Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44338

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Svolgimento del processo

Con sentenza 16.1.13 la Corte d’Appello di Cagliari confermava la condanna emessa all’esito di rito abbreviato il 5.4.12 dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di C.F. per rapina aggravata commessa il (OMISSIS) ai danni dell’ufficio postale di (OMISSIS), nonchè per detenzione e porto illegali di una pistola.

Tramite il proprio difensore C.F. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per un solo motivo con cui lamentava vizio di motivazione nella quale la Corte territoriale aveva contraddittoriamente valutato gli indizi a carico del ricorrente – concernenti lo scooter che gli apparteneva e il riconoscimento, da parte dei testimoni, della sciarpa e degli occhiali a mascherina usati durante la rapina – pur dopo aver condiviso le censure difensive sulla loro scarsa valenza, anche in ragione delle modalità del riconoscimento stesso. La sentenza aveva, poi, illogicamente valutato a carico del ricorrente il rinvenimento dello scooter a lui intestato, abbandonato dal C. con un comportamento incomprensibile se proveniente dall’autore della rapina; nè poteva dirsi -contrariamente a quanto asserito dai giudici del gravame – che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, unitamente alla mancata assunzione del metadone, potesse indurlo a scelte imprudenti o poco ponderate, poichè con questo stesso metro di giudizio si sarebbe dovuto dubitare anche delle ammissioni fatte dal C. in sede di convalida dell’arresto.

La sentenza era, ancora, da censurarsi per aver ritenuto che la pistola posseduta dall’imputato potesse corrispondere a quella utilizzata nel corso della rapina, pur essendo del tutto irrazionale il comportamento di chi, commesso il reato, avesse abbandonato in loco lo scooter intestatogli e, poi, avesse consegnato in dia alla sorella la pistola utilizzata.

Motivi della decisione

1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

L’atto di impugnazione incorre nella violazione proprio di quella regola contenuta nell’art. 192 c.p.p., comma 2 che pur invoca, ossia valuta atomisticamente gli indizi emersi a carico del C..

E’ noto che, analizzato singolarmente ogni indizio per saggiarne la significatività individuale ed acquisita tale valenza indicativa (sia pure di portata possibilistica e non univoca), deve poi passarsi al momento metodologico – successivo – dell’esame globale, attraverso il quale l’ambiguità indicativa di ciascun elemento indiziario può risolversi sommandosi e integrandosi con gli altri.

L’insieme che ne deriva può, se del caso, essere apprezzato in una prospettiva unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo, così assumendo quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto, non meno qualificata della prova diretta o storica (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 33748 del 12.7.05, dep. 20.9.05, rv. 231678, Marmino; Cass. Sez. U n. 6682 del 4.2.92, dep. 4.6.92, rv. 191230, PM e p.c. in proc. Musumeci e altri).

E’ questo il percorso logico correttamente svolto dall’impugnata sentenza, che ha fondato la conferma della penale responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine ai reati ascrittigli in base al fatto che sciarpa, occhiali a mascherina e scooter del C. erano simili a quelli dell’autore della rapina come notati dai testimoni, così come simili erano la corporatura, il vestiario e il colorito livido delle mani e delle nocche assai rugose (particolare – quest’ultimo – riferito dalla teste Co.), nonchè la pistola affidata in dia alla sorella V. (arrestata tre giorni dopo la rapina all’ufficio postale).

Il quadro indiziario è stato completato – con argomentazioni scevre da vizi logici o giuridici – dalle contraddizioni in cui è incorso il ricorrente in sede di convalida dell’arresto circa i propri movimenti nel giorno della rapina e la ragione (mancanza di carburante) per cui avrebbe abbandonato lo scooter (in realtà, di carburante vi era ancora una porzione consistente).

A quest’ultimo riguardo si tenga presente che, alla luce di quanto emerge dalla gravata pronuncia, il ricorrente si allontanò dal luogo della rapina proprio a bordo dello scooter, salvo poi abbandonarlo poco dopo in una strada vicina.

