SFOP Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca

Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1263/1999

La Comunità Europea presenta dei fondi strutturali uno dei quali è il SFOP.
Provvede al finanziamento di progetti incentivanti e che sostengono l’adattamento delle strutture di pesca alla relativa politica comunitaria.
Gli obiettivi principali dello SFOP sono:
1) ottenere un equilibrio duraturo tra le risorse ittiche e il loro sfruttamento;
2) permettere la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di aziende valide nel settore;
3) rendere sempre migliore l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti ittici.
Le imprese ittiche e di trasformazione , le associazioni di produttori, pescatori, cooperative di pescatori ed enti pubblici traggono beneficio dall’aiuto comunitario.
La Commissione e il comitato permanente per le strutture di pesca esaminano la domanda di contribuzione e l’approvano.

Sovvenzione globale

art. 27 Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260/1999

Si tratta di uno strumento di intervento, rispetto al finanziamento strutturale tradizionale, che permette di superare gli ostacoli burocratici ma a livello nazionale rallenta le procedure di finanziamento.
I finanziamenti vengono ottenuti attraverso una procedura di 2 fasi:
1. le istituzioni comunitarie (ed in particolare la Commissione) creano delle aree di intervento e decidono di stanziare una determinata somma di contributi in conto capitale.
Tale somma viene fornita ad intermediari finanziari o ad una particolare associazione individuata dalle stesse istituzioni comunitarie;
2. Gli intermediari gestiscono la sovvenzione globale, selezionano i beneficiari finali accertando la sussistenza delle condizioni richieste per l’erogazione dei fondi, assegnano il contributo e ne verificano la corretta utilizzazione.
Le sovvenzioni globali prevedono:
1.finanziamenti delle PMI, cioè prestiti a tasso agevolato, assunzione di partecipazioni, garanzie ereditarie;
2. soluzioni di problemi occupazionali che si verificano a livello locale;
3. azioni transfrontaliere che vengono gestite da un organismo comune.

Strumenti giuridici comunitari

art. 249 Trattato CE

Sono gli atti normativi usati dalle istituzioni comunitarie, nell’ambito del primo pilastro dell’Unione europea, per lrealizzare i loro compiti ed alle condizioni contemplate dal Trattato istitutivo della Comunità europea.
Secondo l’art. 249, si tratta di atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri cioè regolamenti, le direttive e le decisioni.
Nell’ordinamento giuridico comunitario vi sono oltre agli atti vincolanti, altri strumenti giuridici non vincolanti per i loro destinatari.
Essi sono le raccomandazioni ed i pareri oltre che una serie di atti non esplicitamente previsti dai trattati (v. Atti atipici).

Affatomia (Affatomia)

Termine che deriva dai Franchi e designava il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà del patrimonio dall’adottante all’adottato.
L’affatomia veniva realizzata davanti ad un magistrato e testimoni.
Essa si perfezionava, con l’effettiva consegna del bene e costituiva un antesignano della c.d. categoria dei contratti reali.
Per la nomina dell’adottato era prevista l’assitenza di un fiduciario cioè l’attuale esecutore testamentario.
L’adottato si trasferiva nella casa dell’adottante per tre giorni e poi se ne andava.
Entro l’anno provvedeva a restituire all’adottante il godimento dei suoi beni conservandone pero’ la nuda proprietà.
Alla morte dell’adottante, l’adottato subentrava a pieno titolo nella piena proprietà.
Siccome non esisteva il testamento questo era un sistema che assicurava un erede