T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 908 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 25 maggio 2010, depositato il successivo 28 maggio, il ricorrente, dirigente I., impugna la deliberazione 25 marzo 2010, con la quale il Consiglio dell’I. ha istituito l’Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno e internazionale delle assicurazioni e vi ha preposto il ricorrente "in ragione delle sue attitudini, capacità e del suo curriculum professionale" (oltre ad avervi assegnato altro funzionario).

Il ricorrente premette:

– che in precedenza era stato destinatario di un ordine di servizio con il quale era stato assegnato all’analogo Ufficio di staff del Presidente, contestualmente istituito;

– che, impugnato tale provvedimento, questo Tribunale lo annullava con sentenza 11 febbraio 2010 n. 1963, "sia con riferimento all’istituzione dell’Ufficio" (qualificato "empty box"; sia "con riferimento all’attribuzione ad esso del dott. M., non essendo stati effettuati né una valutazione dei vari profili dei dirigenti potenzialmente interessati, né una valutazione del profilo del dott. M.";

– che in sostanza, con il provvedimento impugnato con il presente ricorso l?I. "ha emanato un atto confermativo del precedente… giustificandolo, sotto il profilo meramente formaleprocedurale, con un’apparente istruttoria e motivazione relative: a) all’opportunità di confermare l’esigenza di tale ufficio…; b) all’opportunità di confermare l’assegnazione dello stesso al dott. M.".

Avverso tale provvedimento, vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) nullità assoluta per palese violazione di giudicato;

b) sviamento di potere, posto che il provvedimento ripropone "un’evidente ritorsione nei confronti di un dipendente, reo soltanto di avere tutelato i propri interessi con una precedente azione";

c) violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, posto che viene nuovamente istituito un ufficio che è una scatola vuota, le cui attribuzioni "si sovrappongono alle attribuzioni di altri uffici già esistenti all’interno dell’I.";

d) violazione art. 19 d. lgs. n. 165/2001, poiché "è mancata ogni benché minima forma di pubblicizzazione interna della istituzione di tale ufficio, tale da consentire agli eventuali dirigenti interessati di presentare la propria candidatura" e, di conseguenza, "è mancata ogni valutazione di ordine comparativo con riferimento ai possibili interessati all’Ufficio che avessero, nel frattempo, presentato la propria candidatura";

e) violazione art. 97 Cost., art. 19, co. 2, d. lgs. n. 165/2001, art. 4, comma terzo, Reg. organizzazione I., poichè "è mancata ogni valutazione di ordine comparativo con riferimento al profilo, oltre che del dott. M., anche di altri dirigenti che l’I. avrebbe dovuto prendere in considerazione", laddove, al contrario, si è apoditticamente affermata la inopportunità di distogliere gli altri dirigenti dai loro compiti, mentre si è proceduto ad una "valutazione positiva delle qualità" del ricorrente "in palese contrasto con le valutazioni estremamente negative delle qualità professionali dello stesso";

f) eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà, posto che, a fronte dei presupposti ("ricerca di un dirigente di alto profilo professionale per ricoprire un importante ufficio"), si è invece assegnato a questo il dott. M. "le cui qualità professionali sono state negativamente valutate dall’Istituto", così riproponendo "un’evidente ed ingiustificata retrocessione ad personam".

Si è costituita in giudizio l’I., che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, per le ragioni di seguito esposte.

Con sentenza n. 1963/2010, questo Tribunale, nell’accogliere il ricorso proposto dal M. avverso – tra l’altro – l’ordine di servizio 14 maggio 2008 n. 218 del Presidente dell’I., con il quale veniva istituito un Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno ed internazionale delle assicurazioni, con assegnazione al medesimo del dott. M., ha rilevato:

– la "omissione di alcun fondamento motivazionale della scelta di adibizione del ricorrente all’unità istituita";

– la "rilevabile carenza di preliminari approfondimenti istruttori volti a validare la scelta operata dall’amministrazione, nel senso di rappresentare, se non l’intervenuta ponderazione comparativa delle posizioni dei diversi soggetti eventualmente suscettibili di essere investiti dell’incarico in questione, almeno delle qualità e/o competenza professionali che hanno orientato la decisione sulla persona del dott. M." (a maggior ragione per il fatto che questi era stato fino ad allora preposto ad una struttura di line e veniva ora preposto ad una "struttura di staff non corredata di personale proprio".

