T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2422 COMUNE E PROVINCIA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

F.C. è ospite della Casa Beato Luigi Guanella di Verdello dal 13/9/2009.

La domanda della tutrice per ottenere l’integrazione della retta è stata riscontrata negativamente dal Comune il quale, con la nota impugnata, ha verificato la capacità di intervenire del padre e dei fratelli e dunque "la compartecipazione alla spesa per la copertura della retta risulta a carico dei nuclei familiari della rete di sostegno come da calcoli in calce alla presente".

In particolare la retta mensile per il ricovero nella struttura residenziale è di 1.581 Euro, mentre la capacità economica dell’utente è di 637 Euro (pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento, dedotti i 90 Euro per le spese personali). I residui 944 Euro sono ripartiti dal Comune tra il padre, i fratelli e le sorelle dell’assistita in conformità all’art. 7 del regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 27/2009:

o la ricorrente G. (sorella) agisce come tutrice di F. dal 15/12/2000, ed il suo nucleo comprende il marito e la figlia, con un ISEE 16.633,88 Euro;

o il padre è inserito nel nucleo familiare con l’assistita (doc. 9), per un ISEE pari a 7.532,38 Euro;

o Eugenio, fratello non convivente, fa parte di un nucleo di 4 persone con un ISEE di 17.479,28 Euro;

o Annamaria, sorella non convivente e religiosa, ha un ISEE di 7.053 Euro;

o Laura Rosa, sorella non convivente, partecipa ad un nucleo con il marito e la figlia minore, per un I.S.E.E. di 26.079,336 Euro.

Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione i ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe, esponendo i seguenti profili di censura:

a) Violazione degli artt. 1 e 2 tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 25 e 8 comma 3 del D. Lgs. 328/2000, dell’art. 6 del D.P.C.M. 14/2/2001, degli artt. 433 e 438 del c.c., falsa applicazione dell’art. 1 della L. 328/2000 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008, eccesso di potere per sviamento in quanto lo strumento ISEE – che dovrebbe evidenziare la situazione economica del soggetto che ha richiesto la prestazione – viene indebitamente utilizzato dall’amministrazione per esaminare la posizione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti agli alimenti, moltiplicando indebitamente i nuclei familiari;

b) Violazione degli artt. 2, 3, 10, 23, 32, 38 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 12 comma 1 della convenzione di New York sui diritti dei disabili e dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recanti il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito;

c) Violazione della L. 328/2000, dell’art. 3 della convenzione di New York sui diritti dei disabili, eccesso di potere per illogicità, sviamento e difetto di istruttoria, in quanto non è stato rispettato il principio di indipendenza del disabile, poiché si incamerano tutti i suoi redditi anche esenti e l’intero patrimonio;

d) Violazione del principio di proporzionalità e difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avanza pretese anche nei confronti dei familiari, in assenza di una valutazione di sopportabilità in concreto, con rette che possono incidere su risorse essenziali dei parenti.

In conclusione i ricorrenti sollevano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008 – laddove interpretati nel senso di consentire agli Enti erogatori di derogare all’applicazione del principio di evidenziazione della situazione economica del solo utente – per contrasto con gli artt. 2, 3, 23 e 53 della Costituzione anche in relazione agli artt. 3 e 12 della convenzione di New York sui diritti dei disabili; inoltre sollevano la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 109/98, laddove consentono agli enti erogatori di determinare fasce di contribuzione non collegate ad un’effettiva capacità contributiva, accertate mediante idonea istruttoria, per contrasto con gli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione. Infine ulteriori questioni sono sollevate con riguardo all’art. 8 della L.r. 3/2008, laddove interpretato nel senso di incidere sulla disciplina dell’obbligo alimentare, per contrasto con gli artt. 3, 27, 53, 117 comma 2 lett. g) ed m) della Costituzione. Identica questione è sollevata con riguardo all’art. 8 della L.r. 3/2008 laddove interpretato nel senso di consentire alle Regioni di derogare alla disciplina nazionale in materia di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari integrati per contrasto con gli artt. 3, 32, 38 e 117 comma 2 lett. l) e m) della Costituzione.

Si sono costituite in giudizio l’amministrazione comunale, l’Azienda Speciale e l’Assemblea dei Sindaci, chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato.

Rappresentano gli Enti intimati in punto di fatto che:

o l’istanza di integrazione della retta del 14/9/2009 è stata riscontrata in pari data, dando applicazione al regolamento comunale e tenendo conto dell’art. 8 comma 1 della L.r. 3/2008;

o il DPCM previsto dall’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. non è mai stato emanato, e in ogni caso esso privilegia la permanenza dell’assistito nel nucleo familiare e non la soluzione residenziale;

o non tener conto della situazione economica del nucleo familiare dell’assistito significa prendere in esame un reddito più basso di quello del nucleo di appartenenza effettiva, con perdita di risorse da destinare ad altri soggetti deboli e in difficoltà;

o Medolago ha 2.300 abitanti, ed è chiamato ad assistere altri soggetti disabili e minori in difficoltà.

Alla pubblica udienza del 27/5/2010 il gravame è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti, fratelli sorelle e padre di un soggetto affetto da disabilità grave inserito in una Residenza Sanitaria per Disabili, censurano le decisioni assunte dal Comune di Medolago con le quali è stata determinata la compartecipazione dell’utente, della sua famiglia e dei suoi parenti al costo per il mantenimento nella struttura.

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1 e 2 tab. 1 e 2 del D. Lgs. 109/98, degli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 221/99, degli artt. 25 e 8 comma 3 del D. Lgs. 328/2000, dell’art. 6 del D.P.C.M. 14/2/2001, degli artt. 433 e 438 del c.c., la falsa applicazione dell’art. 1 della L. 328/2000 e dell’art. 8 della L.r. 3/2008, l’eccesso di potere per sviamento in quanto lo strumento ISEE – che dovrebbe evidenziare la situazione economica del soggetto che ha richiesto la prestazione – viene indebitamente utilizzato dall’amministrazione per esaminare la posizione reddituale e patrimoniale dei parenti tenuti agli alimenti, moltiplicando indebitamente i nuclei familiari. Rilevano i ricorrenti che la decisione del Comune di prendere in considerazione l’ISEE di una pluralità di nuclei familiari è incompatibile con la disciplina vigente, dato che ciascun soggetto può appartenere ad una sola aggregazione costituita dalla famiglia anagrafica; aggiungono che i precedenti di questo Tribunale affermano che la posizione di familiare tenuto agli alimenti non fa emergere un diritto di rivalsa a favore dei Comuni, tenuto conto che la disciplina è di competenza esclusiva del legislatore statale.

La doglianza è fondata nel senso di seguito precisato.

1.1 Nella pronuncia 13/7/2009 n. 1470 il Tribunale ha puntualizzato che "Nel caso di specie è anzitutto evidente che la trattenuta dell’intera pensione (salva la franchigia per le piccole spese) è direttamente e coerentemente collegata alla frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata ad ospitare l’utente in via stabile.

Parimenti logico è il concorso del nucleo d’origine alla spesa, purchè tuttavia il soggetto diversamente abile sia considerato parte integrante di esso. In altri termini la pretesa dell’Ente locale è condizionata alla sussunzione del ricoverato nell’ambito della famiglia anagrafica, circostanza che permette tra l’altro di evitare l’elusione del divieto di cui all’art. 2 comma 6 del D. Lgs. 109/98: infatti il reddito del nucleo viene valorizzato ai fini del concorso alla spesa complessiva sul presupposto di una relazione attiva con il soggetto diversamente abile.

