Corte Costituzionale sentenza N. 179 12 – 20 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 21 del 26-5-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 12 e 54,
commi 1 e 2 della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009 n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8], promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 17-20 agosto 2009, depositato in cancelleria il 25
agosto 2009 ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;
Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Luigi Mazzella;
Uditi l’avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giuseppe Naimo per la Regione
Calabria.

Ritenuto in fatto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – Circa l’art. 12, il ricorrente afferma che tale norma
autorizza la spesa di 37 milioni di euro al fine di sostenere e
garantire interventi di avvio e completamento di opere di attrattiva
regionale di natura sociale o religiosa atte a migliorarne e
adeguarne dal punto di vista infrastrutturale la ricettivita’ e la
fruibilita’ per sostenerne gli scopi, con allocazione all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009.
Questa unita’ previsionale di base si riferisce agli interventi
di edilizia pubblica residenziale nell’ambito della funzione
obiettivo volta a potenziare le politiche abitative; in essa sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata.
Il ricorrente deduce che l’art. 12, comma 2, della legge della
Regione Calabria n. 19 del 2009 contiene un elenco tassativo degli
interventi che verranno realizzati, nessuno dei quali attiene ad
edilizia pubblica residenziale.
Il ricorrente richiama le pronunce con le quali questa Corte ha
affermato che non e’ ammissibile lo storno dalle finalita’ proprie
dei contributi GESCAL e la loro destinazione alla realizzazione di
interventi diversi (sentenze n. 241 del 1989 e n. 424 del 1995).
Pertanto l’impugnato art. 12, disponendo interventi di avvio e
completamento di opere di attrattiva regionale di natura sociale o
religiosa con allocazione delle spese all’unita’ di previsione di
base 3.2.02.01, violerebbe sia l’art. 117, terzo comma, Cost.,
contrastando con i principi fondamentali in materia di armonizzazione
dei bilanci delle Regioni contenuti nel decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle Regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), sia
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche
l’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del
2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma 2, della legge della
Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 [Provvedimento generale di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza
regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)], dispone che: a) il piano di
stabilizzazione del personale non dirigenziale utilizzato dalla
Regione (di cui al precedente comma 1 dello stesso art. 43) riguardi
i dipendenti che maturino i requisiti di legge entro il 31 dicembre
2009; b) il rimanente personale che maturi i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato; c) il piano deve tenere conto anche del personale
contrattualizzato a seguito dell’attuazione di progetti ministeriali.
Ad avviso del ricorrente, tale norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., perche’ dispone in maniera difforme dalla legislazione
statale in tema di stabilizzazione – rappresentata dall’art. 3, commi
90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2008) – la quale, essendo diretta al contenimento della
spesa, detta principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica e introduce una disciplina molto rigida e scadenzata.
In particolare, la menzionata disciplina statale stabilisce, in
primo luogo, che, ferma restando la subordinazione dell’accesso ai
ruoli della pubblica amministrazione all’espletamento di procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte
salve le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 519,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2007), per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni regionali e locali
possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’art.
1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 anche il personale che
consegua i requisiti di anzianita’ di servizio ivi previsti in virtu’
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007
(art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007).
In secondo luogo, la stessa disciplina statale dispone che, fatte
salve le intese stipulate, ai sensi dell’art. 1, commi 558 e 560,
della legge n. 296 del 2006, le amministrazioni pubbliche
predispongono, entro il 30 aprile 2008, nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e
2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non
dirigenziale gia’ utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore
della legge n. 244 del 2007 e che alla stessa data abbia gia’
espletato attivita’ lavorativa per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007,
presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296 del 2006 (art. 3,
comma 94, della legge n. 244 del 2007).
L’art. 54, comma 1, della legge calabrese, invece, nel prevedere
termini completamente differenti, di fatto allargherebbe a dismisura
la forbice prevista dalla legge statale per la stabilizzazione del
personale precario.
1.3. – Quanto al successivo comma 2 dello stesso art. 54, la
difesa erariale espone che esso stabilisce che, anche ai fini
dell’attuazione dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, la Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione in
contratti a tempo determinato dei contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore
della legge in esame ovvero a quella di entrata in vigore della legge
n. 244 del 2007, e che abbiano maturato o che maturino nel corso del
periodo contrattuale almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente alla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 19 del 2009 o nell’arco del periodo
contrattuale in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica
finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Ad avviso del ricorrente tale norma, oltre ad essere suscettibile
di censure analoghe a quelle svolte in riferimento al comma 1,
sarebbe illegittima perche’ prevede una generalizzata trasformazione
a domanda dei suddetti contratti di collaborazione in contratti di
lavoro a tempo determinato, senza indicare limiti e presupposti.
Sussisterebbe dunque una lesione degli artt. 3 e 97 Cost., mancando
sia il riferimento a specifiche esigenze organizzative, sia
l’individuazione e la programmazione del fabbisogno di personale, in
contrasto con i principi di buon andamento della pubblica
amministrazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che il
legislatore statale, all’art. 17, comma 10, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di
termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, legge 3 agosto 2009, n. 102, ha previsto che nel triennio
2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari
stabiliti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di
contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi
limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono bandire
concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di
posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per
il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006 e dell’art.
3, comma 90, della legge n. 244 del 2007. A norma dell’art. 17, comma
11, del decreto-legge n. 78 del 2009, poi, nello stesso triennio
2010-2012, le amministrazioni possono altresi’ bandire concorsi
pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito
punteggio l’esperienza professionale maturata dal personale di cui al
precedente comma 10 e dal personale di cui all’art. 3, comma 94,
lettera b), della legge n. 244 del 2007. Anche queste disposizioni
statali si inseriscono nell’ambito del coordinamento della finanza
pubblica in quanto disposizioni volte al contenimento della spesa e
quindi la legge regionale, disciplinando in modo difforme da esse,
violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2. – La Regione Calabria si e’ costituita ed ha chiesto che la
Corte dichiari irricevibile il ricorso o comunque inammissibili o non
fondate le questioni di legittimita’ costituzionale con esso
sollevate.
2.1. – Ad avviso della difesa regionale, il ricorso sarebbe
irricevibile o inammissibile, perche’ notificato oltre il termine di
sessanta giorni decorrente dalla data di pubblicazione della legge
regionale n. 19 del 2009.
2.2. – Circa la questione sollevata in riferimento all’art. 12
della stessa legge regionale, la resistente deduce che essa sarebbe
inammissibile per inconferenza dei parametri evocati.
Nel merito la questione sarebbe non fondata, non essendovi prova
della distrazione dei fondi ex GESCAL dalla loro destinazione
istituzionale, poiche’ nell’unita’ di previsione di base 3.2.02.01
sono allocati anche fondi di altra provenienza e non risulta che
questi ultimi sarebbero incapienti rispetto agli stanziamenti
disposti dalla norma impugnata.
