Corte Costituzionale sentenza N. 197 26 maggio 2010 – 04 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 9-6-2010

Sentenza

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 99, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promossi
dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Toscana, con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte dei conti,
sez. giurisdizionale per la Regione Piemonte, con ordinanza del 13
maggio 2009, iscritte ai nn. 193 e 287 del registro ordinanze 2009 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 48,
prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti gli atti di costituzione di B.V. e dell’INPDAP (di cui uno
fuori termine), nonche’ gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;
Uditi gli avvocati Paolo Guerra per B. V., Dario Marinuzzi per
l’INPDAP e l’avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente
del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Toscana, in composizione monocratica, con ordinanza del 3 aprile 2009
(r. o. n. 193 del 2009) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
36 e 38 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale
dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato), come risultante dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 494 del 1993.
Il giudice rimettente deve pronunciare in un giudizio nel quale
la parte privata, titolare di due distinti trattamenti pensionistici,
ha chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere per intero
l’indennita’ integrativa speciale su entrambe le pensioni, pure in
presenza di quanto stabilito dal citato art. 99, secondo comma,
secondo cui «Al titolare di piu’ pensioni o assegni l’indennita’
integrativa speciale compete ad un solo titolo», nel testo risultante
dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 494 del 1993, che
dichiaro’ l’illegittimita’ costituzionale del medesimo art. 99,
secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, nei confronti
del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle
indennita’ integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo
l’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
La Corte dei conti, dopo avere richiamato la propria ordinanza n.
58 del 2006, con la quale aveva rimesso gli atti alla Corte
costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma, del
d.P.R. n. 1092 del 1973, nonche’ l’ordinanza n. 119 del 2008 con la
quale la Corte costituzionale aveva restituito gli atti stessi al
giudice rimettente per un nuovo esame della sollevata questione di
legittimita’ costituzionale, alla luce dello jus superveniens
costituito dall’articolo 1, commi 774 e 776, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), menziona la
propria sentenza n. 350 del 2008.
Con tale decisione la rimettente ha ritenuto che, a seguito del
predetto jus superveniens e per interpretazione autentica del
legislatore, desumibile dall’art. 1, comma 774, della legge n. 296
del 2006, rafforzata dall’abrogazione dell’articolo 15, comma 5,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), disposta dall’art. 1, comma 776, della
medesima legge n. 296 del 2006, l’indennita’ integrativa speciale
deve intendersi parte integrante del trattamento pensionistico,
indipendentemente dalla decorrenza e, come tale, spetti in misura
intera su ogni pensione a decorrere dal 1° gennaio 1995, cosi’
restando rimossa la prospettata illegittimita’ costituzionale.
Il giudice rimettente prosegue osservando che, pero’, varie
sentenze delle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei
conti hanno negato l’incidenza del ricordato jus superveniens sul
quadro normativo concernente il cumulo della indennita’ integrativa
speciale nel caso di piu’ pensioni, riaffermando la persistenza del
divieto di cui all’art. 99, secondo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973
sui trattamenti pensionistici anteriori al 31 dicembre 1994; e che
anche le sezioni riunite della stessa Corte dei conti, con sentenza
n. 1/QM/09 in data 26 febbraio 2009, pronunziando sulla relativa
questione di massima, hanno statuito che la legge n. 296 del 2006 non
ha innovato in materia di cumulo dell’indennita’ integrativa speciale
su piu’ pensioni anteriori al 31 dicembre 1994, confermando in
sostanza il principio di massima espresso nella precedente sentenza
n. 2/QM/2006, con la quale tuttavia erano stati manifestati dubbi di
costituzionalita’ sul citato art. 99, secondo comma, come integrato
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993.
Avuto riguardo alle memorie difensive, ed alla richiesta della
parte privata diretta ad ottenere che la questione di legittimita’
costituzionale della suddetta norma sia nuovamente rimessa alla Corte
costituzionale, il giudice rimettente ritiene che tale questione non
sia manifestamente infondata, perche’ questa Corte, che non si e’
ancora pronunziata su di essa, aveva sottoposto ai remittenti la
valutazione dello jus superveniens, in quanto evidentemente ritenuto
idoneo a rimuovere i denunciati vizi di legittimita’ costituzionale.
Questa interpretazione adeguatrice, pero’, non sarebbe stata recepita
dalle ricordate decisioni della Corte dei conti, tra cui la citata
sentenza delle sezioni riunite n. 1/2009/QM in data 26 febbraio 2009
(che ha effetto vincolante nel giudizio a quo), onde si deve ritenere
sussistente un «diritto vivente» ormai consolidato in un’opzione
interpretativa in contrasto con i precetti costituzionali, «secondo
quanto ampiamente motivato da questo giudice con la citata ordinanza
n. 58/06 del 30 marzo 2006, con la quale ha rimesso gli atti alla
Corte costituzionale per lo scrutinio dell’art. 99, secondo comma,
del d.P.R. n. 1092 del 1973».
Tanto premesso, la Corte rimettente afferma che «la legge n. 724
del 1994 segna il discrimine temporale dell’evoluzione normativa
dell’indennita’ integrativa speciale – com’e’ stato riconosciuto
anche dalla piu’ recente giurisprudenza costituzionale e,
soprattutto, dall’ordinanza n. 89 del 2005 del Giudice delle leggi –
poiche’ il legislatore ha trasformato quella che era una retribuzione
(differita) accessoria in retribuzione primaria, con cio’
evidenziando il suo chiaro intento di non riproporre il precedente
divieto, pur temperato dalla tutela del minimo pensionistico».
In tale nuova prospettiva andrebbe collocata la pronuncia
d’illegittimita’ costituzionale della norma censurata (rispetto
all’assetto normativo conosciuto dal giudice costituzionale nel
1993).
Diversamente opinando, «si verserebbe nella macroscopica
disparita’ di trattamento tra i percettori di plurimi trattamenti
pensionistici ante legge n. 724 del 1994 (che godrebbero del
mantenimento di piu’ indennita’ integrative speciali, ma ancorate
inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime
pensioni post legge n. 724 del 1994 (i quali a parita’ di condizioni
e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati
quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennita’
integrative speciali senz’altro integrali)».
2. – Nel giudizio di legittimita’ costituzionale si e’ costituito
il ricorrente nella causa principale, signor B. V., con memoria
pervenuta a mezzo servizio postale il 7 luglio 2009.
La parte privata prende le mosse dal rilievo che oggetto di
scrutinio e’ l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973,
recante il divieto di cumulo dell’indennita’ integrativa speciale su
due pensioni pubbliche, norma che e’ ancora ritenuta in vigore nel
testo modificato dalla sentenza «additiva» di questa Corte n. 494 del
1993 per le sole posizioni pensionistiche pubbliche anteriori al 31
dicembre 1994. E cio’, nonostante le sopravvenute disposizioni
normative della legge n. 724 del 1994 (art. 15), della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), e della legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 776).
Dopo aver rilevato che la questione non avrebbe trovato soluzione
univoca davanti al giudice delle pensioni (sono menzionate varie
decisioni della Corte dei conti), onde ne sarebbe derivata una grave
e illegittima discriminazione tra i pensionati, la parte privata
richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia
de qua, illustra la propria posizione pensionistica, sostiene
l’ammissibilita’ della questione sollevata con l’ordinanza di
rimessione e, nel merito, ne propugna la fondatezza.
In particolare, la parte privata afferma che, dopo il 1° gennaio
1995, per effetto dell’art 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994,
«la pensione (diretta) spettante viene determinata sulla base degli
elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l’indennita’ integrativa speciale, ovvero l’indennita’ di
contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante».
Con tale nuovo sistema di calcolo, confermato dalla legge n. 335
del 1995, fatte salve le precedenti posizioni pensionistiche piu’
favorevoli, il legislatore, recependo quanto statuito da questa Corte
sulla natura retributiva dell’indennita’ integrativa speciale, ha
modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il sistema di calcolo
del trattamento pensionistico, facendo rientrare la detta indennita’
nella retribuzione pensionabile.
Pertanto, ad avviso della parte privata, a seguito della
liquidazione del trattamento pensionistico con il nuovo sistema di
calcolo (art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994), sarebbe
implicitamente venuta meno l’ipotesi di divieto di cumulo
dell’indennita’ integrativa speciale su piu’ contestuali pensioni
(art. 99, secondo comma, del T. U. n. 1092 del 1973), fondato sulla
natura "accessoria" del detto emolumento. Ne deriverebbe che, dopo il
1° gennaio 1995, nei confronti del titolare di pensione pubblica
(diretta o di reversibilita’) da data anteriore al 31 dicembre 1994
con indennita’ integrativa speciale separata, divenuto titolare di
altra pensione pubblica diretta dopo la predetta data, sarebbe
ripristinata l’indennita’ integrativa speciale sulla prima pensione,
essendo scomparsa detta indennita’ come assegno accessorio su quella
successiva. Dal che il discrimine di identiche posizioni, rilevato
dal giudice rimettente, «che non costituisce assolutamente l’effetto
diacronico voluto dal legislatore nei diversi periodi».
Richiamata la sentenza di questa Corte n. 516 del 2000, relativa
ad una legge della Regione Siciliana che pure vietava il cumulo
dell’indennita’ integrativa speciale su piu’ trattamenti
pensionistici, e posta in rilievo la differenza della statuizione in
essa contenuta rispetto alle precedenti pronunzie, la parte privata
ne trae la conseguenza che «la disposizione dell’art. 99, secondo
comma, del T. U. 1092/73, nella ipotesi in cui dovesse essere stata
soltanto "modificata" dalla sentenza 494/93 (additiva-manipolativa) e
non annullata, non potrebbe comunque trovare attuale cittadinanza
nell’ordinamento pensionistico, come si desume dagli interventi della
Corte costituzionale del 1998 (ord. 438/98) e del 2000 (ord. 517/00 e
sent. 516/2000)». Se, invece, detta disposizione e’ ritenuta vigente
nel testo manipolato, essa «non puo’ non essere nuovamente scrutinata
e dichiarata incostituzionale, questa volta con identica motivazione
della sentenza 516/00, vale a dire per violazione degli artt. 3, 36 e
38 della Carta fondamentale».
Infine, la parte privata richiama la precedente ordinanza di
rimessione n. 58 del 2006 della Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione Toscana, osserva che al riguardo non
vi e’ stata pronuncia di merito a seguito dell’ordinanza di
restituzione atti adottata da questa Corte (n. 119 del 2008) e
conclude per la declaratoria d’illegittimita’ costituzionale della
norma censurata.
3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento
nel presente giudizio, osservando che sulla questione le sezioni
riunite della Corte dei conti si sono chiaramente pronunciate con le
sentenze n. 14/QM/03 dell’11 luglio 2003 e 2/QM/06 del 22 febbraio
2006. Con tali statuizioni il divieto di cumulo dell’indennita’
integrativa speciale e’ stato ritenuto operante.
La difesa dello Stato osserva che, mentre la norma censurata
stabilisce che al titolare di piu’ pensioni o assegni la detta
indennita’ compete ad un solo titolo, l’art. 99, quinto comma, del
d.P.R. n. 1092 del 1973, del quale fu dichiarata l’illegittimita’
costituzionale con sentenza n. 566 del 1989, prevedeva la sospensione
del versamento dell’indennita’ medesima nei confronti del titolare di
pensione o di assegno, prestatore d’opera retribuita sotto qualsiasi
forma. Nel caso deciso con la sentenza da ultimo citata, dunque,
assumevano valore due elementi, uno dei quali, cioe’ la pensione, e’
noto e determinabile, mentre l’altro, ossia la retribuzione di
un’opera prestata sotto qualsiasi forma, puo’ avere il piu’ diverso
contenuto e, quindi, e’ da considerare incerto e aleatorio. Pertanto,
l’illegittimita’ della norma era stata desunta dall’impossibilita’
d’individuare un limite minimo dell’emolumento dell’attivita’
lavorativa. Invece, nel caso di due pensioni entrambi gli emolumenti
sono fissati per legge e, percio’, sono noti.
