La remissio servitus permetteva l’estinzione della servitù.
La rinunzia alla servitù aveniva, in diritto classico, attraverso una in iùre cèssio servitutis.
In diritto postclassico, essa avveniva attraverso una dichiarazione informale del proprietario del fondo dominante.
Categoria: Glossario
Res extra patrimònium [Cose fuori dal patrimonio, indisponibili]
Categoria di res comprendente le cose indisponibili fino a che perdura la loro particolare destinazione.
In quel frangente esse non potevano far parte del patrimonio di alcun soggetto privato.
Erano indicate anche come res extra commercium e comprendevano:
1) res humàni iùris;
2) res divìni iuris.
Res mòbiles
Tipo di res in commercio che comprende tutte le cose suscettibili di essere trasportate da un luogo ad un altro.
Questo avveniva senza alterne la struttura.
Retèntio dòtis [Ritenzione di dote]
Il termine indicava il diritto del marito, dopo la cessazione del vincolo matrimoniale, di trattenere, una parte della dote ricevuta.
La retentio dotis poteva consistere anche in:
1) nella possibilità di trattenere per sé una parte della dote;
2) nella restituzione di una somma inferiore rispetto a quanto dovuto;
Cinque furono i tipi di retentio dotis:
1) retentio propter res amòtas;
2) retentio propter lìberos;
3) retentio pròpter mòres;
4)retentio propter res donàtas;
5) retentio propter impènsas.