In buona sostanza si assume in via prioritaria il reddito del soggetto ricoverato – autonomo e separato – il quale è recuperato per intero qualora l’importo della retta sia superiore. In proposito la pensione di invalidità e l’eventuale indennità accompagnamento sono correttamente incamerati dall’istituto ospitante, trattandosi di struttura residenziale nella quale gli operatori prestano direttamente e in via continuativa l’assistenza necessaria. L’allargamento della valutazione al reddito e al patrimonio dei prossimi congiunti presuppone che la persona svantaggiata sia considerata all’interno del nucleo, qualificando in tal modo correttamente la dimora continuativa nella struttura come circostanza obbligata dalla condizione psicofisica dell’individuo, che prescinde dalla volontà sua e dei familiari.

Tale soluzione risponde ai già menzionati canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, che impongono di vagliare le concrete condizioni di vita di una famiglia che continua a farsi carico di oneri non indifferenti (visite specialistiche, vestiario, etc.). Al contempo non è violato il principio che vieta di far parte di più di un nucleo familiare poiché in realtà l’utente, ai fini ISEE, costituisce parte integrante del nucleo e come tale deve essere preso in considerazione dagli Uffici comunali, senza che assuma rilievo la stabile permanenza in una struttura residenziale dovuta alla propria condizione di grave disabilità. In tal modo si realizza un equo bilanciamento tra le esigenze del Comune di stabilire congrui parametri di concorso alla spese e l’interesse del soggetto interessato e della sua famiglia a vedere tradotti in concreto i principi di tutela espressi dalla Costituzione e dalla Convenzione di New York: come ha messo in evidenza il ricorrente, l’inclusione del soggetto diversamente abile determina in definitiva una sensibile riduzione dell’ISEE familiare e del concorso alla spesa".

1.2 Nella fattispecie esaminata il Comune di Medolago ha dunque correttamente recuperato l’intera pensione e l’indennità di accompagnamento dell’utente diversamente abile stabilmente ricoverato in struttura, salvo quanto si preciserà in seguito sui frequenti rientri a casa propria.

Diventa a questo punto necessario verificare la legittimità della valorizzazione dei redditi dei parenti tenuti agli alimenti, componenti di diversi ed autonomi nuclei familiari.

Questo Tribunale ha già rilevato (sentenza 8/7/2009 n. 1457; sentenza sez. II – 14/1/2010 n. 18) come non appaia condivisibile l’estensione del concetto di nucleo familiare dell’assistito ai soggetti tenuti agli alimenti, in quanto "… Si tratta in realtà di fattispecie diverse e non sovrapponibili. L’art. 1bis del D.P.C.M. 221/1999 stabilisce che del nucleo familiare fanno parte solo i componenti della famiglia anagrafica (definita dall’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223). Solo nel caso di soggetti a carico ai fini IRPEF si supera il riferimento alla famiglia anagrafica e si fa ricorso all’elenco dell’art. 433 c.c. in via sussidiaria per scegliere tra più obbligati. Cosicché dalla sola posizione di familiare tenuto agli alimenti non deriva l’obbligo di provvedere al pagamento parziale o totale delle rette o/e un diritto di rivalsa a favore dei comuni che abbiano già pagato. Del resto l’art. 2 comma 6 del Dlgs. 109/1998 precisa che le disposizioni sull’ISEE non attribuiscono agli enti erogatori la facoltà ex art. 438 comma 1 c.c. nemmeno nei confronti dei componenti il nucleo familiare dell’assistito. Le norme di legge 3 dicembre 1931 n. 1580 sulla rivalsa per le spese di spedalità o manicomiali dovevano quindi intendersi come non applicabili al caso in esame. La legge 1580/1931 risulta ora espressamente abrogata dall’art. 24 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112; è perciò fuori luogo anche la prassi di far sottoscrivere ai familiari dell’assistito un impegno al pagamento dell’intera retta al momento dell’ammissione nelle residenze del tipo de qua (cfr. sentenza Sezione 22/9/2008 n. 1102). Sulla disciplina della rivalsa non ha, inoltre, inciso l’art. 8 comma 1 della LR 12 marzo 2008 n. 3, che contiene un generico riferimento non cogente ai soggetti civilmente obbligati secondo le normative vigenti. Questa appare del resto l’unica interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto diversamente la legge regionale avrebbe invaso la potestà legislativa statale sui rapporti di diritto privato".

In conclusione è illegittima la pretesa comunale di ripartire il costo della retta tra i parenti tenuti agli alimenti, non compresi nel nucleo costituente la famiglia anagrafica.

2. Con ulteriore censura i ricorrenti contestano la violazione degli artt. 2, 3, 10, 23, 32, 38 e 53 della Costituzione, degli artt. 3 e 12 comma 1 della convenzione di New York sui diritti dei disabili e dell’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98, recanti il principio – immediatamente precettivo – che impone di valorizzare unicamente la situazione economica dell’assistito.

La censura è priva di pregio.

2.1 L’invocato art. 3 comma 2ter dispone testualmente che "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave,… le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata…, al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 3septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

2.2 Il Tribunale ha già statuito (sentenza 2/4/2008 n. 350, condivisa dalle successive pronunce 13/7/2009 n. 1470 e 18/1/2010 n. 18) che la norma in esame introduce un principio giuridico sufficientemente preciso, tale da vincolare le competenti autorità amministrative anche in assenza del decreto di attuazione del Presidente del Consiglio. Nelle situazioni di maggiore difficoltà come quelle che investono i soggetti diversamente abili le regole ordinarie dell’ISEE incontrano una deroga necessaria, dovendo obbedire alla prioritaria esigenza di facilitare il protrarsi della loro permanenza nel nucleo familiare ospitante: tale obiettivo è perseguito attraverso l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito, anche in relazione al concorso alle spese dovute per i servizi fruiti.

Dette conclusioni non vengono depotenziate nell’ipotesi di soggetti usciti dalla famiglia d’origine in quanto ospitati in strutture residenziali: la norma citata infatti contempla espressamente le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, e d’altra parte la finalità di favorire la convivenza con i prossimi congiunti ben può costituire un traguardo da conseguire nel futuro ovvero può essere riletta nel senso del mantenimento e dello sviluppo di legami e contatti, in modo da evitare fenomeni di istituzionalizzazione con chiusura definitiva dei rapporti con i parenti più vicini.

In definitiva gli Enti locali coinvolti non debbono attendere l’emanazione della normativa statale di dettaglio, ma sono tenuti ad applicare una disposizione immediatamente precettiva introdotta a tutela di una fascia di popolazione particolarmente debole.

