Raccolta di canoni conciliari [vedi Canone; Concilio ecumenico], decretali [vedi], liste di papi, autentici brani patristici e scritti apocrifi degli apostoli. Fu composta da un autore anonimo nelle regioni dell’Italia settentrionale tra l’882 e l’896 e fu dedicata al vescovo di Milano Anselmo. In essa la legislazione imperiale viene adattata alle esigenze della Chiesa e frammenti di diritto romano si accompagnano metodicamente alle lettere dei papi.
La (—) è divisa in dodici libri, ad imitazione del Codice [vedi Corpus iuris civilis] di Giustiniano I [v
Categoria: Glossario
Common Law
(d. comp.)
Termine che assume diversi significati a seconda delle espressioni cui viene contrapposto.
In una prima accezione (—), contrapposto a Civil Law [vedi], indica l’intero ordinamento giuridico proprio della Gran Bretagna (Scozia esclusa), di quegli Stati in cui il diritto inglese si è esteso (ad esempio, Malesia, Birmania e Nuova Zelanda) e di quesi Paesi (ad esempio, gli Stati Uniti) il cui ordinamento deriva e si riconnette a quello inglese. In una tale accezione, i termini di (—) e di diritto angloamericano sono utilizzati come sinonimi.
In un significato più ristretto, (—) indica quella parte del diritto inglese sviluppatosi a base giurisprudenziale ed elaborato dalle tre classiche corti di Westminster, ossia la Corte del Consiglio Reale (King’s Bench) [vedi Court of King’s Bench], la Corte dello Scacchiere [vedi Court of Exchequer] e la Corte delle Udienze comuni [vedi Court of Common Pleas]. In tale significato, il termine (—) si contrappone ad Equity [vedi], ossia a quel complesso di norme di giustizia discrezionale elaborato dalla Corte di Cancelleria [vedi Court of Chancery].
Infine, in una terza accezione (—), in contrapposizione a Statute Law, indica quella parte dell’ordinamento inglese e di tipo inglese non emanato da un organo legislativo particolare, ma creato dai giudici quale diritto non scritto.
L’origine della (—), intesa nel suo significato più ampio di diritto angloamericano risale al 1066, anno della conquista normanna, quando Guglielmo il Conquistatore contrappose alle consuetudini locali un diritto centralizzato, elaborato dalle suddette tre corti londinesi. La Corte dello Scacchiere, sorta nella prima metà del secolo XII, fu creata con competenze in materia demaniale e fiscale; la Corte delle Udienze comuni, sorta nel 1178 era competente sulla generalità delle controversie insorte tra privati; la Corte del Consiglio Reale era competente sulle questioni civili e penali di particolare gravità. L’attività procedurale delle tre corti regie diede luogo alla formazione di un diritto centralizzato, destinato ad imporsi rapidamente nei riguardi della giurisdizione locale e feudale.
Il meccanismo procedurale dinanzi ad una delle corti londinesi veniva messo in moto attraveso il sistema dei writs [vedi]. Questi erano ordini che il re, su richiesta (e dietro esborso di denaro) della parte che non avesse ottenuto soddisfazione della lite portata dinanzi al giudice locale (sceriffo o lord), indirizzava al giudice locale medesimo, affinché questi provvedesse secondo giustizia. Nell’ipotesi di inottemperanza al writ, l’alternativa era l’instaurazione del procedimento dinanzi alla corte londinese.
Ad ogni tipo di pretesa corrispondeva un particolare writ, per cui era onere della parte quello di prestare attenzione nel chiedere la forma di writ particolarmente adatta alla propria pretesa.
Tra i vari tipi di writ uno dei più importanti era il writ of rights, in base al quale si ordinava al giudice locale di accogliere il reclamo presentato dal possessore a pieno titolo di un fondo, concessogli da un barone, contro colui che lo avesse occupato senza diritto. L’alternativa, in caso d’inosservanza, era il trasferimento della lite dinanzi allo sceriffo regio.
Altro importante tipo di writ era il precipe quod reddat, ugualmente utilizzabile per ingiungere al convenuto la restituzione di un fondo conteso: in caso di inottemperanza, egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla Corte delle udienze comuni.
Infine, il writ precipe intimava al convenuto l’immediato pagamento della somma di denaro debitoria, già determinata nel suo ammontare, con l’avvertenza che in caso di inosservanza egli avrebbe dovuto comparire dinanzi alla magistratura regia.
La graduale ma costante tipizzazione dei writs condusse ad una loro generalizzata utilizzazione, che determinò il carattere della (—) quale diritto di elaborazione giurisprudenziale, avulso da interventi legislativi. In tal modo si ebbe la creazione di un diritto effettuata dai magistrati sulla base di un sistema del precedente, ossia poggiato su una decisione emanata per una controversia già risolta e utilizzabile in maniera vincolante come modello per analoghi casi successivi [vedi Stare decisis (principio dello)].
A partire dal secolo XVI le decisioni più importanti della giurisprudenza londinese vennero riunite in raccolte (Reports) che vennero utilizzate dai giudici come utile strumento per adeguare le decisioni precedenti alle singole fattispecie concrete.
L’ordinamento giuridico inglese si presenta con caratteri molto diversi dal diritto comune [vedi]. Quest’ultimo, pur avendo anch’esso origini giurisprudenziali, ebbe come punto di riferimento normativo e di elaborazione dottrinale il Corpus iuris civilis [vedi]. Le opposizioni delle corti di Westminster alla penetrazione del diritto romano fu dovuta soprattutto alla strumentalizzazione politica, attuata dalla monarchia inglese nei confronti del Parlamento.
Attualmente la magistratura londinese è strutturata in modo tale che alle precedenti Corti viene sostituita un’Alta Corte di giustizia (High Court of Justice), che giudica in primo grado e si divide in Cancelleria (Chancery), Famiglia (Family), Divisione del Consiglio della Regina (Queen’s Bench Division). In secondo grado vi è una Corte di Appello (Court of Appeal) le cui sentenze sono impugnabili con ricorso alla Camera dei Lords [vedi
Concordato ecclesiastico
Convenzione internazionale, stipulata tra la S. Sede, in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolica Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
Tra i concordati di maggiore rilevanza storica: quello di Worms (1122), stipulato tra papa Callisto II (1119-1124) ed Enrico V (1106-1125), che pose fine alla lotta per le investiture [vedi Investiture (lotta per le)] tra i papi e gli imperatori. In virtù di esso si stabilì che i pontefici e i vescovi dovevano essere eletti secondo le norme ecclesiastiche e che solo in Germania a tali elezioni avrebbe potuto assistere un rappresentante dell’impero. L’imperatore avrebbe potuto investire di un feudo un vescovo o un ecclesiastico, ma solo dopo la regolare elezione e consacrazione del pontefice. La Chiesa, dal suo canto, riconosceva i diritti assunti dall’imperatore sugli ecclesiastici, ai quali fosse stata conferita un’investitura feudale. Con il (—) di Costanza (1418) e quello di Francoforte (1446) la Chiesa tentò di arginare le tendenze centrifughe di alcuni episcopati nazionali.
Il (—) del 1801 tra il Primo Console Napoleone [vedi Bonaparte Napoleone] e Pio VII (1829-1830) compose il profondo dissidio generato tra il governo francese e la S. Sede [vedi Costituzione civile del clero].
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il concordato dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi [vedi Lateranensi (Patti)]), modificato e sostanzialmente innovato con l’accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi
Constitutio romana
Promulgata da Lotario I [vedi] nell’824. Essa imponeva al papa il giuramento di fedeltà all’imperatore.