T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22075 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società odierna ricorrente è titolare della stazione di servizio sita in Comune di Fondi al km. 5+648 della via Flacca. La struttura è dotata di impianto selfservice ed è dunque abilitata alla distribuzione del carburante anche nelle ore notturne.

Con l’avversata ordinanza il Sindaco del Comune di Fondi ha sospeso il servizio notturno dal 16 luglio al 31 agosto 1994 e, a partire dal 1° settembre, tutti i sabati successivi.

A sostegno del disposto divieto il Sindaco richiama la nota del Comando stazione dei Carabinieri di Fondi in data 7 luglio 1994 nella quale si segnala che con l’esercizio del servizio notturno, specie nei giorni in cui risulta aperta la discoteca Giona Club si viene a creare nel complesso dell’area del distributore una situazione costante di pericolo alla incolumità e quiete pubblica in quanto "molti avventori sostano con le proprie autovetture in detta area e per lunghe ore della notte creando di continuo pericolo per la sicurezza pubblica e in dispregio delle norme antincendio e regolamenti vigenti, inconvenienti che si vengono a creare con i tubi di scappamento…..stazionano le autovetture in uso in detta area arrecando continui disturbi e molestie al riposo delle persone…".

Il Sindaco di Fondi, avendo quindi valutato che la situazione creatasi "costituisce pericolo per la pubblica incolumità", ha ritenuto di adottare quale provvedimento cautelare di sospensione temporanea dei servizi l’ordinanza in questa sede avversata.

A sostegno del proposto ricorso si deduce eccesso di potere per sviamento ed illogicità, rilevandosi da parte ricorrente che le circostanze e gli inconvenienti accertati non sono imputabili al gestore della stazione di servizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fondi affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 2337 del 30 agosto 1994 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’avversata ordinanza.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Va, infatti, condiviso l’argomento di parte ricorrente con cui si deduce la ricorrenza del vizio di eccesso di potere per sviamento ed illogicità nella avversata ordinanza.

La non contestabilità in fatto degli inconvenienti accertati (e conducenti nell’argomentare dell’amministrazione all’adozione del provvedimento impugnato) non comporta la imputabilità degli stessi al gestore dell’impianto presso il quale gli stessi si sono verificati. In altri termini, il gestore dell’impianto è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele che contraddistinguono l’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante, in particolare quella che si effettua a mezzo di impianto selfservice nelle ore notturne. Nulla, al riguardo, è tuttavia imputato alla ricorrente. Piuttosto gli inconvenienti di cui è questione sono, di contro, la diretta conseguenza del comportamento di soggetti del tutto estranei alla ricorrente, che anzi invero neppure utilizzano il servizio erogato dalla stazione di servizio in questione. In questo si sostanzia il denunciato vizio di eccesso di potere per sviamento, nell’aver cioè la resistente amministrazione esercitato (con la avversata sanzione amministrativa della parziale chiusura dell’impianto) un potere autoritativo, alla stessa attribuito dall’ordinamento per la cura di determinati interessi pubblici, per un fine sostanzialmente diverso, e dunque in definitiva estraneo all’ambito di interessi per i quali quella tipologia di intervento è legittimamente consentita.

In pratica, si registra, nel caso di specie, una divergenza dell’atto dalla sua funzione tipica istituzionale (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 11 marzo 2010 n. 1418 e T.A.R. Napoli, VII Sezione, 16 settembre 2009 n. 4969). Il rilievo appena svolto risulta vieppiù avvalorato dalla circostanza per cui nella medesima avversata ordinanza si legge che, in caso di recidiva, si sarebbe proceduto alla revoca dell’autorizzazione all’espletamento del servizio. E’ agevole, in ultima analisi, rilevare l’assoluta estraneità logica di fatti e comportamenti imputabili a privati cittadini alla condotta di un operatore commerciale, tuttavia sanzionato sul piano della propria attività in ragione proprio di quei fatti e di quei comportamenti.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla l’avversata ordinanza del Sindaco del Comune di Fondi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22076 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il proposto ricorso la T.B.S. s.r.l. chiede l’annullamento del decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni del 13 agosto 1992 che approva l’elenco delle emittenti televisive aventi titolo al rilascio della concessione per l’esercizio in ambito nazionale ed il conseguente rigetto dell’istanza della ricorrente volta ad ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Deve preliminarmente ad ogni altra questione rilevare il Collegio che con nota del 29 aprile 2010, in atti del presente giudizio, la difesa della ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse della stessa alla coltivazione del ricorso, avendo medio tempore il Ministero autorizzato la ricorrente medesima alla prosecuzione delle trasmissioni. Peraltro, da ultimo, la stessa è stata abilitata alla trasmissione in tecnica digitale nei bacini di utenza assegnati.

