Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15230

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Svolgimento del processo
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa ad una supposta cessione di azienda alberghiera, nella quale era coinvolta una serie di società tutte derivanti dalla scissione della xxx s.r.l.
Unitamente a quest’ultima, le predette società – xxxs.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l., xxx s.r.l. – erano rappresentate dal medesimo procuratore e difensore, avv. xxx, il quale in data 31 ottobre 2011 depositava in atti una lettera datata 6 maggio 2008, con la quale, egli rinunciava al mandato conferitogli. Chiamata la causa all’udienza del 16 novembre 2011 (già fissata anteriormente alla data di deposito della rinuncia al mandato), si costituiva l’avv. xxx come nuovo procuratore e difensore, ma solo per le società xxxs.r.l.
e xxx s.r.l., depositando memoria con la quale supportava le difese già svolte nel ricorso. Il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo che ne fosse fatta notifica anche alle altre società direttamente nella loro sede. Nonostante ciò, nessun’altra delle società originarie ricorrenti ha nominato un nuovo difensore.
Motivi della decisione
Il ricorso poggia su un tre motivi: 1) inammissibilità dell’appello perchè sottoscritto da funzionario privo di delega; 2) inammissibilità dell’appello in quanto notificato a mani dal messo speciale dell’ufficio; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 40 e 2 in ordine all’inesistenza dell’azienda suppostamente ceduta.
Il ricorso è infondato:
a) quanto al primo motivo, avendo questa Corte stabilito che: In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio del Ministero delle finanze (oggi ufficio locale dell’Agenzia delle entrate) nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura; ne discende che, nel caso in cui non sia contestata la provenienza dell’atto d’appello dall’ufficio competente, questo deve ritenersi ammissibile, ancorchè recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare, finchè non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza di primo grado, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dall’ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 874 del 2009). Nessuna eccezione e prova di queste di circostanze sussiste nel caso di specie.
b) quanto al secondo motivo, avendo questa Corte stabilito che il messo è abilitato ad effettuare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 sia in primo grado che nel giudizio di appello, le notificazioni degli atti dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 18291 del 2004);
c) quanto al terzo motivo, perchè si tratta di censure funzionali ad ottenere una revisione del giudizio di merito con altro accertamento di fatto, destinato a sostituire quello operato dal giudice d’appello, il quale ha accertato che la società xxx s.r.L, diversamente da quel che sostiene parte ricorrente, non si è limitata a costruire un immobile per poi rivenderlo; ma già dal luglio 1999 …, non solo l’intero complesso aveva una destinazione alberghiera ben definita, ma lo stesso veniva attrezzato e completato di tutte le attrezzature, forniture energetiche e telefoniche necessarie per il suo funzionamento. Il ricorso non formula alcuna censura in ordine all’adeguatezza della motivazione, questione che impedisce una valutazione da parte del giudice di legittimità.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-02-2011, n. 325

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente chiedeva accertarsi l’avvenuta formazione del silenzioinadempimento rispetto alla richiesta di emersione presentata dal suo datore di lavoro poiché nonostante fosse trascorso il tempo assegnato dalla legge per la definizione del procedimento e la presentazione di una diffida in data 29.9.2010 il ricorrente non aveva avuto alcuna comunicazione dell’esito dell’istanza avendo solo appreso a seguito di accesso dell’esistenza di un parere contrario della Questura per l’esistenza di un precedente penale a carico del suo datore di lavoro.

Riteneva nell’unico motivo di ricorso presentato che anche il lavoratore, seppure non sia il presentatore dell’istanza, abbia un interesse qualificato alla conoscenza dell’esito della stessa perché da essa discendono importanti conseguenze circa la possibilità di una sua regolare permanenza nel nostro paese. Al momento della presentazione del ricorso sono trascorsi 432 giorni senza che sia stato comunicato un provvedimento espresso o una comunicazione ex art. 10 bis L. 241\90.

Oltretutto avendo eletto domicilio presso il proprio difensore avrebbe potuto ottenere una risposta anche tramite PEC (posta elettronica certificata) poiché il suo avvocato disponeva di un indirizzo PEC utile allo scopo.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nelle procedure relative all’emersione esiste anche un interesse del lavoratore da regolarizzare ad essere informato circa l’esito del procedimento anche perché, finchè non conoscerà l’esito della sanatoria, non potrà richiedere un permesso di soggiorno.