Inoltre, non sarebbe possibile sostenere che la norma stessa
violi i principi fondamentali in materia di bilancio o che essa sia
priva di copertura finanziaria, poiche’ la legge regionale non ha
omesso di quantificare la spesa pluriennale da essa introdotta.
2.3. – La Regione Calabria afferma che sono infondate anche le
censure svolte contro l’art. 54, commi 1 e 2, della legge regionale
n. 19 del 2009, disposizioni che rispettano i limiti imposti dalla
legislazione statale in tema di stabilizzazione. Infatti le Regioni
sarebbero vincolate solamente dai principi dettati dalla normativa
statale in riferimento ai soggetti che hanno la possibilita’ di
vedere stabilizzato il relativo rapporto. Non rientrerebbe tra i
principi vincolanti per le Regioni, invece, l’ambito temporale
previsto dalla legislazione statale.
3. – Con successivo atto depositato il 12 gennaio 2010, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione
contenuta nel ricorso limitatamente all’art. 12, commi 1 e 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in
riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 117, terzo comma,
della Costituzione, questioni di legittimita’ costituzionale degli
artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione
Calabria 12 giugno 2009, n. 19 [Provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di
finanza regionale per l’anno 2009) – Art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8].
1.1. – L’art. 12 autorizza la spesa di complessivi euro 37
milioni per interventi di avvio o completamento di opere di
attrattiva regionale di natura sociale o religiosa, con allocazione
all’unita’ previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello
stato di previsione del bilancio 2009.
Ad avviso del ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, terzo
comma, Cost., poiche’ nella predetta unita’ previsionale di base sono
presenti anche i fondi ex GESCAL, cioe’ i contributi prelevati ai
lavoratori per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica a
loro destinata, con inammissibile storno dei predetti fondi dalle
finalita’ loro proprie e conseguente contrasto con i principi
fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni
contenuti nel decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di
contabilita’ delle Regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della
legge 25 giugno 1999, n. 208). Sussisterebbe, inoltre, contrasto con
l’art. 81, quarto comma, Cost., che dispone l’obbligo del legislatore
di indicare i mezzi per far fronte a nuove spese.
1.2. – E’ impugnato anche l’art. 54, comma 1, della legge
calabrese n. 19 del 2009, il quale, nel sostituire l’art. 43, comma
2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15
[Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi
dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)],
dispone che il piano di stabilizzazione del personale non
dirigenziale utilizzato dalla Regione (di cui al precedente comma 1
dello stesso art. 43) riguardi i dipendenti che maturino i requisiti
di legge entro il 31 dicembre 2009 e che il rimanente personale che
maturi i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sara’
progressivamente stabilizzato.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la
disposizione viola l’art. 117, terzo comma, Cost., perche’ dispone in
maniera difforme dalla legislazione statale in tema di
stabilizzazione [art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008)], la quale, in
quanto diretta al contenimento della spesa, detta principi in materia
di coordinamento della finanza pubblica e stabilisce una disciplina
molto rigida e scadenzata, mentre la norma regionale, nel prevedere
termini diversi, allargherebbe a dismisura la forbice prevista dalla
legislazione statale per la stabilizzazione del personale precario.
1.3. – Il ricorrente censura, infine, l’art. 54, comma 2, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale prevede che la
Giunta regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale ovvero in essere alla data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che abbiano maturato o
che maturino nel corso del periodo contrattuale almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi nel quinquennio precedente alla data
di entrata in vigore della legge o nell’arco del periodo contrattuale
in corso, ed abbiano superato una selezione pubblica finalizzata
all’instaurazione del rapporto di lavoro.
La norma lederebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., per gli stessi
motivi indicati a proposito dell’analoga censura svolta rispetto al
comma 1 dello stesso art. 54 e perche’ contrastante con l’art. 17,
commi 10 e 11, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche’ proroga di termini), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102, che
detta norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, in
quanto dirette al contenimento della spesa. Contrasterebbe, poi, con
gli artt. 3 e 97 Cost., essendo priva del necessario riferimento a
specifiche esigenze organizzative, mancando l’individuazione e la
programmazione del fabbisogno di personale, in contrasto con i
principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. – La Regione Calabria ha eccepito preliminarmente
l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.
L’eccezione non e’ fondata.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, al fine della
tempestivita’ dell’impugnazione proposta in via principale, rileva
non gia’ la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte
alla quale esso deve essere notificato, bensi’ la data in cui il
notificante ha consegnato l’atto all’ufficiale giudiziario incaricato
della notificazione.
Nella fattispecie, il ricorso e’ stato consegnato all’ufficio
notifiche presso la Corte d’appello di Roma il 17 agosto 2009 e,
dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge
sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione
avvenuta il 19 giugno 2009).
3. – Deve essere dichiarata la cessazione della materia del
contendere in relazione alla questione sollevata avverso l’art. 12
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata
e’ stata integralmente sostituita dall’art. 1 della legge della
Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19). Nella sua nuova
formulazione, essa prevede che le risorse di cui all’unita’
previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di
previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura
finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di
particolari categorie sociali».
A seguito di tale modificazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al proprio ricorso limitatamente alla parte in
cui esso si riferisce appunto all’art. 12 della legge regionale n. 19
del 2009.
Questa Corte ha costantemente affermato che la rinuncia non
accettata dalla controparte puo’ fondare, unitamente ad altri
elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del
contendere.
Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in
vigore, la norma censurata e’ stata modificata in conformita’ ai
rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto
attuazione.
Sussistono dunque pienamente le condizioni per dichiarare cessata
la materia del contendere.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009 non e’
fondata nei sensi indicati di seguito.
Tale norma sostituisce il comma 2 dell’art. 43 della legge della
Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1,
autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la
progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione
«nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza
con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua
autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da
stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale
di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione
sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legislazione statale e, precisamente, dall’art. 1, comma 558, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007),
e dall’art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007.
Il comma 2 dell’art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15
del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente
questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono
possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece,
stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui
al precedente comma 1, «riguardera’ i dipendenti che matureranno i
requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo,
che «Il rimanente personale che maturera’ i requisiti di legge
successivamente al 31 dicembre 2009 sara’ progressivamente
stabilizzato».
La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti
interessati in via immediata dalla stabilizzazione.
Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva
alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non
puo’ certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei
requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla
stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di
legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare
un’ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i
presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Conseguentemente, nessuna stabilizzazione e’ possibile, neppure in
virtu’ dell’art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n.
19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti
richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo
per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione.
Cosi’ ricostruito il significato della norma impugnata, essa non
contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., appunto perche’
rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale
in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero
dei potenziali interessati alla stabilizzazione cosi’ come definito
dalla suddetta normativa dello Stato.
4. – La questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54,
comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, sollevata
in riferimento all’art. 97 Cost., e’ fondata.
Tale norma dispone che «Anche ai fini dell’attuazione dell’art.