2.3 La questione da dirimere è tuttavia se la disposizione che impone di evidenziare la situazione economica del solo assistito vada intesa in senso assoluto ed incondizionato ovvero racchiuda un indirizzo – ancorché chiaro e vincolante – rivolto alle amministrazioni locali chiamate a ricercare soluzioni concrete in sede di individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi delle strutture frequentate. Il Tribunale – nella pronuncia n. 350/2008 dalla quale il Collegio non ritiene di discostarsi – ha aderito a questa seconda impostazione, rilevando che "il dato letterale di riferimento sembra fornire indicazioni in tal senso quando afferma che l’applicazione dei principi sull’ISEE è limitata ad ipotesi circoscritte, individuate con il decreto che deve (o avrebbe dovuto) riconoscere un rilievo predominante alla situazione economica del solo assistito nell’ottica di facilitare la sua convivenza con il nucleo familiare. Al riguardo non sembra condivisibile una lettura della seconda parte del comma 2ter tesa a riconoscere un principio assoluto ed incondizionato, mentre al D.P.C.M. sarebbe demandata la funzione, esclusiva ed eventuale, di limitarne la portata. Da una lettura complessiva emerge viceversa che la disposizione affida all’autorità statale, in via contestuale, sia il compito di raggiungere il delineato obiettivo a favore dei soggetti tutelati sia la determinazione dei limiti residuali entro i quali l’ISEE familiare può comunque trovare applicazione: spetta in altre parole al Presidente del Consiglio dare attuazione al principio e delimitarne la portata, individuando le ipotesi marginali nelle quali può riespandersi la disciplina generale dell’ISEE familiare". In assenza del suddetto decreto, pare evidente che la proposizione normativa – come già detto immediatamente precettiva – debba essere nella sua globalità tradotta in scelte concrete dalle amministrazioni titolari delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali sul territorio.

La delineata ricostruzione è stata ritenuta preferibile anche sotto un profilo logicosistematico, risultando coerente anche con i principi di dignità intrinseca, autonomia individuale e indipendenza della persone disabile affermati dalla Convenzione di New York, sottoscritta dall’Italia e recentemente ratificata dal Parlamento con legge 3/3/2009 n. 18. Nella sentenza n. 350/2008 è stata affrontata una fattispecie nella quale alcuni soggetti erano inseriti nei CDD (ex CSE), ed il Tribunale ha concluso che "… l’art. 3 comma 2ter del D. Lgs. 109/98 afferma l’obbligo di sviluppare l’indagine sul reddito familiare valorizzando la posizione individuale del soggetto colpito da gravi limitazioni psicofisiche e dunque assumendo in via prioritaria i suoi redditi come autonomi e separati ai fini del calcolo della contribuzione al costo della prestazione resa. Ciò tuttavia non avviene senza limite alcuno, potendosi allargare la valutazione al nucleo di appartenenza ove la capacità contributiva complessiva superi una determinata soglia, determinata secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità, ossia alla luce delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accoglie al suo interno una persona svantaggiata…".

Si è infine rilevato che "… l’impostazione non sembra in contrasto con gli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, che sanciscono i principi di piena espressione della personalità, di uguaglianza formale e sostanziale e di capacità contributiva, in quanto l’opzione per una lettura elastica della norma si accompagna al riconoscimento di un’azione amministrativa teleologicamente orientata in sede di determinazione in concreto dei casi e delle modalità di concorso al costo dei servizi: in buona sostanza se la disposizione non ha inteso precludere "a priori" un coinvolgimento della famiglia, d’altro canto i valori costituzionali richiamati e la finalità dichiarata dall’art. 3 comma 2ter di favorire la permanenza della persona diversamente abile nel nucleo di appartenenza costituiscono puntuali ed inderogabili punti di riferimento per le scelte concrete degli Enti locali, nonché parametro di valutazione della loro legittimità".

Né si è ritenuto configurabile un contrasto diretto con l’art. 23 della Costituzione, non avendo l’autorità amministrativa alcun potere abrogativo della disposizione introdotta dal legislatore a tutela dei diritti delle persone svantaggiate, ma al contrario il dovere di introdurre un meccanismo equo ed altresì coerente con l’obiettivo di promuovere le condizioni per una convivenza stabile e serena del portatore di handicap nella sua famiglia.

2.4 Il Collegio ritiene di riaffermare il proprio indirizzo, anche se è consapevole che sull’argomento si sono sviluppati altri due orientamenti che giungono a conclusioni diametralmente opposte.

2.5 Il primo afferma la natura di mero indirizzo dell’art. 3 comma 2ter, laddove rimette espressamente al decreto governativo di attuazione non solo l’individuazione dei limiti di applicabilità del D. Lgs. 109/98 alle prestazioni di natura assistenziale integrata, ma anche "il perseguimento del duplice obiettivo di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, obiettivo che lo stesso legislatore mostrerebbe, dunque, di non aver voluto realizzare direttamente" (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II – 3/3/2010 n. 588; si veda anche T.A.R. Veneto, sez. III – 25/2/2009 n. 477). Osserva questo Tribunale che è condivisibile il rilievo che i due obiettivi di fondo perseguiti dal legislatore – riferimento alla situazione economica del solo utente e promozione della permanenza dell’assistito medesimo presso il nucleo familiare di origine – sono tra loro collegati in una più ampia prospettiva di residualità della prestazione resa in ambiente residenziale assistito. Ciò tuttavia non preclude la loro diretta applicazione in assenza del decreto ministeriale: essi sono nitidamente definiti dal legislatore, per cui la norma di rango secondario non si rivela indispensabile per la loro attuazione, che verrebbe irragionevolmente rinviata pur in presenza di elementi sufficienti a tradurla in azioni amministrative concrete.

2.6 Il secondo filone interpretativo (cfr. per tutte T.A.R. Lombardia Milano, sez. III – 14/5/2010 n. 1482) propende per l’applicazione diretta della disposizione ma anche per una lettura che non lascia spazio normativo alle amministrazioni locali. Dopo aver premesso che nella materia in esame (i servizi sociali) la competenza legislativa esclusiva delle Regioni incontra comunque il limite della disciplina dettata dal legislatore statale nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che anche in tale ambito devono essere assicurati, il T.A.R. Milano ha precisato "che la determinazione di siffatti livelli non comprende solo la specificazione delle attività e dei servizi da erogare, in quanto è del tutto coerente ritenere che anche la definizione dei criteri di accesso a questi benefici integri un livello essenziale di prestazioni da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale".

In particolare, "se la legge considera una certa attività o un determinato servizio di natura essenziale, imponendone l’erogazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, la realizzazione di questo obiettivo postula che tutti gli interessati possano accedere in condizioni di parità a simili prestazioni. Pertanto, è necessario che il criterio in forza del quale vengono selezionati i soggetti destinatari di prestazioni ritenute essenziali dal legislatore statale sia definito una volta per tutte proprio dal legislatore statale, in quanto esprime, a sua volta, un livello essenziale di prestazione da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale".

2.7 Il Collegio ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti conclusioni, mettendo in luce i profili di criticità della ricostruzione – pur minuziosa ed articolata – del quadro normativo in materia.

