Reciprocità (principio di) (d. internaz.) (Reciprocity (principle of))

Meccanismo per il quale un trattamento che uno Stato prevede a favore di un altro, diventa subordinato alla concessione del medesimo trattamento dell’altro Stato in favore del primo.
La reciprocità può essere:
1) legislativa se sono stabilite con un atto normativo dello Stato;
2) diplomatica se c’è un impegno di due o più Stati in base ad un trattato internazionale.

Relata di notifica (d. proc.)

Essa corrisponde alla certificazione dell’avvenuta notifica .
L’ufficiale giudiziario deve stenderla in calce all’originale e alla copia dell’atto.
Le indicazioni contenute nella relata di notifica hanno valore di atto pubblico e prova fino a querela di falso.
Essa deve fornire indicazione riguardo la persona alla quale è consegnata la copia, la sua qualità ed il luogo della consegna.
Se la notifica non avviene in essa devono essere indicati anche i motivi dell’omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall’ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.
La redazione della relata viene compiuta dall’ufficiale giudiziario come la consegna della copia dell’atto da notificare.

Restitutio in integrum (ripristino della situazione iniziale) (d. civ.) (Restoration of the original)

Si tratta del ripristino di una situazione precedentemente modificata da un fatto o da un atto giuridico.
Essa viene dopo l’annullamento e la nullità del contratto, la rescissione, la risoluzione, la ripetizione dell’indebito o la responsabilità per fatti illeciti.