Ad avviso dell’Avvocatura generale, questa e’ la ragione per cui
il mantenimento di una sola indennita’, stabilito dalla norma in
esame, puo’ essere sufficiente per assolvere alle finalita’ di cui
all’art. 38 Cost., in quanto l’indennita’ stessa costituisce la
componente sulla quale il legislatore ben puo’ esercitare la propria
discrezionalita’, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.
Infine essa, ponendo in evidenza come il percorso argomentativo
seguito da questa Corte nella sentenza n. 494 del 1993 sia connesso a
quello effettuato in precedenti sentenze (n. 307 del 1993 e n. 172
del 1991), ritiene non fondati i dubbi di legittimita’ costituzionale
sollevati in ordine alla norma censurata.
4. – Nel giudizio di legittimita’ costituzionale si e’ costituito
anche l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP), chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.
Il detto ente, dopo aver riassunto gli aspetti salienti del
processo promosso (dalla parte privata) davanti alla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, osserva che le
sezioni riunite della stessa Corte dei conti sono state investite
della questione di massima, relativa alla corretta interpretazione
dell’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973, proprio a
seguito di ordinanza pronunziata dall’attuale Giudice rimettente nel
processo a quo.
Richiamato il contenuto della pronuncia adottata dalle sezioni
riunite, l’INPDAP prosegue osservando che essa ha efficacia
vincolante nel giudizio a quo, sicche’ la sezione giurisdizionale per
la Regione Toscana doveva applicare il principio di diritto nella
medesima decisione enunciato. Da cio’ deriverebbe che l’ordinanza,
con la quale la detta sezione giurisdizionale ha nuovamente sollevato
la questione di legittimita’ costituzionale, si dovrebbe ritenere
inammissibile.
Nel merito, l’Istituto sostiene la non fondatezza della
questione.
L’ente richiama i precedenti della Corte costituzionale (sentenze
n. 376 del 1994, n. 494 del 1993 e n.172 del 1991, della cui natura
additiva non si potrebbe dubitare) ed afferma che le pronunzie
d’illegittimita’ costituzionale delle norme, relative al cosiddetto
divieto di cumulo dell’indennita’ integrativa speciale su plurimi
trattamenti pensionistici, sarebbero state limitate alla parte in cui
le norme stesse «non hanno previsto la salvezza, sul secondo
trattamento pensionistico, dell’importo corrispondente al c.d.
"minimo INPS"». Cio’ diversamente dalle statuizioni del giudice delle
leggi, intervenute in merito alla distinta ipotesi di cumulo
dell’indennita’ integrativa speciale in caso di godimento di
retribuzione e di trattamento di quiescenza, alle quali andrebbe
riconosciuta natura di sentenze di "mero annullamento".
Pertanto, la norma censurata non sarebbe stata affatto espunta
dall’ordinamento, ma soltanto integrata dalla disciplina introdotta
dalla Corte costituzionale, al fine di assicurarne la conformita’ ai
principi costituzionali.
L’Istituto aggiunge che tale interpretazione e’ stata condivisa
in piu’ decisioni delle sezioni riunite della Corte dei conti, le cui
conclusioni, a suo avviso, trovano conferma nella recente evoluzione
normativa introdotta con le disposizioni contenute nell’art. 1, commi
774 e 776, della legge n. 226 (recte: 296) del 2006.
Infatti, il legislatore avrebbe inteso fornire una
interpretazione definitiva circa le modalita’ di computo
dell’indennita’ integrativa speciale, sia pure in relazione alle sole
pensioni di reversibilita’, con una disciplina destinata a spiegare
efficacia anche nel caso in esame.
Dopo aver posto l’accento sull’art. 15, comma 3, della legge n.
724 del 1994 e sull’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995,
l’ente osserva che l’art. 1, comma 774, della legge n. 296 del 2006
ha disposto che l’estensione della disciplina dell’assicurazione
generale obbligatoria alle pensioni di reversibilita’ del settore
pubblico deve intendersi nel senso che l’indennita’ integrativa
speciale, in godimento al dante causa e indipendentemente dalla
decorrenza della pensione diretta, e’ attribuita, sui trattamenti di
reversibilita’ liquidati successivamente all’entrata in vigore della
legge n. 335 del 1995, nella sola misura percentuale prevista per il
trattamento di reversibilita’ (cioe’ con la riduzione al 60 per
cento).
Con il successivo comma 776, per evidenti esigenze di ordine
sistematico, e’ stata abrogata la disposizione introdotta dall’art.
15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, che faceva salvo il computo
della suddetta indennita’ in misura intera, per i trattamenti di
reversibilita’ che (per quanto liquidati dopo l’entrata in vigore
della legge n. 335 del 1995) fossero comunque relativi a trattamenti
diretti liquidati prima del 31 dicembre 1994.
Ad avviso dell’ente, con tale intervento il legislatore avrebbe
inteso interpretare nel modo piu’ restrittivo, per esigenze
perequative nonche’ di contenimento della spesa previdenziale, le
norme in tema di computo dell’indennita’ in questione sui trattamenti
di reversibilita’.
Cio’ si rifletterebbe anche in tema di calcolo della medesima
indennita’ su plurimi trattamenti pensionistici, conducendo ad
escludere il computo di essa in misura integrale su tali trattamenti.
Invero, per i casi di concorso tra pensione diretta e di
reversibilita’, una diversa interpretazione dell’art. 99, secondo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nel senso di ritenere caducato il
divieto di cumulo, si porrebbe in contrasto con le disposizioni
dettate dalla legge finanziaria per il 2007, in quanto giungerebbe al
risultato inaccettabile di consentire il computo integrale
dell’indennita’ integrativa speciale sui trattamenti di
reversibilita’ anche successivi al 1995. In sostanza, ad avviso
dell’ente, se non e’ piu’ consentito computare detta indennita’ in
misura intera sul trattamento di reversibilita’ liquidato dopo il
1995, ed ovviamente cumulare piu’ indennita’ in misura intera qualora
uno dei trattamenti pensionistici sia di reversibilita’, non si vede
come si potrebbe giungere a tale risultato qualora essi siano
entrambi diretti, cioe’ piu’ favorevoli per il pensionato.
Infine, l’INPDAP richiama la piu’ recente giurisprudenza della
Corte dei conti, favorevole alla tesi interpretativa propugnata
dall’ente.
5. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Piemonte, in composizione monocratica, con ordinanza del 13 maggio
2009 (r. o. n. 287 del 2009), ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
La Corte rimettente premette di essere chiamata a pronunciare in
sette processi, promossi da soggetti tutti intestatari, a vario
titolo, di due pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994. Tutti i
ricorrenti chiedono che sia loro corrisposta l’indennita’ integrativa
speciale, da calcolare in misura intera su entrambe le pensioni in
godimento. Le Amministrazioni resistenti, pero’, sostengono che le
domande non possono essere accolte, stante il divieto di cumulo di
plurime indennita’ integrative su piu’ pensioni, tuttora parzialmente
previsto dall’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Il giudice a quo richiama il percorso giurisprudenziale
sviluppatosi in materia, ponendo l’accento sulle sentenze della Corte
costituzionale e sulle decisioni della Corte dei conti che hanno
affrontato, sotto diversi profili, il tema del cumulo della suddetta
indennita’. Ad avviso del medesimo Giudice, nel diritto vivente
sarebbe «venuta a delinearsi – almeno in apparenza – un’aporia
dell’ordinamento pensionistico pubblico. La Corte costituzionale, in
particolare, sembra aver risolto in maniera difforme due questioni
tra loro apparentemente analoghe, come pare desumersi dal raffronto
delle citate sentenze n. 494 del 1993 e n. 376 del 1994 (da un lato)
con l’orientamento successivamente espresso nella sentenza n. 516 del
2000 (dall’altro lato). Le prime due sentenze, specificamente, paiono
tenere distinte la fattispecie del cumulo di pensione e retribuzione
(per la quale si pronuncia una declaratoria di illegittimita’ con
effetto "ablatorio") rispetto a quella del cumulo tra piu’ pensioni
(per la quale si ha invece una pronuncia con effetto "additivo" o
"manipolativo", introducendo nella norma il criterio-soglia del
minimo INPS per adeguare il divieto di "cumulo" ai canoni di
legittimita’ costituzionale); la terza sentenza, al contrario, sembra
equiparare le due fattispecie (pensione piu’ retribuzione versus
plurime pensioni), ritenendole entrambe illegittime, senza dettare
alcun criterio di adeguamento».
La Corte rimettente, dopo aver formulato l’ipotesi che tale
discrasia possa spiegarsi con le innovazioni legislative intervenute
nel corso del tempo, richiama l’art. 1, commi 774 e 776, della legge
n. 296 del 2006, nonche’ l’art. 15 della legge n. 724 del 1994, ed
afferma che «in base al combinato disposto delle disposizioni appena
richiamate, un problema di cumulo di i.i.s. non poteva e non puo’
ulteriormente porsi per tutte quelle pensioni in cui la i.i.s. e’
stata effettivamente «conglobata» e, segnatamente: per le pensioni
dirette liquidate dopo il 31 dicembre 1994 e per le pensioni di
reversibilita’ ad esse riferite (legge n. 724 del 1994, art. 15,
commi 3 e 4 citati); per le pensioni di reversibilita’ sorte con
decorrenza pari o successiva al 17 agosto 1995 (legge n. 335 del
1995, art. 1, comma 41 citato, alla luce dell’interpretazione
autentica recata dal citato comma 774), ancorche’ riferite a pensioni
dirette ante 1995».
Il problema restava aperto, invece, per le pensioni dirette
liquidate entro il 31 dicembre 1994 e per le pensioni di
reversibilita’ ad esse riferite, se sorte entro il 16 agosto 1995
(art. 15, comma 5, legge n. 724 del 1994), perche’, dopo
l’abrogazione di tale norma ad opera dell’art. 1, comma 776, della
legge n. 296 del 2006, non era chiaro in giurisprudenza se per tali
pensioni l’indennita’ integrativa si potesse ancora considerare «voce
accessoria» ed autonoma rispetto alla pensione base.
Il giudice a quo, poi, pone l’accento sull’ordinanza di questa
Corte n. 119 del 2008 e rileva che, dopo la restituzione degli atti
disposta con tale provvedimento, la giurisprudenza della Corte dei
conti e’ pervenuta a soluzioni «variegate», alcune ritenendo la
sussistenza del divieto di cumulo, altre (come la Sezione d’appello
per la Sicilia) affermando la caducazione di tale divieto, cosi’
riconoscendo il diritto al cumulo di piu’ indennita’ senza
limitazioni di sorta.
La rimettente riferisce di aver prestato motivata adesione a
quest’ultima soluzione ermeneutica, nella prospettiva di una
interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata che
conduceva a ritenere non piu’ vigente, almeno dal 17 agosto 1995,
l’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Tuttavia, avuto riguardo alla rilevanza della questione ed ai
contrasti insorti nella giurisprudenza, la questione medesima e’
stata nuovamente rimessa alle sezioni riunite della Corte dei conti
che, con la sentenza n. 1/QM del 26 febbraio 2009, hanno tra l’altro
affermato, dopo ampia disamina, il seguente principio di massima:
«Per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge
27.12.2006, n. 296, resta applicabile la disciplina della IIS con
riferimento al titolare di due pensioni decorrenti entrambe da data
anteriore al 1° gennaio 1995».
In questo quadro, il giudice a quo da’ atto del «diritto vivente»
«quale inequivocamente affermato da tre conformi successive pronunce
delle Sezioni riunite (n. 14/QM/2003 cit.; n. 2/QM/2006 cit.; n.
1/QM/2009 cit.) nonche’ dall’attuale univoco orientamento delle tre
Sezioni centrali d’appello della Corte dei conti (Sez. Prima, sent.
295 del 7 luglio 2008; Sez. Seconda, sent. 252 del 25 luglio 2008;
Sez. Terza, sent. 238 del 22 agosto 2008, gia’ citate; fa eccezione,
ma in relazione ai soli ricorrenti residenti in Sicilia, App.
Sicilia, sent. 100 del 6 marzo 2009». A suo avviso ne deriva, in
primo luogo, che il (parziale) divieto di cumulo di piu’ indennita’
integrative corrisposte su piu’ pensioni e’ da ritenere tuttora
vigente, in quanto lo jus superveniens, introdotto dalla legge
finanziaria per il 2007, non avrebbe influito sull’applicazione o
sull’interpretazione del citato art. 99, secondo comma, del d.P.R. n.
