Consilium prìncipis [Consiglio imperiale]

Organo consultivo dell’imperatore, così denominato a decorrere dalla fine del II sec. d.C.
L’istituzione del (—) è storicamente da ricondurre, secondo la dottrina prevalente, ad un’antica consuetudine, secondo la quale ogni magistrato romano, in sede decisoria, si circondava di consiglieri di sua fiducia, ai quali chiedeva di esprimere un’opinione sul caso esaminato.
Caratteristica essenziale del (—) era la natura informale della sua attività: difatti, l’imperatore soleva rivolgersi ai suoi consiglieri solo se lo reputava necessario per ottenere chiarimenti su particolari questioni giuridiche ed era libero di non attenersi al loro parere e di allontanare dal (—) le persone non più gradite.
Con il passare degli anni si affermò la tendenza alla istituzionalizzazione del (—), sotto un duplice profilo:
— della permanenza degli stessi consiglieri, anche dopo la successione di un imperatore all’altro;
— della stabile consultazione dei titolari di determinate cariche (ad es. il præfectus prætorio [vedi]).
La struttura del (—) subì profonde modifiche soprattutto nel corso del regno adrianeo [vedi Adriano], in quanto, da un lato, si consolidò la prassi di invitarvi i giuristi, dall’altro, si realizzò l’introduzione, in forma stabile ed a titolo permanente, dei cavalieri (èquites).
Tale processo di istituzionalizzazione del (—), accentuatosi nel corso del III sec. d.C., si concluse con la conversione dello stesso consiglio nel consistòrium [vedi].

Contiònes [Adunanze]

Venivano così denominate le adunanze delle assemblee popolari (e cioè del popolo intero o della sola plebe), non finalizzate ad alcuna deliberazione, ma a mero scopo di incontro ovvero per ascoltare discorsi o dibattiti.
Le assemblee riunite per deliberare venivano invece dette:
— comìtia [vedi] se comprensive di tutti i cives;
— concìlia [vedi concilia plebis] se comprensive della sola plebe.

Conversione del negozio giuridico [cfr. art. 1424 c.c.] (Conversion of legal [cf. Art. D.c. 1424])

Una delle forme di sanatoria del negozio giuridico [vedi], riconosciuta in diritto romano, per il quale il negozio nullo si considerava non alla stregua del tipo avuto presente dalle parti al momento della sua conclusione, ma di un altro negozio (idoneo egualmente a perseguire l’intento voluto dalle parti col negozio invalido), del quale fossero presenti tutti gli elementi.
Occorreva che:
— il negozio invalido potesse essere utilizzato, avesse cioè gli elementi di un altro negozio;
— l’altro negozio, anche se non voluto espressamente dalle parti, fosse idoneo a soddisfare lo scopo pratico avuto di mira dalle parti;
— la conversione risultasse opportuna.
Così se una acceptilàtio [vedi] (remissione formale del debito) che il creditore aveva fatto al debitore, risultava nulla, poteva convertirsi in un pactum de non petèndo [vedi], mediante il quale una parte si obbligava a non chiedere l’adempimento della obbligazione: tale patto, pur non estinguendo l’obbligazione per il diritto civile, impediva al creditore di agire per l’adempimento (il debitore, infatti, avrebbe potuto bloccare la pretesa del creditore, sollevando un’eccezione [vedi excèptio]).
Affini alla (—) erano i casi della:
— (—) formale, ammissibile quando la legge consentiva che se il negozio era redatto con una forma e questa era nulla, valesse come un negozio per il quale fosse richiesta una forma diversa.
Ad esempio, il testamento che non poteva valere, per difetto di forma, come ordinario valeva, se redatto da un militare, come testamento militare, poiché, per questo, occorrevano requisiti formali meno rigorosi;
— conservazione del negozio nullo iùre civili, per il diritto pretorio [vedi iùs honoràrium]: si aveva nei casi in cui il negozio era viziato per ragioni di forma e non sostanziali. In tali casi non si aveva un negozio diverso e quindi conversione, ma lo stesso negozio con forma mutata.

Crìmen (crimina) [Crimine – crimini]

Era ogni azione delittuosa lesiva degli interessi della comunità.
In origine, il diritto romano non conobbe la distinzione tra delitti pubblici e delitti privati; fu solo in periodo repubblicano che i delitti divennero, dal punto di vista privatistico, fonte di obbligazioni, aventi ad oggetto una pena pecuniaria. Dal punto di vista pubblicistico, tale pena pecuniaria andava distinta (sia sotto il profilo dell’ammontare che sotto quello delle modalità di esazione) dalle multe (e dalle ulteriori pene) che conseguivano alla commissione di un delitto.
Il procedimento per l’accertamento e la punizione dei vari (—) si svolse, in origine, dinanzi all’assemblea popolare [vedi processo comiziale; provocàtio], successivamente dinanzi alle quæstiònes perpetuae [vedi].
Le pene previste andavano dalla morte (inflitta anche con modalità atroci), all’interdìctio aqua et ìgni [vedi], alla condanna ai lavori forzati [vedi damnàtio ad metàlla; damnàtio in òpus publicum], alla confisca del patrimonio [vedi publicàtio bonòrum] parziale o totale, per finire, per i casi meno gravi, a multe in denaro.