Anzitutto la stessa pronuncia richiamata ammette, in conformità al chiaro dato normativo di riferimento, che "spetta al legislatore statale stabilire anche il limite entro il quale l’individuazione di un criterio selettivo integra un livello essenziale delle prestazioni, nel senso che non è da escludere che il legislatore nazionale, una volta fissato il criterio fondamentale, riconosca alle Regioni uno spazio di intervento destinato a rendere coerente l’uniformità del criterio con le specificità delle singole realtà territoriali". Aggiunge poi che "E’ evidente che eventuali regole di accesso ai servizi lasciate al legislatore regionale, o alla potestà amministrativa degli enti locali, nei termini ora precisati, non integrano livelli essenziali delle prestazioni, ma sono solo strumenti di adeguamento locale del criterio fissato in modo omogeneo ed uniforme dal legislatore statale". Ad avviso del Collegio detto rilievo ridimensiona le conclusioni raggiunte in precedenza sulla riconduzione delle modalità di accesso al servizio tra i livelli essenziali di assistenza, e conferma in realtà che il sistema di compartecipazione al costo per il mantenimento in struttura non costituisce un elemento attratto all’esclusiva competenza statale. L’emanazione del D.P.C.M. contemplato dal comma 2ter deve essere preceduta dall’intesa da raggiungere in sede di conferenza unificata, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. Se dunque la mancata adozione del decreto – che come più volte osservato ha il compito non soltanto di determinare i limiti residuali entro i quali l’ISEE familiare può comunque trovare applicazione, ma anche di facilitare la permanenza dei soggetti diversamente abili presso il nucleo originario di appartenenza – non impedisce l’attuazione dei delineati obiettivi, quest’ultima non può essere parziale e limitata all’evidenziazione del reddito dell’assistito, ma deve contemplare entrambi gli scopi nel quadro di una strategia complessiva.

2.8 Sottolinea poi il Collegio che il decreto il quale fissa i livelli essenziali delle prestazioni non detta – per il recupero del costo del servizio socioassistenziale a favore dei diversamente abili – regole diverse rispetto agli altri servizi. Infatti la tabella 1 C del D.P.C.M. 29/11/2001, che individua le attività di assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale a favore di persone anziane e persone diversamente abili, stabilisce una percentuale variabile di costi (non ricompresi tra i servizi propriamente sanitari), ed indica espressamente che la stessa è posta "a carico dell’utente o del Comune" come per tutte le altre prestazioni, in tal modo rimettendo le determinazioni successive agli Enti territoriali competenti.

La ragionevolezza dell’opzione interpretativa è confermata dalla mutevolezza delle situazioni collegate all’entità del reddito delle famiglie di provenienza degli assistiti. L’invocata uniformità delle regole di accesso, infatti, potrebbe in realtà urtare contro il principio di uguaglianza sostanziale, il quale esige un più robusto concorso alla spesa da parte dei titolari di redditi molto elevati. In definitiva, l’attribuzione a Regioni ed Enti locali di margini di autonomia in proposito non si sostanzia nell’introduzione di criteri disomogenei per ottenere le prestazioni, ma nella possibilità di realizzare un’autentica parità di trattamento adeguando l’onere di compartecipazione alla reale capacità contributiva dei nuclei di appartenenza degli utenti.

2.9 Detta soluzione peraltro risponde all’esigenza, sollevata in maniera sempre più pressante dalle amministrazioni locali, di reperire le risorse sufficienti ad erogare ai cittadini i servizi essenziali in una fase storica connotata da ristrettezze economiche e dalla progressiva e costante riduzione dei trasferimenti statali. La fondamentale necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità (cfr. L. 3/3/2009 n. 18 di ratifica della Convenzione di New York del 13/12/2006 sui "diritti delle persone con disabilità") è peraltro adeguatamente salvaguardata dall’obbligo degli Enti locali di determinare criteri di recupero che tengano conto della realtà di una famiglia che ha cresciuto un soggetto diversamente abile (si veda infra punto 3.3 e 3.4).

In conclusione il profilo è infondato e deve essere respinto.

3. Con ulteriore articolata doglianza – esposta ai punti c) e d) dell’esposizione in fatto – i ricorrenti lamentano la violazione della L. 328/2000, dell’art. 3 della convenzione di New York sui diritti dei disabili, l’eccesso di potere per illogicità, sviamento e difetto di istruttoria, in quanto non è stato rispettato il principio di indipendenza del disabile, poiché si incamerano tutti i suoi redditi anche esenti e l’intero patrimonio; affermano i ricorrenti che non è garantito all’assistito il reddito minimo di inserimento ed è leso il principio di pari opportunità, e lamentano la violazione del principio di proporzionalità ed il difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione avanza pretese anche nei confronti dei familiari, in assenza di una valutazione di sopportabilità in concreto.

L’articolata censura è fondata nel senso di seguito esposto.

3.1 Il Collegio ha già sostenuto al precedente punto 1.1. che si assume in via prioritaria il reddito del soggetto ricoverato – autonomo e separato – il quale è recuperato per intero qualora l’importo della retta sia superiore, ed in proposito la pensione di invalidità e l’eventuale indennità accompagnamento sono correttamente incamerati dall’istituto ospitante, trattandosi di struttura residenziale nella quale gli operatori prestano direttamente e in via continuativa l’assistenza necessaria.

3.2 In ordine al reddito minimo di inserimento si è rilevato (sentenza sez. II – 14/1/2010 n. 18) che lo stesso, seppur previsto dal legislatore nazionale, ha avuto esperienza breve e frammentaria, cosicchè il parametro non si rivela utilizzabile per la corretta determinazione del quantum. La norma può conservare un valore indicativo, ma deve essere raccordata con quanto già elaborato sulla posizione dei soggetti stabilmente ricoverati in struttura.

3.3 Un diverso ragionamento deve essere condotto con riguardo agli oneri assistenziali che permangono in capo alla famiglia, dal momento che F. rientra a casa tutte le domeniche, due settimane a Natale, una a Pasqua e quattro d’estate (cfr. dichiarazione assistente sociale doc. 16). Sul punto i ricorrenti sottolineano che per 5.000 Euro di reddito ISEE si corrisponde il 5% del costo della retta, fino a sopportare l’intero importo oltre la soglia ISEE di 20.000 Euro.

Sotto questo profilo, già si è detto come le linee guida enucleate all’art. 3 comma 2ter della L. 109/98 debbano ispirare l’azione degli Enti pubblici nella determinazione in concreto dei casi e delle modalità del concorso al costo dei servizi.

Ebbene, le previsioni di una compartecipazione alla spesa anche nel caso di redditi molto bassi – con un onere di 80 Euro al mese nel caso di 5.000 Euro di reddito ISEE – e la fissazione del recupero totale per ISEE superiori a 20.000 Euro (per un costo di oltre 900 Euro mensili) risultano icto oculi del tutto irragionevoli, colpendo l’unità familiare del soggetto diversamente abile in maniera del tutto sproporzionata rispetto alla propria capacità contributiva. La scelta è palesemente illogica, poiché trascura in toto l’obiettivo ricavabile dalla normativa vigente: invece di predisporre misure idonee ad alleviare gli sforzi economici della famiglia che ospita o che comunque è legata al disabile, i criteri censurati finiscono per reintrodurre in maniera surrettizia il concorso del nucleo alle spese a prescindere dalla consistenza del reddito complessivo. In presenza di categorie di reddito medie o mediobasse l’impennata dell’attuale costo della vita associata alle condizioni di un portatore di handicap – che impongono oneri non indifferenti, anche di tipo economico, rispetto agli altri nuclei familiari – dovrebbero indurre le amministrazioni ad una particolare prudenza nella previsione dei recuperi a carico degli utenti (cfr. sentenza T.A.R. Brescia 350/2008).

3.4 Dette conclusioni sono valide anche per i congiunti di un soggetto stabilmente ricoverato in struttura, tenuto conto che permangono taluni costi a carico della alla famiglia e che F. rientra a casa per periodi ricorrenti e non brevi.

4. Alla luce dei rilievi ampiamente sviluppati nei punti precedenti, le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate devono ritenersi manifestamente infondate.

