Correctores statutorum

(Emendatori, riformatori delle norme statutarie)

A partire dal XIII secolo, erano le persone nominate dal comune [vedi Comune medievale] allo scopo di provvedere esclusivamente alla sistemazione e al riordino delle deliberazioni statutarie [vedi Statuti comunali], che si andavano aggiungendo di anno in anno, nonchè incaricate della eliminazione delle ripetizioni e delle contraddizioni in esse contenute.
I (—) vennero costituiti in commissioni, in modo da rendere possibile la rappresentanza degli interessi di tutti i cittadini.
Tale ufficio fu reso stabile in alcuni comuni (ad esempio, a Pisa e a Pistoia) e spesso venne affidato a giuristi di professione.
I (—) erano tenuti a prestare giuramento solenne al popolo ed in alcuni casi (ad esempio, a Parma e a Pistoia) si stabilì che essi dovessere restare isolati, per tutto il periodo della compilazione e della riforma, in una sorta di conclave, senza possibilità di contatti col mondo esterno. In altri comuni fu disposto, invece, il contrario, ritenendosi fondamentale per il buon esito dell’incarico, che i (—) fossero costantemente aggiornati circa le nuove tendenze e le nuove esigenze del popolo e si invitava quest’ultimo per mezzo di bandi [vedi Bando] a contattare i (—) e a fornire loro proposte e consigli

Court of Exchequer

(Corte dello Scacchiere) (d. comp.)

Corte giudiziaria di Common Law [vedi] sorta nella prima metà del secolo XII come specifico ufficio giudiziario del dipartimento finanziario del King’s Council [vedi], originariamente preposto alla revisione dei conti ed alla contabilità di Stato. Probabilmente derivò la denominazione di Scacchiere dall’ampia tela quadrettata che ricopriva il banco su cui sedevano i giudici, che veniva in tal modo ad assumere la parvenza di una grande tavola da scacchi.
Ben presto la circoscritta competenza della Corte in campo fiscale e demaniale si estese ad un ambito processuale più vasto, comprendente un’ampia serie di controversie tra privati. Ciò fu possibile attraverso l’adozione di una formula processuale fittizia (writ quominus) con cui l’attore dichiarava di essere impossibilitato ad adempiere i suoi obblighi col fisco, in quanto non riusciva a riscuotere un credito vantato nei confronti del convenuto.
Nel 1875 la (—) perse il carattere di corte giudiziaria autonoma e confluì nella Queen’s Bench Division della Hight Court of Justice

Comitato ristretto

Se una Commissione, nell’esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l’argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria. A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.