Capitalizzazione semplice (Capitalization simple)

Tecnica di determinazione del valore del capitale dato o preso a prestito, ad un certo tasso di interesse e per un certo periodo di tempo, in cui gli interessi vengono capitalizzati solo al termine del periodo considerato.
In formula:

M = C (1+ it);

dove M, è il montante, i il tasso di interesse unitario annuo, t il tempo espresso in anni.

Cassa depositi e prestiti (Cash deposits and loans)

Organismo finanziario che nel sistema pubblico italiano svolge un’indispensabile funzione di intermediazione finanziaria.
Organismo finanziario che nel sistema pubblico italiano svolge un’indispensabile funzione di intermediazione finanziaria.
La Cassa Depositi e Prestiti è un’amministrazione dello Stato che svolge un’importante funzione di intermediazione finanziaria; è stata riordinata dal D.Lgs. 284/99 che la definisce un istituto dotato di propria personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio. Nell’esercitare la propria attività la Cassa Depositi e Prestiti deve garantire, dunque, l’equilibrio della gestione e la propria solidità patrimoniale.
Più precisamente l’istituto:
— riceve depositi, con garanzia dello Stato, da amministrazioni statali, Regioni, enti locali e pubblici, e infine da privati solo nei casi previsti dalla legge;
— concede finanziamenti allo Stato, Regioni, agli enti locali e pubblici, ai gestori di pubblici servizi ecc.;
— gestisce fondi e svolge attività per conto delle amministrazioni pubbliche o di altri soggetti.
L’attività della Cassa Depositi e Prestiti è sostenuta oltre che dal proprio patrimonio anche da depositi, fondi provenienti dall’assunzione di prestiti, fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali ecc., fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

CE [Comunità Europea] (EC [European])

Nuova denominazione assunta dalla Comunità Economica Europea (CEE) con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione Europea.
Fu istituita con il Trattato di Roma del 25-3-1957 da parte dei sei paesi già membri della CECA (v.) e cioè Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania Federale; nel 1973 vi aderirono anche la Gran Bretagna, la Danimarca e l’Irlanda; nel 1981 la Grecia, nel 1986 la Spagna ed il Portogallo e nel 1995 la Svezia, l’Austria e la Finlandia.
Organi principali della CE sono: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione Europea (v.), la Commissione delle Comunità Europee (v.), la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti.
L’obiettivo principale della CE è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei sia in campo economico che in quello politico eliminando le barriere che ancora si frappongono alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi.
Dal 1978 è stata avviata anche una progressiva stabilizzazione dei tassi di cambio delle monete europee ed è stato introdotto l’ECU (v.) come unità di conto europea.
Il Trattato di Roma è stato integrato dalle disposizioni dell’Atto Unico Europeo (v.) entrato in vigore il 1° luglio 1987 e dal Trattato sull’Unione Europea (v. Maastricht) entrato in vigore il 1° novembre 1993.
L’obiettivo più importante dell’Atto Unico era la realizzazione entro il 31 dicembre 1992 del mercato unico europeo cioè di uno spazio senza frontiere interne, nel quale fosse assicurata la libera circolazione.
Nei primi anni ’90 i paesi aderenti alla CE si sono resi protagonisti di una brusca accelerazione verso:
— l’unità politica: in diverse congiunture internazionali (ad esempio, in occasione della crisi del Golfo persico) i paesi membri si sono presentati compatti sullo scenario mondiale adottando una linea politica comune;
— la creazione di uno Spazio economico europeo (v. SEE) che coinvolge anche i paesi dell’EFTA (v.) per assicurare, in un prossimo futuro, ai due blocchi economici in precedenza contrapposti, la piena libertà di movimento di beni, capitali, persone e servizi.
Infine, il 10 ottobre 1997 è stato firmato il Trattato di Amsterdam con il quale sono state introdotte numerose modifiche ai trattati preesistenti.

Vedi tabella.

Certificato di deposito in valuta (Certificate of deposit in foreign currency)

È un certificato di deposito (v.) emesso in valuta estera.
Le sue caratteristiche principali non si discostano da quelle esaminate a proposito dei certificati in lire a parte:
— il taglio minimo, che è diverso a seconda della valuta prescelta, in modo da corrispondere comunque al controvalore di circa 10 milioni di lire italiane;
— il tasso di interesse che varia in relazione alla valuta nella quale il certificato è emesso;
— la valuta dell’operazione, che corrisponde al secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’operazione è stata disposta.
Il regime fiscale è uguale a quello dei certificati di deposito ordinari.