5. In definitiva il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, comprese le norme regolamentari viziate.

Le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune di Medolago e sono liquidate come da dispositivo. Possono essere compensate nei confronti delle autorità sovracomunali.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota del 14/10/2009 e, in parte qua, il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 27/2009.

Condanna il Comune di Medolago a corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro, la somma complessiva di Euro 4.500, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Spese compensate nei confronti degli altri Enti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2423 RESPONSABILITA’ CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’A.T.I. costituita dalle società odierne ricorrenti ha presentato, il 3 novembre 2004, la propria proposta, ai sensi dell’allora vigente art. 37 bis della legge n. 109/94, per la progettazione, costruzione e gestione del nuovo Stadio della città di Mantova. La bozza di convenzione presentata in tale occasione prevedeva che il contributo a carico del Comune fosse pari a 19.500.000 Euro, di cui 4.500.000,00 in contanti e 15.000.000,00 mediante la cessione dell’area su cui insiste l’attuale stadio Martelli e a cui avrebbe dovuto essere riconosciuta una capacità edificatoria pari a 45000 mq di superficie lorda di pavimento.

A seguito di alcune modifiche ritenute necessarie dal Comune si addiveniva, con deliberazione n. 61 del 17 febbraio 2005, alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta finale che prevedeva un investimento globale di 21.220.000,00, un contributo a carico del Comune di Euro 4.700.000,00, un canone annuo per la durata di venti anni della concessione pari a 54.000,00 oltre IVA, una capienza dello stadio di 16.000 posti, nonché l’eventuale revisione del piano economico finanziario mediante un adeguato compenso in denaro.

Il 26 aprile 2005 il Comune pubblicava il bando integrale di gara per la concessione di lavori pubblici, a seguito della quale, con determina dirigenziale n. 128 del 6 luglio 2006 aggiudicava in via definitiva al promotore la concessione.

Successivamente l’ATI aggiudicataria veniva a conoscenza del fatto che sull’attuale stadio Martelli insisteva un vincolo monumentale ex legge 1089/1939, che rimetteva totalmente in discussione l’equilibrio economicofinanziario dell’operazione. Il Comune, condividendo le perplessità dell’ATI aggiudicataria comunicava che "qualora le autorizzazioni relativamente all’area dell’attuale Stadio Martelli dovessero essere rilasciate per una capacità edificatoria inferiore ai previsti 45000 mq di superficie lorda di pavimento, si procederà a ristabilire l’equilibrio economicofinanziario del rapporto", lasciando presagire che di lì a poco si sarebbe potuti addivenire alla sottoscrizione della convenzione.

Solo il 7 maggio 2008 il Comune, contrariamente a quanto precedentemente affermato, comunicava che il riequilibrio avrebbe potuto essere garantito solo mediante prolungamento della concessione.

Tale proposta veniva respinta dall’ATI, che solo il 19 febbraio 2009 riceveva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse dell’opera in questione.

Con nota del 21 aprile 2009 il Comune comunicava l’ammontare dell’indennizzo ritenuto dovuto a fronte della revoca; ammontare che veniva contestato dall’ATI aggiudicataria che lo quantificava in Euro 895.670,89.

Il 17 luglio l’Amministrazione comunicava l’intervenuta revoca della dichiarazione di pubblico interesse, mediante deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 9 luglio 2009. Con successivo atto dirigenziale n. 2007 del 3 settembre 2009 veniva, quindi, revocata anche l’aggiudicazione della concessione all’ATI T. ed infine, con nota del 21 ottobre 2009 l’indennizzo dovuto per la revoca della dichiarazione di pubblico interesse dell’operazione veniva quantificato in Euro 274.639,89.

L’ATI che era risultata aggiudicataria della concessione, ravvisando nel comportamento dell’Amministrazione un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, chiedeva il riconoscimento di un adeguato risarcimento del danno. A tal fine essa deduceva la colpevole omissione, da parte del Comune, della rappresentazione dei vincoli monumentali insistenti sul vecchio stadio, la cui cessione al fine dell’effettuazione di un’importante operazione immobiliare rappresentava il nucleo essenziale dell’offerta. La colpa dell’Amministrazione sarebbe, secondo parte ricorrente, facilmente ravvisabile, atteso che il vincolo in questione risultava imposto nel 1955 e regolarmente iscritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Mantova. In ogni caso la colpa risiederebbe, quantomeno, nell’aver colposamente protratto le trattative, alimentando l’affidamento della controparte, dal 2006 al febbraio 2009.

In punto di danno l’ATI rivendicava le spese inutilmente sopportate (danno emergente pari a 826.458,89 Euro), la perdita di ulteriori occasioni di stipulazione con altri soggetti (rappresentata mediante la trascrizione di una pluralità di procedure a cui la ricorrente era stata invitata a partecipare o che semplicemente sono state pubblicate e quantificate in Euro 5.000.000,00) e il mancato conseguimento dell’utile che sarebbe conseguito alla sottoscrizione ed esecuzione della concessione (pari al 10 % del valore finale dell’investimento e, quindi, ad Euro 2.120.000,00).

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, atteso che il Comune si sarebbe comportato secondo buona fede e si sarebbe opportunamente attivato per riconoscere l’indennizzo di Euro 274.639,89 ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge n. 241/90.

In vista della pubblica udienza parte ricorrente ribadiva le proprie pretese risarcitorie, richiamando a tal fine ed in via gradata anche la sentenza di questo Tribunale n. 1240 del 2010 con cui, in un caso analogo, è stata ritenuta congrua la corresponsione di un indennizzo pari al 2,5 % dell’importo dell’intervento. Nel caso di specie tale percentuale andrebbe applicata sull’importo dell’intervento determinato sommando il valore del nuovo stadio da realizzare (pari a 21.220.000,00 Euro), il ricavo di venti anni di gestione (pari a 10.200.000 Euro) e il valore dell’area del vecchio stadio Martelli (pari a 15.000.000 di Euro). Ciò porterebbe alla quantificazione dell’indennizzo spettante in misura pari ad Euro 1.160.500, il quale dovrebbe poi essere maggiorato in via equitativa in ragione del fatto che la posizione dell’aggiudicatario risulterebbe essere più meritevole di tutela di quella del mero promotore non risultato aggiudicatario.

In vista della pubblica udienza anche il Comune ha presentato una memoria nella quale ha sostenuto in primo luogo la piena legittimità della deliberazione di revoca n. 139 del 2009 – di cui parte ricorrente, in effetti, non ha chiesto l’annullamento – e la conseguente sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere un indennizzo ai sensi dell’art. 21 quinques della legge n. 241/90, peraltro già riconosciuto e liquidato dall’Amministrazione.

Per quanto attiene, invece, alla lettera del 21 ottobre 2009 (di cui è stato chiesto l’annullamento), non solo il ricorso tendente all’annullamento sarebbe tardivo, ma si rivolgerebbe altresì ad un provvedimento privo di lesività propria.

Nel merito parte resistente ha evidenziato come l’invocata responsabilità precontrattuale non potrebbe sussistere nel caso di specie, atteso che della verifica dell’esistenza di vincoli sul vecchio stadio di cui era prevista la cessione avrebbe dovuto farsi carico proprio l’odierna ricorrente. In ogni caso il Comune non avrebbe mai dichiarato che il bene fosse libero da pesi e vincoli e la quantificazione della capacità edificatoria in mq 45000 sarebbe dipesa esclusivamente dalla negligenza delle società proponenti che non hanno verificato tale possibilità in termini giuridici, né il Comune avrebbe inutilmente protratto le trattative o le avrebbe interrotte senza motivazione.

