Res extra patrimònium [Cose fuori dal patrimonio, indisponibili]

Categoria di res comprendente le cose indisponibili fino a che perdura la loro particolare destinazione.
In quel frangente esse non potevano far parte del patrimonio di alcun soggetto privato.
Erano indicate anche come res extra commercium e comprendevano:
1) res humàni iùris;
2) res divìni iuris.

Retèntio dòtis [Ritenzione di dote]

Il termine indicava il diritto del marito, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, di trattenere, una parte della dote ricevuta.
La retentio dotis poteva consistere anche in:
1) nella possibilità di trattenere per sé una parte della dote;
2) nella restituzione di una somma inferiore rispetto a quanto dovuto;
Cinque furono i tipi di retentio dotis:

1) retentio propter res amòtas;
2) retentio propter lìberos;
3) retentio pròpter mòres;
4)retentio propter res donàtas;
5) retentio propter impènsas.