Procedimento di volontaria giurisdizione attivabile, qualora vi sia un fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate.
Se le gravi irregolarità sussistono, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata, il quale può proporre un’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.
Categoria: Glossario
Correzione delle sentenze (d. proc. civ.; d. proc. pen.) (Correction of judgments)
Procedimento diretto a correggere le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili inficiate da un errore o da una omissione di carattere materiale, cioè un semplice difetto nella loro formulazione, dovuto ad una disattenzione o ad una svista o ad un errore di calcolo nell’operazione di redazione dell’atto. Il giudice competente è lo stesso che ha emesso il provvedimento inficiato. Si distingue, quindi, dall’impugnazione con la quale si tocca la sostanza della decisione.
Cronaca (diritto di) (d. cost.) (Chronicle (right))
Costituisce una specificazione della libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, il cronista non si limita solo a riferire e diffondere le notizie, ma anche ad interpretarle ed a commentarle. L’attività del giornalista, cioè, non è mai neutrale; i fatti che vengono riferiti sono sempre in qualche modo influenzati dalle opinioni del cronista e, pertanto, la (—) rappresenta, comunque, il risultato della elaborazione del pensiero dello stesso.
Il (—) presenta però limiti interni che sono individuabili nella rilevanza pubblico-sociale e nella verità obiettiva dei fatti riferiti ed, inoltre, nella forma utilizzata per la narrazione, che non deve concretarsi in un linguaggio di per sé offensivo; limiti esterni che, invece, sono finalizzati alla tutela di altri interessi rilevanti, quali l’interesse ad un’efficace amministrazione della giustizia (segreto di determinati atti o fasi processuali) o l’interesse alla difesa nazionale [Segreto (di Stato)].
L’esercizio di tale diritto opera nel campo del diritto penale come scriminante non codificata
Ragguaglio delle pene (d. pen.) (Details of the penis)
Meccanismo che permette di eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive.
Vengono calcolati euro 38 (o sua frazione) di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva (secondo l’art. 138 c.p.)