A fronte di ciò, il Consiglio I. – avviato, con comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990, un nuovo procedimento "per l’assegnazione alla predetta unità organizzativa" del dott. M. – ha proceduto, su relazione del Presidente, previa proposta del Servizio risorse umane, alla istituzione del citato Ufficio per lo studio dell’evoluzione del diritto interno e internazionale delle assicurazioni, preponendovi il ricorrente.

Orbene, il Tribunale rileva che – pur rappresentando il provvedimento ora impugnato l’esito di un autonomo procedimento amministrativo, di modo che opportunamente lo stesso è stato oggetto del presente, autonomo ricorso giurisdizionale, non sussistendo dunque la pur lamentata nullità ex art. 21septies l. n. 241/1990 – lo stesso risulta affetto dai vizi di cui sai motivi sub c), d), ed e) dell’esposizione in fatto.

Ed infatti, in primo luogo, l’amministrazione non ha affatto motivato in ordine alla necessità di istituzione di un autonomo Ufficio con compiti di studio, in presenza di una funzione già in tal senso assolta dal Servizio studi, per il tramite della Sezione affari internazionali e della Sezione studi (art. 7 del Regolamento di organizzazione dell’I.) e, in parte, dalla Sezione consulenza legale, operante nell’ambito della Direzione coordinamento giuridico (art. 11.2 del Regolamento); né perché tale funzione, già assolta insieme ad altre nell’ambito di strutture di line, debba assurgere ad una propria articolazione autonoma e debba essere "trasferita" (una volta "potenziata") dalle strutture di line alle strutture di staff.

Occorre notare, in particolare, che il Servizio studi, secondo il citato Regolamento, "assicura all’Istituto il supporto di approfondimento e conoscenza del mercato assicurativo sia italiano che estero, sotto gli aspetti economico, finanziario e fiscale".

Se è vero, come già affermato da questo Tribunale, che la "prerogativa di modellare la propria struttura organizzativa" spettante ad ogni amministrazione richiede "un corredo motivazionale non particolarmente articolato e/o diffuso", è altrettanto vero che un onere di motivazione comunque sussiste e, dunque, la motivazione deve essere, sia pure succintamente, esplicitata.

E ciò, come si è detto, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, si decida:

– l’estrapolazione di uno specifico compito di studio e consulenza dalla più ampia funzione di "studi" (o anche di "consulenza legale"), con conseguente creazione di una autonoma struttura, quantomeno equiparabile ad un "servizio" (tale essendo l’unità, come si evince dalla preposizione ad essa del ricorrente, dirigente di grado IV, che, diversamente opinando, risulterebbe, anche per altro verso, illegittima), non ritenendosi quindi sufficiente per affrontare il compito (reso autonomo) una "sezione" (alla quale è sufficiente, ex art. 4, preporre un dirigente di grado III, II o I);

– la determinazione di una scelta organizzativa in virtù della quale tutti i compiti di studio sono assolti da una sezione (sia essa la Sezione affari internazionali o la Sezione studi), così come tutti i compiti della "sezione" consulenza legale sono assolti appunto da una "sezione", mentre un unico compito (lo studio dell’evoluzione del diritto interno e internazionale delle assicurazioni), è invece svolto da un "servizio" (o equiparato), unità organizzativa di livello superiore, come si evince dall’art. 4 del citato regolamento;

– la ricollocazione dell’unità organizzativa neoistituita dagli uffici di line a quelli di staff (senza peraltro operare alcuna rimodulazione dei compiti degli uffici di line sin qui citati, pur in presenza di evidenti sovrapposizioni), con conseguente, diversa considerazione – non motivata – della natura dei compiti svolti (in quanto già assolti da un ufficio di line, ed ora da un ufficio di staff).

