Conùbium [Connubio]

Capacità matrimoniale, requisito essenziale del matrimònium [vedi] iustum sussistente:
— in età arcaica, solo fra persone appartenenti allo stesso ceto;
— in età classica, fra tutti i cives [vedi] romani e fra questi e i Latini.
La lex Canuleia de conubio [vedi] (445 a.C.) abolì il divieto di connubio tra patrizi e plebei.
La Constitùtio Antoniniàna de civitate [vedi] (212 d.C.) riconoscendo la cìvitas [vedi] romana a quasi tutti i cittadini dell’Impero, ridusse l’importanza del (—).
In diritto romano, il (—) era denominato anche iùs conubii.

Crìmen maiestàtis (vel minùtæ maiestatis) [Lesa maestà]

Delitto [vedi crimen] consistente nell’abuso dei poteri conferiti a magistrati del popolo romano e nella conseguente lesione della dignità di quest’ultimo. La fattispecie delittuosa in esame fu puntualizzata da una lex Varia de maiestàte [vedi], da una lex Appuleia de maiestàte [vedi], da una lex Cornelia Sullæ maiestatis [vedi] e da una lex Iulia maiestatis [vedi].
Nel (—) finì, col tempo, per confluire anche l’antica perduèllio [vedi].
La pena prevista per il (—) era quella di morte: il condannato poteva, peraltro, evitare la pena capitale, sottoponendosi volontariamente all’aqua et igni interdìctio [vedi interdictio aqua et igni].
Successivamente, durante l’epoca del Principato, nell’ambito del (—) rientrarono tutti i delitti commessi contro il prìnceps, organo supremo dello Stato: si pensi ad oltraggi alla memoria di principi defunti, alla diffusione di scritti che diffamavano un principe, oppure anche ad offese a statue od immagini imperiali. In tale quadro venne represso l’atteggiamento di coloro che professarono la religione cristiana. Costoro rifiutarono di riconoscere ed onorare l’imperatore quale divinità e tale comportamento fu considerato integrante il (—) e punibile con la pena di morte. Col tempo vi rientrarono anche l’aver mosso in armi o condotto guerra od arruolato soldati contro l’imperatore. Per queste ultime due ipotesi fu prevista la pena di morte: per le persone di rango inferiore la pena era eseguita attraverso esposizione alle bestie feroci (bestiis óbici), o la vivi cremàtio (il condannato veniva bruciato vivo).

Culpa in contrahèndo [Responsabilità precontrattuale; cfr. artt. 1337-1338 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio giuridico moderno per indicare la c.d. responsabilità precontrattuale, cioè la responsablità per comportamenti scorretti, in violazione dell’obbligo di buona fede [vedi bona fides], tenuti da una delle parti (o da entrambe) nella fase delle trattative che preludono alla stipula di un contratto.
Nell’ordinamento vigente, la responsabilità precontrattuale è specificamente prevista e disciplinata dagli artt. 1337-1338 c.c.