Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44282

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9.101.2012, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione con la quale, in data 25.10.2011, il Tribunale di Gela aveva riconosciuto S.C. e B.M. responsabili dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 93, 94 e 95per aver realizzato opere in cemento armato in zona sismica, in assenza dei prescritti titoli abilitativi, consistenti in un fabbricato al piano terra di m. 11,60 X 12,30 con annessa veranda di m. 12,30 X 4,50 ed un fabbricato al primo piano di m. 11,60 X 12,30 con copertura a due falde in cemento armato e legno (in (OMISSIS), fatti accertati il (OMISSIS)).

Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che l’affermazione di penale responsabilità da parte dei giudici del merito sarebbe frutto di una erronea valutazione delle risultanze processuali.

Osservano, a tale proposito, che la Corte territoriale, ripercorrendo le argomentazioni poste a sostegno della decisione di primo grado, avrebbe ritenuto che la concessione in sanatoria versata in atti (n. 4/2009 del 6.7.2009) è in realtà riferita ad opere diverse, concernenti il recupero di un vecchio fabbricato preesistente e non anche alla realizzazione ex novo dell’edificio, mentre, al contrario, da un più attento esame della documentazione acquisita sarebbe stato agevole verificare una situazione ben diversa.

In particolare, al rilascio di una prima concessione per la ristrutturazione (n. 3213 del 4.4.2008), avrebbe fatto seguito la demolizione e ricostruzione dell’intero manufatto, per la quale sarebbe stata ottenuta, unitamente all’autorizzazione del Genio Civile al mantenimento delle opere in zona sismica, la menzionata sanatoria n. 4/2009 che, però, i giudici del merito, limitandosi alla lettura della descrizione delle opere ("lavori di ristrutturazione nel fabbricato di contrada (OMISSIS) foglio 207 particella 129 – L. n. 47 del 1985, art. 13), avrebbero erroneamente interpretato senza considerare che, dalla relazione tecnico illustrativa allegata, emergerebbe chiaramente un riferimento alla demolizione e successiva ricostruzione, con l’unica eccezione dei pergolati.

Aggiungono che i giudici del merito avrebbero anche equivocato nell’equiparare detti pergolati alle verande, trattandosi di manufatti di natura e consistenza tra loro diverse.

Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

Occorre in primo luogo rilevare che la verifica della legittimità del titolo abilitativo in sanatoria rientra nel poter/dovere del giudice penale.

La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo chiarito che il sindacato del giudice penale sul titolo abilitativo edilizio non costituisce esercizio del potere di disapplicazione, bensì doverosa verifica dell’integrazione della fattispecie penale (si vedano Sez. 3 n. 21487, 21 giugno 2006, contenente dettagliata ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema; Sez. 3 n. 40425, 12 dicembre 2006,. Sez. 3, n. 1894, 23 gennaio 2007; Sez. 3, n. 41620, 13 novembre 2007; Sez. 3 n. 35389, 16 settembre 2008; Sez. 3 n. 9177 2 marzo 2009; Sez. 3 n. 28225, 10 luglio 2008; Sez. 3 n. 14504, 2 aprile 2009; Sez. 3 n. 34809, 8 settembre 2009; Sez. 3 n. 35391, 30 settembre 2010).

Il menzionato potere dovere del giudice in presenza dell’atto abilitativo illegittimo deve essere esercitato anche riguardo a provvedimenti amministrativi di sanatoria o condono, poichè il mancato effetto estintivo non è riconducibile ad una valutazione di illegittimità del provvedimento cui consegua la disapplicazione dello stesso, ma alla verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale (Sez. 3 n. 23080, 10 giugno 2008;

conf. Sez. 3 n. 26144, 1 luglio 2008; Sez. 3, n. 12869, 24 marzo 2009; Sez. 3 n. 27948 8 luglio 2009; Sez. 3 n. 31479, 29 luglio 2008).

4. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno compiutamente esercitato tale doverosa verifica a fronte della produzione di un permesso di costruire in sanatoria, escludendone, tuttavia, l’efficacia perchè ritenuto attinente ad opere diverse da quelle oggetto del procedimento penale.

