Collatio Lègum Mosaicàrum et Romanàrum [Confronto delle leggi mosaiche e romane]

La (—), il cui vero titolo fu Lex Dei (quam præcèpit Dominus ad Moysen) (Legge di Dio insegnata dal Signore a Mosé), costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio [vedi], Paolo [vedi], Ulpiano [vedi], Modestino [vedi], nonché dalle leggi imperiali.
Aspetto peculiare di tale opera è la sistematica analisi comparativa dei testi predetti con le norme della legislazione mosaica: mediante tale costante raffronto si intendeva dimostrare la sostanziale conformità dei precetti giuridici romani alle prescrizioni bibliche. Con tutta probabilità, l’intento perseguito dall’autore della compilazione era quello di realizzare un’opera di propaganda a favore della religione cristiana, divenuta fede ufficiale a partire dall’Editto di Milano di Costantino [vedi] (313 d.C.); od anche quello di operare una difficile giustificazione del diritto romano, basata su matrici prettamente pagane, alla luce dei precetti cristiani.

Comìtia [Comizi]

L’espressione, dal latino com-eo (radunarsi), indicava le assemblee popolari comprensive di tutti i cives [vedi cìvitas] a differenza dei concìlia [vedi concilia plebis] formate da soli plebei. I (—), durante i quali si presentavano progetti di legge e si eleggevano i magistrati, non potevano tenersi in tutti i giorni dell’anno, bensì soltanto nei giorni feriali in quelli fasti [vedi dies fasti] e nei giorni di mercato [vedi nundinæ].
L’età repubblicana conobbe diversi tipi di (—): i comitia curiàta [vedi], i comitia centuriàta [vedi] e i comitia tribùta [vedi].

Concèptus [lett. “il concepito non ancora venuto alla luce”, il nascituro; cfr. artt. 1, 320, 339, 462, 643, 784 c.c.]

Termine adoperato per designare il soggetto concepito ma non ancora venuto alla luce, cioè il nascituro.
Tendenzialmente, i giuristi romani ritennero che il (—), non essendo in rèrum natùra (cioè non essendo attualmente esistente), in quanto costituiva una mera pòrtio mulìeris (parte della donna), fosse privo di soggettività giuridica.
Col tempo gli fu riconosciuta una limitata tutela, sotto vari profili; infatti:
— si punì il procurato aborto, considerato come lesione cagionata alla madre od al diritto del padre (privato della spes pròlis, cioè della prole sperata);
— per il nascituro istituito erede o beneficiato di un legato, la legge prevedeva la nomina di un curatore speciale, il curàtor vèntris [vedi], col compito di conservare i beni che gli sarebbero spettati;
— per principio del fàvor libertàtis [vedi fàvor], nasceva libero e non servo il figlio di chi era libero al momento del concepimento, ma che successivamente avesse perso la libertà;
— allo stesso modo, per determinare lo status familiæ [vedi] o civitàtis [vedi civitas; status] del neonato si guardava al momento del concepimento: così nasceva libero e cittadino romano il figlio della donna ingenua e coniugata ad un cittadino romano al momento del concepimento, anche se al momento della nascita fosse stata schiava o non più cittadina romana.
Giustiniano stabilì, infine, il principio che per determinare lo status del neonato si dovesse applicare il criterio del momento del concepimento o di quello della nascita a seconda del maggiore vantaggio che ne potesse derivare all’individuo.

Condictio ex mutuo

Condictio [vedi] a tutela del diritto del mutuante ad ottenere la restituzione del tantùndem eiùsdem gèneris et qualitàtis [vedi res fungibili] delle cose date in mutuo [vedi mutuum]; si distinguevano, in particolare, due forme di (—), denominate:
— àctio certæ creditæ pecuniæ [vedi], per i mutui in denaro;
— condictio certæ rèi (o triticària) [vedi], per i mutui di altre cose fungibili.