1092 del 1973 (come risultante dopo la sentenza di questa Corte n.
494 del 1993); in secondo luogo, che restano integre tutte le censure
di legittimita’ costituzionale, a suo tempo sollevate, nei confronti
di tale norma, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. (Sezione
Abruzzo, ordinanza n. 14 del 10 marzo 2006); ovvero con gli artt. 3,
36 e 38 Cost. (Sezione Toscana, ordinanza n. 33 del 30 marzo 2006); o
anche soltanto con l’art. 3 Cost. (Sezione terza appello, n. 153 del
16 maggio 2006). A tali ordinanze di rimessione, «i cui contenuti
devono intendersi qui integralmente richiamati, in quanto condivisi
da questo Giudice, viene ad aggiungersi, da ultimo, l’ordinanza Sez.
Toscana, n. 49 del 3 aprile 2009, anch’essa sostanzialmente condivisa
da questo Giudice e da intendersi qui recepita».
Cio’ posto, la Corte rimettente passa a motivare sulla rilevanza
della questione, osservando che i giudizi nei quali e’ chiamata a
pronunziare non possono essere decisi prescindendo dall’applicazione
della norma censurata, perche’ concernenti fattispecie di cumulo di
indennita’ integrative speciali relative a pensioni liquidate
anteriormente al 1° gennaio 1995, con domanda di riconoscimento di
ratei arretrati comunque ricadenti (tenuto conto del termine
quinquennale di prescrizione) in data anteriore al 2007.
Inoltre, nessuna interpretazione costituzionalmente orientata di
detta norma e’ percorribile, in presenza del chiarissimo principio di
diritto piu’ volte affermato e ribadito dalle sezioni riunite della
Corte dei conti, nonche’ dalle tre sezioni centrali d’appello, «le
cui conformi pronunce sostanziano il "diritto vivente"».
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo –
richiamate ancora una volta le considerazioni svolte nelle citate
ordinanze di rimessione del 2006, nonche’ nell’ordinanza n. 49 del
2009 della sezione Toscana – osserva in via di sintesi che sono state
poste in evidenza «le molteplici incongruenze derivanti dalla piena
cumulabilita’ della indennita’ integrativa speciale per i pensionati
che siano ancora lavoratori attivi (cumulo pensione-retribuzione) con
cessazione del favorevole regime di cumulo all’atto del successivo
pensionamento (divieto di cumulo pensione-pensione), ma solo per i
pensionati ante 1995 (e per le relative pensioni di reversibilita’,
se maturate entro il 17 agosto 1995), cosi’ introducendo, tra
l’altro, una forte ed irragionevole cesura sul piano temporale senza
la contestuale previsione di alcun meccanismo di graduale adeguamento
dal «vecchio» al «nuovo» sistema di computo della i.i.s., con
particolare riguardo alla salvaguardia delle posizioni pregresse.
Irragionevolmente distonico appare, poi, il "conglobamento" della
i.i.s. nelle pensioni di reversibilita’ comunque sorte dopo il 17
agosto 1995, dal momento che quella stessa i.i.s., in capo al dante
causa, e’ tuttora considerata voce "accessoria" di contingenza».
Il giudice a quo, poi, «ritiene di dover rimarcare il profilo,
invero singolare, dell’irragionevole disparita’ di trattamento
venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia (interessati
ad oggi dalla citata pronuncia "ablatoria" n. 516 del 2000: v.
tabella O, lettera b, terzo comma, della legge della Regione
Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41) e il resto dei pensionati pubblici
(interessati per contro dalla citata pronuncia "manipolativa" n. 494
del 1993: v. art. 99, secondo comma, t. u. 1092 del 1973)».
La Corte rimettente prosegue affermando che, se nel 2000 il
criterio del "minimo INPS" e’ stato ritenuto non piu’ idoneo a
rendere costituzionalmente legittima la citata norma della Regione
siciliana (come dovrebbe desumersi dalla sentenza n. 516 del 2000)
non sarebbe equo ne’ ragionevole che quello stesso criterio sia
parzialmente tenuto fermo dalla giurisprudenza contabile nel "diritto
vivente", facendo applicazione della norma qui censurata, tanto piu’
che il criterio dell’integrazione al minimo INPS rappresenta un
correttivo soltanto nominale, perche’ quasi tutte le pensioni dei
dipendenti pubblici sono superiori ad esso.
Sarebbe ravvisabile, quindi, una macroscopica violazione dei
principi fondamentali di uguaglianza e ragionevolezza, sottesi
all’art. 3 Cost., non essendo dato percepire le ragioni per le quali
le due originarie (e nella sostanza equivalenti) norme, una dello
Stato l’altra della Regione Sicilia, entrambe recanti il divieto di
cumulo dell’indennita’ integrativa, siano poi divenute, per effetto
di pronunce della Corte costituzionale (e non di scelte legislative,
espressione di discrezionalita’ nella materia), norme del tutto
diverse pure in assenza di apprezzabili differenze nelle fattispecie
disciplinate.
Andrebbe rilevato, infine, che, trattandosi di rendita vitalizia
pubblica, corrisposta mensilmente agli interessati, l’irragionevole
perdurante sperequazione «puo’ finire, in concreto, per minare non
soltanto l’effettivita’ del canone di uguaglianza, ma anche il
principio stesso di solidarieta’ sociale ed economica su cui si fonda
la Repubblica (art. 2 Cost.)».
6. – Nel giudizio di legittimita’ costituzionale si e’ costituito
l’INPDAP che, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle esposte con
riferimento alla precedente ordinanza di rimessione (r.o. n. 193 del
2009), ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, non fondata.
7. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, a sua volta e’
intervenuto concludendo per la non fondatezza della questione, con
argomenti analoghi a quelli esposti nel precedente giudizio.
In prossimita’ dell’udienza di discussione la difesa dello Stato
ha depositato memorie in entrambi i giudizi.

Considerato in diritto

1. – Le sezioni giurisdizionali per la Regione Toscana e per la
Regione Piemonte della Corte dei conti, in composizione monocratica,
con le ordinanze indicate in epigrafe dubitano della legittimita’
costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), come risultante dopo la
sentenza di questa Corte n. 494 del 1993, in riferimento agli
articoli 2, 3, 36 e 38 della Costituzione.
Le dette sezioni giurisdizionali sono state chiamate a giudicare
su ricorsi proposti da diverse persone, ciascuna intestataria a vario
titolo di due pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994. I
ricorrenti chiedono che sia loro corrisposta su entrambe le pensioni
in godimento l’indennita’ integrativa speciale in misura intera. Le
amministrazioni resistenti, pero’, sostengono che le domande non
possono essere accolte, stante il divieto di cumulo di plurime
indennita’ integrative su piu’ pensioni, tuttora parzialmente
previsto dal citato art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del
1973, gia’ oggetto della sentenza di questa Corte n. 494 del 1993,
che dichiaro’ l’illegittimita’ costituzionale del medesimo art. 99,
secondo comma, «nella parte in cui non prevede che, nei confronti del
titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle
indennita’ integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti».
Le rimettenti richiamano i precedenti della questione, gli
orientamenti espressi sul tema de quo dalla Corte costituzionale e
dalla Corte dei conti, le trasformazioni normative intervenute nel
corso degli anni e rilevano che, pur dopo la pronunzia "ablatoria" di
questa Corte, adottata con la sentenza n. 516 del 2000 (in ordine ad
una norma della Regione siciliana avente contenuto analogo a quello
della norma qui censurata), la giurisprudenza delle sezioni riunite e
delle sezioni centrali d’appello (esclusa la sezione d’appello per la
Sicilia) della stessa Corte dei conti e’ ormai ferma nel senso di
ritenere tuttora vigente il (parziale) divieto di cumulo della
indennita’ integrativa speciale su piu’ pensioni, in guisa da
integrare un vero e proprio "diritto vivente".
In relazione a tale principio, tuttavia, restano intatte le
censure di illegittimita’ costituzionale a suo tempo sollevate, con
le ordinanze della sezione Abruzzo, della sezione Toscana e della
sezione terza d’appello della Corte dei conti, tutte emesse nel 2006,
sulle quali non vi e’ stata pronunzia di questa Corte perche’ essa, a
seguito della entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007 -), e segnatamente dell’art. 1,
commi 774 e 776, della medesima, dispose la restituzione degli atti
ai giudici rimettenti con ordinanza n. 119 del 2008, avuto riguardo
alle intervenute modifiche del quadro normativo, costituenti jus
superveniens.
Pertanto le sezioni giurisdizionali in epigrafe, nel riportarsi
alle citate ordinanze di rimessione, «i cui contenuti devono
intendersi qui integralmente richiamati», rinnovano (nei termini che
saranno in prosieguo precisati) le censure mosse all’art. 99, secondo
comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973.
2. – I due giudizi di legittimita’ costituzionale, avendo ad
oggetto la medesima questione, devono essere riuniti e decisi con
unica pronunzia.
3. – Con riferimento alla questione proposta dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, l’Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione
pubblica (INPDAP) ha eccepito che essa sarebbe inammissibile, in
quanto le sezioni riunite della Corte dei conti sono state investite
della questione di massima relativa alla corretta interpretazione
dell’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 proprio a
seguito di ordinanza di rimessione pronunciata dalla detta Sezione
giurisdizionale nel giudizio a quo.
Le sezioni riunite, con sentenza n. 1/QM/2009, hanno statuito che
«In ragione dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973,
vigente nel testo modificato dalla Corte costituzionale tuttora non
sussiste, in caso di pensioni liquidate, come nella deferita
questione, prima dell’1° gennaio 1995, il diritto al cumulo della
i.i.s. in misura intera su due trattamenti di pensione, dovendosi
assicurare sul secondo trattamento solo il minimo INPS».
L’Istituto prosegue rilevando che le stesse sezioni riunite si
sono soffermate anche sull’efficacia del cosiddetto jus superveniens,
di cui all’art. 1, commi 774 e seguenti, della legge n. 296 del 2006,
affermando che tali disposizioni non hanno «modificato l’assetto
normativo valevole per il periodo anteriore alla data di entrata in
vigore della legge n. 724 del 1994, quale modellatosi con le varie
sentenze della Corte costituzionale relative al divieto di cumulo».
Pertanto, l’INPDAP conclude sostenendo che, poiche’ la suddetta
sentenza ha efficacia vincolante nel giudizio a quo, la sezione
giurisdizionale per la Toscana della Corte dei conti avrebbe dovuto
applicare i principi sopra enunciati, senza poter sollevare la
questione di legittimita’ costituzionale.
3. 1. – L’eccezione non e’ fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza costante, in relazione al
giudizio di rinvio dopo sentenza di annullamento pronunciata dalla
Corte di cassazione, ha affermato che la norma dichiarata applicabile
nella interpretazione dalla medesima Corte fornita puo’ formare
oggetto di questione di legittimita’ costituzionale da parte del
giudice del rinvio, perche’ quest’ultimo deve fare applicazione della
norma nel significato attribuitole, onde non si e’ al cospetto di
rapporti "esauriti"(ex plurimis: sentenze n. 305 del 2008, n. 349 e
78 del 2007, n. 58 del 1995 e n. 138 del 1993).
Per quanto qui interessa, la situazione non e’ dissimile con
riguardo alle sentenze pronunciate dalle sezioni riunite della Corte
dei conti in questioni di massima concernenti un giudizio pendente
davanti ad una sezione giurisdizionale territoriale, che ha rimesso
la questione stessa all’esame delle dette sezioni riunite. Anche la
sezione territoriale, infatti, deve fare applicazione della norma nel
significato che le e’ stato attribuito con la pronuncia sulla
questione di massima (sentenza n. 375 del 1996); e, del resto,
l’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme
sui giudizi di legittimita’ costituzionale e sulle garanzie
d’indipendenza della Corte costituzionale), stabilisce che la
relativa questione e’ rilevata d’ufficio o sollevata da una delle
parti nel corso di un giudizio, senza distinguere tra i gradi o le
fasi di questo (sentenza n. 138 del 1977).
4. – Entrambe le ordinanze di rimessione rinviano per relationem
alle precedenti ordinanze del 2006, dichiarando di far proprie le
motivazioni in esse contenute.