Si tratta di un comportamento tutt’altro che illogico nell’ottica d’un rapinatore che voglia subito separarsi (nell’immediato, con la riserva mentale di recuperarle in seguito) dalle cose potenzialmente a lui ricollegabili come, appunto, lo scooter notato dal teste D. fuori l’ufficio postale e gli oggetti usati per travisarsi (non a caso custoditi all’interno del mezzo medesimo), essendo più sicuro allontanarsi a piedi una volta nascosto lo scooter alla vista dei testimoni.

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all’art. 192 c.p.p., comma 2, nonchè la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l’elemento indiziario come grave, preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell’esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l’esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali di cui alle regole di valutazione della prova sancite dall’art. 192 c.p.p., comma 2.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. 6, n. 15897 del 15 aprile 2009;

Cass. Sez. 6, n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l’uso di inesistenti massime di esperienza nè violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un’ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata: cfr. Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1, n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1, n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 1, n. 13528 dell’11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1, n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97;

Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1, n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre).

In breve, non emerge violazione delle regole valutative di cui all’art. 192 c.p.p., così come non risultano contraddizioni od illogicità nella motivazione della sentenza, cui il ricorso oppone soltanto una differente possibile lettura del materiale istnittorio, operazione non consentita in sede di legittimità.

2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-09-2012, n. 15283

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Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 185/07 del 16 febbraio 2007, rigettava l’appello proposto da xxx spa nei confronti di A.D. in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 5 settembre 2005.
2. Il giudice di primo grado, in presenza di più contratti a termine conclusi tra le parti, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 30 giugno 2000 (decorrente da) 1 luglio 2000) e aveva condannato la società a riammettere in servizio la lavoratrice e a pagarle le retribuzioni maturate dall’8 marzo 2005. Affermava la Corte d’Appello che la società non aveva prodotto alcun documento attestante l’entità delle assenze per ferie dei dipendenti a tempo indeterminato nel periodo giugno-settembre 2000 presso il CMP Torino Nord (ove la A. aveva svolto la propria attività lavorativa) e l’entità delle presenza, nello stesso periodo e nello stesso ufficio, del personale assunto a tempo determinato.
3. Per la cassazione della sentenza d’appello, che riconosceva la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 30 giugno 2000, ricorre xxx spa, prospettando un motivo di ricorso assistito dal prescritto quesito di diritto.
4. Resiste la A. con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, xxx spa ha dedotto violazione falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, nonchè dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione all’art. 8, comma 2, del CCNL del 26 novembre 1994, e dell’art. 115 c.p.c..
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il contratto in questione veniva stipulato per il periodo 1 luglio-29 settembre 2000, in applicazione dell’art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994 in ragione della necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie.
Ad avviso della ricorrente, in ragione della c.d. delega in bianco rilasciata all’autonomia collettiva dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, la nuova fattispecie ex art. 8 del CCNL del 26 novembre 1994, legittimante l’apposizione del termine, non poteva essere interpretata alla stregua delle ipotesi tipiche contemplate dalla L. n. 230 del 1962.
Il suddetto art. 8, prevede quali condizioni per l’apposizione del termine, per quanto qui d’interesse, l’espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugno-settembre. Il nesso causale, dunque, è stato convenzionalmente pattuito tra le parti senza che occorra prova in merito. Non poteva pertanto dubitarsi della sussistenza delle condizioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto concluso con l’ A. dal momento che lo stesso avveniva proprio nel periodo previsto dal CCNL ed in corrispondenza del periodo feriale.
Erroneamente la Corte d’Appello riteneva l’illegittimità del termine in difetto di prova delle necessità ex art. 8 del CCNL del 1994 che legittimavano l’assunzione a termine.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 26678 del 2005, richiamata nel ricorso), in tema di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l’interpretazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel senso dell’estensione dei contratti a termine "autorizzati", consentendo alla contrattazione collettiva, con una sorta di "delega in bianco", di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, e affidando, adeguatamente, la tutela del lavoratore allo strumento negoziale collettivo, non rappresenta un capovolgimento del rapporto di regola-eccezione tra contratto di lavoro a tempo indeterminato e lavoro temporaneo, nè una "liberalizzazione" dell’assunzione a termine (ritenuta inammissibile da Corte cost. n. 41 del 2000, in forza dell’obbligo dell’Italia di rispettare la direttiva 1999/70/Ce del Consiglio dell’unione europea del 28 giugno 1999).
In ragione di tale principio di diritto, al quale si intende dare continuità, questa Corte con la richiamata sentenza confermava la decisione di merito che, in analoga fattispecie concernente l’assunzione a tempo determinato prevista dall’art. 8 del CCNL per dipendenti postali, 26 novembre 1994, per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre, aveva ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.
La Corte d’Appello di Torino, nel ritenere che xxx non aveva adempiuto all’onere probatorio che sulla stessa incombeva, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto.
3. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 giungo 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 01-02-2011, n. 910