Il danno lamentato in termini di perdita di chance, peraltro, sarebbe del tutto ipotetico, aleatorio e privo del benché minimo principio di prova.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame parte ricorrente non censura la legittimità della scelta dell’Amministrazione di revocare la dichiarazione di pubblico interesse relativa all’opera rappresentata dalla realizzazione del nuovo stadio comunale e, quindi, di non procedere più all’utilizzo dell’istituto del project financing per la sua progettazione, costruzione e gestione, ma si limita a far valere la propria pretesa alla corresponsione di un equo ristoro per i danni subiti.

In particolare essa ritiene di avere diritto a percepire:

– previo annullamento della nota del 21 ottobre 2009, prot. n. 0031958, un indennizzo pari a 826.458,89 Euro ai sensi dell’art. 21 quinquies, commi 1 bis e 1 ter della legge n. 241/90;

– un risarcimento del danno dovuto a titolo di responsabilità precontrattuale pari a Euro 7.946.458,89, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il ricorso, in tali termini formulato, non merita accoglimento.

Deve essere preliminarmente evidenziato come dalla documentazione depositata emerga che la revoca della dichiarazione di pubblico interesse dell’opera sia derivata principalmente dal fatto che l’Unità di finanza di progetto attivata presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha evidenziato, dopo la visita ispettiva del 16 gennaio 2007, numerosi problemi e criticità fra cui lo sbilanciamento eccessivo di oneri a carico del Comune "in evidente disarmonia con la funzione tipica della finanza di progetto" ed ha invitato l’Amministrazione ad "avviare un procedimento di riesame inteso a rideterminare nuove condizioni di equilibrio in termini più favorevoli all’Ente".

Ne discende che la causa della revoca dell’aggiudicazione che ha leso la posizione di parte ricorrente non può essere (quantomeno in via esclusiva) rappresentata dall’esistenza di un vincolo monumentale sull’immobile che avrebbe dovuto essere ceduto all’ATI tra le società M.E. spa e CoopSette scarl.

È incontestabile, infatti, che tale circostanza ha inciso sull’equilibrio economico finanziario dell’operazione, ma è anche vero, da un lato, che l’operazione risultava già, per converso, sbilanciata in danno del Comune (e non anche dell’ente promotore) e, dall’altro, che proprio il fatto che l’esistenza del vincolo fosse regolarmente trascritta presso la Conservatoria avrebbe dovuto portare al rilievo della stessa da parte dell’ATI proponente.

Era onere del soggetto interessato all’operazione di finanza di progetto, infatti, accertare tutte le condizioni legali per la tenuta economicofinanziaria dell’operazione, con la conseguenza che, così come era suo onere verificare la fattibilità degli interventi previsti nell’area occupata dallo stadio, a tal fine esso non poteva prescindere dall’accertare la sussistenza di eventuali vincoli di utilizzazione.

Il mancato accertamento di tale aspetto denota quantomeno una scarsa diligenza professionale nella valutazione della fattibilità dell’operazione.

Accertato, quindi, che non è imputabile al solo Comune l’aver indotto la ricorrente a partecipare mediante formulazione di una proposta, atteso che uguale onere di diligenza circa la verifica delle condizioni per porre in essere l’operazione gravava anche sul proponente, con la conseguenza della non configurabilità di un’ipotesi di responsabilità precontrattutale, ciò deve ritenersi incidere anche sull’indennizzo dovuto dall’Amministrazione. Si ritiene, infatti, che, in tale circostanza, sussistano i presupposti per una riduzione dell’indennizzo dovuto in ragione della revoca dei provvedimenti che hanno ingenerato nel promotore l’affidamento.

A tale proposito si richiama la propria precedente sentenza n. 1240 del 2010, con cui è stata ritenuta equa, anche in caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse, la corresponsione di un indennizzo pari al 2,5 % dell’ammontare dell’investimento.

Il promotore assume, infatti, al momento della declaratoria di pubblico interesse, una posizione differenziata la cui valutazione non può essere omessa dall’ente (in tal senso anche T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 marzo 2009, n. 438).

Nel caso di specie non si può, però, sull’argomento, condividere la tesi di parte ricorrente secondo cui per la determinazione di tale valore si dovrebbe considerare anche e separatamente quanto il concessionario si attendeva di ricavare dall’operazione. Il valore dell’investimento cui il legislatore intende fare riferimento laddove fissa il criterio per il risarcimento del soggetto che abbia inutilmente elaborato la proposta di project financing non può che corrispondere all’ammontare dello stesso (e cioè del costo di realizzazione dell’opera) individuato nel bando di gara.

Ciò premesso, l’indennizzo deve comunque essere dimezzato, attesa la già più sopra accertata corresponsabilità del promotore nell’erronea individuazione delle condizioni di equilibrio dell’operazione.

Pertanto, posto che il 2,5 % del costo di realizzazione dell’opera sarebbe pari a 530.000 Euro, si ritiene, in ragione di tutto quanto sopra, equa la corresponsione della somma già offerta e pagata dal Comune e pari a Euro 274.639,89.

Le spese del giudizio possono, in linea con la ripartizione della responsabilità degli eventi sopra delineata, essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio, stabilendo altresì che il rimborso del contributo unificato dalla ricorrente anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 debba rimanere a carico della stessa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2424 STRADE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I sig.ri O.G., T. e A. e la sig.ra P.M. rappresentano di essere proprietari di abitazioni site ai civici 1, 3 e 5 di via Trieste, realizzate intorno al 1965 in uno con le necessarie opere di urbanizzazione primaria, tra cui la strada privata a fondo chiuso poi divenuta via Trieste, della larghezza di metri cinque, come previsto nell’atto di compravendita del compendio poi edificato.

Per delimitare la sua proprietà, peraltro, nel 1996, il sig. G.O. (proprietario del civico n. 1, collocato all’imbocco della via) eseguiva un muro di recinzione per il quale otteneva il rilascio della concessione in sanatoria n. 443/96.

Il 7 ottobre 2009 i proprietari sopra indicati ricevevano dal Comune un avviso di avvio del procedimento preordinato all’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di sistemazione e completamento della via Trieste (destinata ad acquistare la larghezza di 9 metri, compresi i marciapiedi e a divenire una via di collegamento tra altra viabilità già esistente) e alla realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Trieste, via Verdi, via Milano e via V.Veneto.

Il giorno 4 novembre 2009 essi inoltravano, quindi, una nota contenente osservazioni a cui non ottenevano riscontro, tanto da indurre gli stessi ad anticipare via fax, il 10 dicembre 2009, una richiesta di copia della documentazione relativa alle determinazioni del Comune.

Solo il 12 dicembre 2009 apprendevano, quindi, ricevendo il provvedimento prot. n. 7641 dell’1 dicembre 2009, che il Comune aveva approvato il progetto già in data 11 novembre 2009 e chiuso il procedimento.