L’amministrazione non ha provveduto benché fossero ampiamente scaduti i tempi procedimentali per la conclusione dell’esame della richiesta di emersione e dovrà pertanto essere ingiunto alla stessa di pronunciarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Si fa presente quanto al contenuto del provvedimento che vi è già una pronuncia giurisprudenziale che ha escluso che la commissione di un reato da parte del datore di lavoro sia ostativa all’accoglimento della procedura di emersione (vedi TAR EmiliaRomagna 7402\2010).

Non è possibile trattare in questa sede la domanda di risarcimento danni poiché per essa è necessaria la conversione del rito ai sensi dell’art. 117,comma 6, c.p.a.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di trenta giorni all’emanazione del provvedimento richiesto.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Manda la Segreteria per l’iscrizione del presente ricorso nei ruoli delle udienze pubbliche e per la comunicazione al presidente al fine della fissazione dell’udienza di merito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Primo Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51843

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17 maggio 2013 il tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal locale GIP nei confronti di C.M. e G.G. indagati in concorso per il reato di estorsione continuata in danno dell’imprenditore P.B. e di F.L. indagato per concorso in estorsione in danno dell’imprenditore Pa.Ra..

Ricorrono per cassazione con unico ricorso C.M. e G.G., a mezzo dell’Avvocato e con distinto ricorso F.L..

C.M. e G.G. deducono che il provvedimento impugnato è incorso in:

1. violazione di legge vizio della motivazione.

Lamenta in particolare illogicità della motivazione sottolineando come il tribunale del riesame abbia fondato la gravità indiziaria sulle dichiarazioni della persona offesa quando poi lo stesso tribunale ha affermato che il racconto della vittima avrebbe meritato da parte del pubblico ministero il personale compimento di atti di indagine specificatamente indicati, dimostrando in tal modo di sminuire valenza a dette dichiarazioni.

2. vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione di misura custodiale meno afflittiva.

F.L. deduce che il provvedimento impugnato è incorso in:

1. violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria, contesta la valutazione delle prove effettuate dai giudici di merito mettendo in discussione la valenza della identificazione fotografica, sottolineando come il tribunale non abbia dato adeguata risposta ai rilievi di difensivi;

2. violazione di legge vizio della motivazione in relazione alla sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e delle esigenze cautelari.

Il primo motivo di ricorso presentato da C.M. e G.G. è manifestamente infondato considerato che il Tribunale una motivazione specifica, coerente logica ha dato conto della attendibilità della parte offesa sottolineando solo che l’assenza di ulteriori approfondimenti da parte dell’organo della Accusa ha privato l’indagine di ulteriori elementi che avrebbero ulteriormente corroborato la già ritenuta piena attendibilità del denunciante e avrebbero consentito di chiarire meglio la complessiva dinamica della gravissima vicenda in esame. In altri termini i giudici del Riesame non hanno manifestato dubbi sull’attendibilità della parte offesa che ha tracciato un gravissimo quadro indiziario a carico dei ricorrenti in ordine all’estorsione continuata in danno dell’imprenditore P.B., responsabile della società "Pro.co.gest srl", ma si sono limitati ad aggiungere che ulteriori approfondimenti avrebbero chiarito non tanto la responsabilità dei ricorrenti ma il quadro complessivo della gravissima vicenda in esame.

Manifestamente infondato e anche il secondo motivo di ricorso in quanto il tribunale ha dato conto di avere osservato il paradigma della rigorosa gradualità nella scelta delle misure riservando alla più intensa limitazione della libertà personale il carattere residuale di estrema ratio che proprio per tali ragioni ha ritenuto che in una situazione come quella in esame, significativamente sintomatica per tutte le ragioni soggettive ed oggettive esposte nella motivazione, di una notevolissima caratura criminale dei ricorrenti potesse trovare applicazione quale misura in concreto adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe solo la custodia in carcere.

Il ricorso presentato da C.M. e G. G. deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Inammissibile è anche il ricorso di F.L. perchè generico e versato in fatto. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente.

Nel caso in esame il giudice di merito ha dato conto, con motivazione coerente, specifica e priva di vizi logici degli elementi a carico dell’indagato, dando conto che il ricorrente era stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalla parte offesa Pa.Ra..

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso deve rilevarsi che il tribunale ne ha dato conto con motivazione logica specifica e coerente e come tale incensurabile in questa sede. Ha infatti affermato che l’evocazione, anche con riferimento all’episodio in argomento, degli interessi dell’associazione di stampo camorristico facente capo, tra gli altri, a Z.M., quale beneficiaria delle somme di denaro da corrispondere in occasione delle festività natalizie, pasquali e in occasione delle festività di Ferragosto, nonchè le stesse indicate modalità di approccio alla parte offesa da parte del ricorrente e dei suoi complici i quali, a sostegno delle loro richieste, evocavano in sostanza l’esistenza, peraltro corrispondente al vero, di un gruppo di criminalità organizzata, di cui si presentavano come emissari e i cui disegni non andavano contrastati in quanto implicitamente ma sostanzialmente e chiaramente ineluttabili proprio perchè riferibili al prospettato contesto mafioso, erano sussumibile nella previsione del c.d. metodo mafioso.