Questa Corte, pero’, con giurisprudenza costante, ha dichiarato
inammissibili le questioni cosi’ sollevate, dovendo il giudice a quo
esporre compiutamente ed in forma autosufficiente le ragioni del
proprio convincimento circa l’illegittimita’ costituzionale della
norma censurata (ex plurimis: sentenze n. 64 del 2009, n. 72 del
2008, n. 103 del 2007; ordinanze n. 75 del 2007 e n. 33 del 2006). Ne
deriva che i detti rinvii non possono trovare ingresso in questa
sede, sicche’ il thema decidendum resta circoscritto alle censure
esposte nelle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe.
5. – Nel merito, si deve premettere che, ai sensi dell’art. 15,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), «con decorrenza dal
1°gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, iscritti alle forme di
previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria,
nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla
base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi
compresa l’indennita’ integrativa speciale, ovvero l’indennita’ di
contingenza, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante».
Pertanto, a far tempo dalla data suddetta, il pagamento
dell’indennita’ di contingenza e’ stato conglobato nel trattamento
pensionistico, mentre il detto art. 15, comma 3, e le disposizioni
successive di cui alla sentenza delle sezioni riunite della Corte dei
conti n. 1 del 26 febbraio 2009, non hanno modificato – secondo
l’orientamento della giurisprudenza menzionata nell’ordinanza di
rimessione – il carattere accessorio delle indennita’ integrative
speciali sulle pensioni liquidate in epoca anteriore al 1° gennaio
1995, con la conseguenza che, per i titolari di piu’ pensioni tutte
anteriori a tale data, permangono i limiti relativi al cumulo delle
indennita’ stesse posti dall’art. 99, comma secondo, del d.P.R. n.
1092 del 1973, nel testo risultante dopo la sentenza di questa Corte
n. 494 del 1993.
Detta norma dispone che «Al titolare di piu’ pensioni o assegni
l’indennita’ integrativa speciale compete a un solo titolo». La
sentenza da ultimo citata ne dichiaro’ l’illegittimita’
costituzionale «nella parte in cui non prevede che, nei confronti del
titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle
indennita’ integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti».
La pronuncia prese le mosse dall’art. 17 della legge 21 dicembre
1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato), il quale disponeva, nel comma 1, che
«L’indennita’ integrativa speciale non e’ cumulabile con la
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l’importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti» (cosiddetto minimo INPS); pose
l’accento, poi, sulla sentenza n. 172 del 1991, che aveva dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale del detto art. 17 « nella parte in
cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni,
pur restando vietato il cumulo delle indennita’ integrative speciali,
debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti»; menziono’, inoltre, la sentenza n. 307 del 1993, con la
quale fu dichiarata l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 16
della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza a favore dei geometri), «nella parte in cui
non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di
cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei
geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita’ integrative
speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti»; e, ritenendo che le rationes decidendi poste
a fondamento delle sentenze da ultimo richiamate ricorressero anche
con riguardo al disposto dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. n.
1092 del 1973, pervenne alla declaratoria d’illegittimita’
costituzionale di tale norma, nei sensi sopra indicati.
Come si vede, tratto comune delle sentenze ora citate e’ il
principio che nei confronti dei titolari di due pensioni il cumulo
delle indennita’ integrative speciali resta vietato, sia pure con il
correttivo nelle sentenze medesime stabilito, ossia con il
riconoscimento del diritto alla riscossione della detta indennita’
anche sul secondo trattamento, ma limitatamente alla misura
necessaria per l’integrazione all’importo corrispondente al
trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
Il detto principio, che trova un ancoraggio normativo nell’art.
17, primo comma, della legge n. 843 del 1978, non si puo’ ritenere
espunto dall’ordinamento a seguito delle sentenze di questa Corte n.
204 del 1992 e n. 172 del 1991 (del resto, entrambe precedenti alla
sentenza n. 494 del 1993). Non certo per effetto della prima, che
anzi, nel dichiarare la (parziale) illegittimita’ della citata norma,
fece leva proprio sulla necessita’ di far salvo il trattamento minimo
di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; e
nemmeno per effetto della seconda che, senza far riferimento al
menzionato trattamento minimo, pervenne alla declaratoria
d’illegittimita’ costituzionale delle due norme censurate (tra cui
l’art. 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978), «nella parte in
cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale
diventano operanti l’esclusione e il congelamento dell’indennita’
integrativa speciale», cosi’ mostrando di condividere la tesi che un
limite oltre il quale il divieto di cumulo diventava operante
rientrava nella sfera della legittimita’ costituzionale.
Lo stesso principio, peraltro, si trova ribadito anche nella
sentenza n. 376 del 1994. Essa affermo’ che la regola per cui al
titolare di piu’ pensioni l’indennita’ integrativa speciale compete
ad un solo titolo «e’ costituzionalmente legittima solo se e nella
misura in cui sia fatto salvo l’importo di detta indennita’
eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica
al di sotto del trattamento minimo INPS». Ed aggiunse, con
riferimento all’ipotesi del pensionato che presti attivita’
lavorativa retribuita, «che la sospensione o il congelamento
dell’indennita’ integrativa speciale relativa alla pensione non e’
legittima ove sia operante qualunque sia l’ammontare della
retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalita’ del
legislatore – che non risulta essere stata in concreto esercitata –
stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore
tale decurtazione» (punto 2 del Considerato in diritto, penultimo
paragrafo).
Infine, questa Corte, chiamata a giudicare su una norma della
Regione Siciliana di contenuto simile a quello dell’art. 99, secondo
comma, con sentenza n. 516 del 2000 ne dichiaro’ l’illegittimita’
costituzionale «nella parte in cui non determina la misura del
trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i
titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della
indennita’ di contingenza ed indennita’ similari».
E’ agevole constatare che, se la sentenza non fa riferimento al
trattamento minimo INPS, e’ vero del pari che nella declaratoria
d’illegittimita’ costituzionale si fa espressa menzione della misura
del trattamento complessivo oltre il quale il divieto di cumulo
diventa operante. C’e’ di piu’: nella motivazione (punto 5 del
Considerato in diritto) si chiarisce che «l’illegittimita’
costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se’ non
incostituzionale in relazione alla originaria funzione della
indennita’ di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo
(correlata a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla
retribuzione o pensione, con finalita’ di adeguarla ad un livello
minimo rispetto alle variazioni del costo della vita; ma si verifica
in presenza di divieto di cumulo di indennita’ di contingenza (o
similare) generalizzato, cioe’ senza che sia fissato un limite minimo
o trattamento complessivo per le attivita’ alle quali si riferisce,
al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso».
In definitiva, come risulta dall’excursus fin qui compiuto, una
lettura complessiva e coordinata della giurisprudenza di questa Corte
fino ad oggi formatasi porta a concludere che il divieto di cumulo di
piu’ indennita’ integrative speciali su plurimi trattamenti
pensionistici e’ stato considerato conforme al quadro costituzionale,
con il correttivo individuato dalla giurisprudenza.
5. – Bisogna ora procedere all’esame delle questioni proposte
dalle ordinanze di rimessione, nei limiti indicati nel precedente
paragrafo 4.
5.1. – L’ordinanza della sezione giurisdizionale per la Regione
Toscana della Corte dei conti, oltre ad un rinvio per relationem al
provvedimento n. 58 del 2006 adottato nel 2006 (rinvio che, per
quanto sopra detto, non puo’ trovare ingresso in questa sede),
afferma che, «poiche’ il legislatore ha trasformato quella che era
una retribuzione (differita) accessoria in retribuzione primaria»,
cosi’ ponendo in evidenza il chiaro intento di non riproporre il
precedente divieto, pur temperato dalla tutela del minimo
pensionistico, era stata chiesta una pronuncia d’illegittimita’
costituzionale della norma censurata «sotto la nuova ottica (rispetto
all’assetto normativo che ha conosciuto il giudice costituzionale del
1993), in quanto diversamente opinando, si verserebbe nella
macroscopica diversita’ di trattamento tra i percettori di plurimi
trattamenti pensionistici ante legge n. 724 del 1994 (che godrebbero
del mantenimento di piu’ indennita’ integrative speciali, ma ancorate
inevitabilmente al cosiddetto minimo INPS) e i percettori di plurime
pensioni post legge n. 724 del 1994 (i quali a parita’ di condizioni
e di trattamenti pensionistici, solo temporalmente differenziati
quanto al momento della loro liquidazione, godrebbero di indennita’
integrative speciali senz’altro integrali)».
La questione non e’ fondata.
Premesso che si verte in tema di rapporti di durata, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale non contrasta con il
principio di eguaglianza un trattamento differenziato, applicato ad
una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo,
perche’ proprio il fluire del tempo costituisce un elemento di
diversificazione delle situazioni giuridiche (ex plurimis: sentenze
n. 94 del 2009, punto 7.2 del Considerato in diritto; n. 341 del
2007; n. 342 del 2006; ordinanze n. 61 del 2010 e n. 170 del 2009).
Inoltre, rientra nella discrezionalita’ del legislatore, nel rispetto
del principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la
disciplina giuridica degli istituti e, nella specie, la diversa
disciplina dell’indennita’ integrativa speciale tra pensioni
precedenti e successive al 1° gennaio 1995 non puo’ definirsi
irragionevole, in quanto si colloca nella prospettiva di pervenire
all’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili, previste
dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato
(art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994).
I parametri riferiti agli artt. 36 e 38 Cost., ancorche’ evocati
nell’ordinanza di rimessione che ha dato luogo al presente giudizio
di legittimita’ costituzionale, sono privi di motivazione. Pertanto,
con riferimento ad essi la questione e’ inammissibile (ex plurimis:
ordinanze nn. 181 e 35 del 2009; nn. 206 e 32 del 2008).
5.2. – Passando all’ordinanza della sezione giurisdizionale per
la Regione Piemonte, si deve premettere che non spetta alla Corte
costituzionale, bensi’ al giudice delle controversie in materia
pensionistica, interpretare la normativa applicabile, anche nei suoi
profili diacronici, provvedendo altresi’ a comporre, con gli
strumenti predisposti dall’ordinamento, i contrasti giurisprudenziali
e le situazioni d’incertezza che ne derivano. Il che, peraltro, e’
avvenuto, come si desume dalla stessa ordinanza di rimessione (in
particolare, pag. 23), a seguito della sentenza delle sezioni riunite
della Corte dei conti, n. 1/QM del 26 febbraio 2009 (che ha dato
continuita’, nella sostanza, a precedenti decisioni adottate nel 2003
e nel 2006), cui hanno prestato adesione tre sezioni centrali
d’appello della stessa Corte dei conti.
Questa Corte, dunque, deve procedere allo scrutinio di
legittimita’ costituzionale della norma censurata, per come
interpretata dal «diritto vivente» al riguardo formatosi, sulla base
dei parametri evocati ed illustrati dalla Sezione rimettente, ferma
restando l’inammissibilita’ del rinvio per relationem ad altre
precedenti ordinanze.
Orbene, la detta sezione cosi’ riassume, "in estrema sintesi", le
censure mosse.
Andrebbero poste in rilievo le molteplici incongruenze derivanti
dalla piena cumulabilita’ della indennita’ integrativa speciale per i
pensionati che siano ancora lavoratori attivi (cumulo
pensione-retribuzione), «con cessazione del favorevole regime di
cumulo all’atto del successivo pensionamento (divieto di cumulo
pensione-pensione), ma solo per i pensionati ante 1995 (e per le
relative pensioni di reversibilita’, se maturate entro il 17 agosto
1995), cosi’ introducendo, tra l’altro, una forte ed irragionevole
cesura sul piano temporale senza la contestuale previsione di alcun
meccanismo di graduale adeguamento dal "vecchio" al "nuovo" sistema
di computo della i.i.s., con particolare riguardo alla salvaguardia
delle posizioni pregresse. Irragionevolmente distonico appare, poi,
il "conglobamento" della i.i.s. nelle pensioni di reversibilita’
comunque sorte dopo il 17 agosto 1995 dal momento che quella stessa
i.i.s., in capo al dante causa, e’ tuttora considerata voce
"accessoria" di contingenza».