Ritenendo illegittimi tali atti, i proprietari interessati, notificavano il ricorso in esame, affidato alle seguenti doglianze:

1. violazione ed erronea applicazione del DPR 327/01, della legge n. 241/90 e della L.R. 12 del 2005, avendo il Comune approvato il progetto definitivo senza aver preventivamente vagliato e deciso in ordine alle osservazioni inoltrate dai ricorrenti, frustrando il diritto alla partecipazione ed integrando un difetto di istruttoria. Il provvedimento sarebbe, altresì, affetto da carenza di motivazione, in quanto non prende in considerazione le osservazioni formulate.

L’irragionevolezza della velocità con cui il Consiglio si è determinato sarebbe altresì confermata dal fatto che la minoranza aveva richiesto il rinvio della trattazione del punto integrativo all’ordine del giorno, per meglio procedere alla disamina della questione;

2. violazione delle suddette norme sotto altri profili, in considerazione del fatto che le violazioni come sopra individuate non possono ritenersi sanate dalla sopravvenienza della nota del Responsabile dell’Ufficio tecnico, contenente la risposta alle osservazioni. In ogni caso quest’ultima sarebbe illegittima, in quanto, oltre a doversi precisare che nelle licenze edilizie rilasciate ai ricorrenti non vi era alcun riferimento all’arretramento ipotizzato dal Comune, nella stessa nulla sarebbe stato detto in ordine alla dedotta contradditorietà dell’opera con le previsioni del PGT in itinere che prevede un’altra viabilità di collegamento a poche decine di metri, nonchè le previsioni del PRG in vigore, che sarebbero caratterizzate da vincoli preordinati all’esproprio ormai decaduti. In ogni caso il Comune non avrebbe dato adeguata giustificazione delle motivazioni sottese alla spesa necessaria per la realizzazione dell’opera in questione.

Con ordinanza presidenziale del 4 marzo 2010, considerata l’istanza istruttoria formulata in seno al ricorso, è stato disposto il deposito degli atti endoprocedimentali e istruttori relativi all’approvazione del progetto e alla procedura espropriativa, accompagnato da un’apposita relazione di chiarimenti.

Il 31 marzo 2010 quanto richiesto è stato depositato, anche se la relazione si limita a riportare la scansione della cronologia degli eventi, data la dichiarata, prossima, produzione di una memoria a seguito della formale costituzione del Comune.

Secondo parte ricorrente, peraltro, la produzione sarebbe incompleta a causa della mancanza dei documenti che farebbero parte integrante degli atti depositati.

In vista della pubblica udienza il Comune ha, quindi, prodotto l’annunciata memoria, nella quale ha sostenuto la tardività delle osservazioni, la corretta valutazione delle stesse ad opera del Dirigente dell’Ufficio tecnico e non anche del Consiglio comunale, l’impossibilità di contestare la scelta urbanistica in seno alla procedura espropriativa e non anche al momento della reiterazione del vincolo urbanistico.

Alla pubblica udienza del 10 giugno 2010 la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

La prima doglianza dedotta appare meritevole di positivo apprezzamento.

Dalla documentazione prodotta a cura di parte ricorrente emerge come le osservazioni siano state presentate mediante invio di raccomandata in data 6 novembre 2009 e quindi nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall’art. 16 del DPR 327/01. E’ pur vero che tale disposizione non specifica se il rispetto di detto termine debba essere valutato facendo riferimento al momento in cui le osservazioni risultano formulate ovvero al momento del loro ricevimento.

Considerata però la natura indiscutibilmente perentoria del termine stesso, il Collegio ritiene che per accertare il suo rispetto debbano essere applicati i principi generali previsti per i termini decadenziali, con la conseguenza che esso può essere ritenuto rispettato se i proprietari possono (come avvenuto nel caso di specie) comprovare di aver provveduto all’invio delle osservazioni nel termine assegnato. Ciò a prescindere dal giorno del ricevimento da parte dell’Amministrazione, non potendosi imputare al proprietario né l’eventuale ritardo del servizio postale, né quello per l’assunzione al protocollo comunale.

La previsione contenuta nell’art. 16 citato, infatti, introduce una deroga al principio generale per cui nel procedimento amministrativo il termine per la presentazione delle osservazioni è ordinatorio. Date le conseguenze decadenziali di tale specificità della disposizione, il Collegio ritiene che i giorni assegnati al cittadinoespropriando per la presentazione delle osservazioni debbano ritenersi liberi, pena la frustrazione del principio che garantisce la partecipazione al procedimento.

Laddove si dovesse ritenere posto a carico del ricorrente l’onere di garantire il ricevimento delle osservazioni entro il trentesimo giorno dalla notificazione della comunicazione di avvio del procedimento, infatti, si finirebbe per comprimere ulteriormente la possibilità per il proprietario di addurre le proprie ragioni affinché siano valutate in sede di adozione del provvedimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità.

Ne discende che, nel caso di specie, in cui il ricevimento delle osservazioni è comunque intervenuto il giorno antecedente a quello fissato per l’approvazione del progetto, un’applicazione della norma che assicuri alla partecipazione gli effetti concreti che la legge le ha voluto attribuire avrebbe dovuto comportare il rinvio dell’approvazione; approvazione che anche le minoranze consiliari avevano suggerito comunque di posticipare.

In ogni caso, proprio il fatto che le osservazioni siano stati acquisite dall’Amministrazione il giorno antecedente a quello fissato per il Consiglio comunale avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo di motivare l’approvazione del progetto facendo riferimento alle osservazioni medesime.

È quindi illegittima l’intervenuta approvazione del progetto senza aver previamente provveduto a dare conto delle osservazioni presentate, rispetto alle quali il Consiglio non ha nemmeno dato atto della presunta tardività, semplicemente omettendone l’esame e quindi incorrendo nei lamentati vizi di eccesso di potere e carenza di istruttoria e motivazione.

Non può, peraltro, essere condivisa la tesi di parte resistente, secondo cui la risposta alle osservazioni competerebbe al dirigente e non anche al Consiglio. Sul punto il Comune richiama una pronuncia che ha evidentemente ad oggetto le osservazioni formulate nel corso della procedura espropriativa in senso stretto e non anche nella precedente fase di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: dichiarazione che è evidentemente rimessa all’organo competente all’approvazione del progetto che equivale a dichiarazione di pubblica utilità e che, quindi, deve implicare la previa valutazione delle osservazioni. Diversamente opinando non avrebbe alcun senso la disposizione di cui all’art. 16 secondo cui l’eventuale accoglimento delle osservazioni comporta la modifica del progetto: modifica che non può che competere allo stesso organo che ne ha deliberato l’approvazione.

La risposta alle osservazioni formulata nell’ambito del subprocedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità deve, quindi, fare parte integrante del provvedimento che contiene la dichiarazione di pubblica utilità. Con la conseguenza che, se la stessa può essere predisposta dal responsabile dell’ufficio tecnico o dal progettista, essa deve essere fatta propria dall’organo competente all’approvazione del progetto.

Ne deriva che non può ritenersi di per sé illegittima la risposta alle osservazioni fornita dal Responsabile dell’Ufficio tecnico che però, pur non potendo essere annullata, non può nemmeno avere un effetto sanante della sopra ricordata carenza del provvedimento di approvazione del progetto.

La risposta alle osservazioni contenuta nella nota prot. n. 7641 dell’1 dicembre 2009 avrebbe dovuto, infatti, essere recepita dall’organo competente all’approvazione del progetto e alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità, la cui manifestazione di volontà è illegittima proprio perché non contenente un’adeguata valutazione delle osservazioni dei proprietari.

