T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-02-2011, n. 331

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura di Varese ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto a suo carico risulta un decreto di espulsione non esaurito nei suoi effetti.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 7 della legge 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

II) Violazione di legge per mancata trasmissione del preavviso di rigetto.

III) Eccesso di potere in quanto il diniego di permesso di soggiorno è stato emanato dopo oltre due anni dalla concessione del visto di entrata in Italia, creando aspettative in lui e nella figlia minore, che frequenta la scuola.

IV) Le modalità di convocazione del ricorrente in Questura sarebbero state beffarde.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza ha riconosciuto che la pregressa espulsione di uno straniero, tutt’ora perdurante, valida ed efficace è causa ostativa all’ingresso dello straniero in Italia e quindi al rilascio del permesso di soggiorno.

La natura vincolata del diniego del nulla osta al lavoro rende superflua l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 secondo il quale il provvedimento amministrativo non e" comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la mancanza di preavviso di rigetto non comporta l’illegittimità dell’atto quando, come nel caso in questione, l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (art. 21 octies L. 241/90).

Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto non può tenersi conto della buona fede del privato, che ha ottenuto un provvedimento favorevole dall’amministrazione, quando non risulti che il privato abbia dichiarato l’esistenza della causa impeditivi e l’amministrazione abbia ciononostante emanato il provvedimento favorevole, e non quando l’amministrazione, lungi dal voler escludere la rilevanza ostativa dei precedenti atti di espulsione non completamente ottemperati, sia venuta a conoscenza solo successivamente all’emanazione dell’atto favorevole dell’esistenza di un atto ostativo al suo rilascio non dichiarato.

Il quarto motivo di ricorso, che sembra prefigurare un contrasto tra il contenuto della convocazione ed il colloquio avvenuto con gli uffici, è infondato in quanto il privato ha l’obbligo di presentarsi all’autorità per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che lo riguardano, indipendentemente dai contenuti della convocazione. Infatti il colloquio con gli uffici non costituisce atto finale del procedimento, ma è sempre possibile per il privato convocato replicare alle richieste dell’amministrazione, con la conseguenza che non può ritenersi violato il diritto di difesa.

In definitiva il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-10-2013) 30-12-2013, n. 51844

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Ricorre per Cassazione M.G. avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Napoli che il 15.4.2013 ha confermato l’ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Napoli per concorso nell’omicidio volontario aggravato di G.G..
Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione dell’art. 192 c.p.p., commi 3 e 4. Mancanza di motivazione. Lamenta che l’ordinanza impugnata manca della valutazione dell’attendibilità specifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia B.D. e V.P..
Sostiene che la dimostrazione della veridicità delle loro dichiarazioni non è altro che un elenco di fatti notori di un episodio avvenuto nel (OMISSIS).
2. illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. Contesta la valutazione degli elementi probatori.
Il ricorso è inammissibile alla luce delle seguenti considerazioni.
Con riguardo al primo motivo di ricorso deve osservarsi che ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si discute la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella "a tre tempi" indicata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, xxx, Rv. 192465 e richiamata dalle Sez. Un. 20804 del 29/11/2012 Ud. (dep. 14/05/2013) Rv. 255145: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazione, attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa. E il caso tuttavia di aggiungere, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che la detta sequenza non deve essere – per così dire – rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente, "discendendo ciò dai generali criteri epistemologici e non indicando l’art. 192 c.p.p., comma 3, sotto tale profilo, alcuna specifica regola derogatoria" (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, xxx, n. m.
sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, xxx, Rv. 236151).
In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l’attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti.
Ciò detto deve evidenziarsi che il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici sopra indicati.
Ha dato conto dell’attendibilità intrinseca dei chiamanti, le cui dichiarazioni erano state utilizzate e poste a fondamento in numerosi altri procedimenti restrittivi, tanto da valer loro il riconoscimento in più occasioni dell’attenuante di cui alla L. n. 203 del 199, art. 8 e ne ha sottolineato la convergenza e l’assoluta indipendenza.
I collaboratori, in particolare si sono accusati dell’omicidio per aver fatto parte del gruppo di fuoco. Sono pertanto conoscenza diretta della vicenda per avervi partecipato (circostanza che ne avvalora l’attendibilità anche in ragione del fatto che costoro si autoaccusano dell’omicidio pur non essendovi allo stato elementi a loro carico) e riferiscono con dovizia di particolari le fasi dell’omicidio e l’identità delle persone coinvolte a diverso titolo con dichiarazioni riscontrate sia dalle risultanze delle attività investigative compiute nell’immediatezza che dalle conversazioni intercettate nei giorni immediatamente successivi all’omicidio.
Coincidente è la ricostruzione delle fasi dell’omicidio.
Entrambi indicano il ricorrente come uno degli specchiettisti incaricati di localizzare la vittima ed entrambi ne riconoscono il contributo nella realizzazione dell’evento omicidiario. E’ pacifico che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un’accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile.
Il Tribunale ha affermato la credibilità dei collaboratori perchè, sia pure in presenza di alcune palesi difformità, erano comunque concordanti tra di loro sul nucleo essenziale del narrato, e perchè avevano trovato conforto, oltre che su dati obiettivi, anche dalle dichiarazioni di alcuni testi e dalle conversazioni intercettate (in particolare conv. A. 72 tra Ma.Cr. e il fratello F.).
L’art. 192 non pone alcuna limitazione per quanto riguarda l’individuazione dei riscontri, che possono consistere in elementi di qualsivoglia natura purchè, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata in correità, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova.
A fronte di tale corretta e coerente motivazione il ricorrente, con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione, rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-09-2012, n. 15232

