Scissione di società (d. comm.) (Division of company)

Operazione di trasferimento del patrimonio di una società a una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
L’art. 2506 c.c. opera una distinzione tra (—) in senso stretto e (—) parziale (cd. scorporazione).
Nel primo caso, una società trasferisce l’intero suo patrimonio a due o più società, preesistenti o di nuova costituzione (cd. società beneficiaria), le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa.
Per effetto di tale operazione, la società scissa cessa di esistere quale autonomo soggetto di diritto.
Nella (—) parziale o scorporazione, invece, una società trasferisce soltanto parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, preesistenti o di nuova costituzione.
In tale ipotesi, la società che si scinde resta in vita, ma le azioni o le quote delle società beneficiarie sono attribuite direttamente ai soci della società trasferente e non al patrimonio della stessa. Per questo motivo, tale patrimonio subirà un impoverimento corrispondente alle attività trasferite.
La scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Gli amministratori delle società partecipanti alla (—) devono redigere un progetto di (—) e devono altresì predisporre un’apposita situazione patrimoniale redatta secondo le regole dettate per il bilancio di esercizio.

BIC (Business and Innovation Centers – Centri per l’Imprenditoria e l’innovazione)

BIC significa Business and Innovation Centers cioè Centri per l’Imprenditoria e l’innovazione.
Si tratta di Centri nazionali che incentivano la nascita e lo sviluppo del PMI.
Sono promossi dalla Commissione europea nell’ambito della politica regionale e di cooperazione tra i paesi dell’Europa occidentale e i paesi dell’Europa centrale ed orientale.
I BIC rispondono ai problemi delle imprese e sono diffusi in molti dei paesi membri.
Si può ricorrere all’assistenza dei BIC se si vuole far nascere un’impresa.
I BiC suggeriscono anche la forma giuridica più confacente a quel tipo di attività.
Nella fase iniziale della creazione dell’impresa vengono forniti mezzi finanziari cioè: venture capital, seed capital, prestiti all’innovazione.
La neo-impresa viene seguita dal centro di assistenza per un periodo di due o quattro anni.
Nella fase di immissione dell’impresa all’esterno da parte dei BIC, le possono essere forniti ancora alcuni servizi.
L’European Bic Network coordinano i BIC dei vari Stati membri.

Separazione (Separation)

Istituto che permette di dirimere fra il patrimonio del defunto da quello dell’erede, in tal modo i creditori o legatari del de cuius possono rivalersi sul patrimonio ereditario prima dei creditori dell’erede (artt. 516 ss. c.c.).
La separazione riguarda solo i singoli beni per i quali è richiesta ed è di giovamento soltanto per i creditori e i legatari che l’abbiano chiesta;
Il regime di separazione dei beni, era legale prima della riforma del diritto di famiglia ed attualmente può essere costituito mediante apposita convenzione matrimoniale.
Si caratterizza per il fatto che ciascuno dei coniugi è titolare esclusivo dei beni acquistati durante il matrimonio, sempre che riesca a darne prova; inoltre, il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo e i redditi derivanti da tali beni sono attribuiti esclusivamente al coniuge che ne risulta titolare.
La separazione dei coniugi (d. civ.; d. proc. civ.) significa ll’interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale con carattere transitorio (art. 157 c.c.). In tal caso non decade il vincolo matrimoniale.
L’istituto della separazione è stato cambiato grazie alla legge sulla riforma del diritto di famiglia (L. 151/75) e recenti interventi normativi.
Con la separazione cessa la presunzione di paternità e la comunione legale.
Vi sono due forme di separazione:
1) giudiziale, richiesta da una parte nei confronti dell’altra. (art. 151 c.c.) si verifica anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
2) consensuale, richiesta da entrambi i coniugi.
Il diritto civile parla anche di separazione dei processi (d. proc. civ.) per descrivere un fenomeno inverso rispetto alla riunione dei processi.
Esso si attua quando il giudice intende trattare in maniera disgiunta i processi trattati congiuntamente.