A fronte di tale impegnativa scelta effettuata dall’amministrazione, l’unica motivazione presente è rappresentata dalla segnalazione di "permanente necessità" dell’Ufficio, segnalata dal Servizio risorse umane, che, se pure definisce la funzione allo stesso affidata come "strategica", tuttavia non fornisce alcuna indicazione in ordine alle scelte come sopra rappresentate.

Per tali versi, appare dunque fondato il motivo sub c) dell’esposizione in fatto.

Quanto al diverso (e conseguente) aspetto della individuazione del dirigente da preporre a tale ufficio, il Tribunale rileva come l’I. abbia escluso a priori ogni possibilità di avviso e, quindi, di verifica dell’esistenza di eventuali manifestazioni di interesse, da parte di altri dirigenti, all’ufficio medesimo, come dimostra l’invio della comunicazione di avvio del procedimento al solo dott. M..

Il che dimostra come, per un verso, sia mancata (in quanto a priori autoesclusa) ogni comparazione tra dirigenti interessati a detta preposizione; per altro verso dimostra come l’amministrazione abbia preventivamente escluso anche ogni valutazione comparativa "ex officio" tra i propri dirigenti; per altro verso ancora, dimostra come l’individuazione del dott. M. è intervenuta in virtù della segnalazione dell’Ufficio risorse umane (atto del 25 febbraio 2010) e quindi prima e al di fuori del procedimento amministrativo, avviato con comunicazione del 26 febbraio 2010; in altre parole, prima si è individuato il dirigente da preporre, poi si è avviato il procedimento volto alla preposizione, con una evidente inversione logicogiuridica, lesiva del principio di buon andamento amministrativo.

E ciò pur a fronte della chiara previsione dell’art. 19 d. lgs. n. 165/2001, secondo il quale (comma 1bis) "l’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".

Per le ragioni sin qui esposte, risultano fondati anche gli ulteriori motivi di ricorso (sub d), ed e) dell’esposizione in fatto), e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, ritenendosi pertanto assorbiti i restanti motivi sub b) ed f).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M. M. (n. 4838/2010 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44337

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza 2.11.12 la Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna inflitta il 23.11.11 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di C.D. per i delitti di estorsione continuata ai danni della madre e di maltrattamenti in famiglia.

Tramite il proprio difensore C.D. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per vizio di motivazione per avere i giudici di merito ritenuto che i comportamenti intimidatori addebitatigli fossero finalizzati all’ottenimento di denaro e non, invece, espressione e sintomo d’un generale disagio personale connesso allo stato di tossicodipendenza del ricorrente, sostanzialmente incidente sulla coscienza e volontà del soggetto attivo. Inoltre, l’impugnata sentenza non aveva tenuto in debito conto la deposizione della madre del ricorrente ( S. C.), che aveva negato di aver subito estorsioni ad opera del figlio.

Motivi della decisione

1 – Il ricorso è inammissibile perchè il motivo in esso formulato si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici di merito, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ravvisato la prova dei quotidiani comportamenti aggressivi ed intimidatori dell’odierno ricorrente (intesi ad ottenere denaro dalla madre per far fronte alle esigenze del proprio stato di tossicodipendenza) nella deposizione del convivente della S., del comandante della Stazione CC. di Pellezzano e nelle stesse dichiarazioni della madre del C. che, nonostante il larvato tentativo di attenuare nel corso della propria deposizione le responsabilità del figlio, nondimeno ne ha confermato le ripetute aggressive e minacciose richieste di denaro, il che aveva instaurato un clima di paura all’interno del nucleo familiare.