In particolare, la Corte di appello ha effettuato la propria valutazione attraverso il richiamo ai contenuti della documentazione fotografica, della relazione dell’Ufficio Tecnico comunale e delle dichiarazioni rese da un teste che presso detto ufficio prestava servizio, rilevando che sarebbe risultata, in maniera inconfutabile, la realizzazione integrale di un nuovo manufatto senza che restasse traccia alcuna dell’immobile preesistente.

Ricorda inoltre la Corte del merito che il primo giudice aveva ritenuto non credibile l’assunto difensivo secondo il quale oggetto di demolizione sarebbero state le sole verande dell’immobile preesistente e ritiene inconferenti le ulteriori allegazioni difensive in ordine alle distinzioni tra pergolati e verande.

5. A fronte di tali argomentazioni, fondate dai giudici del merito sulla base di dati fattuali risultanti, come si è detto, dalla disamina della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei testimoni escussi, i ricorrenti oppongono una diversa ricostruzione della vicenda processuale fondata su una personale e differente valutazione dei dati processuali, con richiami ad atti e documenti l’accesso ai quali, come è noto, è precluso a questo giudice di legittimità.

L’articolazione del motivo del ricorso esclusivamente in fatto ne evidenzia, conseguentemente l’inammissibilità.

Non si rinvengono, inoltre, dall’esame del provvedimento impugnato, elementi tali da far ritenere che il giudice del gravame possa aver equivocato sulla natura delle opere e sulla nozione di ristrutturazione edilizia poichè, al di là delle apodittiche affermazioni dei ricorrenti, non risultano in alcun modo quali siano state le modalità di ricostruzione dell’edificio, sicchè risulta impossibile qualsivoglia verifica del rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per tale tipologia di interventi.

6. Va peraltro rilevato come la tesi difensiva prospettata in ricorso – secondo la quale sarebbe stata effettivamente realizzata la demolizione del preesistente manufatto e la costruzione di un nuovo edificio e che tali interventi risulterebbero contemplati dalla sanatoria del 2009 – non trova riscontro in quanto in precedenza affermato nell’atto di appello, ove non vi è traccia di tale assunto ed anzi, a pag. 6 si nega l’eliminazione del preesistente edificio, affermando che "(…) contrariamente al vero, il Giudice di prime cure ha ritenuto provato la demolizione da parte degli odierni appellanti della vecchia costruzione e la realizzazione di pergolati non autorizzati in sanatoria" e, incentrando le censure sulle supposte erronee valutazioni del Tribunale sulla veranda ed i pergolati, sempre nella medesima pagina si asserisce che "(…) tale veranda, tra l’altro, era già esistente nella vecchia costruzione e tale dato lo si evince dall’atto di compravendita dell’immobile in questione (rogito del 20.5.2002 a cura notaio Angelo Comparato) e la stessa, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non è mai stata demolita".

7. Infine, deve rilevarsi, per completezza, che il ricorso si palesa infondato anche laddove attribuisce al permesso di costruire in sanatoria effetti estintivi dei reati concernenti le violazioni della disciplina antisismica e di quella sulle opere in conglomerato cementizio armato, poichè, come più volte è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, detta sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico per il quale essa è prevista (cfr. Sez. 3 n. 11511, 21 marzo 2002; Sez. 3 n. 5097, 8 gennaio 1998; Sez. 3 n. 12476, 20 dicembre 1995).