43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioe’, ai fini
della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta
regionale e’ autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a
tempo determinato.
In sostanza, l’art. 54, comma 2, della legge calabrese non
prevede l’assunzione come lavoratori subordinati a tempo
indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa. Essa, invece, stabilisce l’indiscriminata
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato.
La norma censurata non richiede che sussistano esigenze
organizzative e di fabbisogno di personale, ne’ fissa alcun limite
numerico ai contratti da trasformare, ne’ infine, prevede alcuna
forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state
necessarie a cagione della differente natura giuridica delle
prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle
eseguite in virtu’ di contratti di lavoro a termine (aventi natura
subordinata). Tutto cio’ induce ad avere dubbi sulla corrispondenza
ad effettive esigenze dell’amministrazione dei nuovi rapporti di
lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che e’
stato violato il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione.
4.1. – Restano assorbiti gli altri profili di illegittimita’
costituzionale della norma censurata.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 2,
della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19
[Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno
2009) – Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.
8];
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni di legittimita’ costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2,
della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promosse, in
riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dichiara non fondata, nei termini indicati in motivazione, la
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 54, comma 1, della
legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, promossa, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Mazzella

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 192 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promosso dal Giudice di pace di Prato nel procedimento vertente tra Basile Giuseppe e la Navale Assicurazioni s.p.a. con ordinanza del 23 marzo 2009, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che nel corso di un giudizio per il risarcimento del danno, promosso da B.G., nei confronti di Navale Assicurazioni s.p.a., in qualita’ di compagnia assicuratrice dello stesso attore, il Giudice di pace di Prato, con ordinanza depositata il 23 marzo 2009, ha sollevato, su richiesta della convenuta, questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.; che il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, in assenza delle norme censurate o nell’ipotesi della loro dichiarata incostituzionalita’, l’azione risarcitoria si sarebbe dovuta esercitare nei confronti del responsabile del danno o, anche, della sua compagnia assicuratrice, soggetti diversi dall’odierna convenuta; che, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice denuncia: a) la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparita’ di trattamento fra danneggiati, a seconda dell’applicabilita’ o meno della procedura di risarcimento diretto, e per aver creato il legislatore, imponendo al danneggiato la citazione della propria Compagnia assicuratrice, un diverso trattamento processuale dei danneggiati cui e’ viceversa consentita la proposizione dell’ordinaria azione di responsabilita’; b) la violazione dell’art. 24 Cost., perche’ ai fini della disciplina del risarcimento diretto, il regolamento adottato con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private) prevede che le spese accessorie dovute al danneggiato dall’impresa di assicurazione sono solo quelle relative alle consulenze medico-legali, e non anche quelle di assistenza legale stragiudiziale; c) l’eccesso di delega di cui all’art. 76 Cost., per avere il Governo, introducendo l’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiato, elaborato – eccedendo la delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001) – innovazioni sostanziali e abrogazioni normative (tra le quali la non convenibilita’ in giudizio del responsabile del sinistro), non limitandosi al mero riassetto della disciplina assicurativa esistente; che nel giudizio di legittimita’ costituzionale e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilita’ e, nel merito, l’infondatezza della questione sollevata. Considerato che il Giudice di pace di Prato dubita della legittimita’ costituzionale degli artt. 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui disciplinano il risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, per violazione dell’art. 3 Cost., per aver creato irragionevole disparita’ di trattamento fra danneggiati, assoggettati a diversi trattamenti processuali; dell’art. 24 Cost., per aver previsto con regolamento l’esclusione del rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale; nonche’ dell’art. 76 Cost., per avere il decreto legislativo in esame esorbitato dalla delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), operando una revisione abrogativa delle norme preesistenti in tema di responsabilita’ per danni dalla circolazione; che l’ordinanza del Giudice di pace di Prato e’ priva di qualsiasi riferimento al fatto cui sarebbero applicabili le norme censurate, in quanto espone soltanto che l’azione e’ stata promossa da un soggetto nei confronti della propria compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni, senza neppure precisare se l’incidente stradale abbia interessato autoveicoli, e in quale numero, e neppure quale sia il petitum, e senza dar conto delle difese delle parti, se non quanto al fatto che la convenuta ha sollecitato il giudice a sollevare la questione di legittimita’ costituzionale; che, sulla base dell’anzidetto rilievo, la questione proposta e’ manifestamente inammissibile, sia per omessa specifica motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo, sia per omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis, ordinanze nn. 154 e 85 del 2010, nn. 201 e 191 del 2009, n. 441 del 2008, tutte in tema di risarcimento diretto); che riguardo alla dedotta esclusione del rimborso al danneggiato delle spese stragiudiziali, non e’ individuata con precisione la disposizione sospettata d’incostituzionalita’ (dal che deriva un ulteriore motivo d’inammissibilita’: ordinanze n. 154 del 2010 e n. 85 del 2003), e se anche dal contesto dell’ordinanza si desume la riferibilita’ della censura all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), fa difetto qualsiasi motivazione circa la sua applicabilita’ nel giudizio a quo (ordinanza n. 154 del 2010), oltre a trattarsi di norma sottratta al sindacato di costituzionalita’ (ordinanza n. 440 del 2008); che, infine, il giudice rimettente non ha adempiuto all’obbligo di verificare la possibilita’ di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, che avrebbe consentito, «accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si e’ limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilita’ di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso» (sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008). Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale degli articoli 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), e dell’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
(Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24
e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 191 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n.7), relativa all’insindacabilita’,
ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle
opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti
del dott. Antonio Ingroia, promosso dal Tribunale ordinario di Monza,
sezione distaccata di Desio, con ricorso depositato in cancelleria il
16 dicembre 2009 ed iscritto al registro conflitti tra poteri dello
Stato n. 13 del 2009, fase di ammissibilita’.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice
relatore Maria Rita Saulle.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata
di Desio, in funzione di giudice unico, con ricorso depositato il 21
ottobre 2009, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato in relazione alla delibera del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter,
n.7), con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che i
fatti per i quali e’ in corso il procedimento penale a carico di
Raffaele Iannuzzi, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo
stampa, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni e sono pertanto insindacabili ai
sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, espone il ricorrente, il parlamentare e’ chiamato a