Per il resto, il ricorso non fa altro che sollecitare una generale rilettura delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità.

In ordine, poi, allo stato di tossicodipendenza che il ricorso vorrebbe vedere come incidente sulla coscienza e volontà del C., basti notare che si tratta di motivo precluso ex art. 606 c.p.p., u.c., perchè nuovo, non essendo stato fatto valere in appello.

Infine, ad ogni modo è appena il caso di aggiungere che, secondo costante insegnamento di questa S.C. (cfr., ex aliis, Cass. Sez. 5, n. 7363 del 29.10.02, dep. 14.2.02), l’intossicazione da sostanze stupefacenti deve essere caratterizzata dalla permanenza e dall’irreversibilità, vale a dire da condizioni psichiche che permangono indipendentemente dal rinnovarsi dell’assunzione di sostanze stupefacenti (condizioni che, in ogni caso, devono essere valutate con riferimento al momento in cui il fatto-reato è stato commesso).

In altre parole, riveste carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra argomentazione fatta valere dall’odierno ricorrente il rilievo che, a prescindere dall’identificabilità o meno, in astratto, della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti di cui all’art. 95 c.p. con il vizio (totale o parziale) di mente o dalla mera assimilabilità ad esso, ad ogni modo nel caso in esame non è emersa nè è stata allegata in punto di fatto alcuna cronica intossicazione.

Nè il mero uso di sostanze stupefacenti, per quanto abituale, influenza coscienza e volontà della condotta, così come non incide sull’imputabilità del reo se non derivante da caso fortuito o forza maggiore (cfr. art. 93 c.p.), il che – giova ribadire – non è stato neppure allegato in sede di merito.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 8141/06, depositata il 13 febbraio 2007, accoglieva in parte l’appello proposto da D.B.G., P.A., F.M. e D.N.F. nei confronti di xxx spa in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento il 6 ottobre 2004 (che aveva rigettato la domanda dei lavoratori), dichiarando nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato, ed esistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

per il D.B. dal 20 ottobre 2000;

per P.A. dal 20 ottobre 2000;

per F.M. dal 5 novembre 1999;

per la D.N. dal 5 novembre 1999.

Condannava xxx a corrispondere a ciascun appellante le retribuzioni spettanti in relazione alle mansioni di addetto al recapito – area operativa, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso di primo grado, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre xxx spa, prospettando tre motivi di ricorso assistiti dai prescritti quesiti di diritto.

3. Resistono con controricorso i lavoratori.

4. Tra D.B., P., F. e xxx spa, sono intervenuti distinti verbali di conciliazione, in sede sindacale, rispettivamente in data 31 ottobre 2008, 9 febbraio 2009, 30 ottobre 2008, depositati agli atti.

Motivi della decisione

Motivazione semplificata.

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di D.B.G., P.A. e F.M..

Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

I suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. n. 25278 del 2006, Cass. n. 16341 del 2009).

2. Devono, quindi, essere esaminati i motivi di ricorso con riguardo alla statuizione della sentenza d’appello riguardante D.N. F..

3. La Corte d’Appello riteneva non essere intervenuto mutuo consenso alla risoluzione del contratto ed illegittimo il termine apposto per esigenze eccezionali conseguenti alla fase della ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo equilibrio sul territorio delle risorse umane, congiuntamente a necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie, in quanto il contratto era stato stipulato dopo il 30 aprile 1998. Nè della necessità di sostituire i lavoratori in ferie la società aveva dato alcuna prova e non poteva farsi ricorso al fatto notorio dal momento che le assunzioni erano intervenute in periodo dell’anno (ottobre novembre) in cui il notorio porta ad escludere sostituzioni per ferie.

4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, nonchè degli accordi sindacali del 25 settembre 1997, del 16 gennaio 1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001, in connessione con l’art. 1362 c.c., e segg..