8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15274

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Svolgimento del processo
L.N. chiedeva al Tribunale di Chieti, sezione lavoro, la condanna della società datrice di lavoro xxx due srl al pagamento del lavoro straordinario svolto, quale autista, per gli anni indicati in ricorso; si costituiva la società che contestava la fondatezza del ricorso.
Il Tribunale di Chieti con sentenza del 10.6.2003 rigettava la domanda.
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 22.3.2010 rigettava l’appello.
La Corte territoriale rilevava che non sussisteva prova dello svolgimento del dedotto lavoro straordinario (da accertarsi con rigore, stante il carattere discontinuo della prestazione ed il suo svolgimento al di fuori della sfera di diretto controllo del datore di lavoro). Non veniva accolta l’istanza di acquisizione dei dischi cronotachigrafi in quanto, alla luce della giurisprudenza della giurisprudenza della cassazione in materia, non potevano da soli fornire prova della prestazione dedotta; i testi avevano offerto dichiarazioni generiche e comunque relative ad un breve periodo rispetto a quello in cui si sarebbe svolto il preteso lavoro straordinario, le dichiarazioni rese da colleghi che, prima della separazione dei giudizi, erano parti nello stesso procedimento, non potevano essere tenute in considerazione; nè potevano essere prese in considerazione le risposte date dal legale rapp.te della xxx perchè lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario era stato contestato anche se il detto legale rapp.te aveva parlato di una compensazione di questo con là corresponsione di una maggiore indennità di trasferta.
Ricorre il L. con 5 motivi; resiste la società intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 202, 2010 c.p.c.; nonchè degli artt. 2697, 2729, 2733, 2735 c.c., e segg., per la mancata ammissione dell’ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi in quanto, in ogni caso, per la Corte di appello, sarebbero stati inidonei a fornire la prova del contestato svolgimento del lavoro straordinario; con il secondo motivo si deduce la violazione delle già ricordate norme nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione sempre in relazione alla mancata ammissione dell’ordine di esibizione. La società resistente non aveva neppure contestato l’ammissibilità del chiesto mezzo istruttorio ed il contenuto dei dischi ex art. 2712 c.c., che comunque era stato richiesto unitamente a prove testimoniali, richiesta poi reiterata in appello anche alla stregua della già espletata prova testimoniale. Con il terzo motivo si ribadisce la violazione delle medesime norme processuali con riferimento a quanto emerso dalla prova testimoniale; numerosi testi avevano – sia pure per periodi limitati – confermato lo svolgimento del dedotto lavoro straordinario; tali testimonianze si sarebbero dovute verificare anche alla luce di quanto emerso dai dischi cronotachigrafici.
I primi tre motivi vanno esaminati insieme trattando la medesima questione ed appaiono fondati. La motivazione adottata dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta di ammissione dell’ordine di esibizione dei dischi cronotachigrafi non appare corretta in quanto la giurisprudenza citata anche in sentenza di questa Corte afferma che, in caso di contestazione ex art. 2712 c.c., i dischi cronotachigrafi non possono "da soli" fornire piena prova (Cass. n. 9006/2002, Cass. n. 9650/2003), mentre nel caso in esame la detta prova richiesta in primo grado e ribadita in appello si aggiungeva a plurimi elementi come la prova per testi espletata che, a stare a quanto riferito nella stessa sentenza impugnata aveva comunque, limitatamente ad un periodo più limitato rispetto a quello dichiarato in ricorso, confermato lo svolgimento di lavoro straordinario, cui si aggiunge quanto riferito da colleghi dei ricorrenti parti in causa prima della separazione dei giudizi, le cui dichiarazioni – come si dirà più avanti – dovevano essere prese in considerazione anche se eventualmente vagliate nella loro attendibilità, ed infine quanto riferito dallo stesso legale rapp.te della società il quale aveva comunque riferito dello svolgimento di lavoro straordinario. Conseguentemente il mezzo istruttorio non poteva essere rifiutato con la motivazione prima ricordata perchè collegato a numerosi altri riscontri processuali, che si sarebbero dovuti verificare anche alla luce di quanto obiettivamente emergente dai citati dischi relativamente all’intero periodo dedotto in ricorso.
Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.p.c., e segg., le dichiarazioni dei testi che erano stati parti nel medesimo procedimento prima della separazione dei singoli giudizi dovevano essere tenute in considerazione e non potevano essere semplicemente ignorate.
Anche tale motivo appare fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.
Nè l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni" (Cass. n. 9006/2006, cfr. anche Cass. n. 9650/2003). Conseguentemente la Corte doveva considerare tali deposizioni, pur valutandone eventualmente l’attendibilità.
Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, c.p.c., nonchè degli artt. 2697, 2727, 2729, 2730, 2733 c.p.c., e segg., nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione: non si era tenuto conto di quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale dal legale rapp.te della società intimata in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario posto che comunque sul punto vi era stata una contestazione netta in punto di fatto della circostanza.
Anche l’ultimo motivo appare fondato. La motivazione appare non coerente ed inadeguata: il legale rappresentante della società – emerge dalla sentenza – ha ammesso in sede di interrogatorio formale che era stato svolto del lavoro straordinario, anche se compensato con una maggiore indennità di trasferta. Tale circostanza ben poteva essere tenuta in considerazione anche se la società aveva contestato in punto di fatto la circostanza, proprio perchè funzionalmente ed istituzionalmente l’interrogatorio formale è preordinato ad un accertamento ed ad un chiarimento dei fatti processuali che prescinde dalla iniziali difese assunte dalla parti nel processo.
Pertanto di deve accogliere il ricorso in relazione ai motivi sin qui esaminati, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 900