rispondere del reato di cui all’art. 595, commi primo, secondo e
terzo del codice penale, perche’ quale autore dell’articolo «Covo
Riina, il processo risorge da Santoro», pubblicato sul quotidiano «Il
Giornale» l’8 ottobre 2006, offendeva l’onore e la reputazione del
dott. Antonio Ingroia;
che, in particolare, nel corso del citato articolo egli
affermava «che il procedimento penale nei confronti degli imputati
Mori e De Caprio e’ stato condotto dal Pubblico Ministero con
l’intento di "chiacchierare", "insozzare", "sputtanare",
"perseguitare" gli imputati mediante "indagini a vuoto, basate sul
nulla e finte richieste di archiviazione fatte apposta per riaprire
le indagini il giorno dopo. All’infinito"; che con il medesimo
intento, l’iscrizione dei nominativi degli imputati nel registro
delle notizie di reato fu eseguita "solo per farne parlare i
giornali, per insozzare e per sputtanare, per "mascariare", tingere
di carbone Mori e De Caprio"; che dopo l’assoluzione degli indagati
il PM Ingroia e’ andato di persona ad accusarli di nuovo e ad
infamarli dinnanzi alla "Cassazione di Michele Santoro", dove,
partecipando in prima persona alla trasmissione di quest’ultimo, "ha
discettato sul suo stesso processo", spiegando che "in sostanza Mori
e De Caprio, benche’ assolti, sono sempre colpevoli"»;
che il Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di
Desio, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale
riguardante le prerogative di insindacabilita’ parlamentare, nonche’
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene
che, nel caso di specie, vi sarebbe una carenza assoluta di nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese dall’imputato e la sua attivita’
parlamentare;
che, infatti, a sostegno della applicabilita’ della
guarentigia al caso di specie, sempre secondo il ricorrente, non
sarebbero sufficienti le argomentazioni sostenute nell’intervento
effettuato dinanzi all’Assemblea il 16 dicembre 2008 dall’interessato
secondo le quali quanto pubblicato in data 8 ottobre 2006 sarebbe
stato da considerare necessariamente connesso alla propria attivita’
di parlamentare, «atteso che la ragione stessa della sua elezione a
senatore riposava esclusivamente nella sua attivita’ giornalistica»;
che parimenti non condivisibile, ancora ad avviso del
ricorrente, sarebbe quanto affermato nella relazione di maggioranza
secondo cui non sarebbe possibile scindere l’attivita’ di giornalista
da quella di senatore, «stante l’intervenuto mutamento della figura
del giornalista politico», che renderebbe impossibile qualunque
scissione fra l’attivita’ svolta in qualita’ di giornalista e quella
strettamente politica coperta dalla immunita’ prevista dall’art. 68
Cost.;
che, pertanto, il ricorrente chiede a questa Corte di
dichiarare «che non spettava al Senato della Repubblica la
valutazione circa la condotta attribuita al senatore Raffaele
Iannuzzi […] in quanto estranea alla sfera di previsione dell’art.
68, primo comma, Cost.», nonche’ di annullare la delibera del Senato
della Repubblica in data 19 febbraio 2009.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine all’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’;
che, nella fattispecie, sussistono tanto il requisito
soggettivo quanto quello oggettivo del conflitto;
che, infatti, quanto al requisito soggettivo, devono
ritenersi legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il
Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio,
trattandosi di organo giurisdizionale in posizione di indipendenza
costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento del quale e’ investito, la
volonta’ del potere cui appartiene, sia il Senato della Repubblica,
quale organo competente a dichiarare definitivamente la propria
volonta’ in ordine all’applicabilita’ dell’art. 68, primo comma,
della Costituzione;
che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte
della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
che, pertanto, esiste la materia di un conflitto, la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale
ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti del
Senato della Repubblica, con l’atto indicato in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Monza, sezione
distaccata di Desio;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, presso la
cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni,
previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Saulle

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 190 26 – 28 maggio 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 22 del 3-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 41-bis, commi
2-quater, lettera f), 2-quinquies e 2-sexies della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta’), promosso dal
Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 6 ottobre 2009,
iscritta al numero 313 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,
dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 6
ottobre 2009, ha sollevato – in riferimento agli artt. 13, secondo
comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo comma, della
Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art.
41-bis, commi 2-quinquies e 2-sexies, della legge 26 luglio 1975, n.
354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta’), nella parte in cui non
consente la presentazione di un reclamo, per difetto di congruita’
del contenuto, avverso il provvedimento di sospensione delle regole
trattamentali adottato a norma del comma 2 dello stesso art. 41-bis.
Con il medesimo provvedimento, il Tribunale ha sollevato
ulteriore questione di legittimita’ costituzionale con riguardo
all’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del
1975 – per l’asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27,
terzo comma, Cost. – nella parte in cui limita ad un massimo di due
ore al giorno la permanenza all’aperto dei detenuti ed internati nei
cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione
delle regole trattamentali di cui al comma 2 dello stesso art.
41-bis.
1.1. – Il giudice a quo esamina, in apertura dell’ordinanza di
rimessione, le modifiche recate all’art. 41-bis dell’ordinamento
penitenziario dall’art. 2, comma 25, lettere f), g) ed h) della legge
15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica).
Si ricorda anzitutto che, prima della riforma, il comma 2-sexies
della disposizione novellata prevedeva la possibilita’ di presentare
reclamo, contro il decreto ministeriale di sospensione delle regole
trattamentali, sia riguardo alla «sussistenza dei presupposti per
l’adozione del provvedimento», sia riguardo alla «congruita’ del
contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2». Con
il recente intervento legislativo, la seconda delle espressioni
citate e’ stata espunta dal testo della norma censurata.
La novella e’ posta dal rimettente in relazione ad un’altra
modifica attuata con la legge n. 94 del 2009, che concerne l’alinea
del comma 2-quater dello stesso art. 41-bis. In precedenza tale
disposizione, elencando una serie di restrizioni per la vita
intramuraria degli interessati, stabiliva che le stesse «potessero»
essere disposte con il provvedimento applicativo del regime speciale
di detenzione. Dopo la riforma, e’ stabilito che il provvedimento
ministeriale «preveda» le restrizioni medesime.
Il rimettente ricorda, infine, che la riforma ha inciso anche
sulla lettera f) del comma 2-quater, riducendo da quattro a due ore
la durata massima della permanenza all’aperto: una restrizione che
costituisce, a sua volta, l’oggetto delle prescrizioni che devono
essere impartite con il decreto di sospensione delle regole
trattamentali.
1.2. – Il giudizio principale e’ stato introdotto, secondo quanto
riferito dal Tribunale, dal reclamo proposto da un detenuto contro il
provvedimento a carattere generale mediante il quale il Ministro
della giustizia, in data 6 agosto 2009, ha inteso dare attuazione
alla recente riforma dell’art. 41-bis. Detto provvedimento ha
disposto la sostituzione del paragrafo concernente, in ciascuno dei
decreti applicativi del regime speciale in corso di esecuzione, i
limiti per la permanenza all’aperto degli interessati, riducendo tale
permanenza ad un massimo di due ore giornaliere, «di cui una nelle
sale di biblioteca, palestra, ecc.».
Il reclamante, seguendo lo schema dell’impugnazione in punto di
congruita’ del provvedimento ministeriale, ha sostenuto
l’inconferenza di un trattamento tanto severo rispetto alle finalita’
proprie del regime speciale, ed ha sollecitato l’applicazione nei
suoi confronti della regola ordinaria di permanenza all’aperto per
almeno due ore al giorno: applicazione che il Tribunale adito
dovrebbe disporre dopo aver sottoposto alla Corte costituzionale
questione di legittimita’ in ordine alla nuova disciplina della
materia.