Con riguardo alle esigenze cautelari deve osservarsi che gli atti o i comportamenti concretamente sintomatici della pericolosità dell’indagato possono essere individuati nelle modalità e nella gravità dei fatti, l’art. 274 c.p.p., lett. c), non impedisce infatti di trarre il pericolo concreto di reiterazione dei reati della stessa specie cioè lesivi dell’interesse protetto e dello stesso valore costituzionale anche dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obiettività, secondo l’indirizzo assolutamente prevalente e consolidato negli anni, tanto da essere ormai costante (Cass. sez. 1, 21 febbraio 1996 n. 277 rv.

203726 cui adde Cass. sez. 3, 23 luglio 1996 n. 2631, rv. 205820;

Cass. sez. 5, 4 agosto 1999 n. 1416 rv. 214230; Cass. sez. 2, 21 febbraio 2000 n. 726 rv. 215403, Cass. sez. 3, 4 maggio 2000 n. 1384 rv. 216304 e Cass. sez. 6, 21 dicembre 2001 n. 45542 rv. 220331 e di recente con riguardo a varie sezioni Cass. sez. 3, 23 aprile 2004 n. 1995 rv. 228882, Cass. sez. 6, 4 aprile 2005 n. 12404 rv. 231323 e Cass. sez. 5, 19 dicembre 2005 n. 45950 rv. 233222). Ed invero la valutazione negativa della personalità dell’indagato può desumersi da criteri, oggettivi e dettagliati stabiliti dall’art. 133 c.p., fra i quali sono comprese le modalità e la gravità del fatto-reato, sicchè non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, ma devono valutarsi situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità del soggetto, come ha fatto l’impugnata ordinanza, con una motivazione fondata sulla concretezza dei fatti (condotte non occasionali, professionalità nel reato, personalità del prevenuto, gravità della condotta reiterata nel tempo) e non su criteri generici e/o automatici. Peraltro, l’attribuzione alle medesime modalità e circostanze del fatto di una duplice valenza sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto sia sotto quello dell’apprezzamento della capacità a delinquere discende dalla considerazione che la condotta tenuta in occasione del reato costituisce un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell’agente e da un’interpretazione adeguatrice tesa ad eliminare ingiustificate disparità di trattamento, derivanti dal mero dato temporale e dalla maggiore o minore celerità di giudizio, tra indagato già condannato per altro reato ed altro incensurato colpito dalla misura restrittiva per una pluralità di condotte criminose, sintomatiche di personalità caratterizzate da plurimi fatti penalmente rilevanti.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15231

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Svolgimento del processo

Con quattro separati ricorsi i coniugi V.C. e B.P. impugnavano altrettante cartelle esattoriali per gli anni 1988, 1989 e 1990, affermando di avere presentato dichiarazione integrativa ai sensi della L. n. 413 del 1991, che l’Ufficio, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, dichiarava non ritenere legittima per aver omesso i dichiaranti l’anno d’imposta 1984, per il quale non era stato presentato nè il mod. 101, nè il mod. 740.

La Commissione adita accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che il non aver compreso nella dichiarazione integrativa il 1984, rendeva la dichiarazione stessa non idonea a definire per condono i redditi dei dichiaranti.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Motivi della decisione

Con memoria depositata il 12 gennaio 2010 i ricorrenti deducevano che la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con sentenze nn. 434/09/00 e 17/05/00, passate in giudicato, avevano riconosciuto valida la dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991 e di conseguenza annullati gli accertamenti per gli anni 1988, 1989 e 1990, sui quali si fondavano le cartelle impugnate nel giudizio in esame (frutto di emissione di ruoli a titolo provvisorio), Con ulteriore memoria depositata il 31 ottobre 2011, i ricorrenti producevano altra sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la n. 272/01/10, anch’essa passata in giudicato, che annullava le cartelle che l’Ufficio aveva ulteriormente emesso per gli stessi anni 1988, 1989 e 1990. Essendo state annullate, con sentenze passate in giudicato, le cartelle che hanno costituito l’oggetto della sentenza impugnata con il ricorso in esame, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione della natura (definizione dei redditi per condono) della controversia e delle alterne vicende processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.