Inoltre, andrebbe rimarcata l’irragionevole disparita’ di
trattamento venutasi a creare tra i pensionati della Regione Sicilia
(tuttora interessati dalla pronuncia ablatoria n. 516 del 2000) e il
resto dei pensionati pubblici, interessati, invece, dalla sentenza
"manipolativa" n. 434 (recte: 494) del 1993. Del resto, se nel 2000
il criterio del "minimo INPS" e’ stato ritenuto non piu’ idoneo a
rendere conforme a Costituzione la citata norma della Regione
Sicilia, non sarebbe equo, ragionevole e coerente che quello stesso
criterio, ormai abbandonato dalla Corte costituzionale, sia
parzialmente tenuto fermo dalla giurisprudenza contabile, tanto piu’
che si tratta di un correttivo soltanto nominale, giacche’ quasi
tutte le pensioni dei dipendenti pubblici sono, in concreto,
superiori al detto "minimo".
Verrebbe cosi’ a configurarsi «in aggiunta ai profili di
incostituzionalita’ gia’ delineati nelle richiamate ordinanze, una
macroscopica violazione dei principi fondamentali di uguaglianza e
ragionevolezza, sottesi all’art. 3 della Costituzione, non essendo di
agevole percezione la ragione (salvo dar rilievo, per l’appunto, al
diverso contesto "storico" dell’ordinamento pensionistico pubblico
entro cui sono state pronunciate le rispettive declaratorie di
illegittimita’ costituzionale) per cui le due originarie (e
sostanzialmente equivalenti) norme (statale e regionale), entrambe
recanti il divieto totale di cumulo della i.i.s., siano poi venute
paradossalmente a dipanarsi, per l’effetto di pronunce della Corte
costituzionale (e non di scelte legislative espressive di
discrezionalita’ nella materia) in due regole giuridiche
incommensurabilmente diverse (cumulo pieno per il solo personale
della Regione Sicilia; cumulo parziale ma, in concreto, inoperante
per gli altri»).
Infine, la rimettente rileva che, «trattandosi di una rendita
vitalizia pubblica, corrisposta mensilmente agli interessati per
importi tutt’altro che irrilevanti, l’irragionevole perdurante
sperequazione puo’ finire, in concreto, per minare non soltanto
l’effettivita’ del canone di uguaglianza, ma anche il principio
stesso di solidarieta’ sociale ed economica su cui si fonda la
Repubblica (art. 2 Cost.)».
Le suddette censure, mosse con riferimento all’art. 3 Cost. sotto
i profili della disparita’ di trattamento e dell’irragionevolezza,
non sono fondate.
Quanto alle presunte incongruenze derivanti dalla piena
cumulabilita’ dell’indennita’ integrativa speciale per i pensionati
che siano ancora lavoratori attivi, con cessazione di tale regime
all’atto del successivo pensionamento, si deve osservare che la
posizione del personale in quiescenza, che sia titolare di due
pensioni, non e’ omogenea a quella del personale in quiescenza che,
essendo titolare di una pensione, svolga anche attivita’ lavorativa
retribuita. Infatti, in questa seconda ipotesi, alla pensione si
aggiunge una ulteriore fonte di reddito, costituita dal corrispettivo
del lavoro svolto, di entita’ variabile in relazione al lavoro
stesso, il cui ammontare puo’ giustificare una diminuzione del
trattamento pensionistico complessivo qualora sia correlata ad una
retribuzione che ne giustifichi la misura (sentenza n. 566 del 1989,
che non a caso escluse violazioni dell’art. 3 Cost. per i profili in
quella sede dedotti: punto 3 del Considerato in diritto). La diversa
condizione del pensionato che svolga anche attivita’ lavorativa
rispetto a quella del titolare di piu’ pensioni o assegni rende non
irragionevole un trattamento giuridico differenziato.
In ordine alla disparita’ di trattamento per i pensionati
anteriori al 1995, e’ sufficiente richiamare le considerazioni svolte
in precedenza.
La disparita’ di trattamento venutasi a creare tra i pensionati
della Regione Sicilia ed il resto dei pensionati pubblici non deriva
da vizi di legittimita’ della norma censurata (nel testo risultante a
seguito della sentenza additiva di questa Corte n. 494 del 1993),
bensi’ dai contrasti ermeneutici emersi nella giurisprudenza,
attualmente peraltro superati, come sopra si e’ notato.
Ne’ puo’ condividersi l’assunto secondo il quale gia’ nel 2000 il
criterio del "minimo INPS" sarebbe stato ritenuto «non piu’ idoneo a
riportare a legittimita’ costituzionale la citata norma della Regione
Sicilia» (corrispondente alla disposizione in questa sede censurata),
e quindi sarebbe stato «abbandonato dalla Corte costituzionale». Se
con tale assunto si vuol fare riferimento alla sentenza di questa
Corte n. 516 del 2000, si deve ribadire che essa non fa alcun cenno
al "minimo INPS" e chiarisce, in motivazione, che il divieto di
cumulo delle indennita’ integrative di per se’ non e’
costituzionalmente illegittimo, cosi’ ricollegandosi all’orientamento
sopra richiamato. Orbene, fermo il punto che alla Corte
costituzionale non e’ consentito fornire l’interpretazione autentica
delle proprie precedenti decisioni (ordinanza n. 438 del 1998), ne’
dirimere contrasti sulla interpretazione della legge ordinaria
(ordinanza n. 89 del 2005), va osservato che, nel contesto di
quell’orientamento, l’affermazione relativa al presunto abbandono del
suddetto criterio si rivela priva di adeguata motivazione.
Infine, il rilievo secondo cui il criterio del "minimo INPS"
sarebbe soltanto nominale si risolve in una valutazione di fatto che
non puo’ trovare ingresso nel giudizio di legittimita’
costituzionale.
6. – Da ultimo, la sezione rimettente assume che, considerata la
natura dell’indennita’ integrativa, «l’irragionevole perdurante
sperequazione puo’ finire, in concreto, per minare non soltanto
l’effettivita’ del canone di uguaglianza, ma anche il principio
stesso di solidarieta’ sociale ed economica su cui si fonda la
Repubblica (art. 2 Cost.)». Questo parametro, pero’, e’ evocato in
forma non soltanto ipotetica, ma anche generica e meramente
assertiva. Ne segue che la questione, sollevata con riferimento ad
esso, e’ inammissibile.
Analoga declaratoria d’inammissibilita’ deve emettersi con
riguardo ai parametri individuati negli artt. 36 e 38 Cost., del pari
evocati senza adeguata motivazione (ex plurimis: ordinanze n. 181 e
n. 35 del 2009, n. 32 del 2008).

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale dell’articolo 99, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato), sollevate dalla Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana e sezione
giurisdizionale per la Regione Piemonte, in riferimento agli articoli
2, 36 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
del medesimo art. 99, secondo comma, del d. P. R. n. 1092 del 1973,
sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana e sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, con le ordinanze indicate
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Criscuolo

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 196 26 maggio 2010 – 04 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 9-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di P.T. con ordinanza del 27 maggio 2009, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie speciale, dell’anno 2010. Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto in fatto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125. 1.1. – Il remittente premette, in punto di fatto, di dover decidere in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata dal pubblico ministero in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza – per un fatto commesso nel gennaio 2008 – ed alla contestuale richiesta di confisca del veicolo a carico dell’imputato, ai sensi del gia’ citato art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. Detta norma, infatti, nel testo novellato dall’art. 4 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 125 del 2008, prevede che sia «sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato», in caso di condanna tanto per la fattispecie criminosa di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, purche’ sia stato accertato a carico del conducente un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro di sostanza ematica, quanto per la fattispecie criminosa (art. 187 del codice della strada) di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La circostanza che nel vigente testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada sia espressamente richiamato l’art. 240, primo comma, cod. pen., non dovrebbe lasciare dubbi – secondo il remittente – che, «sotto l’aspetto formale, tale confisca debba essere qualificata come misura di sicurezza patrimoniale», per la quale, quindi, opera il principio – in forza del rinvio all’art. 200, primo comma, cod. pen. contenuto nell’art. 236 del medesimo codice – secondo cui «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». Ne consegue, pertanto, che la misura della confisca del veicolo appare destinata ad applicarsi pure «nei riguardi di coloro che, imputati del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool (o di quello di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), risultino destinatari di una sentenza di condanna o di una sentenza di patteggiamento, anche se il reato venne commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 92 del 2008». Sottolinea, inoltre, il giudice a quo che tale «soluzione ermeneutica» risulta «conforme al pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimita’». Essa, «con riferimento ad analoghe forme di confisca, ha sempre affermato» – diversamente da parte della dottrina, secondo cui la previsione dell’art. 200, primo comma, cod. pen. andrebbe riferita esclusivamente all’ipotesi in cui le modifiche legislative concernenti le misure di sicurezza riguardino le loro modalita’ di esecuzione – «che per tali misure, qualificabili come misure di sicurezza e non come pene accessorie o pene sui generis, non opera il principio di irretroattivita’», sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., norma concernente «esclusivamente la pena» (richiama, sul punto: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza del 15 gennaio 2009, n. 8404; sezione terza penale, sentenza del 15 ottobre 2002, n. 40703; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 2000, n. 7045; sezione prima penale, sentenza del 19 maggio 1999, n. 3717; sezione seconda penale, sentenza del 3 ottobre 1996, n. 3655; sezione sesta penale, sentenza del 17 novembre 1995, n. 775). 1.2. – Tanto premesso, il giudice a quo ritiene che le norme censurate, «interpretate in conformita’ al «diritto vivente» di origine giurisprudenziale», siano in contrasto con l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, secondo cui «non puo’ essere inflitta una pena piu’ grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato e’ stato consumato». Il suddetto art. 7 – sottolinea il remittente – si pone come «norma interposta», ovvero come disposizione «subcostituzionale», che finisce «per integrare e dare contenuto» al dettato dell’art. 117, primo comma, Cost., sicche’ la sua violazione da parte di norma di legge ordinaria integra un contrasto con tale parametro costituzionale. Conclusione, questa, proposta «dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007», pronunce che hanno «definitivamente chiarito» – si nota ancora nell’ordinanza di rimessione – «che il giudice e’ tenuto a valutare la compatibilita’ costituzionale di ciascuna norma di legge ordinaria, anche nelle materie penalistiche, con le norme della Cedu», le quali, peraltro, rilevano non «in se’ considerate», bensi’ «come prodotto della interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo nelle sue sentenze». Orbene, «proprio con riferimento al principio fissato dall’art. 7 della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha puntualizzato» – osserva sempre il remittente – che nell’individuazione del concetto di pena e’ necessario «andare al di la’ delle apparenze» per valutare «se una data misura costituisca pena ai sensi di tale norma», verificando se essa «sia stata imposta a seguito di una condanna per un reato», per poi attribuire rilievo ad altri elementi, come «la natura e lo scopo della misura in questione; la sua qualificazione nel diritto interno; le procedure correlate alla sua adozione ed esecuzione». Tali affermazioni, fatte dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 9 febbraio 2005, resa nella causa n. 307-A/1995, Welch contro Regno Unito (che, come rammenta il remittente, ha riconosciuto la violazione dell’art. 7 della Convenzione proprio «in un caso di applicazione retroattiva della confisca di beni disposta nei riguardi di un trafficante di droga condannato a non ridotta pena detentiva»), sono state ulteriormente precisate dalla sua successiva giurisprudenza. Essa, infatti, ha specificato che la garanzia sancita dall’art. 7, in quanto «elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione, come dimostra il fatto che l’art. 15 non autorizza alcuna deroga», sicche’ la sua interpretazione ed applicazione deve avvenire «in modo da assicurare una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie», giacche’, se la norma de qua «vieta principalmente di estendere il campo di applicazione dei reati esistenti a fatti che, in precedenza, non costituivano reati, impone altresi’ di non applicare la legge penale in maniera estensiva a pregiudizio dell’imputato» (in tal senso, v. la sentenza del 20 gennaio 2009, resa nella causa 75909/2001, Fondi s.r.l. ed altri contro Italia). 1.3. – L’applicazione di tali principi, destinati ad integrare – prosegue il remittente – «il dettato normativo dell’art. 117 Cost.», dovrebbe comportare, «in un’ottica di definitivo superamento della precedente, diversa, soluzione privilegiata dalla Consulta con l’ordinanza n. 392 del 1987», l’illegittimita’ costituzionale delle norme censurate. In tale prospettiva, si sottolinea, in primo luogo, che «la confisca del veicolo», piuttosto che «soddisfare un bisogno di natura cautelare», realizzerebbe «una funzione sanzionatoria e meramente repressiva». Lo confermerebbe la duplice circostanza «che la misura e’ applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolosita’ oggettiva») e che la sua applicazione «non impedisce in se’ l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva», sicche’, «al di la’ della "etichetta" formale, la confisca in argomento si traduce in una sanzione patrimoniale di natura repressiva, dunque parificabile, ai fini sopra indicati, alla sanzione penale». In secondo luogo, si evidenzia che l’efficacia retroattiva «della nuova disciplina che ha introdotto tale forma di confisca comporterebbe un’applicazione estensiva della disposizione penale, sanzionando, in maniera pesantemente pregiudizievole, un soggetto che, all’epoca della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento sull’esistenza di una disposizione penale che non prevedeva l’adottabilita’ di quel tipo di provvedimento ablatorio». Ne’, infine, andrebbe trascurata la circostanza – osserva il giudice a quo – che la confisca del veicolo «va disposta anche nei riguardi del conducente che abbia rifiutato di sottoporsi all’esame alcolemico del sangue», cio’ che ne confermerebbe la natura di provvedimento repressivo. 