Prima di emettere la sentenza il giudice inferiore poteva inviare una richiesta al superiore affinché esprimesse un parere sul caso del decidere.
In età postclassica la risposta del giudice superiore fu ritenuta vincolante per il giudice inferiore e preclusiva dell’appellatio. Non era ammesso lo “ius novorum”.
Categoria: Glossario
Convèntio [Negozio giuridico]
Categoria generale, ricomprendente il contràctus [vedi] ed il pactum [vedi]: (—) era il negozio giuridico bi-plurilaterale.
La concezione della (—) come genus ricomprendente la species del pactum risale ad Ulpiano [vedi] e, prima ancora, a Labeone [vedi]; fu l’evoluzione giurisprudenziale del periodo classico a ricondurre alla (—) anche il contractus.
Le fonti distinguevano tra:
— conventiònes ex publica causa (armistizi, trattati di pace);
— conventiones ex privata causa, cioè i veri e propri negozi bi-plurilaterali, che potevano essere:
— legitimæ (cioè confermate da una legge e tutelate con una àctio);
— iuris gentium (non di origine romana, e tutelate in via pretoria, con la concessione di eccezioni o di azioni).
Nel periodo postclassico, vi fu una progressiva identificazione tra i concetti di (—) (ricomprendente il contractus) ed il pactum: si formò, pertanto, una categoria generale (variamente denominata: pacta, conventiones, contractus), unitaria, comprensiva dei negozi giuridici produttivi, tra le parti, di obbligazioni od anche, talvolta, di diritti assoluti.
Creàtio (dei magistrati) [Nomina]
La (—), o nomina, dei magistrati veniva fatta delle assemblee popolari; in particolare:
— i concìlia plèbis [vedi] nominavano gli edili ed i tribuni della plebe;
— i comìtia tribùta [vedi] nominavano i magistrati minori;
— i comitia centuriàta [vedi] nominavano i magistrati maggiori.
Crimen plagii (o plàgium) [Sequestro di persona; cfr. art. 605 c.p.]
Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.
Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.
Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una quæstio e lege Fabia).
La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.