Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, “taluni già all’indomani dell’Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani”.
A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.
Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:
— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;
— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;
— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabìlitas [vedi] e da emarginazione sociale;
— i pagani che, nonostante i divieti dell’autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;
— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell’esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.
Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all’abbandono della fede cristiana.
Categoria: Glossario
Culpa lèvis [Colpa lieve]
In diritto romano classico, fu il criterio di imputazione normale della responsabilità contrattuale e consisteva in un comportamento negligente del debitore, cagionato dalla mancanza, in quest’ultimo, della diligenza del bonus pater familias [vedi] (dell’uomo medio).
In diritto giustinianeo, la responsabilità si estendeva fino alla (—) soltanto se il rapporto era stato posto in essere nell’interesse esclusivo del debitore, od anche nell’interesse di entrambi i contraenti.
La (—) venne anche definita, per il suo riferimento, come parametro, all’astratta figura dell’uomo medio, culpa in abstracto.
Curiàles [Curiali]
Erano così denominati, in età tardo-romana, i membri dei consigli comunali, costituenti il ceto più elevato della popolazione cittadina; in quanto tali, essi erano responsabili del gettito di tutte le imposte incombenti sul territorio cittadino.
Receptàtio
Si tratta di un delitto della repressione extra òrdinem , fuori del sistema delle quæstiònes perpetuæ e dei crìmina.
Con tale reato si favorivano i banditi.