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Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 1011132728 ottobre 1986, depositato il successivo 20 novembre, i ricorrenti espongono di essere psicologi coadiutori o collaboratori dipendenti delle UU.SS.LL della Regione Lazio, alle quali sono stati assegnati dopo essere stati assunti in ruolo dal Comune di Roma (del. G.M. 1 aprile 1980 n. 2534). Tutti "prestano servizio presso presidi distrettuali ospedalieri e centri ambulatoriali delle UU.SS.LL di appartenenza, svolgendo attività di psicoprofilassi, psicodiagnosi e psicoterapia nei confronti degli utenti, minori o adulti che siano".
I ricorrenti impugnano la deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio 29 aprile 1986 n. 2443, nella parte in cui non estende nei loro confronti i benefici previsti dall’art. 14, co. 3, l. n. 207/1985. Tale delibera prevede "due categorie di psicologi appartenenti entrambi alle USL’: la prima, quella degli "psicologi tout court, nella quale sono starti inquadrati i ricorrenti; la seconda, quella degli "psicologi degli ospedali psichiatrici e dei servizi di igiene mentale delle province, che sarebbero in tutto e per tutto equiparati al profilo professionale dei medici, con ciò creando evidenti disparità giuridiche ed economiche".
Vengono proposti i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione di legge; eccesso di potere per disparità di trattamento; difetto di motivazione; ciò in quanto "la Regione anziché accertare la corrispondenza sostanziale di funzioni e di compiti delle due categorie di psicologi, confluenti nelle USL e nei medesimi servizi, ha preferito privilegiare il solo personale proveniente dalla provincia che già era stato equiparato da precedenti leggi statali ai medici". E ciò nonostante la "reciproca fungibilità nelle posizioni di lavoro (che) attesta che le categorie interessate sono pienamente assimilate sotto il profilo funzionale";
b) violazione art. 14, co. 3 l. n. 207/1985, poichè tale disposizione "va interpretata nel senso che tutti gli psicologipsichiatrici (cioè che effettuano psicodiagnosi e psicoterapia in quanto del tutto assimilabile alle funzioni di psichiatri) hanno diritto all’equiparazione con i medici psichiatrici";
c) violazione artt. 3, 36, 97 Cost.; violazione di legge ed illegittimità costituzionale; poiché, con riferimento al "contenuto sostanziale del lavoro prestato", le situazioni uguali devono essere egualmente considerate, in tal senso interpretando la normativa di riferimento (DPR n. 761/1979 e l. n. 207/1985). Laddove un’interpretazione coerente con la Costituzione non fosse ravvisabile, le norme stesse contrasterebbero con gli articoli della Costituzione sopra indicati.
Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, il Comune di Roma e le UU. SS. LL RM 1, RM 12, RM 16, RM 17, RM 18, RM 19, RM 20.
Hanno proposto intervento "ad adiuvandum" (not. in data 79 maggio 1990, dep. il 22 maggio 1990) le dott.sse R.O., M.F. e S.L., nonché (con atto not. il 28 maggio 1990, dep. il 14 giugno 1990) le dott.sse G.S. e C.F..
Con memoria depositata in data 22 ottobre 2010, la xxx(ora xxx), ha concluso per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Regione Lazio, con memoria depositata il 12 novembre 2010.
All’odierna udienza la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto, in tal modo superandosi ogni necessità di valutazione in ordine alla eventuale intervenuta perenzione dello stesso e, in particolare, in ordine alla sufficienza (onde evitarla) di una istanza di fissazione di udienza sottoscritta dal difensore e da uno solo dei ricorrenti.
