Codice di procedura penale del 1930

Venne pubblicato con R.D. 19 ottobre 1930, congiuntamente al codice penale del 1930 [vedi]. Tale circostanza evidenzia il particolare modo di concepire la procedura : nel (—), infatti, non si evidenzia alcuno specifico apporto dottrinario all’infuori dell’idea del guardasigilli Rocco di creare un sistema di regole per l’applicazione del codice penale.
Il (—) si caratterizzò, dunque, solo per il rafforzamento dei poteri dell’autorità giudiziaria, specialmente del Pubblico Ministero, sempre nel rispetto dei diritti dell’imputato e, comunque, mai a discapito del preminente interesse alla conservazione dell’ordine costituito. Il codice entrò in vigore il 1° luglio 1931.
Esso constava di 404 articoli, distribuiti in cinque libri: un primo libro di Disposizioni generali; un secondo e un terzo libro rispettivamente intitolati Dell’istruzione e Del Giudizio; un quarto libro Dell’esecuzione e un quinto libro Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Colonato

È la condizione dei contadini (coloni), vincolati al fondo coltivato per nascita o in virtù di un contratto perpetuo, spesso vecchio di molte generazioni.
Nel medioevo tale condizione era molto dura e simile alla servitù, tant’è che i coloni venivano denominati servi della gleba. Il loro status talvolta era assimilato a quello degli affrancati [vedi Affrancato] o a coloro che compivano una obnoxiatio [vedi]
Tali coloni si incontravano spesso nei latifondi della Gallia e della Chiesa, mentre le leggi barbariche non ne fanno menzione. Ad essi il padrone affidava la coltivazione di quella parte di latifondo (pars massaricia) che non poteva essere coltivata col lavoro degli schiavi (pars dominica).
I coloni dovevano al loro padrone particolari servigi [vedi Corvée], dei canoni in natura, stabiliti da clausole contrattuali o dalle consuetudini locali ed una capitazione di quattro denari. Essi godevano dei diritti familiari, potevano contrarre matrimonio e disporre di un patrimonio personale (peculium) che, tuttavia, non poteva essere alienato senza il consenso del padrone. In caso di controversie i coloni erano legittimati ad adire il giudice ordinario.
I coloni non potevano abbandonare il fondo coltivato, non potevano intraprendere la carriera militare, né fare parte del clero.

Comune medievale

Forma tipica di autogoverno delle città e di alcuni centri rurali dell’Italia centro-settentrionale, sorta sul finire dell’anno Mille e frutto della lotta condotta dal ceto cittadino nei confronti del sistema feudale [vedi Feudalesimo]. Il (—) diede luogo ad una profonda trasformazione sociale, caratterizzata da un nuovo forte incremento delle attività commerciali e dall’emergere della borghesia [vedi].
Numerose e contrastanti sono le teorie formulate sull’origine del (—). Secondo alcuni esso sarebbe sorto in seguito ad apposita licenza imperiale del periodo ottoniano [vedi Ottone I di Sassonia il Grande], ma di essa non si hanno notizie precise. Altri vedono nel (—) la continuazione del Municipio romano. L’opinione prevalente considera il (—) un’istituzione del tutto nuova e autonoma rispetto a simili istituzioni precedenti.
Ad ogni modo, i fattori posti all’origine del comune furono soprattutto di ordine politico ed economico. Al termine delle invasioni straniere (degli Ungari e degli Arabi), le città italiane si sentirono rassicurate e ciò produsse un incremento demografico e delle attività commerciali, che a sua volta generò una forte attrattiva dalle campagne (inurbamento).
La costituzione del (—) avveniva mediante la prestazione di un giuramento reciproco tra cittadini e consoli [vedi Console] o rettori. Ciascun capofamiglia, in rappresentanza dei membri della propria famiglia, giurava di desistere da qualsiasi comportamento dannoso o pericoloso per la pubblica quiete e di informare la propria attività all’interesse della collettività. A loro volta, i consoli (o rettori), il cui numero variava da un minimo di due ad un massimo di dodici, promettevano alla comunità di improntare il proprio operato al servizio dei citadini.
Il potere normativo, ossia il diritto di darsi proprie leggi, entro i limiti del diritto comune [vedi], era esercitato dapprima da un Parlamento, presieduto dai consoli e composto solitamente da tutti i capifamiglia. Tale organo, che prendeva il nome di Consiglio (Consilium) [vedi Consiglio maggiore; Consiglio minore] o Arengo [vedi] (Arengum) si riuniva solitamente nelle arene romane, dinanzi alla cattedrale o negli antichi teatri e. oltre ad approvare le leggi, dichiarava le guerre, stipulava la pace ed eleggeva i vari ufficiali del (—).
A partire dagli ultimi anni del secolo XI, la reggenza del (—) fu attribuita ad un podestà [vedi] non rieleggibile, che doveva essere straniero, di età non superiore ai trent’anni, ricco, nobile, persona d’armi (in tempo di guerra) ed uomo di scienza (in tempo di pace).
Il (—) ebbe definitivamente affermazione in seguito al conflitto con Federico I Barbarossa [vedi Costanza (pace di)].
Oltre che in Italia, sorsero comuni in Germania, nella Francia meridionale e nelle Fiandre, in Spagna e in Belgio. Il primo (—) sorto in Italia fu quello di Milano (1044), seguito da quelli di Como, Modena, Bologna, Pavia, Piacenza, Firenze, Cremona e Lucca.
Al periodo dei comuni, durato in Italia fino al XIV secolo, seguì il periodo delle Signorie [vedi].
• (—) rurale (o di villa)
Si sviluppò nelle campagne, ove esistevano obblighi collettivi e solidali di corrispondere al feudatario [vedi Feudalesimo] prodotti in natura o somme di denaro. Si ritiene che la loro origine debba ravvisarsi in epoca feudale, in seguito alla concessione di servitù di legnatico, di passaggio e di riparatico, nonchè al trasferimento del possesso e della proprietà di terre feudali fatte a singole famiglie o gruppi di famiglie. Conseguentemente, la lotta condotta da tali masse contadine per ottenere la libertà e l’emancipazione nei confronti del signore portò all’acquisto della personalità giuridica di queste collettività. Esse, per trattare col feudatario avevano necessità di una rappresentanza e in tale rappresentanza viene ravvisato il nucleo del futuro (—).
In definitiva, il (—) è un patto giurato, stretto tra i membri di una collettività rurale. Tale patto poteva avere ad oggetto, ad esempio, l’impegno a resistere contro il feudatario che voleva ritirare una certa concessione o che pretendeva una determinata prestazione.
Nel corso dei secoli i comuni rurali finirono per essere assorbiti e dominati dai comuni cittadini.
• (—) curtense
Presenta le medesime caratteristiche del comune rurale, ma si differenzia per l’origine, determinatasi in villaggi soggetti alla curtis, ossia al distretto feudale

Consiglio maggiore

Organo che, insieme all’arengo [vedi] o parlamento, era alla base della costituzione del comune medievale [vedi]. Solitamente era composto da un numero di membri variabili da 300 a 600, che rappresentavano le classi prevalenti all’interno della comunità e deliberavano sugli affari di notevole importanza, per i quali non era necessario convocare l’Arengo