Nel merito la risposta alle osservazioni così elaborata appare, comunque, viziata laddove sostiene la conformità del progetto a previsioni del piano regolatore risalenti al 2001, rispetto alle quali, quindi, il vincolo preordinato all’esproprio sarebbe già decaduto.

Secondo la difesa comunale il vincolo urbanistico sarebbe stato reiterato dal PGT vigente e, quindi, la illegittimità di tale reiterazione avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede.

Tale prospettazione non appare affatto corretta, considerato che solo il 19 maggio 2010 è stata pubblicata, per il periodo di trenta giorni, la prima adozione del nuovo PGT che, quindi, nessuna efficacia poteva e può esplicare con riferimento alla vicenda in esame.

Basti a tal fine considerare che, a prescindere dalla mancanza di efficacia della previsione a seguito della sola prima adozione e dalla possibilità per i proprietari ricorrenti di censurare la previsione della reiterazione del vincolo, tale prima adozione è intervenuta dopo la dichiarazione di pubblica utilità.

Ne discende che la dichiarazione di pubblica utilità deve ritenersi essere intervenuta alla luce di una previsione urbanistica, che, in quanto entrata in vigore nell’anno 2001, non può che essere scaduta per quanto attiene al vincolo preordinato all’esproprio.

Appare peraltro irrilevante accertare se l’opera in questione fosse stata oggetto dell’ultima variante al PRG: poiché essa risale al 2004, l’eventuale reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio che fosse stata con essa disposta sarebbe, infatti, già nuovamente decaduta.

Sotto questo, essenziale e preliminare, profilo, pertanto, la risposta deve ritenersi viziata nel merito, a prescindere dal suo mancato recepimento da parte dell’organo competente alla dichiarazione di pubblica utilità.

Non può, invece, trovare accoglimento la generica richiesta di risarcimento del danno, in primo luogo per effetto della mancata dimostrazione di un qualsiasi evento dannoso che avrebbe potuto dar luogo ad un risarcimento.

Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna il Comune al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre ad IVA, CPA, rimborso forfetario delle spese e rimborso del contributo unificato dai ricorrenti anticipato ai sensi del comma 6 bis dell’articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 01-07-2010, n. 2425 CIRCOLAZIONE STRADALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

– che il ricorrente A.F. impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe (doc. ti ricorrente da 1 a 4, copia decreto ministeriale, certificazioni mediche e provvedimento di sospensione) premettendo in fatto di essere titolare di patente di guida speciale di categoria B ottenuta dopo esser stato colpito da emorragia cerebrale con emiparesi sinistra (fatto pacifico in causa); di non aver cagionato né subito dal rilascio della patente in questione alcun sinistro (doc. 5 ricorrente, copia attestato di rischio) e di esser stato dichiarato temporaneamente non idoneo ad alcuna patente di guida per una diagnosi di "emianopsia omonima sinistra" (cfr. doc. 2 ricorrente, cit.);

– che a sostegno del ricorso deduce unico motivo di inesatta motivazione ovvero inesatta istruttoria, in quanto a suo avviso la patologia diagnosticatagli non sarebbe tale da non consentirgli la guida;

– che in fatto l’istruttoria svolta, a mezzo di verificazione demandata al Dirigente medico della divisione di oculistica presso l’azienda "Spedali Civili" di Brescia, ha confermato una diagnosi di "emianopsia bilaterale omonima sinistra" con "campo visivo residuo pari all’83% con il difetto localizzato completamente nell’emicampo sinistro" (cfr. relazione prodotta il 29 aprile 2010);

– che l’unico motivo di ricorso è infondato e va respinto. Per migliore comprensione dei fatti di causa, va premesso un fatto notorio, ovvero che i campi visivi di ciascuno dei due occhi non sono separati, ma si sovrappongono; nella nomenclatura medica, ciascuno dei due campi visivi sovrapposti viene poi distinto in emicampo nasale ed emicampo temporale; una visione normale si ha, per quanto concerne il campo, quando per tutti e quattro gli emicampi sussiste il senso della vista; se invece sussiste perdita della visione per uno o più degli emicampi sussiste la patologia che si denomina, genericamente, emianopsia. Si definisce in particolare "emianopsia omonima" la patologia in cui si ha perdita della visione nell’emicampo nasale di un occhio e nell’emicampo temporale dell’occhio controlaterale: si tratta quindi, anche a comune apprezzamento, di patologia seriamente invalidante. Una emianopsia omonima è poi per definizione bilaterale, perché interessa i due occhi; si dice destra o sinistra a seconda di quale sia l’emicampo nasale interessato, mentre l’emicampo temporale che ne è colpito è rispettivamente quello sinistro o destro. Ai fini del rilascio della patente di guida speciale di categoria B, poi, le patologie della visione come le emianopsie rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 325 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495, regolamento attuativo del codice della strada, che in generale al primo comma distingue quattro tipologie di soggetti: alle lettere a) e b), contempla i soggetti monocoli e quelli sostanzialmente tali ("coloro che abbiano in un occhio un’acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti"); alle lettere c) e d) contempla i soggetti con visione dai due occhi; lo stesso articolo, al successivo comma 4, si interessa dei disturbi del campo visivo qui di interesse, prescrivendo che "gli interessati delle categorie a) e b) debbono possedere campo visivo normale… nell’occhio superstite o migliore… Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi". In base a tale norma, non è allora corretto l’assunto (memoria 12 maggio 2010 pag. 3) della difesa del ricorrente, secondo il quale la possibilità di rilasciare la patente al soggetto monocolo implicherebbe che la stessa non si dovrebbe negare anche nei casi di emianopsia bilaterali, considerati come equivalenti a quelli in cui residua la visione appunto in un occhio soltanto: la norma distingue chiaramente il caso del soggetto monocolo da quello del soggetto con visione binoculare, e ciò, si aggiunge, è conforme a logica, perchè nei due casi l’assetto dei campi visivi è all’evidenza differente. Ciò posto, il parere del Consiglio superiore di sanità 25 ottobre 2000 prodotto dalla difesa dell’ASL come doc. 14, si è fatto carico di precisare in quali casi il campo visivo, ai fini del rilascio della patente, può considerarsi normale, e considera in modo espresso l’emianopsia bilaterale dalla quale il ricorrente è affetto come "patologia che non consente il rilascio della patente di guida": si tratta di un apprezzamento proveniente da organo tecnico qualificato, che in base a quanto spiegato appare immune da vizi logici e fa ritenere corretto e congruo il giudizio espresso nella specie dalla p.a.;

– che la natura della causa, concernente una dolorosa vicenda personale, è giusto motivo per compensare le spese. La presente pronuncia comporta peraltro la reiezione della domanda del ricorrente; pertanto da un lato il contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis T.U. 115/2002, rimane a suo definitivo carico in quanto soccombente; dall’altro egli va condannato a rifondere le spese della verificazione, liquidate come in dispositivo in base alla fattura 21 aprile 2010 n°414/72 prodotta dall’Azienda ospedaliera, e che rappresenta il costo degli esami compiuti in base alle tariffe del servizio sanitario pubblico;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa per intero le spese fra le parti; pone il contributo unificato a carico definitivo del ricorrente e condanna lo stesso a corrispondere le spese di CTU, spese che liquida in Euro 800 (ottocento/00) comprensive di IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.