Criteri di convergenza

Complesso di requisiti in materia economica e finanziaria richiesti nell’ambito dell’accordo di Maastricht (v.) per procedere alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (v. UEM) tra gli Stati membri della Comunità europea.

I parametri di Maastricht sulla convergenza

Paesi Deficit/Pil Debito/Pil Inflaz. media Tassi di interesse
nel 1997

Belgio 2,1 122,2 1,5 5,7
Danimarca +0,7 64,1 2,0 6,2
Germania 2,7 61,3 1,5 5,6
Grecia 4,0 108,7 5,4 10,2
Spagna 2,6 68,3 1,9 6,3
Francia 3,0 58,0 1,3 5,5
Irlanda +0,9 67,0 1,2 6,2
Italia 2,7 121,6 1,9 6,7
Lussemburgo +1,7 6,7 1,4 5,6
Paesi Bassi 1,4 72,3 1,9 5,5
Austria 2,5 66,1 1,2 5,6
Portogallo 2,5 62,0 1,9 6,2
Finlandia 0,9 55,8 1,2 5,9
Svezia 0,4 76,6 1,9 6,5
Regno Unito 1,9 53,4 1,9 7,0

Fonte: Commissione UE, marzo ’98

Gli indicatori del rispetto dei criteri di convergenza stabiliti dal protocollo allegato al Trattato di Maastricht (che fa riferimento all’art. 109J, attuale art.121, dello stesso Trattato) sono:
— l’inflazione. Il tasso d’inflazione rilevato in tutti gli Stati membri non può superare di 1,5% quello dei tre Stati membri con il più basso tasso d’inflazione rilevato su base annua;
— le finanze pubbliche. Il disavanzo pubblico, o meglio l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione (v.) non deve essere superiore al 3% del PIL (v.); inoltre il debito netto della Pubblica Amministrazione (v. Debito della Pubblica Amministrazione) non deve superare il 60% del PIL;
— i tassi d’interesse. I tassi d’interesse a lungo termine di ciascuno Stato membro non devono essere superiori del 2% rispetto a quelli adottati dai paesi che possono vantare la migliore performance in termini di stabilità dei prezzi;
— la moneta. Nei due anni che precedono la verifica dei criteri di convergenza la moneta nazionale deve aver rispettato il proprio margine di oscillazione nell’ambito dello SME (v.) e, quindi, non deve aver subìto svalutazioni (v. Svalutazione monetaria) volontarie.
La verifica dei criteri di convergenza era affidata all’IME (v.) che, nel marzo 1998, presentò il suo rapporto conclusivo; sulla base di tale documento il Consiglio (maggio 1998) decise quali Stati potevano adottare (dal 1° gennaio 1999) l’euro (v.). Il rispetto dei criteri di convergenza è tuttora richiesto ai paesi che vogliono partecipare all’UEM.

Curva dei rendimenti

Rappresentazione grafica del rendimento dei titoli di Stato (v.) in relazione alla loro durata.
Alla costruzione della curva dei rendimenti si perviene ricorrendo ad un piano cartesiano, nel quale sull’asse delle ascisse viene misurata la durata dei titoli e sull’asse delle ordinate il loro rendimento.
La curva è generalmente crescente in quanto al crescere della durata il rendimento di un titolo è più alto. Può, tuttavia, accadere che essa sia decrescente: ciò è causato dal fatto che nel mercato prevalgono aspettative future di una riduzione consistente dell’inflazione (v.).
La curva dei rendimenti, anche se viene costruita osservando l’andamento dei titoli di Stato, è in realtà un punto di riferimento per coloro che hanno investito in titoli obbligazionari emessi da società private; i titoli del debito pubblico (v.), infatti, posseggono due qualità, il rischio minimo e l’alta liquidità, che li rende un punto di riferimento stabile per valutare le performance dei titoli privati.

Rettifica (Correction)

È un atto amministrativo che permette l’eliminazione degli errori ostativi o materiali che, inficiano il provvedimento.
Esso introduce quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni che rendono l’atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione.
La rettifica del negozio giuridico nel diritto civile è il negozio unilaterale e recettizio che permette alla parte non in errore di modificare un contratto nel suo contenuto rendendolo efficace.
Questo accade quando un contratto è viziato da errore e prima che possa derivarne pregiudizio all’altra parte.
La rettifica rende immediatamente efficace il contratto, precludendo il diritto di annullamento della controparte.
La rettifica non estingue la possibilità della controparte al risarcimento del danno, se avviene un ritardo nell’esecuzione della causa di invalidità civile.

Riconvenzionale (domanda) (d. proc. civ.) (Claim (demand))

Si ha quando il convenuto non si limita a difendersi, chiedendo il rigetto della domanda proposta contro di lui, ma esercita, a sua volta, un’azione (art. 36 c.p.c.).
La (—) è una domanda autonoma: potrebbe anche proporsi in separato processo, ma è consentito inserirla nel processo in corso per il principio dell’economia dei giudizi e al fine di evitare giudicati contraddittori. Il convenuto in riconvenzione assume, a sua volta, veste di attore.
La (—) deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta.
L’art. 36 c.p.c. esclude la proponibilità incondizionata della (—) ammettendola nei soli casi in cui essa:
— dipenda dal titolo dedotto in giudizio dall’attore. In tale ipotesi, la causa petendi della domanda principale e quella della (—) sono identiche (es.: il compratore cita il venditore per ottenere la consegna della cosa, ed il venditore domanda il pagamento del prezzo in via riconvenzionale);
— dipenda dal titolo che già appartiene alla causa principale come mezzo di eccezione.
In tal caso, le causae petendi delle due domande sono diverse, e la (—) si ricollega alla domanda di rigetto della domanda attrice (es.: l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, con domanda di condanna dell’attore, in via riconvenzionale, al pagamento della differenza).
Nelle ipotesi anzidette, il giudice competente per la causa principale, conosce della (—), purché non ecceda la sua competenza per materia o valore, altrimenti rimette l’intera causa al giudice superiore (art. 34 c.p.c.), oppure provvede sulla domanda principale, rimettendo al giudice competente la cognizione della (—) (art. 35 c.p.c.). La (—) è inoltre proponibile al giudice della causa principale anche se appartiene, per territorio, secondo le regole ordinarie, a un giudice diverso.
Si ritiene, infine, che quando la (—) non eccede la competenza del giudice adito, essa sia ammissibile anche quando dipenda da un titolo diverso, se sussiste tra le opposte pretese un collegamento obiettivo che implichi l’opportunità della trattazione simultanea.