Inizialmente si è considerata come antigiuridica la condotta realizzata in violazione di una norma di legge.
Successivamente l’antigiuridicità era intesa tutte le volte in cui la condotta leda una situazione soggettiva che trova un riconoscimento, anche indiretto, nell’ordinamento.
Nel diritto penale essa designa il contrasto tra il fatto e la norma.
In questo contesto un fatto è definito antigiuridico, quando è riconosciuto contrastante con le norme penali.
Esiste anche l’antigiuridicità nel contrasto tra il fatto e gli interessi sostanziali tutelati dal diritto, anche se questo non ha fonte legislativa ed è detta antigiuridicità materiale.
Essa è tipica degli ordinamenti fondati sul principio di legalità sostanziale.
Taluni ritengono che l’antigiuridicità abbia natura oggettiva, cioè sia una qualità intrinseca del fatto di reato, che prescinde dalla colpevolezza.
Quindi un fatto è antigiuridico anche se commesso da una persona incapace, cioè è elemento costitutivo del reato, allo stesso modo della tipicità e della colpevolezza;
Secondo altri invece l’antigiuridicità ha natura soggettiva in quanto identificabile nella coscienza di compiere un’azione illecita.
Categoria: Glossario
Arricchimento ingiustificato (o senza causa) (d. civ.) (Unjustified enrichment (or without cause))
L’arricchimento ingiustificato avviene quando taluno si arricchisce ai danni di un’altra persona, senza una ragione giustificatrice.
Esso viene punito con l’obbligo all’ indennizzo o alla restituzione, se l’arricchimento ha avuto per oggetto una cosa determinata.
Atti osceni (d. pen.) (Obscene acts)
Questo delitto viene commesso in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ed offende il sentimento del pudore della popolazione.
In questo caso vi è colpa.
L’ atto osceno è quello che offende il pudore sessuale, mentre l’ atto contrario alla pubblica decenza offende il normale sentimento di costumatezza.
La pena consiste nella reclusione da 3 mesi a 3 anni se il fatto è doloso.
Se al contrario vi è colpa, si stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a 309.
Avulsione (d. civ.)
L’avulsione è il distacco da un fondo, a causa di fiumi o torrenti, di una certa parte di terreno che poi si unisce ad altro fondo.
Ovviamente il proprietario dell’ultimo fondo è tenuto al rimborso del proprietario che ha subìto la diminuzione.