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso può essere immediatamente definito nel merito, con sentenza in forma semplificata adottata ai sensi degli artt. 60 e 74 d.lgs. 104/2010, in quanto è manifestamente irricevibile;

Rilevato, infatti, che per la fattispecie, ai sensi dell’art. 119, co. 1, lett. b), e co. 2, d.lgs. 104/2010, tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, con conseguente dimidiazione del termine per il deposito del ricorso che, pertanto, è di quindici giorni;

Rilevato che il ricorso, notificato all’Isvap il 27 dicembre 2010, è stato depositato il 14 gennaio 2011, e cioè oltre il quindicesimo giorno dalla notifica all’amministrazione resistente, sicché lo stesso è irricevibile, trattandosi di termine perentorio come espressamente indicato dall’art. 45, co. 1, d.lgs. 104/2010;

Liquidate le spese del giudizio complessivamente in Euro 1.000 (mille/00) e poste le spese a carico del ricorrente ed a favore dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in Euro 1.000 (mille/00), in favore dell’amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44309

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Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 24.9.2012, ha rigettato l’appello proposto da S.G. avverso il decreto in data 17.7.2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città aveva respinto l’istanza di dissequestro della somma di Euro 59.944,00 sottoposta a vincolo reale finalizzato alla confisca per equivalente nell’ambito di procedimento penale concernente i reati di cui agli artt. 416 e 648-bis cod. pen., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 5 e 8.
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la insussistenza ed illogicità della motivazione, rilevando che l’ordinanza impugnata farebbe riferimento, al punto 4/5, ad altro atto di impugnazione proposto autonomamente dalla società portoghese "xxx" ed alle tesi difensive in esso prospettate, diverse da quelle concernenti la sua posizione.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la insussistenza del fumus dei reati ipotizzati e la violazione di legge per la contemporanea contestazione dei medesimi fatti come distinte ipotesi di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Rileva, a tale proposito, che i fatti oggetto di contestazione che lo riguardano concernono l’omessa presentazione in Italia delle dichiarazioni dei redditi ed IVA da parte di alcune società portoghesi, rispetto alle quali gli è stata attribuita la qualità di amministratore di fatto e socio, sul presupposto che le stesse avrebbero dovuto considerarsi fiscalmente residenti in Italia, ove avevano il loro centro decisionale, individuato nella sua persona quale socio di controllo italiano.
Nello stesso tempo, gli viene contestato anche l’utilizzo, ai soli fini delle imposte sui redditi, di fatture per operazioni inesistenti emesse all’estero dalle medesime società portoghesi, nella sua qualità di consigliere di amministrazione e/o amministratore di fatto delle società italiane del "Gruppo xxx".
Tale stato di cose, aggiunge, comporterebbe l’illegittima attribuzione, in capo alla stessa persona, in ragione della duplice veste di dominus assoluto tanto delle società emittenti che di quelle utilizzatrici delle fatture, di due ipotesi di reato tra loro alternative ed inconciliabili, essendo egli imputato quale organizzatore, unitamente agli amministratori delle società estere, del reato di associazione per delinquere finalizzata alla costituzione, gestione ed amministrazione di società estero vestite, alla cura dei rapporti tra dette società e quelle italiane del gruppo al fine di ottenere dalle prime la fatture per operazioni inesistenti poi utilizzate dalle seconde.
Osserva, inoltre, che alle società estere non può inoltre addebitarsi l’evasione di imposte in considerazione del fatto che, avendo svolto di fatto le funzioni di mere "cartiere", la loro attività non avrebbe determinato la produzione di redditi.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la erronea determinazione dell’ingiusto profitto, rilevando che la quantificazione dell’importo da parte del G.I.P. (Euro 11.595.474,08) è la conseguenza della simultanea duplicazione della contestazione di cui al motivo precedente, che comporta la tassazione delle società estere per una ricchezza inesistente che viene recuperata dal fisco presso le imprese italiane utilizzatrici cui è stata negata la deduzione dei relativi costi, ritenuti soltanto apparenti. Conseguentemente, l’importo complessivo andrebbe rideterminato sulla base dei calcoli effettuati in una consulenza di parte versata in atti.
