San Josè Conferenze di

Dal 1985 si tengono ogni anno a San Jose’ di Costa Rica delle conferenze dei ministri degli affari esteri dell’Unione europea e dell’America centrale.
Esse si basano sullo sviluppo del dialogo politico ed economico, predisponente alla cooperazione.
Si dialoga su temi quali i diritti umani, i principi democratici ed il rafforzamento del processo di democratizzazione.
Nel 1996 si è voluto raggiungere degli obiettivi chiari e ben definiti quali:
1) il consolidamento dello Stato di diritto;
2) la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche;
3) il rafforzamento della lotta alla criminalità e alla droga;
4) la riduzione delle diseguaglianze sociali;
5) il coinvolgimento effettivo della regione centroamericana nel processo di globalizzazione economico.
Sono state anche modificate le riunioni che dal 1997 vengono tenute in seduta plenaria e ogni due anni.
I ministri dei paesi dell’America centrale si incontrano ogni anno con la troika dell’Unione europea.

Sanzioni comunitarie

artt. 83, 104 e 228 Trattato CE

Le sanzioni comunitarie sono la somma forfettaria o la penalità dovuta dallo Stato, quando non abbia dato esecuzione ad una sentenza della Corte di giustizia per inadempimento degli obblighi derivanti dal Trattato CE.
Originariamente si prevedeva che gli Stati inadempienti dovevano rispettare dei provvedimenti indicati dalla sentenza.
Il Trattato di Maastricht ha aumentato il potere sanzionatorio della Comunità, stabilendo un nuovo obbligo giuridico avente ad oggetto l’esecuzione della sentenza della Corte.
Se la Corte riconosce che lo Stato membro non si è conformato ad una sentenza da essa pronunciata può indicare una sanzione di pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
I criteri per la determinazione precisa della sanzione sono stabiliti dalla Commissione nell’art. 228, secondo paragrafo, adottando la Comunicazione sull’applicazione dell’art. 228 n. 96/c 242/07 del 21 agosto 1996 e la Comunicazione sul metodo di calcolo della penalità n. 97/c 63/02 del 28 febbraio 1997.
La sanzione è una somma forfettaria, uguale per tutti, di 500 euro al giorno per ogni giorno di ritardo.
Essa viene maggiorata in base a due coefficienti moltiplicatori, adeguati alla gravità e alla durata dell’infrazione.
La somma viene infine moltiplicata per un altro coefficiente fisso corrispondente al peso specifico dello Stato membro nella Comunità.
Sanzioni comunitarie si hanno anche nella politica della concorrenza e nel quadro della politica economica e della politica monetaria.
L’ UEM, a norma dell’art. 104, par. 11,stabilisce che la mancata ottemperanza alle raccomandazioni, in relazione al divieto di disavanzi pubblici eccessivi induce da parte del Consiglio la facoltà di infliggere pene pecuniarie agli Stati membri.

Servizio volontario europeo per i giovani

Decisione 20 luglio 1998, n. 1686/98/CE
[internet:www.europa.eu.int/en/comm/dg22/volunt/index.html]

Programma comunitario, usato con lo scopo di una politica di cooperazione nel settore della gioventù.
Il programma, si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, e si propone i seguenti obiettivi specifici:
1) favorire il mutuo riconoscimento delle esperienze di educazione informale ottenute in ambito comunitario;
2) incoraggiare la collaborazione tra i giovani, aumentando il loro spirito d’iniziativa e di solidarietà;
3) sostenere la partecipazione dei giovani nelle attività fuori del territorio comunitario, prevalentemente in quei paesi con i quali la Comunità ha stretto accordi di cooperazione;
4) facilitare la partecipazione alle attività del programma, a tutti i giovani senza discriminazione alcuna.
Il programma si articola in quattro ambiti di intervento:
1) paesi terzi. Il sostegno comunitario è a favore dei progetti transnazionali;
2) monitoraggio, spirito d’iniziativa e creatività;
3) intracomunitario. Tali progetti permettono l’intervento dei giovani in diversi campi;
4) misure complementari.

Sorveglianza multilaterale

art. 99 Trattato CE; Decisione 12 marzo 1990, n. 90/141/CE

Procedura comunitaria che viene usata nell’ambito della politica economica e garantisce un più stretto coordinamento tra le politiche economiche e monetarie nazionali in vista di una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri.
La sorveglianza multilaterale viene realizzata dal Consiglio e riguarda tutti gli aspetti della politica economica sia a breve che a medio termine.
Gli stati membri inizialmente comunicano alla Commissione delle informazioni riguardanti la politica economica da essi adottata, quindi la stessa commissione fornisce una relazione al Consiglio.
Se il Consiglio stabilisce che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima da esso elaborati o comprometterebbero il corretto funzionamento dell’unione economica e monetaria, può raccomandare a questi Stati affinché correggano le loro politiche.
La procedura di sorveglianza multilaterale permette il rispetto dei criteri di convergenza per la realizzazione dell’UEM.