Per la stessa ragione, appare superfluo esaminare la ammissibilità (o meno) degli interventi "ad adiuvandum", per i quali la xxx(xxx), ha eccepito l’inammidssibilità (v. pagg. 1518 memoria 22 ottobre 2010).
Orbene, i ricorrenti, con tre distinti motivi di ricorso (cui, in subordine, si lega anche una proposta questione di legittimità costituzionale della norma evocata), in buona sostanza lamentano che la Regione Lazio non avrebbe esteso, anche in loro favore, quali psicologi, i benefici concessi dall’art. 14, co. 3, l. n. 207/1985, agli psicologi psichiatrici, e consistenti nell’equiparazione agli psichiatri.
In tal modo, la delibera impugnata fornisce una interpretazione ed una applicazione "restrittive" di detta norma, tali da integrare una sostanziale violazione di legge (non interpretata nel senso conforme a Costituzione), e non tiene conto della omogeneità delle funzioni svolte dagli psicologi e dagli psicologi psichiatrici, risultando dunque l’atto viziato da eccesso di potere (v. motivi sub lett. ac dell’esposizione in fatto).
L’art. 14, co. 3, l. n. 207/1985 prevede che " gli psicologi psichiatrici, equiparati agli psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche, hanno il trattamento giuridiconormativo di equiparazione anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali".
Come è noto, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito (si vedano, tra le numerose altre, Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 2009 n. 500 e 27 marzo 2000 n. 1764), la natura transitoria dell’art. 14, co. 3, cit., volto a "conservare" l’equiparazione agli psichiatri, già concessa dalle leggi n. 431/1968 e 515/1971 agli psicologi psichiatrici, anche ai fini dell’inquadramento nei ruoli nominativi regionali.
In sostanza, la disposizione in esame individua i presupposti di natura soggettiva ed oggettiva per la sua applicazione, e precisamente:
a) un ben preciso ambito di destinatari (coloro che erano già titolari di equiparazione in base alle leggi dalla norma stessa indicate);
b) il presupposto perché l’equiparazione ulteriore (il "trattamento giuridiconormativo di equiparazione") possa operare, consistente nella già intervenuta equiparazione secondo le leggi precedenti espressamente richiamate.
Alla luce del chiaro dettato normativo, non possono avere alcun rilievo eventuali svolgimenti di funzioni ritenute "omogenee" o "equiparabili", posto che tale presupposto "di fatto" non è affatto considerato dal legislatore, né è comunque ricavabile in via interpretativa dalla norma.
Né i ricorrenti – ai quali è ben chiara la ricostruzione della disciplina delle due categorie di psicologi (v. pagg. 611 ricorso) – affermano di essere in possesso di requisiti per la equiparazione in base alle leggi n. 431/1968 e 515/1971 (per di più alla data di entrata in vigore del DPR n. 761/1979, trattandosi di requisiti da possedere ai fini del primo inquadramento nei ruoli regionali).
Quanto alla proposta (in via subordinata) questione di legittimità costituzionale, il Tribunale (richiamate anche le considerazioni con le quali la Corte Costituzionale, con sentenza 23 luglio 2004 n. 271, ha dichiarato inammissibile analoga questione), ritiene la stessa manifestamente infondata, posto che la norma in esame si limita a conservare, in modo non irragionevole, una equiparazione già in passato riconosciuta da due distinte leggi statali, anche ai fini del primo inquadramento nei ruoli regionali.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, stante l’infondatezza dei motivi proposti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D.A. ed altri, come in epigrafe indicati (n. 7770/1986 r.g.), lo rigetta.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-10-2013) 31-10-2013, n. 44339