5. Con un quarto motivo di ricorso rileva di aver eccepito che i beni sequestrati hanno un valore ampiamente eccedente rispetto al profitto del reato, come dimostrato anche dal provvedimento di liquidazione delle competenze del custode giudiziario emesso dal Pubblico Ministero e indicato a titolo esemplificativo, il cui rilievo probatorio era stato però escluso dal Tribunale in considerazione della natura sostanzialmente amministrativa del provvedimento medesimo, senza tuttavia considerare che, sulla base di tale determinazione, erano stati calcolati gli emolumenti poi erogati con spendita di pubblico denaro e che gli importi indicati sarebbero comunque indicativi della sproporzione segnalata.
6. Con un quinto motivo di ricorso lamenta che la transnazionalità dei reati sarebbe stata contestata come mera aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4 e non anche come titolo autonomo del reato di cui all’art. 3 della stessa legge.
Ricorda, inoltre, che la possibilità di procedere alla confisca per equivalente va esclusa per i reati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007 e rileva che i fatti contestati risultano temporalmente collocati tra il 2003 ed il 2006 e solo in minima parte nel 2007, cosicchè la determinazione dell’ingiusto profitto, sulla quale stabilire l’oggetto del sequestro, andava effettuata con esclusivo riferimento ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge suddetta.
A tale deduzione il Tribunale avrebbe fornito una risposta errata, ritenendo di computare anche le somme relative alle annualità precedenti. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
7. Con memoria depositata il 19.9.2003 illustra nuovi motivi, rilevando che, con sentenza n. 23641/13, questa Sezione ha recepito le osservazioni formulate nell’ambito di altro procedimento con riferimento al metodo di valutazione del valore effettivo dei beni sequestrati ed alla liquidazione delle competenze del custode giudiziario effettuata dal Pubblico Ministero.
Motivi della decisione
8. Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente osservare che il Tribunale, nel procedere all’esame delle doglianze mosse con l’atto di appello, ha correttamente delimitato l’ambito della propria competenza con opportuni richiami alla giurisprudenza di questa Corte e, dopo aver sinteticamente esposto i contenuti dell’ipotesi accusatoria, ha evidenziato che il complessivo quadro indiziario valorizzato ai fini dell’emissione della misura non aveva subito mutamenti per fatti sopravvenuti, fornendo quindi risposta alle singole censure.
9. Ciò premesso, deve rilevarsi la infondatezza del primo motivo di ricorso con il quale viene denunciato il vizio di motivazione.
Invero, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. solamente per violazione di legge.
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che "…Il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento" (SS. UU. n. 25932, 26 giugno 2008. Conf. Sez. 5 n. 43068, 11 settembre 2009. V. anche Sez. 6 n. 6589, 11 febbraio 2013).
La motivazione del provvedimento impugnato non presenterebbe però vizi così radicali quali quelli indicati dalla decisione in precedenza richiamata e lo stesso ricorrente lamenta, piuttosto, un erroneo riferimento, da parte dei giudici, alla posizione di soggetto diverso (la società xxx).
Effettivamente il Tribunale, nell’esaminare diffusamente la posizione dell’odierno ricorrente rispetto alla società estera che l’ordinanza applicativa riconduce alla sua persona, indica erroneamente la società suddetta come "appellante", ma i riferimenti a dati fattuali ed elementi indiziari, nonchè i richiami ad altri atti del procedimento, pongono in evidenza aspetti attinenti alla sussistenza del fumus dei reati ipotizzati che il ricorrente contesta, cosicchè non può dirsi che le argomentazioni sviluppate siano del tutto avulse dall’oggetto della decisione così da configurare la violazione di legge.
10. Anche il secondo motivo di ricorso risulta, anche per espressa affermazione del ricorrente, incentrato principalmente sulla inammissibile deduzione del vizio di motivazione, evidenziandosi che il Tribunale, nel redigere la motivazione parzialmente riprodotta nel motivo medesimo, sarebbe incorso in un "vizio logico".
Le argomentazioni poste a sostegno del motivo, in ogni caso, non presentano alcuna specifica censura al provvedimento impugnato, essendosi il ricorrente limitato a prospettare la medesima questione sottoposta all’esame del Tribunale ed alla quale i giudici dell’appello hanno fornito adeguata risposta.