1.4. – La correttezza di tali rilievi – secondo il remittente – sarebbe confermata dall’ordinanza n. 97 del 2009 della Corte costituzionale (erroneamente indicata, peraltro, come n. 92 del 2009) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale avente ad oggetto la confisca «per equivalente» di cui all’art. 322-ter cod. pen. e all’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008). La citata pronuncia, difatti, ha evidenziato che «la mancanza di pericolosita’ dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un «rapporto di pertinenzialita’» (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, cosi’, una natura «eminentemente sanzionatoria», che impedisce l’applicabilita’ a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art. 200 c.p.», pervenendo a tale conclusione in base al duplice rilievo che «il secondo comma dell’art. 25 Cost. vieta l’applicazione retroattiva di una sanzione penale, come deve qualificarsi la confisca per equivalente, e che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto in contrasto con l’art. 7 della Convenzione l’applicazione di una sanzione riconducibile proprio ad un’ipotesi di confisca per equivalente» (si tratta della gia’ citata sentenza del 9 febbraio 2005, nella causa n. 307-A/1995, Welch contro Regno Unito). 1.5. – Su tali basi, quindi, il remittente ha sollevato la questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 200 e 236 cod. pen. e degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada. Dedotta, cosi’, la violazione degli artt. 3 e 117 Cost., il remittente – non senza osservare che la questione e’ rilevante, essendo il decreto penale parificato, ad ogni effetto, alla sentenza di condanna, ed essendo stato accertato a carico dell’imputato il superamento del limite di 1,50 del tasso alcolemico fissato dall’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada – ha concluso per la declaratoria di illegittimita’ costituzionale delle norme censurate «nella parte in cui consentono il sequestro preventivo e, in caso di sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, la confisca obbligatoria del veicolo, non appartenente a terzo estraneo, con il quale e’ stato commesso il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool o il reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, anche quando tali reati siano stati commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore del suddetto decreto-legge». 2. – Non e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. – Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato – in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articoli, questi ultimi, censurati dal remittente nel testo modificato, rispettivamente, dall’art. 4, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125. 1.1. – In particolare, il giudice remittente – essendo stata richiesta dal pubblico ministero, nel giudizio principale, l’emissione di decreto penale di condanna, in relazione alla fattispecie di reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada – rimarca il fatto di dover applicare all’imputato, retroattivamente, la misura della confisca del veicolo, non essendo questa prevista all’epoca del commesso reato. Difatti, in forza di quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, in caso di condanna dell’imputato per la fattispecie criminosa oggetto del giudizio a quo (e per quella di cui all’art. 187 del codice della strada, norma, per tale motivo, anch’essa coinvolta dal remittente nell’incidente di costituzionalita’), «e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». Orbene, proprio il riferimento all’articolo da ultimo citato avrebbe l’effetto di rendere operativa, nella specie, la previsione di cui all’art. 200, primo comma, cod. pen. (cui rinvia, quanto alle misure di sicurezza patrimoniali, l’art. 236, secondo comma, del medesimo codice), in base alla quale «le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione». 1.2. – Tanto premesso in fatto, il giudice a quo ritiene le norme suddette in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. Sarebbe, infatti, violato l’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui «non puo’ essere inflitta una pena piu’ grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato e’ stato consumato»; norma interpretata dalla Corte di Strasburgo come applicabile anche nei riguardi della misura della confisca (e’ richiamata la sentenza pronunciata dalla Grande Chambre il 9 febbraio 1995, nella causa n. 307-A/1995, Welch contro Regno Unito). In particolare, la confisca del veicolo adoperato per commettere i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, lungi dal «soddisfare un bisogno di natura cautelare», realizzerebbe – secondo il remittente – «una funzione sanzionatoria e meramente repressiva». Lo confermerebbero, per un verso, la circostanza che la misura de qua e’ destinata a ricevere applicazione «anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolosita’ oggettiva») ed inoltre, per altro verso, la constatazione che la sua operativita’ «non impedisce in se’ l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva». Ne conseguirebbe, cosi’, che, al di la’ della qualificazione formale, la confisca in argomento si tradurrebbe in una sanzione patrimoniale di natura repressiva, da parificare – in base alla citata sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – «alla sanzione penale» e, dunque, non suscettibile di efficacia retroattiva, se non in violazione del citato art. 7 della CEDU. Inoltre, la retroattivita’ della misura in esame – sempre secondo il giudice a quo – sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima per il fatto di comportare «un’applicazione estensiva della disposizione penale, sanzionando, in maniera pesantemente pregiudizievole, un soggetto che, all’epoca della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento sull’esistenza di una disposizione penale che non prevedeva l’adottabilita’ di quel tipo di provvedimento ablatorio». 2. – In via preliminare, dovendo questa Corte vagliare la conformita’ delle norme censurate all’art. 7 della CEDU, e’ necessario verificare se ricorrano le condizioni in presenza delle quali, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007), uno scrutinio siffatto puo’ essere effettuato. Ed invero, in particolare la seconda di tali sentenze ha affermato che «questa Corte, qualora sia sollevata una questione di legittimita’ costituzionale di una norma nazionale rispetto all’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto – insanabile in via interpretativa – con una o piu’ norme della CEDU», deve preliminarmente accertare l’esistenza del contrasto «e, in caso affermativo, verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tutela dei diritti fondamentali almeno equivalente al livello garantito dalla Costituzione italiana» (cosi’ la sentenza n. 349 del 2007). Piu’ di recente, questa Corte – con una decisione intervenuta, tra l’altro, in materia di confisca di beni – ha ribadito che «in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, puo’ porsi un dubbio di costituzionalita’, ai sensi del primo comma dell’art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa», giacche’ soltanto «ove l’adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l’eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimita’ costituzionale, questa Corte potra’ essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalita’ della disposizione di legge» (sentenza n. 239 del 2009). 2.2. – Nel caso in esame, tuttavia, deve escludersi che il contrasto denunciato potesse essere superato dal remittente in via interpretativa. 2.2.1. – Difatti, la pressoche’ unanime giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che l’ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada (nel testo novellato dall’art. 4, comma 1, lettera b), del d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008) si applica anche alle condotte poste in essere prima dell’entrata in vigore della novella (in tal senso, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 4 giugno 2009, n. 32932; sentenza 3 aprile 2009, n. 38179; sentenza 27 gennaio 2009, n. 9986). E’ rimasta, dunque, del tutto isolata la decisione della stessa Corte secondo cui il «richiamo all’art. 240, secondo comma, cod. pen.» (contenuto nel testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada) avrebbe «solo l’intento di rimarcare l’obbligatorieta’ della confisca e non quello di affermare che il caso disciplinato rientri tra quelli che detta disposizione contempla», cio’ che renderebbe, pertanto, «non estensibile» alla misura qui in esame «la regola dettata dall’art. 200 cod. pen.», vale a dire quella dell’applicazione retroattiva della misura di sicurezza (cosi’ sezione IV penale, sentenza 29 aprile 2009, n. 32916). In queste condizioni, pertanto, e’ preclusa a questa Corte la possibilita’ di una soluzione del tipo di quella che e’ stata proposta, di recente, con riferimento ad analoga questione di legittimita’ costituzionale avente ad oggetto – ancora in relazione all’art. 7 della CEDU – la cosiddetta «confisca per equivalente», ex art. 322-ter del codice penale. E’ stata, infatti, proprio la constatazione di quanto «affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce» ad aver permesso a questa Corte di riconoscere a tale ipotesi di confisca «una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, cosi’, una natura "eminentemente sanzionatoria", che impedisce l’applicabilita’ a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art. 200 cod. pen.». Su tali basi questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza, per erroneita’ del presupposto interpretativo, della questione allora sollevata (ordinanza n. 97 del 2009). 2.2.2. – Ne’ e’ senza rilievo, nella medesima prospettiva, la diversa formulazione letterale dell’art. 322-ter cod. pen. rispetto all’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. La prima di tali norme, infatti, si limita a stabilire che, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 cod. pen., anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, cod. pen., «e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato», senza, dunque, contenere alcun riferimento all’art. 240 cod. pen. Anche il dato testuale, pertanto, impone a questa Corte di affermare che il denunciato contrasto tra le disposizioni censurate e la norma sub-costituzionale invocata dal remittente, come parametro interposto, «sia effettivamente insanabile attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo» (sentenza n. 311 del 2009). 3. – L’esame nel merito della presente questione di legittimita’ costituzionale impone, tuttavia, una ulteriore precisazione preliminare, anche nella prospettiva di una piu’ specifica delimitazione del thema decidendum ora sottoposto al vaglio di questa Corte. 3.1. – Occorre, infatti, muovere dalla constatazione che una pur risalente giurisprudenza costituzionale ha affermato che «la confisca puo’ presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica», giacche’, se il suo contenuto consiste sempre nella «privazione di beni economici», essa «puo’ essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalita’, si’ da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa» (sentenza n. 29 del 1961). La necessita’ di tenere nettamente distinte le singole ipotesi di confisca e’, del resto, anche conseguenza della differenza esistente – in campo penale – tra le nozioni di pena e di misura di sicurezza, i cui riflessi, oltretutto, si riverberano nella differente disciplina, fissata dai commi secondo e terzo dell’art. 25 Cost., del fenomeno della successione, nel tempo, delle norme relative ai due istituti. 3.1.1. – Difatti, con la sentenza n. 53 del 1968, questa Corte ha rilevato come «la inserzione della pena e della misura di sicurezza nell’ambito di una categoria unica» (quella generale di sanzione, intesa come «reazione dell’ordinamento alla inosservanza della norma») non abbia avuto come effetto di eliminare «quelli che sono i caratteri particolari dei due mezzi di tutela giuridica». «Nessuno sforzo di accostamento», prosegue la citata sentenza, «potra’ infatti valere ad eliminare la differenza, essenziale e di natura, che nettamente si manifesta: la differenza cioe’ fra la reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l’attuazione, propria della misura di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro». Da tale premessa la citata sentenza ha fatto discendere «altre fondamentali note differenziali tra i due mezzi di tutela giuridica». Tra di esse, in particolare, rileva, ai fini che qui interessano, la scelta di individuare «la norma valida per la misura di sicurezza», diversamente da quanto previsto per la pena, in «quella del tempo della sua applicazione». E’ in questi termini, dunque, che viene spiegata la formulazione non omogenea dei commi secondo e terzo dell’art. 25 Cost., giacche’ «soltanto per la pena», l’uno «ribadisce il cosiddetto principio di stretta legalita’, disponendo che "nessuno puo’ essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso"», mentre l’altro «lascia ferma nell’ordinamento la disposizione dell’art. 200 del Codice penale, in forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione"; cioe’ non da un imperativo giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l’ordinamento riconoscera’ piu’ idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale» (citata sentenza n. 53 del 1968). 3.1.2. – A giustificare, pertanto, la ritenuta retroattivita’ delle misure di sicurezza, con riguardo soprattutto a quelle di natura personale, e’ la finalita’, loro propria, di assicurare una efficace lotta contro il pericolo criminale, finalita’ che potrebbe richiedere che il legislatore, sulla base di circostanze da esso discrezionalmente valutate, preveda che sia applicata una misura di sicurezza a persone che hanno commesso determinati fatti prima sanzionati con la sola pena (o con misure di sicurezza di minore gravita’). In altri termini, tale retroattivita’ risulta connaturata alla circostanza che le misure di sicurezza personali costituiscono strumenti preordinati a fronteggiare uno stato di accertata pericolosita’; funzione che esse assolvono con i mezzi che dalle differenti scienze, chiamate specificamente a fornirli, potranno essere desunti. 