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 36/50/09 depositata in data 6.4.2009 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di xxx avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 271/42/07 depositata in data 13.11.2007, dichiarava la "legittimità" dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS) ICI 2002 emesso nei confronti di xxx S.p.A. e alla stessa notificato in data 7.12.2005 e col quale avviso venivano recuperati a tassazione complessivi Euro 38.290,37 a titolo di differenza ICI per l’anno d’imposta 1999 oltre accessori e sanzioni ex lege.
2. In particolare, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia riteneva:
1. che, in violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione di destinazione da agricola ad industriale del terreno di proprietà (variazione intervenuta nel dicembre 1998 a seguito della costruzione di un capannone) e che perciò il Comune di xxx avesse correttamente proceduto al recupero della differenza d’imposta entro il più lungo termine di decadenza quinquennale stabilito al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, e non invece fuori del più breve termine di decadenza triennale di cui al medesimo D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, previsto per la differente ipotesi di liquidazione ICI a seguito di dichiarazione infedele o incompleta o inesatta;
2. che, il termine di decadenza quinquennale in parola, doveva farsi decorrere dal 31.12.2000. E, ciò, perchè l’anno 2000 era successivo a quello entro cui l’imposta comunale in parola doveva andare assolta. E, quindi, secondo quanto previsto al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte.
3. Contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, xxx S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato affidato ad un unico articolato motivo.
4. Il Comune di xxx ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con unico articolato motivo, la ricorrente xxx S.p.A. ha censurata l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
2. Sotto un primo profilo, per aver la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia erroneamente ritenuto che la contribuente xxx S.p.A. avesse omessa la denuncia di variazione, da agricola ad industriale, del terreno oggetto di controversia.
Laddove, in effetti, a tale denuncia la ricorrente non sarebbe stata tenuta. E, ciò, in quanto la variazione in parola sarebbe stata già a conoscenza del Comune di xxx fin dal dicembre del 1998 e siccome dimostrato dalla notifica di altro precedente avviso di accertamento che aveva liquidato l’importo ICI solo per i primi undici mesi del 1998 e sull’intuibile presupposto della conoscenza "di fatto" che il ridetto Comune aveva avuto che dal dicembre 1998 la destinazione dell’area era stata variata. E, di qui, l’illazione per cui, non essendo dovuta la denuncia di variazione, il Comune, per recuperare l’imposta, non avrebbe potuto beneficiare del più lungo termine decadenziale di anni cinque ex D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte. Difatti, il termine quinquennale in discorso, sarebbe stato esclusivamente previsto con riferimento al caso in cui alla omessa denuncia di variazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, si fosse anche accompagnata da parte dell’Ente comunale una mancanza di conoscenza "di fatto" della ridetta intervenuta variazione. Per tali ragioni, secondo la ricorrente xxx S.p.A., la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe dovuto annullare l’impugnato avviso. Ed, appunto, perchè il Comune di xxx aveva proceduto alla notifica, oltre il più breve termine decadenziale di anni tre, di quello che sarebbe stato in realtà da intendersi siccome un semplice avviso di liquidazione per l’anno di imposta 1999. Questo profilo di motivo è infondato.
La censura riassunta si concreta in una denuncia di falsa applicazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (S.U. 5/2001;
Cass. 18782/05). E questo perchè, invero, si contesta che la previsione del più lungo termine decadenziale di anni cinque stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, possa trovare applicazione nella pratica fattispecie in cui l’omessa denuncia di variazione di destinazione dell’area possa essere stata rimediata dall’Amministrazione comunale attraverso una conoscenza "di fatto" della variazione stessa. E colla conseguenza che, qui, il Comune avrebbe notificato un avviso di liquidazione d’imposta senza il rispetto del più breve termine decadenziale di anni tre. Più breve termine, previsto, ancora, al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2.
Sennonchè deve andare osservato che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, non ammette equipollenti alla denuncia di variazione e per l’evidente ragione che la formale denuncia in parola mette il Comune nella certa conoscenza di una modificazione dalla quale potrebbe scaturire un diverso ammontare d’imposta e lo pone pertanto nella condizione di esercitare un controllo di verità e congruità della dichiarazione. E’ quindi evidente come il maggior termine quinquennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, sia stato predisposto allo scopo di permettere all’Ente locale di esercitare un controllo entro un più lungo periodo ritenuto necessario in conseguenza della mancata collaborazione del contribuente e per tal modo sanzionandola.