Il giudice a quo, muovendo dai rilievi del reclamante, assume in
primo luogo che la riduzione delle ore di permanenza all’aperto
sarebbe imposta dalla legge a prescindere dall’effettiva ricorrenza
di esigenze di contenimento della pericolosita’, e potrebbe risultare
rischiosa per la salute degli interessati. In secondo luogo, il
rimettente osserva come il Ministro della giustizia abbia fatto uso,
nella specie, del proprio potere discrezionale, diminuendo da due ad
una le ore di permanenza all’aperto dei detenuti in regime speciale
(non potendosi considerare, allo scopo, l’ora da trascorrere in
biblioteca od in palestra). Nondimeno, la riforma del 2009 avrebbe
escluso l’ammissibilita’ di reclami in punto di congruenza delle
prescrizioni adottate con il provvedimento applicativo del regime
speciale.
Proprio l’ultimo rilievo induce il Tribunale a verificare la
propria «competenza» in merito alla domanda proposta dal reclamante.
L’esplicita soppressione del sindacato di «congruita’» avrebbe
espunto dalla norma censurata, infatti, anche un criterio espresso di
identificazione del giudice competente a provvedere sui relativi
reclami. Il rimettente richiama tuttavia la giurisprudenza
costituzionale che, ancor prima della previsione nell’art. 41-bis di
uno specifico procedimento di reclamo, aveva riconosciuto la
sindacabilita’ delle scelte concernenti specifici aspetti del regime
speciale, attribuendo in linea generale, al tribunale di
sorveglianza, la funzione di controllo sui provvedimenti applicativi
del Ministro (sono citate le sentenze n. 349 del 1993, n. 410 del
1993 e n. 351 del 1996).
Dal punto di vista territoriale, la competenza spetterebbe al
Tribunale di Roma in forza di un’ulteriore modifica dell’art. 41-bis
(nuovo testo del comma 2-quinquies), che individua appunto nel citato
Tribunale il giudice competente per i reclami proposti avverso il
«procedimento applicativo» della sospensione del trattamento.
Proseguendo la propria analisi in punto di rilevanza, il
rimettente osserva che, per quanto rivolto al giudice competente, il
reclamo dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto non piu’
previsto dalla legge quale strumento per sindacare il contenuto, e
non i presupposti, del provvedimento ministeriale. Proprio per tale
ragione, tuttavia, sarebbe rilevante (oltre che non manifestamente
infondata) la prima delle questioni proposte: se fosse reintrodotto
il sindacato giudiziale a proposito delle specifiche disposizioni
limitative adottate dal Ministro, il Tribunale sarebbe legittimato
sia ad annullare parzialmente il provvedimento in corso di
esecuzione, elevando le ore di permanenza all’aperto fino all’attuale
limite massimo, sia ad eccepire («cosi’ come fa») in merito alla
legittimita’ costituzionale della disposizione che ha ridotto della
meta’ il numero delle ore all’aperto rispetto al testo previgente
dello stesso art. 41-bis.
Nel caso di specie, la limitazione in esame colpirebbe un
soggetto la cui pericolosita’ e’ adeguatamente contenuta da altre
prescrizioni, non varrebbe in alcun modo a diminuire i rischi di
illecita comunicazione con l’esterno, e risulterebbe nel contempo
pericolosa per la salute (oltre che per la dignita’)
dell’interessato, anche in ragione dell’eta’ relativamente avanzata
(67 anni). Il Tribunale dunque, ove la prima questione sollevata
fosse accolta, provvederebbe ad estendere fino al massimo legale di
due ore la permanenza all’aperto del reclamante, ore che sarebbero
portate fino a quattro se trovasse accoglimento anche la seconda
questione.
1.3. – Prima di illustrare le ragioni dell’asserito contrasto con
i parametri costituzionali evocati, il giudice a quo verifica
ulteriormente il fondamento della propria lettura del quadro
normativo, ed esclude che le norme censurate siano suscettibili di
una interpretazione adeguatrice.
Il reclamo contro i contenuti del provvedimento ministeriale,
gia’ introdotto dalla giurisprudenza costituzionale nel silenzio del
diritto positivo allora vigente, era stato formalmente regolato dal
legislatore con la penultima riforma dell’art. 41-bis, attuata
mediante la legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli
4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
trattamento penitenziario). In particolare, nel comma 2-sexies della
norma, al fianco di un riferimento al reclamo concernente i
presupposti applicativi del regime speciale, era stato previsto un
reclamo in merito alla «congruita’ del contenuto» del provvedimento,
avuto riguardo alle «esigenze di cui al comma 2».
Con la soppressione di tale inciso, il legislatore del 2009
avrebbe espresso chiaramente la volonta’ di eliminare il sindacato
giudiziale sulle specifiche restrizioni, scelta che del resto sarebbe
congrua rispetto alla concomitante riduzione della discrezionalita’
accordata, in proposito, allo stesso Ministro della giustizia (in tal
senso e’ decisiva, a parere del Tribunale, la sostituzione della
parola «prevede» alle parole «puo’ comportare» nell’alinea del comma
2-quater).
Un tentativo di recuperare margini di controllo giudiziale
attraverso una estensione del concetto di «presupposti», tale da
comprendere le circostanze che la stessa legge riferiva in precedenza
ai «contenuti» del provvedimento applicativo, contrasterebbe, secondo
il rimettente, con la lettera della legge, con il criterio
storico-evolutivo dell’interpretazione, con la volonta’ manifesta del
legislatore.
1.4. – Il fondamento della questione di legittimita’
costituzionale concernente l’ammissibilita’ del reclamo e’
illustrato, nell’ordinanza di rimessione, a partire dalla
giurisprudenza costituzionale che si era sviluppata prima della gia’
citata riforma del 2002. In un quadro che non conteneva riferimenti
espressi al sindacato giudiziale sul provvedimento di cui all’art.
41-bis, la Corte costituzionale aveva dapprima considerato
ammissibile un reclamo concernente i «presupposti» del decreto
ministeriale (sentenza n. 410 del 1993), e quindi rilevato la
necessita’ di un controllo sui «contenuti» del medesimo
provvedimento, «vuoi sotto il profilo della eventuale lesione di
situazioni non comprimibili, vuoi sotto quello della congruita’ delle
misure in concreto disposte rispetto ai fini per i quali la legge
consente all’amministrazione di disporre un regime derogatorio
rispetto a quello ordinario» (sentenza n. 351 del 1996).