3.1.3. – Nondimeno, la presa d’atto proprio delle peculiari caratteristiche e funzioni che, rispetto alle pene, presentano le misure di sicurezza ha portato la dottrina a sottolineare la necessita’, a fronte di ogni reazione ad un fatto criminoso che il legislatore qualifichi in termini di misura di sicurezza, di un controllo in ordine alla sua corrispondenza non solo nominale, ma anche contenutistica, alla natura spiccatamente preventiva di detti strumenti. Cio’, al fine di impedire che risposte di segno repressivo, e quindi con i caratteri propri delle pene in senso stretto, si prestino ad essere qualificate come misure di sicurezza, con la conseguenza di eludere il principio di irretroattivita’ valido per le pene. 3.1.4. – Una preoccupazione analoga – e cioe’ quella di evitare che singole scelte compiute da taluni degli Stati aderenti alla CEDU, nell’escludere che un determinato illecito ovvero una determinata sanzione o misura restrittiva appartengano all’ambito penale, possano determinare un surrettizio aggiramento delle garanzie individuali che gli artt. 6 e 7 riservano alla materia penale – e’, del resto, alla base dell’indirizzo interpretativo che ha portato la Corte di Strasburgo all’elaborazione di propri criteri, in aggiunta a quello della qualificazione giuridico-formale attribuita nel diritto nazionale, al fine di stabilire la natura penale o meno di un illecito e della relativa sanzione. In particolare, la Corte europea ha attribuito alternativamente rilievo, a tal fine, o alla natura stessa dell’illecito – da determinare, a propria volta, sulla base di due sottocriteri, costituiti dall’ambito di applicazione della norma che lo preveda e dallo scopo della sanzione – ovvero alla gravita’, o meglio al grado di severita’, della sanzione irrogata. 3.1.5. – Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava, pertanto, il principio secondo il quale tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto. Principio questo, del resto, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale – data l’ampiezza della sua formulazione («Nessuno puo’ essere punito…») – puo’ essere interpretato nel senso che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), e’ applicabile soltanto se la legge che lo prevede risulti gia’ vigente al momento della commissione del fatto sanzionato. D’altronde, questa Corte non solo ha affermato che, per le misure sanzionatorie diverse dalle pene in senso stretto, sussiste «l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse» (sentenza n. 447 del 1988), ma anche precisato come la necessita’ «che sia la legge a configurare, con sufficienza adeguata alla fattispecie, i fatti da punire» risulti pur sempre «ricavabile anche per le sanzioni amministrative dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione» (sentenza n. 78 del 1967). A cio’ e’ da aggiungere che anche la disciplina generale relativa agli illeciti amministrativi depenalizzati – recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – ha stabilito che «Nessuno puo’ essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (art. 1, primo comma), dettando, cosi’, una regola che si pone come principio generale di quello specifico sistema. 3.2. – Orbene, alla luce delle suindicate premesse, occorre verificare se l’ipotesi di confisca prevista dall’art. 186 del codice della strada – secondo la prospettiva indicata dal giudice remittente – costituisca una misura di carattere sanzionatorio e, dunque, se la sua applicazione retroattiva, ponendosi in contrasto con la descritta interpretazione che dell’art. 7 della CEDU ha fornito la Corte dei diritti dell’uomo, integri una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. 4. – Tale evenienza ricorre – nei limiti di seguito meglio precisati – nel caso di specie, donde la fondatezza, negli stessi limiti, della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada. 4.1. – Preliminarmente deve essere chiarito che il riconoscimento della natura di misura sanzionatoria, propria della confisca in esame, comporta l’inammissibilita’ delle questioni che investono gli artt. 200 e 236 cod. pen. Una volta escluso, come si specifichera’ meglio nel prosieguo, che nel caso in esame venga in rilievo una misura di sicurezza, risulta irrilevante, nel giudizio a quo, la questione relativa alla compatibilita’ con l’art. 7 della CEDU delle norme suddette, giacche’ esse hanno la funzione di regolare l’applicazione delle misure di sicurezza in senso proprio e non di misure, in senso lato, sanzionatorie. 4.2. – Del pari inammissibile deve essere considerata la questione di costituzionalita’ relativa all’art. 187, comma 1, ultimo periodo, del codice della strada, pure sollevata dal remittente, trattandosi di una norma che – estendendo la previsione della confisca del veicolo, stabilita a carico del responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, anche all’autore del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – non viene in rilievo nel giudizio a quo. 5. – La natura essenzialmente sanzionatoria della confisca – prevista dall’art. 186 del codice della strada – deve essere affermata, innanzitutto, sulla base degli esatti rilievi formulati dal giudice remittente. 5.1. – Questi, difatti, sottolinea come la confisca che dovrebbe essere applicata nel giudizio a quo, al di la’ della sua qualificazione formale, presenti «una funzione sanzionatoria e meramente repressiva» e non invece preventiva. A tale conclusione il remittente perviene sulla base della duplice considerazione che tale «misura e’ applicabile anche quando il veicolo dovesse risultare incidentato e temporaneamente inutilizzabile» (e, dunque, «privo di attuale pericolosita’ oggettiva») e che la sua operativita’ «non impedisce in se’ l’impiego di altri mezzi da parte dell’imputato, dunque un rischio di recidiva», sicche’ la misura della confisca si presenta non idonea a neutralizzare la situazione di pericolo per la cui prevenzione e’ stata concepita. 5.2. – D’altra parte, il carattere sanzionatorio, proprio di tale misura, risulta confermato da quanto ritenuto da questa Corte in relazione alla confisca di ciclomotori o motoveicoli, prevista dall’art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, allorche’ detti mezzi siano «utilizzati per commettere un reato». Questa Corte – nel ritenere «non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori o motoveicoli» – ha qualificato come «sanzione accessoria» tale forma di confisca (sentenza n. 345 del 2007, in particolare il punto 5. del Considerato in diritto). Ne’, infine, vanno trascurate le peculiari circostanze con riferimento alle quali la citata sentenza e’ pervenuta a tale conclusione, essendosi questa Corte pronunciata relativamente ad un’ipotesi di confisca disposta proprio «nel caso contemplato dall’art. 186 del codice della strada», rispetto al quale si e’ riconosciuto «un rapporto di necessaria strumentalita’ tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato», giustificando, cosi’, anche su queste basi, l’affermazione della natura sanzionatoria della confisca del mezzo (sentenza n. 345 del 2007, ancora al punto 5. del Considerato in diritto). 6. – In conclusione, da quanto sopra consegue che, per rendere compatibile con l’art. 7 della CEDU – e quindi con l’art. 117, primo comma, Cost. – il novellato testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, e’ sufficiente limitare la declaratoria di illegittimita’ costituzionale alle sole parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», dalle quali soltanto deriva l’applicazione retroattiva della misura in questione. Tale esito e’, infatti, sufficiente a recidere il legame che – in contrasto con le indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto di quella di Strasburgo – l’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008, ha inteso stabilire tra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale, limitatamente alle
parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice
penale», dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come
modificato dell’art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24
luglio 2008, n. 125;
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita’
costituzionale degli articoli 200 e 236 del codice penale e
dell’articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto
legislativo n. 285 del 1992, nel testo novellato dall’art. 4, comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 125 del 2008,
sollevate – in riferimento agli articoli 3 e 117 della Costituzione –
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di
Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Quaranta

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 195 26 maggio 2010 – 04 giugno 2010 .

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 22 giugno 2009, depositato in cancelleria il 30 giugno 2009 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese; Uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione Lazio. Ritenuto in fatto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), il cui art. 1, in particolare, dispone quanto segue: «1. In considerazione del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, al fine di favorire la razionalizzazione degli organici, assicurare il buon andamento dell’amministrazione evitando interruzioni e disfunzioni nell’attivita’ gestionale, e’ fatta salva la qualifica o categoria gia’ attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive modifiche, purche’ lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personale dei ruoli regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. E’ fatta salva la posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell’espletamento delle funzioni o mansioni, correlate alla qualifica o categoria gia’ rivestita, purche’ formalmente attribuite». Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che scopo della legge censurata e’ il mantenimento degli obiettivi perequativi fissati dall’art. 22 della legge della Regione Lazio 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale), con la quale, ai fini della soluzione delle «sperequazioni determinatesi in sfavore del personale regionale non inquadrato ai sensi delle leggi fino ad allora intervenute in materia e richiamate dalla stessa norma», si rinviava ad un «successivo provvedimento legislativo». Il ricorrente inoltre riferisce che e’ successivamente stato approvato il regolamento della Giunta regionale 10 maggio 2001, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25), che ha disciplinato puntualmente il procedimento relativo al nuovo inquadramento del personale interessato alla c.d. perequazione, la cui conclusione ha condotto all’attribuzione di nuove qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, a circa 480 dipendenti regionali, risultati in possesso dei requisiti richiesti. Tale regolamento, tuttavia, e’ stato dichiarato illegittimo dal Tar Lazio, con sentenza depositata in data 11 aprile 2008, n. 3108, i cui effetti esecutivi sono stati confermati, in sede cautelare, dal Consiglio di Stato, con ordinanze n. 3925, n. 3926 e n. 3921 del 18 luglio 2008. Tutto cio’ premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la disciplina legislativa regionale censurata sia costituzionalmente illegittima sotto diversi profili. In primo luogo, essa violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto sarebbe «manifestamente errato, perche’ privo di contenuto», il riferimento da essa effettuato alla disposizione di cui all’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996, la quale «non individua alcun criterio in base al quale realizzare i diversi inquadramenti del personale in servizio», tanto che essa a sua volta rinvia ad un successivo provvedimento. In secondo luogo, la disciplina impugnata si porrebbe in contrasto, ad avviso del ricorrente, con «i principi di imparzialita’ e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost.», perche’, nel far salvi gli inquadramenti disposti all’esito del procedimento di perequazione previsto dal regolamento annullato dal Tar del Lazio insieme ai relativi atti applicativi, da un lato, avrebbe sostanzialmente eluso le statuizioni del giudice amministrativo e, dall’altro, avrebbe consentito l’accesso dei dipendenti a funzioni piu’ elevate in deroga alla regola del pubblico concorso e in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale tale deroga e’ ammissibile solo «in presenza di peculiari ragioni giustificatrici» e comunque «non sono ragionevoli le norme che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori». 2. – Si e’ costituita in giudizio, con atto depositato in data 28 luglio 2009, la Regione Lazio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato manifestamente inammissibile o, in subordine, che le censure in esso contenute siano dichiarate manifestamente infondate. La difesa regionale ritiene, in particolare, che la prima censura svolta dal Presidente del Consiglio dei ministri, relativa alla irragionevolezza asseritamente connessa alla mancata individuazione dei criteri per gli inquadramenti del personale in servizio, sia infondata dal momento che la legge impugnata «ha inteso dare fondamento legislativo alle previsioni di cui al regolamento regionale n. 2 del 2001», che «prevedeva proprio quei criteri di inquadramento la cui mancanza» viene lamentata dal ricorrente. Del resto – osserva ancora la Regione – la disciplina legislativa regionale censurata «non fa altro che mantenere fermi gli inquadramenti gia’ disposti in forza della legge regionale n. 25 del 1996 e del regolamento regionale n. 2 del 2001, sicche’ non aveva alcun bisogno di stabilire criteri che, in realta’, erano gia’ stati fissati in precedenza». Quanto alla censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per asserita elusione delle statuizioni del giudice amministrativo, la difesa regionale osserva che la pronuncia del Tar Lazio n. 3108 del 2008 ha annullato per vizio di incompetenza il regolamento regionale n. 2 del 2001, e i relativi atti applicativi, cio’ in quanto la Regione Lazio aveva adottato un regolamento e non una legge regionale. Sicche’ la legge impugnata «lungi dal contrastare, porta esattamente ad effetto quanto stabilito dal Tar del Lazio, procedendo all’adozione di quell’atto legislativo del quale il giudice amministrativo aveva constatato (e censurato) la carenza». Inoltre, la difesa regionale ritiene che non sussista alcun divieto di adottare leggi che incidano sui procedimenti giurisdizionali in corso, purche’ non annullino gli effetti del giudicato, che nella fattispecie in esame non si e’ formato. Con riferimento, infine, alla censura relativa alla asserita violazione del principio del concorso pubblico, la difesa regionale considera sussistenti le condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale affinche’ siano consentite deroghe alla regola del concorso pubblico: in primo luogo, l’area di validita’ della deroga sarebbe infatti «delimitata in modo molto preciso, essendo applicabile solo ed esclusivamente ad una categoria puntualmente indicata di dipendenti regionali»; in secondo luogo, la deroga sarebbe giustificata da «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», consistenti nell’esigenza di soddisfare le «finalita’ perequative gia’ perseguite con il regolamento regionale n. 2 del 2001». 