4.1. I quesiti di diritto articolati in merito sono stati così specificati.

Se erroneamente il giudice di appello avrebbe individuato nel 30 aprile 1998 la data di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, in quanto lo stesso non prevedeva alcun termine finale, nè poteva applicarsi allo stesso il termine del contratto collettivo di cui costituiva integrazione.

Se detto accordo andava interpretato tenendo conto del significato letterale delle espressioni nello stesso utilizzate e del comportamento complessivo delle parti tenuto anche in epoca successivo, così assumendo rilievo gli accordi c.d. attuativi, successivi, circa il carattere meramente ricognitivo delle esigenze legittimanti i contratti a termine senza porre nuovi limiti temporali.

Se i verbali intervenuti dopo il 25 settembre 1997 e sino al 118 gennaio 2001, non avevano natura negoziale ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e della necessità di procedere o meno a stipulare nuovi contratti a termine.

Se i termini individuati negli accordi successivi a quello del 25 settembre 1997 non si riferivano alla scadenza dell’autorizzazione a stipulare contratti ma alla durata delle assunzioni.

Se la posizione giuridica attiva affermata in giudizio meritevole di tutela possa definirsi "diritto quesito" e quindi indisponibile da parte degli agenti contrattuali anche qualora l’accertamento preliminare della sua esistenza non sia stata ancora oggetto di verifica giudiziale per il tramite di sentenza passata in giudicato.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito alla fonte di individuazione della volontà delle parti collettive di fissare, alla data ultima del 30 aprile 1998, il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, atteso che dal corpo della motivazione non sarebbe dato comprendere in forza di quale ragionamento logico o di quale percorso argomentativo la Corte d’Appello sia pervenuta alla decisione in esame.

5.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9, convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608, prevede che le assunzioni a tempo determinato effettuate dall’ente poste nel periodo compreso dal 26 novembre 1994 al 30 giugno 1997 decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto e non possono quindi dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato (v. Cass., n. 13515 del 2001, n. 668 del 2002, n. 2615 del 2002).

Tale norma eccezionale (che, giustificata da esigenze peculiari nella fase di transizione tra il regime pubblicistico e il regime privatistico, ha superato il vaglio di costituzionalità, v. Corte Cost. n. 419 del 2000), esprime con chiarezza l’intento di rendere temporaneamente inoperanti, a tutti i contratti conclusi nel determinato arco di tempo, le disposizioni della L. n. 230 del 1962 e successive modifiche (v. Cass. 2615 del 2002, cit.).

Per i contratti successivi al detto periodo ed anteriori al CCNL del 11 gennaio 2001 (nonchè al nuovo regime previsto dal D.Lgs. n. 348 del 2001) vanno applicati i principi più volte affermati da questa Corte in materia, in base ai quali, sulla scia di Cass., S.U., n. 4588 del 2006, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali e di provare la sussistenza del nesso causale fra le mansioni in concreto affidate e le esigenze aziendali poste a fondamento dell’assunzione a termine (v. fra le altre Cass. n. 15981 del 2009, n. 21063 del 2008).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre, Cass. n. 18383 del 2006, n. 7745 del 2005, n. 2866 del 2004), per cui, come ripetutamente affermato da questa Corte, deve ritenersi che in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 " (v., fra le altre, Cass., n. 20608 del 2007).

Peraltro, tale limite temporale (del 30 aprile 1998) non riguarda i contratti stipulati ex art. 8 CCNL 1994 per "necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie" (per i quali v. fra le altre Cass., n. 4933 del 2007, n. 6204 del 2008, n. 8122 del 2008), mentre, per quanto riguarda la proroga di trenta giorni prevista dall’accordo 27 aprile 1998, per i contratti in scadenza al 30 aprile 1998, la giurisprudenza costante di questa Corte ne ha affermato la legittimità, sulla base della sussistenza, riconosciuta in sede collettiva, delle esigenze contingenti ed imprevedibili, connesse con i ritardi che hanno inciso negativamente sul programma di ristrutturazione (v. fra le altre Cass. n. 19696 del 2007).

