Fu promulgato con R.D. 31 ottobre 1882 e disciplinava la materia commerciale. Esso era il codice della dinamica borghesia commerciale ed industriale e ciò spiega il motivo per cui in esso il contratto veniva considerato non tanto e non solo un modo di acquisto della proprietà, quanto piuttosto uno strumento di speculazione attraverso cui si mira ad ottenere un profitto.
Il (—) disciplinava non solo un gran numero di atti, definiti di commercio dall’art. 3, ma anche tutti quei rapporti, non intrinsecamente commerciali, in cui almeno una parte rivestisse la qualifica di commerciante. Ciò comportava che tutti i cittadini che contrattavano con i commercianti fossero costretti a subire una legge che era nata nell’interesse di una sola classe.
Il (—) era costituito da 926 articoli, distribuiti in quattro libri, intitolati rispettivamente: Del commercio in generale; Del commercio marittimo e della navigazione; Del fallimento; Dell’esercizio delle azioni commerciali e della loro durata.
La natura di classe del diritto commerciale apparve incompatibile con il nuovo ordinamento corporativo fascista [vedi Corporativismo] che, ispirandosi ai principi della Carta del lavoro [vedi] del 1927, dichiarava esplicitamente superato il conflitto di classe. Da qui una forte spinta verso l’unificazione del diritto privato che, aldilà della retorica ufficiale di regime, mascherava l’ormai netta prevalenza degli interessi dell’impresa su quelli della proprietà. Ciò spiega perché l’estinzione del (—) si compì nel segno di una marcata commercializzazione del diritto privato. Le mutate esigenze del capitalismo richiedevano che ogni rapporto, anche fra soggetti che non svolgevano attività d’impresa, fosse regolamentato in modo uniforme e confacente agli interessi della classe imprenditoriale
Categoria: Glossario
Collectio canonum del Cardinale Deusdedit
Collezione composta verso la fine dell’XI secolo, utilizzando gli archivi vaticani e improntata alle idee della riforma gregoriana [vedi].
È divisa in quattro libri, il primo dei quali esalta il primato della Santa Sede (privilegium), il secondo tratta del clero romano, il terzo delle questioni della Chiesa e il quarto della libertà della Chiesa e del suo clero.
Communis opinio
(Opinione comune)
Affermatasi verso la metà del secolo XV, era l’opinione più diffusa tra i giuristi [vedi Commentatori], utilizzata da giudici ed avvocati per cercare di ovviare al problema dell’incertezza dell’ordinamento giuridico.
In un contesto storico caratterizzato dalla molteplicità delle fonti normative, dalla mancanza di una sviluppata giurisprudenza dei precedenti e dall’incapacità del legislatore statale di creare diritto nuovo, aderente alle esigenze della realtà in continua evoluzione, i giudici avevano comunque necessità di rinvenire delle regole, che costituissero dei modelli su cui fondare le proprie sentenze. La (—) rappresentò dunque un utile espediente escogitato dai giuristi teorici e pratici per risolvere i problemi del diritto.
La (—) constava di un criterio numerico ed uno qualitativo. In base al primo, dovevano scegliersi tra più giuristi quelli che in maggior numero si fossero pronunciati a favore di una determinata tesi; in base al secondo, si dovevano tenere in considerazione esclusivamente quei giuristi che avessero raggiunto una notevole fama ed autorevolezza. Ben presto, tuttavia, la (—) non si rivelò più sufficiente, dal momento che i giuristi si accorsero che su una medesima quaestio molti gruppi di autori si esprimevano in maniera difforme, Si andò allora alla ricerca dapprima della opinione più comune (magis communis opinio) e poi dell’opinione comunissima (communissima opinio).
La (—) aveva forza di legge in tutti quei casi in cui a regolare la fattispecie concreta non intervenisse una norma di legge o consuetudinaria esplicita e chiar
Conestabile
(o Connestabile)
Nel diritto romano del basso impero e presso alcune corti romano-barbariche era l’addetto alle scuderie dell’imperatore o del sovrano (cd. comes stabuli).
Nel Medioevo definiva la carica di generale in capo, specialmente dell’arma di cavalleria.
Gran (—) era chiamato, nella Francia dell’XI secolo e nel Regno di Napoli e di Sicilia il comandante in capo delle truppe del regno.
La carica di (—) fu abolita da Luigi XIII nel 1627, ma fu ricostituita da Napoleone I [vedi Bonaparte Napoleone], che l’attribuì al fratello Luigi [vedi Bonaparte Luigi] nel 1804