E’ vero – prosegue il rimettente – che nella seconda delle
pronunce richiamate era stato instaurato un diretto collegamento tra
la natura discrezionale delle scelte amministrative e la riconosciuta
ammissibilita’ del reclamo. Tuttavia la Corte aveva lasciato
impregiudicata la possibilita’ che il gravame fosse proposto, anche
con riguardo a contenuti vincolati, proprio allo scopo di sollevare
questioni circa la legittimita’ costituzionale delle norme
limitative. D’altro canto, la riforma del 2009 non avrebbe del tutto
escluso apprezzamenti discrezionali sulle prescrizioni da imporre con
il provvedimento applicativo del regime speciale. In tal senso sono
richiamate la lettera a) del comma 2-quater dell’art. 41-bis (che
contempla in via generale «l’adozione di misure di elevata sicurezza
interna ed esterna»), e comunque la censurata lettera f) della
medesima disposizione, che indica il solo limite massimo delle ore di
permanenza all’aperto per gli interessati.
Varrebbero dunque ancor oggi le esigenze di «adeguamento» che la
giurisprudenza costituzionale richiamata, nel silenzio della legge,
aveva potuto assicurare in via interpretativa, e che invece,
nell’attuale quadro normativo, potrebbero trovare tutela solo grazie
ad una dichiarazione di illegittimita’ costituzionale.
In particolare, l’attuale disciplina contrasterebbe con il
secondo comma dell’art. 13 Cost., in quanto consentirebbe incisivi
provvedimenti dell’Amministrazione sulla liberta’ personale dei
cittadini senza alcuna forma di controllo giudiziale. Sarebbe
vulnerato, inoltre, il principio enunciato dal primo comma dell’art.
24 Cost., non essendo riconosciuto agli interessati il mezzo per
agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Per ragioni analoghe
la nuova disciplina del reclamo contrasterebbe con il primo comma
dell’art. 113 Cost., non essendo apprestata alcuna forma di tutela
nei confronti di comportamenti dell’Amministrazione lesivi dei
diritti del detenuto. Sarebbe violato, infine, il secondo comma del
citato art. 113, poiche’ le norme censurate «limitano a un
particolare mezzo di impugnazione, cioe’ il reclamo sulla sussistenza
dei presupposti, la tutela giurisdizionale contro il provvedimento
del Ministro».
1.5. – Anche le censure mosse alla norma sulle ore di permanenza
all’aperto vengono ancorate dal rimettente alla giurisprudenza
costituzionale gia’ formatasi sull’art. 41-bis dell’ordinamento
penitenziario. In particolare, con la sentenza n. 351 del 1996, la
Corte aveva indicato nella disciplina del quarto comma dell’art.
14-quater (almeno due ore all’aperto per ciascun detenuto, salva la
riduzione ad un’ora in casi eccezionali) il riferimento normativo
utile a dare concretezza al divieto di trattamenti contrari al senso
di umanita’, e dunque alla prescrizione contenuta nel terzo comma
dell’art. 27 Cost.
Secondo il Tribunale, la scelta compiuta dal legislatore del 2002
per i detenuti assoggettati al regime speciale (non piu’ di quattro
ore all’aperto) poteva considerarsi compatibile con l’insegnamento
della Consulta. Altrettanto non potrebbe dirsi, invece, per il testo
vigente della norma considerata, che ha indicato per i detenuti in
questione un limite massimo coincidente con il limite minimo previsto
per tutte le altre persone ristrette in ambiente carcerario.
E’ prospettata anche una violazione dell’art. 3 Cost., perche’ la
disparita’ di trattamento tra soggetti in regime speciale e detenuti
a regime ordinario non sarebbe giustificabile in rapporto alle
esigenze di tutela che sottendono all’intera costruzione dell’art.
41-bis. In particolare, il rimettente ritiene che i rischi di
contatto con l’esterno dei detenuti particolarmente pericolosi non
possano essere ridotti attraverso la diminuzione del numero di ore
che si consente loro di trascorrere all’aria aperta.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e’ intervenuto nel
giudizio mediante atto depositato in data 26 gennaio 2010, chiedendo
che sia dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni
sollevate.
Riguardo al reclamo concernente i contenuti del provvedimento
sospensivo, l’Avvocatura osserva anzitutto che tale provvedimento,
secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso rimettente, attiene
alle modalita’ esecutive di una pena detentiva irrogata
dall’autorita’ giudiziaria, e non assume l’autonoma veste di
provvedimento restrittivo della liberta’ personale, di talche’
sarebbe privo di pertinenza il richiamo all’art. 13 Cost.
Per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 24 e
113 Cost., il Tribunale di sorveglianza avrebbe preso le mosse da
un’errata ricostruzione del quadro normativo. L’eliminazione del
riferimento alla «congruita’ di contenuto» del provvedimento
sospensivo non comporta infatti – secondo la difesa erariale – che
l’interessato non possa denunciare vizi di legittimita’ del
provvedimento stesso, contestando la «sua rispondenza anche nel
contenuto al dettato normativo». In particolare, il reclamo potrebbe
ancora avere ad oggetto limitazioni non consentite dal comma 2-quater
dell’art. 41-bis, norma del resto caratterizzata, ormai, da regole
predeterminate circa le prescrizioni da impartirsi con il
provvedimento applicativo.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., per la
discriminazione tra detenuti in ordine al numero delle ore spendibili
all’aperto, l’Avvocatura dello Stato ritiene che le differenze di
trattamento siano legittimate dalla pericolosita’ dei soggetti
interessati dal regime speciale. Si osserva, inoltre, anche in
riferimento al divieto di trattamenti disumani o degradanti, che il
limite posto dalla norma censurata non e’ inferiore al minimo che
viene riconosciuto agli stessi detenuti comuni, i quali anzi, per
motivi eccezionali, possono subire a loro volta la riduzione ad
un’ora del tempo da trascorrere all’aperto (art. 10 dell’ordinamento
penitenziario). In sostanza, la legge non farebbe che riconoscere la
ricorrenza delle stesse pressanti esigenze di cautela per soggetti la
cui pericolosita’ sia tale da indurre la sospensione delle regole
trattamentali.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 6
ottobre 2009, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 41-bis, commi 2-quinquies e 2-sexies, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta’), nella parte in
cui non consente la presentazione di un reclamo, per difetto di
congruita’ del contenuto, avverso il provvedimento di sospensione
delle regole trattamentali adottato a norma del comma 2 dello stesso
art. 41-bis.
La normativa censurata – il cui testo e’ frutto delle modifiche
introdotte dall’art. 2, comma 25, lettere g) ed h) della legge 15
luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) –
contrasterebbe anzitutto con il secondo comma dell’art. 13 della
Costituzione, escludendo ogni forma di controllo giudiziale su
provvedimenti dell’Amministrazione penitenziaria che incidono sulla
liberta’ personale. I soggetti interessati, per la stessa ragione,
sarebbero privi di mezzi per agire in giudizio a tutela dei propri
diritti, in particolare riguardo ad atti lesivi della pubblica
amministrazione, con diretta violazione del primo comma dell’art. 24
e del primo comma dell’art. 113 Cost. Di quest’ultima norma sarebbe
violato anche il secondo comma, poiche’ le norme censurate «limitano
a un particolare mezzo di impugnazione, cioe’ il reclamo sulla
sussistenza dei presupposti, la tutela giurisdizionale contro il
provvedimento del Ministro».
