Si tratta di pubblici uffici la cui funzione è quella di rendere pubblici e, quindi, opponibili a chiunque gli atti coi quali si costituiscono, si regolano o si estinguono diritti relativi a beni immobili. Presso le conservatorie, in particolare, vengono eseguite le seguenti operazioni:
— trascrizione degli atti di trasferimento della proprietà o di altri diritti reali e degli atti impositivi di limitazioni all’altrui proprietà;
— iscrizione degli atti coi quali si costituiscono ipoteche;
— annotazione delle variazioni relative alle ipoteche.
Generalmente le vicende relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari vengono registrate con criterio soggettivo, in virtù del quale tutti gli atti coi quali si costituiscono, modificano o estinguono diritti reali su beni immobili vengono trascritti a favore degli acquirenti e contro gli alienanti, in maniera tale che dal registro risultino i successivi trasferimenti dell’immobile, sì che dall’ultimo trasferimento si possa risalire, attraverso i dati anagrafici dei successivi proprietari, ai trasferimenti precedenti.
Naturalmente è necessario che vi sia una continuità delle trascrizioni. Il codice civile, al riguardo, prevede che si renda pubblico ogni atto o provvedimento che produca, in relazione ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari, effetti costitutivi, modificativi o estintivi, e che le trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto (artt. 2645, 2650 c.c.).
Le conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nelle località ove hanno sede i tribunali. A capo di ogni conservatoria è preposto un conservatore, il quale dipende funzionalmente dal Ministero delle finanze, nonché dal Ministero di grazia e giustizia per le funzioni svolte in base alle norme del codice civile.
Categoria: Glossario
Sanatoria dell’abusivismo (Cure dell’abusivismo)
Si tratta della concessione della sanatoria per abusi formali.
La L. 47/85, all’art. 13, stabilisce che può essere richiesta la sanatoria per quelle opere realizzate in assenza o in difformità (totale o parziale) dalla concessione o autorizzazione ottenuta per la loro esecuzione, che risultino comunque conformi alle leggi e agli strumenti urbanistici vigenti.
Per il rilascio dell’autorizzazione in sanatoria è richiesto:
1) che l’opera abusiva sia, durante la sua realizzazione e al momento della presentazione della domanda, conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati;
2) il pagamento, della sanatoria, avviene secondo quanto previsto dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della L. 10/77, e con una somma determinata dall’autorità comunale.
IL pagamento è spesso oneroso per una duplice finalità.
In questo si assicura la partecipazione dell’autore della violazione agli oneri urbanistici e, dall’altro la riparazione del danno arrecato all’interesse pubblico.
Il provvedimento sanante legittima sul piano amministrativo l’opera abusiva.
Quando viene avviata la procedura di sanatoria l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa. Il rilascio del provvedimento annulla l’illecito urbanistico.
Il capo IV della L. 47/85 prevede, oltre alla sanatoria generale, un’ulteriore e speciale procedura di sanatoria per le opere realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e in assenza di concessione o autorizzazione o in difformità da esse.
La sanatoria riguarda le opere ultimate (o interrotte a seguito di provvedimento amministrativo o giurisdizionale) entro il 31 dicembre 1993, ed eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, oppure in difformità da esse;
b) su licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace.
Secondo l’art. 39 della L. 724/94, tali opere che non devono aver comportato un ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria dell’originaria costruzione o un ampliamento superiore a 750 metri cubi.
Queste leggi sono state modificate dalla L. 662/96, per ottenere una repressione dell’abusivismo edilizio e snellire ed oggettivizzare le procedure di regolarizzazione delle strutture abusive.
La sanatoria viene concessa, secondo un meccanismo del silenzio-assenso, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della L. 662/96 (ossia dal 1° gennaio 1997).
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Fee for disposal of municipal solid waste)
Si tratta di un tributo comunale per coloro occupino o detengano locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso siano essi adibiti.
Sono escluse da questo pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nella superficie tassabile non è compresa quell’area che è destinata a rifiuti speciali, tossici e nocivi.
Allo smaltimento di questi ultimi, infatti, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, gli stessi produttori.
Il tributo è stato soppresso e sostituito da una nuova tariffa composta:
1) da una quota determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio;
2) da una quota che dipende dai rifiuti conferiti, dal servizio fornito e dall’entità dei costi di gestione.
Bimetallismo (Bimetal)
Sistema monetario in cui tutte le monete coniate nei due metalli preziosi (l’oro e l’argento) esercitano contemporaneamente il ruolo di standard monetario e hanno hanno potere acquisto.