In ragione di quanto rappresentato, il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II Sezione dichiara il ricorso di cui in epigrafe improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Silvestro Maria Russo, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22077 ATTI AMMINISTRATIVI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Premetteva la Signora P.C. di essere proprietaria di quattro appartamenti presso il fabbricato, suddiviso in più scale, sito in Roma alla Via Bruno Bruni n. 36 e più precisamente degli appartamenti contraddistinti con i numeri di interno 4, 12, 18 e 22, tutti riferibili alla scala "S";

Riferiva la ricorrente che, in data 25 marzo 2003, le venivano notificate quattro copie della stessa ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Roma prot. n. 12590 del 14 marzo 2003, ciascuna per ogni singolo immobile di sua proprietà, come sopra meglio descritti.

Soggiungeva che l’ordinanza di cui sopra faceva riferimento ad una serie di appartamenti del fabbricato di Via Bruni, dall’interno 1 all’interno 41 e tutti della scala "S", dichiarava inabitabili i predetti appartamenti ed ingiungeva il loro sgombero entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza.

Lamentava la ricorrente che il grave provvedimento assunto dal Comune di Roma nei suoi confronti e con riferimento agli appartamenti di sua proprietà era del tutto ingiustificato ed affetto da numerosi vizi, soprattutto in quanto non sussistevano i presupposti di carenza igienica e pericolosità contestati nell’ordinanza, della quale si chiedeva il giudiziale annullamento.

2. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza cautelare n. 1659 del 2003 questo Tribunale respingeva la relativa istanza proposta dalla parte ricorrente.

In seguito alla produzione documentale della difesa dell’Amministrazione resistente, la ricorrente proponeva due ricorsi recanti motivi aggiunti onde confermare la sussistenza di evidenti vizi nell’istruttoria svolta prima dell’adozione dell’ordinanza sindacale impugnata.

Stante la carenza di documentazione presente in atti su tutti gli aspetti dell’istruttoria svolta da Comune ed in particolare in assenza di indicazioni documentali attinenti l’esatta portata dell’intervento e del ruolo assunto nella vicenda dagli uffici sanitari competenti, con ordinanza istruttoria 15 settembre 2009 n. 1176, veniva disposta, con adempimento a carico del Comune di Roma (nello specifico l’U.O. XX Gruppo polizia municipale, l’Ufficio abusivismo edilizio del Dipartimento IX) e della ASL RM/E (U.O. Igiene e sanità pubblica), l’acquisizione di tutta la documentazione utile a chiarire l’effettivo quadro delle condizione igienicosanitarie riferite agli appartamenti di proprietà della Signora C. – tenuto conto che la stessa aveva depositato perizia di parte nella quale non si riscontravano anomalie tecnico funzionali negli appartamenti in questione tali da far emergere condizioni di inabitabilità – oltre a specifiche relazioni in merito.

La sola Amministrazione comunale dava riscontro nei termini indicati nell’ordinanza.

In vista dell’udienza fissata per la discussione del merito della controversia, la difesa della parte ricorrente depositava sentenza del giudice penale con la quale dichiarava assolta, perché il fatto non costituisce reato, la Signora C. dal reato di non avere ottemperato all’ordinanza sindacale qui impugnata, oltre alle trascrizioni (in particolare) dell’esame, quale teste, del responsabile dell’Ufficio della ASL al quale erano imputabili i sopralluoghi negli appartamenti ai quali l’ordinanza sindacale faceva riferimento.