1.1. – Con lo stesso provvedimento citato in apertura, il
Tribunale di sorveglianza di Roma ha sollevato un’ulteriore questione
di legittimita’ costituzionale, avuto riguardo all’art. 41-bis, comma
2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui
limita ad un massimo di due ore al giorno la permanenza all’aperto
dei detenuti ed internati nei cui confronti sia stato adottato il
provvedimento di sospensione delle regole trattamentali di cui al
comma 2 dello stesso art. 41-bis.
La norma censurata – il cui testo e’ frutto delle modifiche
recate dall’art. 1, comma 25, lettera f), n. 3, della legge n. 94 del
2009 – violerebbe il divieto di trattamenti sanzionatori contrari al
senso di umanita’, sancito dal terzo comma dell’art. 27 Cost. Per
altro verso, la discriminazione introdotta tra detenuti soggetti al
regime speciale ed altri detenuti sarebbe ingiustificata, e dunque
illegittima nella prospettiva dell’art. 3 Cost., perche’ priva di
funzionalita’ rispetto alla ratio essenziale del regime in questione,
cioe’ la limitazione dei «contatti con l’esterno» di soggetti
particolarmente pericolosi.
2. – La prima delle questioni sollevate e’ inammissibile.
2.1. – La censura relativa all’asserita cancellazione di ogni
controllo di legalita’ sul contenuto del provvedimento ministeriale
applicativo delle prescrizioni dettate dall’art. 41-bis, comma
2-quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla
legge n. 94 del 2009, e’ frutto di una mancata ricostruzione
sistematica del quadro normativo vigente. Da una siffatta
ricostruzione il rimettente avrebbe potuto trarre elementi per
pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata, tale
da escludere il dubbio di legittimita’ proposto nell’atto
introduttivo del presente giudizio. Viceversa, il giudice a quo e’
giunto a conclusioni negative, circa la possibilita’ di una
interpretazione adeguatrice, perche’ si e’ fermato alla
considerazione della sola disposizione censurata, isolandola dal
contesto dell’ordinamento penitenziario, quale risulta dalle
modificazioni normative succedutesi negli anni, anche in seguito alle
pronunce di questa Corte.
2.2. – La reclamabilita’ dei provvedimenti adottati nei confronti
dei detenuti – con il conseguente potere del giudice di sorveglianza
di disapplicare, in tutto o in parte, il provvedimento impugnato – e’
stata affermata in passato dalla giurisprudenza costituzionale, sia
in generale sia con riferimento all’art. 41-bis, anche in assenza di
una espressa disposizione legislativa che prevedesse uno specifico
diritto di reclamo. Questa Corte ha infatti statuito: «una volta
affermato che nei confronti dell’amministrazione penitenziaria i
detenuti restano titolari di posizioni giuridiche che per la loro
stretta inerenza alla persona umana sono qualificabili come diritti
soggettivi costituzionalmente garantiti, occorre conseguentemente
riconoscere che la tutela giurisdizionale di dette posizioni,
costituzionalmente necessaria ai sensi dell’art. 24 della
Costituzione, non puo’ che spettare al giudice dei diritti e cioe’ al
giudice ordinario. Nell’attuale quadro normativo, pertanto, in
assenza di disposizioni espresse, la competenza a sindacare la
legittimita’ dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione
penitenziaria ai sensi dell’art. 41-bis deve riconoscersi a quello
stesso organo giurisdizionale cui e’ demandato il controllo
sull’applicazione, da parte della medesima Amministrazione, del
regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’art. 14-ter
dell’ordinamento penitenziario» (sentenza n. 410 del 1993, in
conformita’ alla sentenza n. 349 dello stesso anno).
Nelle pronunce citate, quindi, l’art. 14-ter ord. pen. era stato
individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati
su forme qualificate di pericolosita’, con la conseguenza che il
reclamo in esso previsto aveva assunto il carattere di rimedio
generale, esperibile anche nella mancanza di specifiche disposizioni
legislative per le fattispecie analoghe alla «sorveglianza
particolare».
Tale orientamento ha trovato conferma e approfondimento in una
successiva sentenza di questa Corte, la quale – perdurando il
silenzio normativo sulla sindacabilita’ dei provvedimenti di
applicazione del regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. –
ha affermato che «non vi e’ dubbio che il sindacato giurisdizionale
sulle determinazioni dell’amministrazione, per esplicare pienamente
la sua funzione a tutela dei diritti dei detenuti, debba estendersi
non solo alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del
provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e
dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo». Concludeva la
pronuncia: «Eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del
detenuto, dovranno percio’ essere a questi fini disattese, secondo la
regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti
e gli atti dell’amministrazione solo in quanto legittimi» (sentenza
n. 351 del 1996).
2.3. – Il legislatore ha recepito il principio di tutela
stabilito da questa Corte ed ha inserito nella disposizione posta ad
oggetto delle odierne censure – con l’art. 4 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a
distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia,
nonche’ modifica della competenza sui reclami in tema di articolo
41-bis dell’ordinamento penitenziario) – un comma 2-bis, in cui si
stabiliva la competenza del tribunale di sorveglianza sui reclami
avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione,
in tutto o in parte, per gravi motivi di ordine e di sicurezza
pubblica, delle regole ordinarie di trattamento dei detenuti. Con il
successivo comma 2-sexies – inserito dall’art. 2 della legge 23
dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento
penitenziario) – si e’ attribuita al tribunale di sorveglianza la
competenza a decidere, in seguito a reclamo, «sulla sussistenza dei
presupposti per l’adozione del provvedimento e sulla congruita’ del
contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2».
Occorre mettere in rilievo che la stessa legge n. 279 del 2002
aveva inserito nell’art. 41-bis anche un comma 2-quater, contenente
un elenco di misure conseguenti alla sospensione delle regole di
trattamento, attribuendo al Ministro della giustizia, con l’uso del
sintagma verbale «puo’ comportare», un ambito di discrezionalita’
nella scelta delle misure ritenute necessarie e sufficienti per
soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere di
sospensione. Al tribunale di sorveglianza spettava pertanto un doppio
controllo, sui presupposti e sui contenuti, questi ultimi quanto alla
loro «congruita’» rispetto alle esigenze di sicurezza. E’ evidente
che tale controllo sulla congruita’ era strettamente correlato al
potere discrezionale del Ministro, da ritenersi limitato, come ogni
potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalita’
previste dalla legge.
La legge n. 94 del 2009 ha apportato plurime modifiche all’art.