Va comunque ricordato che risulta del tutto irrilevante, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la coincidenza, in capo al medesimo soggetto, della rappresentanza di diritto o di fatto tanto delle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti che di quelle utilizzatrici delle fatture medesime, essendosi ripetutamente affermato che, in tema di reati tributari, la disciplina in deroga al concorso di persone nel reato, prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9, non si applica laddove amministratore delle società, rispettivamente emittente ed utilizzatrice delle stesse fatture per operazioni inesistenti, sia la medesima persona fisica (Sez. 3 n.19025, 2 maggio 2013; Sez. 3 n. 19247, 21 maggio 2012; Sez. 3 n. 47862, 22 dicembre 2011).
Il Tribunale ha, inoltre, esplicitamente affermato che i fatti oggetto di contestazione non sono affatto tra loro coincidenti, come emerge dalla loro descrizione e dall’analisi dei flussi di denaro gestiti nelle singole annualità contabili con puntuali richiami a dati fattuali il cui esame è sottratto al giudice di legittimità.
Viene infatti esclusa dai giudici ogni comunanza di elementi costitutivi tra le diverse condotte descritte, osservando come la contestazione si riferisca a fatti storici del tutto differenti.
A tale proposito il Tribunale rileva come, dalla complessiva disamina dei dati fattuali acquisiti, emerga che le società italiane hanno utilizzato, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, le fatture emesse per operazioni inesistenti dalle società estere, tra le quali figura la xxx S.A., ponendo in essere una condotta collocabile nell’ambito del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, mentre gli amministratori delle società estere, sempre al fine dell’evasione fiscale, hanno omesso di dichiarare le imposte sui redditi ed attività soggette ad IVA derivanti dalla effettiva gestione ed amministrazione svolta in Italia.
11. Effettuando tale analisi, i giudici dell’appello hanno adeguatamente svolto il ruolo di garanzia loro attribuito dalla legge e che richiede la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare e non anche la soluzione di questioni di merito concernenti la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione.
Va in ogni caso rilevato come, in linea generale, non possa comunque sostenersi che il soggetto che emette fatture per operazioni inesistenti sia sottratto ad ogni obbligo tributario in ragione della inesistenza degli elementi di ricavo in quanto simulati, poichè, come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione, il delitto di omessa dichiarazione a fini dell’I.V.A. è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l’imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione, in quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7 stabilisce che "se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura" (Sez. 3 n. 39177, 20 ottobre 2008); mentre la giurisprudenza civile ha ritenuto non irragionevole l’assunto secondo cui fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico, dato che detti comportamenti non verrebbero posti in essere se mancasse la prospettiva di un fine di lucro, tanto più consistente in ragione del rischio corso (Sez. Trib. n. 22680, 9 settembre 2008).
12. Sulla base delle medesime osservazioni il Tribunale ha fornito risposta all’ulteriore questione sollevata con il terzo motivo di ricorso e concernente la quantificazione dell’ingiusto profitto quale risultato della asserita duplicazione delle contestazioni.
Sul punto, infatti, il Tribunale precisa che, avuto riguardo alla contestazione delle distinte ipotesi di reato ritenuta in precedenza corretta, l’importo doveva ritenersi esattamente determinato mediante la somma degli importi evasi mediante abbattimento della base imponibile ottenuto attraverso le fatture emesse per operazioni inesistenti e gli importi non dichiarati in Italia, essendo risultato dalle indagini espletate che le società italiane, al fine di evadere le imposte sui redditi e l’IVA utilizzavano le fatture emesse dalle società estere i cui amministratori, al medesimo fine di evasione fiscale, omettevano la dichiarazione delle imposte, nelle misure esattamente indicate agli atti del procedimento, sui redditi e attività soggette ad IVA conseguenti alla effettiva amministrazione e gestione che avveniva in Italia.
A tali considerazioni si oppone in ricorso, ancora una volta, la tesi difensiva della erronea contestazione delle diverse fattispecie di reato opponendo le risultanze di una consulenza di parte.
13. Per ciò che riguarda il quarto motivo di ricorso, deve ricordarsi che, con specifico riferimento ai reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di "profitto", costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo (così Sez. 3 n. 1199, 16 gennaio 2012. V. anche SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013). La quantificazione di detto risparmio è comprensiva del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario (Sez. 5 n.1843, 17 gennaio 2012).