3. – Fermi i fatti e le contrapposte posizioni processuali per come sopra riferiti, il Collegio deve anzitutto rilevare – per chiarezza – che la vicenda sottesa all’emanazione dell’ordinanza sindacale di sgombero 14 marzo 2003 n. 12590 evidenzia, almeno per quanto riguarda le questioni sottoposte all’esame di questo Tribunale con il ricorso proposto dalla Signora C., carenze istruttorie nel comportamento degli Uffici, comunali e sanitari competenti, che solo in parte si sono dimostrate non insuperabili per effetto dell’acquisizione documentale provocata dall’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale, vista l’assenza di risposta (direttamente, per quanto poi si dirà) da parte degli Uffici sanitari entro i termini indicati nella predetta ordinanza. Atteso che il ruolo assunto, anche solo per competenza, dagli Uffici sanitari nella vicenda che ha portato all’adozione del provvedimento di sgombero è da ritenersi "centrale", l’assenza di adeguati riscontri istruttori avrebbe potuto rendere condivisibili molte delle perplessità prospettate dalla parte ricorrente e che costituiscono una delle principali censure che vengono mosse nei confronti dell’atto impugnato.

Tuttavia, grazie alla tempestiva produzione documentale posta in essere dal Comune di Roma, rispetto ai termini indicati nell’ordinanza istruttoria, si sono potuti acquisire elementi utili a conoscere gli esiti dell’istruttoria posta in essere dalla ASL, scoprendosi nello stesso tempo però che le conferme circa le carenze igienicoedilizie riscontrate negli appartamenti provengono da un sopralluogo effettuato in epoca successiva rispetto alla data di emanazione dell’ordinanza di sgombero qui impugnata.

In sintesi, dalla documentazione tutta acquisita agli atti (ed in particolare da quella prodotta in adempimento dell’ordinanza istruttoria dal Comune intimato), emerge che:

a) in data 20 settembre 2001 i Vigili del fuoco erano intervenuti presso lo stabile di Via Bruno Bruni in Roma, al fine di verificare la presenza o meno di situazioni di pericolo connessi con il rischio di incendi;

b) con nota dell’8 novembre 2001 l’ASL RM/E segnalava al Quinto dipartimento del Comune di Roma una situazione di grave disagio e pericolo per la salute pubblica, sempre con riferimento allo stabile in questione, in particolare per tutti gli immobili del piano/scala "S";

c) in data 14 marzo 2003 l’Unità organizzativa Area sanità del suindicato dipartimento comunale emetteva l’ordinanza n. 12590 ingiungendo ai proprietari degli immobili di sgomberare immediatamente gli appartamenti siti presso gli interni da 1 a 41 del ridetto fabbricato;

d) per quanto riguarda gli appartamenti di proprietà della odierna ricorrente ed in particolare per quello ubicato all’int. 20, risulta una procedura di condono relativamente ad una istanza di sanatoria proposta in epoca successiva all’annullamento del certificato di abitabilità (che a propria volta risulta oggetto di ricorso dinanzi a questo Tribunale, nel corso del quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia), ma in ogni caso lealmente gli Uffici comunali danno atto (ved. nota prot. n. 61959 del 5 ottobre 2009) della circostanza che i procedimenti edilizi sulle concessioni in sanatoria e sui certificati di abitabilità relativi a tutti e quattro gli appartamenti di proprietà della Signora C. non sono mai stati completati dagli Uffici competenti.

4. – Si è detto più sopra che l’adempimento istruttorio richiesto dal Tribunale, diretto anche nei confronti della ASL RM/E (U.O. Igiene e sanità pubblica), soprattutto al fine di conoscere se vi erano stati dei sopralluoghi, precedentemente all’epoca ed in vista dell’adozione dell’ordinanza di sgombero qui impugnata, che avevano interessato i quattro appartamenti di proprietà della Signora C. e quali esiti fossero stati registrati in merito, non è stato adempiuto dalla predetta ASL.

Deve però rilevarsi che, nell’ambito della produzione documentale da ultimo effettuata dal Comune, è presente una nota del 29 ottobre 2009, (prot. n. 6683) evidentemente riferita alla richiesta istruttoria di questo Tribunale (a quanto è dato di comprendere dall’oggetto della nota stessa) del Dipartimento di prevenzione Servizio di igiene e sanità pubblicaUnità operativa ambiente 2Ufficio territoriale XX Municipio, nella quale si fa riferimento ad una "complessa problematica comprendente abusi edilizi, carenze igieniche e di sicurezza" (così, testualmente, a pag. 1 della nota) con riguardo agli appartamenti del fabbricato nel quale insistono gli immobili di proprietà della Signora C., in quanto "tutti gli alloggi risultano con altezze ridotte, scarsamente illuminati e aerati" (così, ancora, a pag. 1).

