La (—) era la naturalizzazione concessa dagli organi di governo della res publica a singoli stranieri.
La (—) era uno dei fattori costitutivi della civitas [vedi].
Categoria: Glossario
Còdex Gregoriànus
Opera di carattere privato, fu compilata in Oriente verso il 291-292 d.C. forse da un certo Gregorio ed era destinata alla pratica giudiziaria civile. Conseguì riconoscimento ufficiale da Teodosio II nel 438 d.C. Essa conteneva costituzioni (in specie rescripta) emanate nell’arco temporale tra il regno adrianeo e quello di Diocleziano.
Il (—) non ci è pervenuto direttamente, ma è stato ricostruito sulla base della Lex Romana Wisigothorum [vedi] e della Lex Romana Burgundionum [vedi].
L’opera era divisa in almeno 14 libri, i cui argomenti erano organizzati in tituli.
Collàtio [Collazione; cfr. artt. 724, 739 ss. c.c.]
Istituto in forza del quale i coeredi, discendenti dal de cùius [vedi], erano giuridicamente obbligati a conferire alla massa ereditaria, prima della sua divisione, tutti i beni (doni, dote, etc.) ricevuti dal de cuius quando questi era in vita. Si conoscono tre applicazioni di (—):
— la (—) emancipati [vedi];
— la (—) dotis [vedi];
— la (—) descendentium [vedi] di età postclassica.
Còmites Augusti
Funzionari imperiali, di creazione costantiniana [vedi Costantino], ai quali erano assegnati compiti di collegamento dei gangli periferici dell’Impero con il governo centrale.