, convocato ogni sei mesi e presieduto dal Presidente del Consiglio, è composto dai presidenti delle Regioni (sia a Statuto speciale che ordinario) e dai presidenti delle Province autonome, nonché dai Ministri (o rappresentanti di enti pubblici) di volta in volta interessati ai problemi in discussione.
La (—) svolge compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale (eccetto la politica estera, la giustizia e la sicurezza nazionale) che incidono nelle singole materie di competenza regionale riguardo: l’attività normativa statale; gli obiettivi della programmazione e della politica finanziaria e di bilancio; la funzione statale di indirizzo e coordinamento; gli atti comunitari che interferiscono sulle competenze regionali; gli altri argomenti su cui il Presidente del Consiglio ritiene opportuno conoscere (o acquisire) il parere della conferenza.
I compiti attribuiti alla (—) sono stati notevolmente ampliati con l’emanazione del D.Lgs. 281/1997, in attuazione della delega contenuta nella legge Bassanini sul decentramento amministrativo (L. 59/1997). Lo stesso decreto legislativo prevede che le materie di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane siano trattate dalla Conferenza unificata.
Ulteriori competenze sono state, infine, introdotte dalla L. 15/2005 in tema di conferenza di servizi.
(—) Stato-città (d. amm.)
Istituita con D.P.C.M. 2 luglio 1996, assolve compiti di coordinamento nei rapporti tra Stato e autonomie locali e di studio, informazione e confronto sulle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere su funzioni proprie o delegate di Province Comuni e Comunità montane.
La (—), convocata almeno ogni tre mesi, è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo delega al Ministro dell’interno o al Ministro per gli affari regionali; è composta inoltre dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro della salute, dal presidente dell’A.N.C.I. (Associazione nazionale Comuni italiani), dal presidente dell’U.P.I. (Unione Province italiane), dal presidente dell’U.N.C.E.M. (Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli enti montani).
Ne fanno parte quattordici Sindaci designati dall’A.N.C.I. e sei presidenti di Provincia designati dall’U.P.I. Alle riunioni possono partecipare anche altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
Le questioni di interesse comune con le Regioni sono trattate nell’ambito della Conferenza unificata.
(—) unificata (d. amm.)
È la Conferenza permanente Stato-Regioni unificata con la Conferenza Stato-città per le materie ed i compiti di interesse comune.
La (—) assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie, ed ai compiti di interesse comune alle Regioni ed agli enti locali ed è competente comunque in tutti i casi in cui le Regioni e gli enti locali o la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Ulteriori competenze sono state introdotte dalla L. 15/2005 in tema di Conferenza di servizi.