La nota poi si sofferma sulle condizioni dei quattro appartamenti di proprietà dell’odierna ricorrente, confermando analiticamente – con puntuali precisazioni anche in termini spaziali circa le superfici e le altezze riferibili a ciascun immobile – le carenze contestate, soprattutto con riguardo ai requisiti minimi di abitazione previsti dal DM 5 luglio 1975 e dal Regolamento edilizio comunale dei quali sarebbero privi e quindi affermando, conclusivamente (ved. a pag. 4 della suindicata nota), che "gli alloggi in oggetto non sono idonei per civile abitazione in quanto, oltre a non essere conformi alla normativa di riferimento, sono privi sia dei requisiti igienico sanitari generali a tutela del benessere fisico degli occupanti, sia di quelli che concorrono al benessere psichico e sociale (dimensionamento opportuno dei vani, adeguata quota di illuminazione naturale, quota di volta celeste e di paesaggio visibile dall’interno).

5. – Emerge tuttavia dalla nota della ASL, prodotta dal Comune di Roma, che l’unico sopralluogo al quale si fa riferimento è quello del 29 maggio 2003, svoltosi peraltro "a richiesta della proprietaria, sig.ra C." (così a pag. 2 della nota).

E’ pur vero che nella ridetta nota si considera tale sopralluogo "ulteriore verifica", ma in nessuna parte della nota né in altri documenti acquisiti agli atti vi è traccia di un sopralluogo precedente rispetto alla data del 14 marzo 2003 (data di emissione dell’ordinanza di sgombero qui impugnata) e, in particolare, che faccia riferimento ad una verifica dei quattro appartamenti di proprietà della Signora C..

Peraltro, dall’esame della documentazione da ultimo prodotta dalla difesa di parte ricorrente ed in particolare dalla lettura delle trascrizioni, riferite al procedimento penale nel corso del quale è stata assolta l’odierna ricorrente (e rispetto al quale si è sopra detto), dell’esame testimoniale della dirigente dell’Ufficio della ASL RM/E che avrebbe avuto un ruolo centrale nel corso dell’istruttoria preventiva rispetto all’emanazione dell’ordinanza di sgombero impugnata – dirigente (dott.ssa Lina Bordi) che è la stessa ad avere sottoscritto la nota del 29 ottobre 2009, (prot. n. 6683) prodotta dal Comune di Roma – si evidenzia una forte incertezza che i sopralluoghi effettuati in via istruttoria e che avrebbero condotto all’adozione dell’impugnata ordinanza avessero con certezza (ed al di là di ogni ragionevole dubbio) coinvolto anche (e sicuramente) i quattro appartamenti di proprietà dell’odierna ricorrente.

Siffatta riscontrata insufficienza istruttoria, accompagnata dalla confermata pendenza di procedimenti di sanatoria edilizia riferiti ai più volte ricordati quattro appartamenti, costituiscono elementi utili a ritenere fondata la censura di difetto di istruttoria con riferimento alle attività di indagine che hanno giustificato l’adozione dell’ordinanza di sgombero qui impugnata, non essendo ovviamente sufficiente un sopralluogo postumo e a richiesta della parte interessata a colmare il vuoto procedimentale riscontrato e a rendere legittimo un provvedimento che formalmente appare assunto, sempre con riferimento ai quattro appartamenti in questione, sulla base di riscontri all’epoca non certi.

Ciò non toglie, ovviamente, che, pur in esito alla dichiarata illegittimità dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui si riferisce ai quattro appartamenti della ricorrente (beninteso), gli Uffici competenti sia sul versante igienicosanitario che edilizio, a completamento dei procedimenti di sanatoria ancora in corso ovvero anche in esito ad appositi sopralluoghi nel corso dei quali si tenga conto anche dei riscontri peritali acquisiti dalla Signora C., possano adottare nuovi ed ulteriori provvedimenti a tutela e a garanzia delle condizioni igienicoambientali e di sicurezza degli occupanti degli appartamenti medesimi, pur se diversi dalla proprietaria.

6. – In conclusione, tenuto conto di quanto sopra si è asservato e verificata la fondatezza della censura di difetto di istruttoria formulata dalla parte ricorrente, può trovare accoglimento il ricorso proposto nei limiti e nei termini di cui sopra, annullandosi l’ordinanza sindacale 14 marzo 2003, prot. n. 12590, nella sola parte in cui ingiunge lo sgombero degli immobili di proprietà della ricorrente siti in Roma, Via Bruno Bruni n. 36, scala "S" e riferiti agli appartamenti contraddistinti dagli interni 4, 12, 18 e 22; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi Euro 2.000 (euro duemila), come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nei limiti e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore della Signora P.C., che liquida in complessivi Euro 2.000 (euro duemila), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 01-07-2010, n. 22078 EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

I. Nel 1990 la società ricorrente chiese al Comune di Roma la concessione per la realizzazione di un edificio da destinare ad attività produttiva.

