Rota romana can. 1405, 1443-1444 c.j.c.

Nell’ambito della Curia romana è il Tribunale ordinario costituito dal Romano Pontefice per ricevere gli appelli.
Essa giudica in seconda istanza le cause definite in primo grado dai tribunali ecclesiastici ordinari e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza istanza quelle già trattate in appello dalla stessa (—), da altro tribunale ecclesiastico a meno che la cosa non sia passata in giudicato.
Le sentenze pronunciate dai tribunali ecclesiastici, comunque, per produrre effetti nel nostro ordinamento giuridico devono essere rese esecutive dalla Corte d’Appello territorialmente competente, previo accertamento della loro conformità alla legge italiana.
Ha competenza anche di prima istanza nelle cause contenziose riguardanti vescovi, abati, diocesi e altre persone fisiche e giuridiche e inoltre per tutte le cause che il Romano Pontefice di sua iniziativa o su istanza delle parti abbia avocato e rimesso alla (—).
È l’unico tribunale della S. Sede competente in materia di cause matrimoniali (anche tra parte cattolica e acattolica e tra parti acattoliche), mentre le questioni dottrinali che toccano la fede sono di competenza della Congregazione per la dottrina della Fede.
È un tribunale collegiale ordinario, che consta di un collegio di uditori (con a capo il Decano in veste di primus inter pares), eletti dal Papa.
Requisiti richiesti per ricoprire la carica di uditore sono: essere sacerdote; essere nato da legittimo matrimonio; laurea in diritto canonico e civile (in utroque iure).

Consiglio Economico e Sociale

Organo consultivo dell’ONU (v.) che studia le questioni economiche, sociali e la protezione dei diritti dell’uomo per poi riferirne all’Assemblea generale.
Su tutti questi problemi, il consiglio economico e sociale opera in coordinazione con le istituzioni specializzate. È composto da 54 membri eletti dall’Assemblea generale per 3 anni e ogni anno è rinnovato per un terzo.

Seminari can. 234-264 c.j.c. (Seminars)

Si tratta di un istituto nel quale avvienee la formazione dei chierici.
La loro attività è coordinata dalla Congregazione per l’educazione cattolica che ha stabilito una Ratio fundamentalis;
in ogni Nazione la Conferenza episcopale emana una Ratio particularis, nella quale sono stabiliti i principi essenziali e le norme generali della formazione seminaristica, in base alle necessità pastorali di ogni regione o provincia.
Nei seminari i futuri chierici vengono preparati a vivere lo stato del celibato e ad essere consapevoli dei doveri e degli oneri dei ministri della Chiesa.
Nelle vocazioni adulte la formazione può anche non avvenire nei seminari.
La decisione è lasciata alla prudente valutazione del Vescovo.
I seminari sono:
1) minori, riguardanti gli studi umanistici e scientifici dei giovinetti;
2) maggiori, per l’insegnamento della teologia.
Essi inoltre possono essere diocesani e interdiocesani; e questi ultimi, provinciali, regionali o nazionali.
Ogni seminario ha una personalità giuridica nell’ambito della Chiesa ed è rappresentato, a tutti gli effetti, dal rettore che lo dirige.
Coloro che intendono diventare diaconi sono formati al loro ministero:
A) se giovani abitando per almeno tre anni in una casa specifica;
B) se uomini adulti, celibi o coniugati, attraverso un progetto formativo stabilito dalla competente Conferenza episcopale.

Tribunali ecclesiastici can. 1400-1445 c.j.c. (Ecclesiastical Courts)

Essi esercitano il potere giurisdizionale per la Chiesa.
Alla Chiesa è competente nel giudicare:
1) le cause che riguardano cose spirituali o annesse alle spirituali;
2) le violazioni delle leggi ecclesiastiche.
Vengono giudicate:
1) il perseguimento o la rivendicazione dei diritti delle persone fisiche o giuridiche e la dichiarazione di fatti giuridici;
2) le controversie che avvengono per un atto di potestà amministrativa;
3)i delitti che riguardano l’irrogazione o la dichiarazione della pena.
I tribunali ecclesiastici sono di prima e di seconda istanza.
I primi sono quelli diocesani; il Vescovo è giudice di prima istanza e può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o per mezzo di un Vicario giudiziale.
Si può ricorrere contro le decisioni del Tribunale di primo grado al Tribunale delle Archidiocesi del Metropolita.
I Tribunali della sede Apostolica sono distinti in Tribunali di prima, seconda e terza od ulteriore istanza, con funzioni giurisdizionali esercitate dalla Rota Romana e dalla Segnatura Apostolica.