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 19/6/2012, la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 13/3/2009 con la quale C.M. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di cui 1) all’art. 56 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1; 2) art. 497 bis c.p., art. 61 c.p., n. 2; 3) art. 494 c.p..

1.1. La Corte d’Appello di Napoli respingeva le censure mosse con l’atto d’appello in punto d’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti e di trattamento sanzionatorio con riferimento al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, sollevando i seguenti motivi di gravame:

2.1. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 129 c.p.p., per essere stato ritenuto il reato di cui agli artt. 56 640 c.p. procedibile d’ufficio e non a querela, essendo stata individuata la persona offesa nell’INPS e non nel beneficiario del bonifico tal D.V.L..

2.2. violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) per essere stato attribuito valore indiziario al riconoscimento dell’imputato effettuato da parte della polizia giudiziaria sulla base della fotografia risultante sul cartellino identificativo esistente presso il Comune di Napoli.

Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato, per essere infondati entrambi i motivi proposti.

3.1. Quanto al primo motivo attinente alla procedibilità dell’azione penale, la questione è stata correttamente affrontata e risolta dalla Corte territoriale sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 5 n. 12711 del 24/2/2003, Rv. 224263; sez. 2 n. 26493 del 4/5/2007, Rv. 237487), condivisa dal Collegio, in tema di falsità in titolo di credito, in base alla quale per persona offesa deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stato falsamente attribuito l’emissione dell’atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo. Nel caso di specie, anche sulla base della formulazione dell’imputazione e delle circostanze risultanti dalla decisione di merito, appare evidente che il danno sarebbe stato arrecato all’INPS, in quanto con il compimento dell’azione, fermatasi alla soglia del tentativo, l’imputato avrebbe beneficiato ingiustamente di una prestazione erogata dall’ente pubblico ad un altro soggetto, con conseguente danno per l’ente stesso, che sarebbe rimasto debitore nei confronti dell’effettivo beneficiario.

3.2. Il secondo motivo attinente al merito del riconoscimento dell’imputato, è parimenti infondato. Difatti nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello. Deve, infatti, a questo riguardo rilevarsi che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non possono essere riproposte questioni che avevano formato oggetto dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico – giuridici. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte. E così, in particolare, la Corte chiarisce, con valutazioni di fatto del tutto ragionevoli e quindi non censurabili in questa sede, sulla base di quali elementi, confermandosi la valutazione del giudice di prime cure, si è potuto ritenere pienamente attendibile il riconoscimento effettuato da parte del comandante della Stazione Carabinieri di Napoli A.. Ed in tal senso assolutamente pertinente è il richiamo ad altra affermazione di questa Corte, in base alla quale il riconoscimento dell’imputato in un soggetto ritratto in fotogrammi operato da persona della polizia giudiziaria che vanti una pregressa conoscenza personale dello stesso ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (sez. 2 n. 15308 del 7/4/2010, Rv. 246925); siamo, appunto, in presenza di un mezzo di prova non disciplinato dalla legge e pienamente utilizzabile dal giudice sulla base dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e di libero convincimento del giudice, il quale ha dato conto nella motivazione dei criteri in base ai quali il detto riconoscimento è stato considerato attendibile (sez. 5 n. 22612 del 10/2/2009, Rv. 244197).

4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2013

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