Trascorsi i termini di legge nell’inerzia dell’Amministrazione comunale, la ricorrente chiese al Presidente della Giunta Regionale – ai sensi della L. reg. n.35/1978 – di rilasciare la concessione nell’esercizio dei suoi poteri sostitutivi.

Il 30.5.1990 l’Assessorato Regionale all’Urbanistica rilasciò la concessione edilizia n.958/1990.

Il Comune di Roma e varie Associazioni ambientalistiche impugnarono il provvedimento concessorio e ne seguì un contenzioso conclusosi con la vittoria della società ricorrente.

II. Successivamente, però, con il decreto n.1402 del 22.6.1992 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio disponeva l’annullamento della concessione edilizia.

La società ricorrente impugnava anche questo provvedimento, ma con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio respingeva il ricorso.

Con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato respingeva il ricorso in appello confermando la statuizione del Giudice di primo grado.

III. Conseguentemente l’Amministrazione comunale ha adottato l’ordinanza di demolizione n155 del 9.2.1993, con cui viene ingiunta la demolizione delle opere realizzate in base alla concessione annullata.

IV. Con il ricorso in esame la società interessata la ha impugnata e ne chiede l’annullamento, con vittoria di spese, per i motivi specificamente indicati nella parte motiva della presente decisione.

Ritualmente costituitesi le Amministrazioni intimate – Comune di Roma, resistente; e Regione Lazio, controinteressata – hanno eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, chiedendone l rigetto con vittoria di spese.

Con ordinanza n.1763 del 1993 questo TAR ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Infine, all’udienza del 26.5.2010, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stta posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è solamente in parte fondato; e va accolto nei sensi, nei limiti e per gli effetti di seguito indicati.

1.1. Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.4 della L. n.47 del 1985 e delle norme dello Statuto del Comune di Roma, nonché incompetenza, deducendo:

– che ai sensi dell’art.27, comma II, del predetto Statuto spetta ai Dirigenti l’adozione dei provvedimenti e degli atti di gestione che non comportino esercizio di poteri discrezionali;

– e che pertanto nella fattispecie l’ingiunzione impugnata è stata adottata da un organo incompetente.

La doglianza non può essere accolta.

Come rappresentato nella premessa in fatto, con il decreto n.1402 del 22.6.1992 il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha disposto l’annullamento della concessione ediliziacostituente titolo per l’edificazione.

La società ricorrente ha impugnato detto provvedimento di annullamento (dell’atto concessorio), ma con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso.

Successivamente, con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha ulteriormente respinto il ricorso in appello confermando la statuizione del Giudice di primo grado.

Il provvedimento di annullamento della concessione edilizia adottato dalla Regione si è pertanto definitivamente consolidato ed è efficace, esecutivo ed esecutorio.

L’ingiunzione di demolizione – provvedimento impugnato con il ricorso in esame – costituisce, ormai – dunque – un "atto dovuto" (almeno per quanto concerne il c.d. "an debeatur") necessariamenteconsequenziale a quello di annullamento della concessione.

E se una certa discrezionalità può essere ravvisabile in ordine alla decisione relativa alle modalità (c.d. "quomodo") di demolizione (ad esempio: se debba essere parziale o totale), è comunque evidente che non si tratta di "discrezionalità politica", ma tecnica.

Sicchè non appare revocabile in dubbio che l’adozione del provvedimento in questione rientri nella esclusiva competenza del Dirigente preposto al ramo.

1.2. Con il primo profilo di doglianza (sub a) di cui al secondo mezzo di gravame, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.11 della L. n.47 del 1985, ed eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione, deducendo che prima di adottare l’ingiunzione di demolizione impugnata, l’Amministrazione avrebbe dovuto "attendere" che il provvedimento di annullamento (e cioè l’atto presupposto) si fosse consolidato.

Nella parte relativa a tale doglianza, la domanda giudiziale (ed il ricorso che la sorregge) è ormai divenuta improcedibile.