La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di detti principi, con congrua motivazione, tenuto conto della data di stipula del contratto a termine, in questione, delle ragioni dello stesso e della mancanza di prova circa l’esigenza di sostituire dipendenti in ferie, non desumibile, in ragione dell’arco temporale interessato (ottobre novembre), dal ricorso al c.d. fatto notorio.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1217 e 1233 c.c..

Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe condannato la società a pagare le retribuzioni dalla data della notifica del ricorso di primo grado, mentre il diritto alle retribuzioni sussisterebbe solo dalla data di riammissione in servizio a meno che lo stesso non abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 c.c., e segg..

6.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Correttamente la Corte d’Appello ha riconosciuto il diritto alle retribuzioni dalla costituzione in mora del datore di lavoro e ha individuato tale circostanza nella notifica del ricorso di primo grado, mancando atti precedenti aventi tale significato giuridico.

Ed infatti, il dipendente che cessa l’esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine previsto può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’impossibilità della prestazione derivante dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverla, a condizione che il datore stesso sia stato posto in una condizione di "mora accipiendi", senza, peraltro, che si configuri l’automatica equivalenza del risarcimento ai compensi retributivi perduti, poichè tale automatismo è da escludersi ove si accerti che il danno del lavoratore (derivante dalla perdita della retribuzione) si è ridotto in misura corrispondente ad altri compensi percepiti (c.d. "aliunde perceptum") per prestazioni lavorative svolte – nel periodo considerato – presso altri datori di lavoro (Cass., n. 4677 del 2006).

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di D.B.G., P.A. e F.M., compensando tra queste parti e xxx spa le spese del giudizio. Il ricorso deve essere rigettato nei confronti di D.N.F., con la condanna della ricorrente xxx spa al pagamento delle spese di giudizio in favore della D.N., come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di D. B.G., P.A. e F.M. compensando tra queste parti e xxx spa le spese del giudizio. Rigetta il ricorso proposto da xxx nei confronti di D.N. F. e condanna xxx spa al pagamento in favore di D.N.F. delle spese del presente giudizio che liquida in euro cinquanta per esborsi e euro tremila per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 909

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 5 giugno 2009, depositato il successivo 12 giugno, la società ricorrente impugna il provvedimento del 23 aprile 2009, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deliberato che il messaggio pubblicato sul quotidiano "Leggo", volto a promuovere la sua attività di intermediazione finanziaria, costituisce pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo, ne ha vietato l’ulteriore diffusione ed ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 63.000,00.

Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo; ciò in quanto la società "interveniva quale mero intermediario" nella erogazione di finanziamenti e ciò era chiaramente desumibile dalla citazione nel messaggio del numeri di iscrizione all’albo dei mediatori e dalla frase "convenzionata con i più importanti istituti bancari e finanziari italiani", non sussistendo quindi alcuna omissione informativa contraria alla diligenza professionale. Né era necessario precisare che non vi era alcuna certezza circa ottenimento del finanziamento, in quanto tale certezza non vi è mai "neppure nei casi in cui l’attività di finanziamento venga svolta direttamente" (a maggior ragione dunque se si è meri intermediari). Infine, il messaggio è completo anche sotto il profilo dei costi dell’operazione, fornendo esso "le indicazioni necessarie alla formazione di un adeguato convincimento da parte del consumatore";

b) violazione e falsa applicazione art. 27 Codice del consumo; poiché l’Autorità, nella determinazione della sanzione, "si è limitata a valutare alcuni immediati elementi, ma non il contesto complessivo", poiché, se è vero che vi è stata diffusione a mezzo stampa, si è tuttavia trattato di una diffusione "concentrata nel periodo di appena un mese e con sole 4 uscite"; né il messaggio ha avuto un impatto particolare, posto che vi sono stati pochi contatti con consumatori e "nessuno ha chiesto alcuna attività di intermediazione per il finanziamento". Inoltre, l’importo della sanzione appare "del tutto sproporzionato e non affatto riconducibile ai vantaggi ottenuti dalla pubblicità, pari allo zero assoluto".

Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

L’art. 20 del Codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206), prevede che una pratica commerciale è scorretta (e come tale vietata), se essa "è contraria alla diligenza professionale ed è falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento del consumatore medio che essa raggiunge".

Il successivo art. 21 prevede, tra l’altro, che::

"è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Quanto alla idoneità del messaggio a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori, questo Tribunale (TAR Lazio, sez. I, 8 settembre 2009 n. 8399), ha già affermato che non occorre verificare la concreta esistenza di un pregiudizio per il consumatore, quanto la potenzialità lesiva del messaggio pubblicitario sulla libera determinazione delle sue scelte.

Nel caso concreto, l’Autorità garante ha ritenuto che la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori "discendono dalla natura omissiva della medesima pratica, nella misura in cui omette informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale". Tali omissioni si sostanziano, più precisamente:

– nella mancata comunicazione dello svolgimento da parte di D. di mera attività di mediazione creditizia, inducendo invece "il convincimento che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati"

– nella mancata percezione (derivante dal non avere esplicitato la natura dell’attività quale "mediazione creditizia") che non vi è "alcuna certezza circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere il prestito in considerazione del fatto che il finanziamento viene erogato da un ente terzo";

– nella mancata indicazione di elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento.

Orbene, tali precise contestazioni non risultano superate dalle argomentazioni esposte con il primo motivo di ricorso, posto che non è ragionevolmente desumibile la natura dell’attività, come mera " mediazione creditizia" (in ciò condividendo le valutazioni dell’Autorità) né dalla semplice pubblicazione del numero di iscrizione all’albo dei mediatori, né dalla espressione "convenzionata con i più importanti istituiti bancari e finanziari italiani", posto che:

– nel primo caso, occorre supporre una conoscenza del significato del numero UIC da parte del consumatore medio (il che non è ragionevole) e, anche se ciò fosse, dalla mera pubblicazione di un numero di iscrizione all’albo non sono immediatamente percepibili natura e contenuto dell’attività;

– nel secondo caso, l’espressione, lungi dal definire in via chiara ed immediata l’attività svolta, fornisce una indicazione circa uno stato soggettivo della società che può essere esternazione di una mera condizione di affidabilità della medesima e non immediatamente indicativa dell’attività che si intende pubblicizzare.

Da tale "natura omissiva" della pratica discendono le contestate omissioni in ordine a tempi e concrete possibilità dei finanziamenti (dipendendo questi, appunto, da un terzo), né sono perspicuamente chiariti i costi delle operazioni, in modo chiaro e completo, e quindi tale da far assumere al consumatore una decisione consapevole.

La valutazione dell’Autorità, dunque, si presenta coerente con le norme dalla stessa assunte a parametro dell’esame della pratica commerciale e le valutazioni svolte risultano congruamente motivate; il che comporta la reiezione del primo motivo di ricorso.

Anche il secondo motivo, relativo alla quantificazione della sanzione, risulta infondato, in quanto – valutati i limiti edittali minimo e massimo previsti per la sanzione pecuniaria – l’importo in concreto irrogato appare sorretto da valutazione coerente con la norma e ragionevole, in considerazione della delicatezza del settore di riferimento e della "debolezza dei destinatari", soggetti esposti a causa delle proprie difficoltà economiche.

D’altra parte, la durata del messaggio pubblicitario (dal 2 al 30 aprile 2008) risulta espressamente considerata dall’Autorità.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D. s.r.l. (n. 4792/2009 r.g.), lo rigetta.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione costituita, delle spese, diritti ed onorari di giudizio, che liquida nella complessiva somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.