L’ARAN è stata istituita dal D.Lgs. 29/1993, con sede a Roma, ed è un organismo tecnico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
essa esercita a livello nazionale tutte le attività riguardo le relazioni sindacali, la negoziazione dei contratti collettivi e l’assistenza della pubblica amministrazione.
Cura anche le attività di studio, monitoraggio e documentazione per l’esercizio della contrattazione collettiva.
Categoria: Glossario
Accesso (Access)
Il diritto di accesso è quello di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.
Non si ha diritto di accesso:
— per i documenti coperti da segreto di Stato;
— nei procedimenti tributari;
—per attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
— nei procedimenti selettivi, cioè i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Quando decorrono trenta giorni dalla richiesta, essa si intende respinta. In tal caso sia che l’accesso sia espresso o tacito o differito, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.
L’art. 97 Costituzione prevede che si accede ai pubblici impieghi mediante concorso.
Eccezioni sono le assunzioni mediante avviamento dalle liste di collocamento (questo avviene per le qualifiche più basse) o assunzioni obbligatorie di invalidi dalle relative liste.
Tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, hanno diritto di assumere un pubblico ufficio ed in particolare cariche elettive in condizioni di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
Affidamento (d. civ.) (Designation)
L’affidamento è sempre condiviso secondo una modifica del codice civile, in caso di separazione tra i genitori.
Non avviene più la concessione tranne che in casi particolari, ad un solo genitore ma ad entrambi.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, essere assunte in accordo tra i genitori.
Quando questo manchi esse vengono prese dal giudice .
L’affidamento è stato istituito il 4 maggio 1983 abolendo il vecchio istituto della affiliazione.
Il minore deve essere educato nell’ambito della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, può, essere affidato ad un’altra famiglia, meglio se ha figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare.
Rimedio ultimo è il ricovero del minore presso un istituto di assistenza, cio’ avviene quando non sia possibile un tempestivo e conveniente affidamento;
L’affidamento non modifica comunque lo stato familiare del minore.
L’affidamento cessa se la famiglia può di nuovo occuparsi del minore, se vi è sofferenza del minore durante la prosecuzione dello stesso, se è terminato il tempo previsto per l’affidamento.
Tutela dell’affidamento e costituito da istituti giuridici e soluzioni giurisprudenziali che proteggono l’ affidamento.
Alveo abbandonato (Alveo abandoned)
Si intende un nuovo letto che si forma in un fiume o su un terreno.
L’alveo abbandonato è assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.