Come già più volte rilevato, infatti, con sentenza n.1052 del 20.6.1996 la I^ Sezione del Tribunale Amministrativo del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento di annullamento dell’atto concessorio; e con sentenza n.4256 del 2007 la IV^ Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello confermando la statuizione del Giudice di primo grado.

Sicchè il provvedimento di annullamento della concessione edilizia adottato dalla Regione si è definitivamente consolidato ed è – ad oggi – efficace, esecutivo ed esecutorio.

1.3. Con il terzo, il quarto, il quinto (erroneamente rubricato alla pag.20 del ricorso, come secondo) motivi di gravame la ricorrente lamenta vizi concernenti il provvedimento di annullamento della concessione, che costituisce un "atto presupposto" a quello impugnato con il ricorso in esame (ingiunzione di demolizione).

Nella specie la ricorrente lamenta:

che l’atto di annullamento della concessione si basa su un’istruttoria sommaria e su conseguenti travisamenti di fatto ed errori di valutazione relativi, soprattutto, alla destinazione urbanistica del terreno (terzo motivo);

che l’atto di annullamento della concessione avrebbe dovuto disporre l’annullamento parziale della precedente concessione (quarto motivo);

che la Regione difettava del potere di annullamento dell’atto concessorio; che non ha comunque rispettato le prescritte modalità procedimentali e che non ha acquisito il parere della Commissione edilizia.

Anche per le suddette doglianze vale quanto già osservato nel Capo 1.2.

Poiché esse si rivolgono ad un atto presupposto ormai definitivamente consolidatosi a seguito di ben due pronunce giurisdizionali conformi (TAR Lazio, I^, 20.6.1996 n.1052; C.S., IV^, n.4256 del 2007) che lo hanno ritenuto legittimo, le domande giudiziali (e la parte del ricorso) che le sorreggono, sono da ritenere "superate" e pertanto improcedibili.

In ogni caso, posto che l’atto di annullamento della concessione è stato ritenuto (dai Giudici Amministrativi di primo e di secondo grado) legittimo, l’intera impalcatura logica dell’argomentazione difensiva della ricorrente si appalesa infondata (e dunque "cade" anche nel merito), non essendo (più) sostenibile che l’asserita illegittimità dell’atto presupposto (smentita dalle due sentenze precedentemente citate) si sia riflettuta, viziandolo, su quello conseguente.

2. Con il secondo profilo di doglianza (sub c) di cui al secondo mezzo di gravame (pag.9 del ricorso), la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art.11 della L. n.47 del 1985, ed eccesso di potere per errore nei presupposti e per difetto di motivazione, deducendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto ordinare la demolizione "parziale" e non già la demolizione "totale" dell’edificio.

La doglianza merita accoglimento e per essa il ricorso va accolto in parte, nei sensi, nei limiti e per gli effetti che si passa ad esplicitare.

Dalla motivazione dell’atto di annullamento della concessione (atto presupposto – lo si ribadisce – a quello impugnato) emerge che la cubatura edificabile è inferiore a quella effettivamente realizzata (in quanto una porzione di area, pari a circa il 20% di quella complessivamente utilizzata per il calcolo, non poteva essere destinata ad edificazione).

E poiché l’edificio è articolato in più tronconi, non è escluso che fosse possibile procedere alla demolizione di una "ala" di esso (coincidente con l’"esubero abusivo") senza nocumento per le altre parti.

La ricorrente afferma che ciò è possibile, mentre l’Amministrazione tace sul punto, avendo omesso ogni utile accertamento al riguardo.

Anzicchè ordinare la demolizione di tutto l’edificio, l’Amministrazione avrebbe dunque dovuto esaminare la possibilità di salvare le parti assentibili in base all’indice di edificabilità effettivamente praticabile (e cioè conformi alla normativa urbanistica del luogo), evitando – così – alla ricorrente un danno sproporzionato per eccesso (C.S., V^, 29.1.1990 n.475).

Ed evitando di esporsi ad azioni risarcitorie molto più consistenti del necessario (posto che dall’annullamento di una concessione già assentita, dopo l’avvenuta edificazione, può derivare una responsabilità a carico della stessa Amministrazione).

3. In considerazione delle superiori osservazioni il ricorso va accolto nei limiti e nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone la demolizione dell’intero edificio, e salvi gli ulteriori motivati provvedimenti che l’Amministrazione è tenuta ad adottare in attuazione del principio sopra esposto.

Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.
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P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso, nei sensi, nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.