41-bis ord. pen., tra cui, rilevanti ai fini del presente giudizio,
quella riguardante il primo capoverso del comma 2-quater e quella
concernente il comma 2-sexies. Con la prima modifica, relativa
all’elenco delle restrizioni concernenti vari aspetti della vita
carceraria, all’espressione «puo’ comportare» e’ stata sostituita
l’altra «prevede»; con la seconda novella e’ stato soppresso, nella
disciplina del reclamo contro il decreto applicativo del regime
speciale, il riferimento al controllo sulla congruita’ di contenuto
del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza.
2.4. – Il giudice rimettente ritiene che la suddetta soppressione
testuale abbia fatto venir meno il controllo di legalita’, da parte
del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento di
sospensione, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo
comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost.
Dall’esposizione che precede si desume che tale prospettazione e’
frutto della mancata ricostruzione sistematica del quadro normativo.
Per effetto di tale omissione, il giudice a quo non ha preso in
considerazione un’interpretazione costituzionalmente orientata della
disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante
esistenza e utilizzabilita’ del rimedio previsto dall’art. 14-ter
ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, ed anzi,
piu’ in generale, quale strumento di garanzia giurisdizionale per i
diritti dei detenuti (come questa Corte, in armonia con la
giurisprudenza di legittimita’, ha da ultimo riconosciuto con la
sentenza n. 266 del 2009).
La forte riduzione della discrezionalita’ ministeriale nella
individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del
trattamento ordinario del detenuto, con l’introduzione di un elenco
di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la
scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruita’ dei
mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo
di legittimita’ sul contenuto dell’atto, in ordine all’eventuale
violazione di diritti soggettivi del detenuto. Si e’ ritenuto, in
altre parole, che non vi fosse piu’ necessita’ di una norma
specifica. Resta impregiudicato, peraltro, il rimedio generale
previsto dall’ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto
dalla giurisprudenza di questa Corte applicabile, come prima si e’
ricordato, anche al regime di cui all’art. 41-bis.
Venuta meno la previsione speciale si riespande quella generale,
senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, un vuoto
di tutela come quello denunciato dal rimettente.
La questione, per i motivi esposti, e’ inammissibile per
l’inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento (ex
plurimis, ordinanze n. 220 del 2009 e n. 334 del 2007), nel cui
contesto e’ assicurata, contrariamente a quanto assunto dal
rimettente, la necessaria tutela giurisdizionale.
3. – Anche la seconda questione sollevata con l’atto introduttivo
e’ inammissibile.
3.1. – Non risulta chiaro se il rimettente contesti in modo
radicale ogni differenziazione tra detenuti in regime ordinario e
detenuti in regime speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen.,
oppure lamenti l’eccessiva esiguita’ del numero delle ore d’aria
giornaliere (due) previsto, come limite massimo, dalla norma
impugnata. La prima ipotesi sembra avvalorata dall’evocazione
dell’art. 3 Cost., che sarebbe violato dalla norma censurata «in
quanto pone in essere una disparita’ di trattamento tra detenuti, non
giustificabile sulla base delle esigenze proprie del regime detentivo
speciale». Secondo il rimettente, in particolare, non si
comprenderebbe «in alcun modo come la limitazione delle ore di
permanenza all’aperto possa ridurre il rischio che il detenuto
mantenga contatti con l’esterno».
Il giudice a quo si limita alle considerazioni appena citate e
non spiega, quindi, per quali motivi l’estensione indeterminata delle
ore di permanenza all’aperto sarebbe ininfluente sulle gravose misure
logistiche e organizzative che dovrebbero essere adottate per
mantenere invariato il livello di isolamento dell’interessato, a
garanzia della sicurezza interna ed esterna al carcere.
Peraltro lo stesso giudice a quo, nel prosieguo dell’atto
introduttivo, dopo aver evocato l’art. 27, terzo comma, Cost. a
proposito del divieto di trattamenti contrari al senso di umanita’,
richiama esplicitamente la sentenza n. 351 del 1996 di questa Corte,
che ha individuato, come «particolarmente pregnanti», le indicazioni
fornite dal legislatore con il quarto comma dell’art. 14-quater ord.
pen., vale a dire la possibilita’ di una permanenza all’aperto per un
minimo di due ore giornaliere. Poiche’ la pronuncia citata, nel
ritenere congruo il limite minimo delle due ore, partiva dal
presupposto che fosse ragionevole una differenziazione di trattamento
per ragioni di sicurezza, la seconda censura del rimettente entra in
contraddizione con la prima, giacche’ non viene piu’ in questione
l’ablazione radicale della norma che prevede un diverso numero di ore
d’aria, per violazione del principio di eguaglianza, ma la sola
opzione concernente la durata della permanenza all’aperto, per
asserita violazione dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Una logica siffatta potrebbe trovare conferma nel riferimento,
contenuto nell’ordinanza di rimessione, alla previgente disciplina,
con la quale il legislatore avrebbe «recepito l’insegnamento della
Corte costituzionale», che prevedeva come limite massimo di
permanenza all’aperto quello di quattro ore giornaliere.
In definitiva, non e’ chiaro se il rimettente chieda a questa
Corte una rimozione completa della norma che prevede una diversita’
di trattamento dei detenuti in regime speciale – ammessa dal dictum
della sentenza n. 351 del 1996, da lui stesso posta a premessa del
suo ragionamento – oppure una differente quantificazione delle ore
d’aria concedibili ai detenuti in questione.
Una tale ambivalenza del petitum varrebbe per se’ sola a
determinare l’inammissibilita’ della questione sollevata (ex
plurimis, ordinanza n. 411 del 2007). Ove poi si ritenesse che il
rimettente abbia inteso far valere la ritenuta insufficienza del
numero di ore previste per la permanenza all’aperto, resterebbe
invariato l’esito di inammissibilita’. Una richiesta del genere,
infatti, sarebbe estranea alla competenza di questa Corte, che non
puo’ sovrapporre le proprie scelte a quelle del legislatore, anche
perche’ il limite minimo assoluto (un’ora) rimane invariato rispetto
alla disciplina previgente.
E’ il caso di precisare, a tale ultimo proposito, che la
riduzione del limite massimo di due ore decisa con i provvedimenti
applicativi puo’ essere sempre oggetto di reclamo al tribunale di
sorveglianza, da parte di singoli detenuti, per violazione di un
diritto soggettivo (quale, ad esempio, il diritto alla salute),
nell’ambito del perdurante controllo di legalita’ orientato alla
tutela dei diritti, di cui s’e’ detto nei paragrafi che precedono.
Non si tratterebbe, in tali ipotesi, di un controllo sulla
«congruita’» del provvedimento rispetto ai fini di sicurezza, ma
dell’accertamento della eventuale lesione di un diritto fondamentale
– mai giustificabile, neppure per esigenze di sicurezza – da
verificare caso per caso.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale dell’art. 41-bis, commi 2-quater, lettera f),
2-quinquies e 2-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta’), sollevate – con riferimento
agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma,
113, primo e secondo comma della Costituzione – dal Tribunale di
sorveglianza di Roma con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Silvestri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 maggio 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.