Si è inoltre evidenziata la necessità, da parte del giudice del merito, di una valutazione sul valore dei beni sequestrati, al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, al fine di evitare che la misura cautelare si riveli eccessiva nei confronti del destinatario (Sez. 3 n. 17465,10 maggio 2012; Sez. 3 n.41731, 25 novembre 2010).
Il sequestro non può, conseguentemente, riguardare beni di valore eccedente il profitto del reato (Sez. 3 n.1893, 18 gennaio 2012, Sez. 3 n.10120, 11 marzo 2011; conf. Sez. 5 n.2101, 18 gennaio 2010. V. anche Sez. 3 n. 30140, 24 luglio 2012).
14. Date tali premesse, ritiene il Collegio che il Tribunale si è sostanzialmente adeguato ai principi appena richiamati, fornendo, anche in questo caso, puntuale risposta alle deduzioni formulate nel motivo di ricorso.
Deve osservarsi, a tale proposito, che i giudici dell’appello hanno chiaramente indicato le ragioni per le quali non poteva essere considerato, quale riferimento significativo per la determinazione del valore dei beni, il provvedimento del Pubblico Ministero con il quale venivano liquidate le spettanze del custode giudiziario richiamato dal ricorrente.
Al di là della considerazione, censurata in ricorso, sul rilievo probatorio del provvedimento, il Tribunale specifica che lo stesso era stato emesso successivamente all’ordinanza applicativa della misura reale e considerava altri beni non presenti nella consulenza utilizzata dal G.I.P. per l’emissione del suo provvedimento.
I giudici, inoltre, prendono in considerazione altri aspetti fattuali, puntualmente indicati, effettuando, nei limiti della loro competenza, un nuovo calcolo e pervenendo alla conclusione che l’importo complessivo dei beni in sequestro (individuato in Euro 7.258.000,00) risulta comunque inferiore al profitto del reato come in precedenza individuato.
Su tali puntuali argomentazioni nulla osserva il ricorrente, limitandosi alla sommaria esposizione di un diverso e personale calcolo del valore dei singoli beni, ignorando del tutto quanto diffusamente esposto dal Tribunale.
15. Va poi osservato che a nulla rileva, ai fini della questione in esame, l’esito di altro giudizio nel quale è intervenuta la sentenza n. 23641/13 di questa Sezione, richiamata nella memoria e nei motivi nuovi, atteso che, in quell’occasione, le doglianze sulla quantificazione del profitto del reato erano state ritenute fondate in ragione della inadeguatezza ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale omesso di specificare adeguatamente le ragioni del proprio convincimento, circostanza, questa, non verificatasi, come si è detto, rispetto alla vicenda oggi esaminata.
16. Per ciò che concerne, infine, il quinto motivo di ricorso, deve in primo luogo osservarsi come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano stabilito che "la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato; b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato; c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che il riconoscimento del carattere transnazionale non comporta alcun aggravamento di pena, ma produce gli effetti sostanziali e processuali previsti dalla L. n. 146 del 2006 agli artt. 10, 11, 12 e 13)" (SS.UU. n. 18374, 23 aprile 2013).
Inoltre, il Tribunale ha chiaramente precisato che il G.I.P. aveva affrontato la questione concernente l’ambito temporale di applicabilità della L. n. 146 del 2006 e, riportando testualmente il contenuto del provvedimento applicativo della misura, ha chiarito come detto provvedimento fosse inequivocabilmente riferito ai reati commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della legge e concernenti l’importo complessivo evaso nella misura in precedenza indicata (Euro 11.595.474,08).
Come emerge dalla lettura del ricorso e del provvedimento impugnato, la misura cautelare attiene a reati aventi carattere transnazionale ed appare pertanto corretto il riferimento all’entrata in vigore della L. n. 146 del 2006, che costituisce il solo dato temporale significativo, non assumendo, conseguentemente, rilievo la dedotta impossibilità di applicazione retroattiva della confisca per equivalente per i reati tributari commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
Del resto, si è già avuto modo di affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, previsto dalla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11 per i reati transnazionali, è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un’organizzazione criminale transnazionale (Sez. 3 n. 11969, 24 marzo 2011).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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