La legge, con riguardo a chi ha omessa la denuncia di variazione, ha perciò considerato di non dover sottomettere l’Amministrazione comunale ad un termine di decadenza triennale identico a quello stabilito dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prima parte, a miglior favore del solo contribuente che ha messo il Comune nelle condizioni di esercitare il controllo e seppure ciò sia avvenuto a mezzo di una denuncia di variazione infedele o incompleta o inesatta.
Il principio di diritto da affermarsi è pertanto il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui all’anteriore D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte – stabilito per il caso di omessa presentazione della denuncia di variazione dell’area ai fini ICI di cui dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, – deve trovare applicazione anche quando il Comune abbia acquisito una precedente conoscenza "di fatto" della modificazione dell’area".
3. Sotto un secondo profilo, l’applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2 è stata censurata in quanto la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia avrebbe errato nel far decorrere il termine di decadenza di anni cinque dal 31.12.2000. Ad avviso della ricorrente xxx S.p.A., difatti, sarebbe stato invece corretto far correre il termine in parola dal 31 dicembre dell’anno di imposta 1999. Anno entro cui l’ICI di che trattasi doveva esser versata. E colla conseguenza che, siccome l’avviso di accertamento in discorso era stato notificato soltanto in data 7.12.2005, il termine di decadenza quinquennale si sarebbe consumato alla data del 31.12.2004. Anche questo profilo di motivo è infondato.
Dapprima deve andare osservato come per il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, la decadenza quinquennale che trattasi si consuma il 31 dicembre del quinto anno successivo "a quello … nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento … d’imposta". Ed, in secondo luogo, come, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2, il versamento dell’ICI deve esser eseguito nel corso del suo anno di imposta. E, da ciò, va fatto conseguire che il suddetto combinato disposto deve esser interpretato nel senso che il termine quinquennale di decadenza di cui si discute, deve esser per forza fatto decorrere dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello entro cui l’ICI doveva andare assolta.
Difatti, poichè il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, fa spirare il termine di decadenza al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il pagamento, il termine di decadenza deve ovviamente esser fatto decorrere dal 31 dicembre del primo anno successivo. Cosicchè la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha esattamente fatto decorrere il termine quinquennale di decadenza in discorso dal 31.12.2000 ed in quanto l’anno 2000 era in effetti quello successivo a quello entro cui l’ICI di che trattasi relativa all’anno di imposta 1999 doveva esser assolta ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 2.
Consegue, pertanto, che il Comune di xxx non è incorso nella decadenza quinquennale, avendo notificato l’impugnato avviso entro il 31 dicembre dell’ultimo anno utile e cioè in data 7.12.2005).
Col che, il principio di diritto da affermarsi è il seguente: "Il termine di decadenza quinquennale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, ultima parte, decorre dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui doveva eseguirsi il versamento ICI".
4. Le spese del presente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente xxx S.p.A. a rimborsare al controricorrente Comune di xxx le spese del grado, liquidate in complessivi Euro 2.600,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese ed oltre a spese generali ed ad oneri contributivi e fiscali dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Questore della Provincia di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo per motivi familiari del permesso di soggiorno, presentata dalla ricorrente, in quanto non sussisterebbe il requisito della convivenza.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso: difetto di motivazione; violazione dell’art. 5 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata valutazione delle sopravvenienze; violazione dell’art. 30 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 per mancata conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari in permesso per motivi di lavoro, a seguito di separazione.

La difesa dello Stato ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

L’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 prevede che "Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede… ".

Di conseguenza le questioni relative all’applicazione dell’art. 28 del DPR 31/08/1999 n. 394 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Al riconoscimento del difetto di giurisdizione seguono le conseguenze stabilite dall’art. 11 del Codice del processo amministrativo.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

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