3. – In data 20 aprile 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria con la quale ha ribadito quanto sostenuto nell’atto introduttivo del giudizio. La difesa erariale ha rilevato, in particolare, che anche il Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza depositata il 4 agosto 2010, ha sollevato questione di legittimita’ costituzionale della legge censurata, in ordine alla quale ha «diffusamente (e condivisibilmente) rappresenta[to] dubbi di legittimita’ costituzionale». 4. – In data 20 aprile 2010, la Regione Lazio ha depositato a sua volta memoria, confermando e sviluppando le argomentazioni esposte nell’atto di costituzione. La difesa regionale ritiene, preliminarmente, che il ricorso sia inammissibile, perche’ riferito ad una intera legge regionale le cui previsioni non sono tutte oggetto di argomentata censura, o, comunque, parzialmente inammissibile, dovendo essere scrutinato con esclusivo riguardo all’art. 1, comma 1, della legge impugnata. Nel merito, la difesa regionale ribadisce quanto affermato nell’atto di costituzione. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), la quale stabilisce, in particolare, che «e’ fatta salva la qualifica o categoria gia’ attribuita al personale alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell’applicazione dell’articolo 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull’organizzazione regionale) e successive modifiche, purche’ lo stesso abbia svolto le funzioni o mansioni corrispondenti alla predetta qualifica o categoria, conferite con atto formale ed effettivamente esercitate per almeno un triennio». Ad avviso del ricorrente la disciplina impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Essa, nel far salvi gli effetti di provvedimenti di reinquadramento di dipendenti regionali adottati in applicazione del regolamento della Giunta regionale 10 maggio 2001, n. 2 (Regolamento di attuazione dell’art. 22, comma 8, della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25), a sua volta attuativo dell’art. 22 della legge della Regione Lazio n. 25 del 1996, da un lato, eluderebbe la pronuncia con cui il Tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il predetto regolamento n. 2 del 2001 e, dall’altro lato, consentirebbe l’accesso dei dipendenti a funzioni piu’ elevate in deroga alla regola del pubblico concorso. Tale normativa violerebbe poi l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto sarebbe «manifestamente errato, perche’ privo di contenuto», il riferimento da essa effettuato alla disposizione di cui all’art. 22, comma 8, della legge della Regione Lazio n. 25 del 1996. 2. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilita’ sollevata dalla Regione Lazio per avere il ricorrente impugnato una intera legge regionale. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono infatti «ammissibili […] le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure» (fra le molte, sentenza n. 201 del 2008). Nel caso in esame, e’ palese che le norme contenute nella legge impugnata sono omogenee e tutte coinvolte dalle censure formulate nel ricorso. Il testo legislativo censurato si compone, infatti, di due articoli: il primo dispone la «perequazione» che e’ oggetto diretto delle censure argomentate nel ricorso (comma 1), ne circoscrive l’area dei destinatari (comma 2) e ne regola, infine, gli effetti sul piano della posizione economica del personale che vi e’ interessato (comma 3); il secondo si limita a regolare l’entrata in vigore della legge. 3. – Nel merito, la questione e’ fondata con riferimento al principio del concorso pubblico, di cui all’art. 97 Cost. La disciplina oggetto di censura concerne i meccanismi di inquadramento dei dipendenti regionali provenienti da altre amministrazioni. Con la legge della Regione Lazio 23 marzo 1988, n. 15 (Reinquadramento del personale gia’ inquadrato alla Regione con l.r. 15 gennaio 1983, n. 2 e con l.r. 15 gennaio 1983, n. 3), alcune categorie di dipendenti regionali, gia’ inquadrati in base alla corrispondenza fra le qualifiche rivestite nell’ente di provenienza e quelle proprie dell’ordinamento regionale, hanno ottenuto una revisione di tale inquadramento, sulla base di un criterio piu’ favorevole, fondato sui titoli posseduti ad una certa data e, in particolare, sull’anzianita’ di servizio. Cio’ ha prodotto una situazione di asserita «sperequazione» rispetto ai dipendenti che non hanno potuto beneficiare di tale piu’ favorevole criterio di inquadramento, per rimediare alla quale e’ intervenuto, dapprima, l’art. 22, comma 8, della legge della Regione Lazio n. 25 del 1996 (che pero’ si e’ limitato a rinviare ad un «successivo provvedimento») e, in seguito, il regolamento n. 2 del 2001, che ha esteso anche al personale in precedenza escluso il diritto di ottenere la revisione del proprio inquadramento, secondo i piu’ favorevoli criteri previsti dalla legge regionale n. 15 del 1988. Il successivo annullamento di tale regolamento, unitamente agli atti di reinquadramento in base ad esso adottati, da parte del Tribunale amministrativo regionale, ha indotto, infine, il legislatore regionale ad approvare la disciplina impugnata, volta a sanare la posizione dei dipendenti regionali «perequati». Tale disciplina, nel riconoscere ad un vasto numero di dipendenti regionali (ivi compresi molti dirigenti) l’accesso ad un livello superiore di inquadramento, acquisito in base ad un procedimento di «perequazione» esclusivamente ad essi riservato, rappresenta una deroga al principio del concorso pubblico. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, infatti, il concorso pubblico, quale «forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni», e’ necessario non soltanto nelle «ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, [ma anche…] nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti gia’ in servizio (cio’ che comunque costituisce una "forma di reclutamento")» (fra le molte, sentenza n. 293 del 2009). Questa Corte ha piu’ volte affermato che la facolta’ del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere «delimitata in modo rigoroso» (fra le piu’ recenti, sentenze n. 100 e n. 9 del 2010). Simili deroghe possono infatti considerarsi legittime solo quando funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle» (sentenza n. 293 del 2009). Ebbene, nella fattispecie in esame, tali esigenze non ricorrono. Non puo’ essere infatti condivisa la tesi della difesa regionale, secondo cui la deroga al concorso pubblico introdotta dalla disciplina impugnata sarebbe giustificata dalle finalita’ «perequative» che la ispirano. A prescindere dalla circostanza che la c.d. «perequazione», assicurata dalle disposizioni censurate, determinerebbe, a sua volta, una piu’ grave disparita’ di trattamento fra i dipendenti che ne verrebbero a beneficiare e quelli che hanno avuto accesso alle medesime qualifiche in virtu’ del superamento di un concorso, va comunque rilevato che questa Corte ha avuto modo, in piu’ occasioni, di chiarire quale sia la natura delle «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» che consentono al legislatore di derogare al principio costituzionale del concorso pubblico. Esse devono essere ricollegabili alle peculiarita’ delle «funzioni» che il personale da reclutare e’ chiamato a svolgere (sentenza n. 293 del 2009); devono riferirsi a specifiche necessita’ «funzionali» dell’amministrazione (sentenze n. 215 del 2009 e n. 363 del 2006); devono essere desumibili dalle «funzioni» svolte dal personale reclutato (sentenza n. 81 del 2006). Alla luce di tali affermazioni, e’ da escludere che ragioni giustificative della deroga al concorso pubblico possano essere ricollegate ad un particolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della deroga o, comunque, ad esigenze strumentali dell’amministrazione, connesse alla gestione del personale. Occorre, invece, che eventuali deroghe trovino un fondamento giustificativo nella peculiare natura delle funzioni dell’amministrazione, cioe’ dei compiti ad essa attribuiti per soddisfare gli interessi della collettivita’ e per la cui realizzazione i dipendenti pubblici sono reclutati. La finalita’ di perequare trattamenti normativi e retributivi dei dipendenti in servizio risponde ad un interesse strumentale dell’amministrazione e prescinde dalla natura delle funzioni attribuite a tali dipendenti. Essa, pertanto, anche se ravvisabile nella disciplina censurata, non e’ comunque in grado di giustificare il mancato rispetto del principio del concorso pubblico. Restano assorbiti gli altri profili di censura.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale della legge della
Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di
personale).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza N. 194 26 maggio 2010 – 04 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 9-6-2010

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise),
promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 13-16 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 20
ottobre 2009 ed iscritto al n. 93 del registro ricorsi 2009.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato alla Regione Molise il 13 ottobre
2009, e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale
il 20 luglio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimita’ costituzionale
dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009,
n. 22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio
della Regione Molise), per violazione dell’art. 117, terzo comma,
nonche’ degli artt. 3 e 97 Cost.
Il testo della norma impugnata dispone che «fermo restando quanto
previsto all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n.
387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con
capacita’ di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono
autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure
semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali».
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata configurerebbe
un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito
dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla produzione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricita’), che al comma 3 stabilisce
testualmente che «la costruzione e l’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…)
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione e
dalle provincie delegate dalla regione» e al comma 5 prevede:
«all’installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui
all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e’ previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure
di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita’ di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A
allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio attivita’ di cui
agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacita’ di generazione e caratteristiche dei siti di installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di
inizio attivita’».
Ad avviso del ricorrente, la disciplina nazionale, dunque,
affidando alle Regioni o alle Province delegate il rilascio
dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili e assoggettando alla sola
denuncia di inizio attivita’ (DIA) gli impianti stessi unicamente
quando la loro capacita’ di generazione sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A del decreto legislativo medesimo,
persegue, nel rispetto dell’articolo 118 Cost., lo scopo di
assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative
relative agli impianti di grandi dimensioni, riservando ai Comuni
soltanto la competenza relativa agli impianti di piu’ piccole
dimensioni, per i quali tale esigenza non si pone e per i quali e’
sufficiente la presentazione della DIA.
L’impugnata norma regionale, fissando una soglia di potenza
diversa da quanto previsto dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 387
del 2003, violerebbe l’assetto di competenze deciso conformemente
all’art. 118 Cost. e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. La
deroga alle soglie di capacita’ di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali e’ applicabile la disciplina della
DIA, sarebbe invece introducibile solo con decreto interministeriale,
d’intesa con la Conferenza unificata. Non sarebbe quindi legittima
una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal
legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori,
senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte
rinnovabile.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la Regione
Molise.

Considerato in diritto

1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei
ministri dubita della legittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma
1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise),
per violazione dell’art. 117, terzo comma, nonche’ degli artt. 3 e 97
della Costituzione.
La norma censurata, attribuendo ai Comuni la competenza
autorizzativa degli impianti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione non superiore a 1
Mw elettrico, secondo le procedure semplificate stabilite dalle
«linee guida» regionali, porrebbe una disciplina contrastante con
quella nazionale di settore, costituita dall’art. 12 del d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla produzione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’), che affida alle
Regioni o alle Province delegate il rilascio dell’autorizzazione
unica alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili e assoggetta alla sola denuncia di inizio attivita’
(DIA) gli impianti stessi, unicamente quando la loro capacita’ di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A,
con possibilita’ di deroga alle soglie di capacita’ di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione per i quali e’ applicabile
la disciplina della DIA, solo con decreto interministeriale, d’intesa
con la Conferenza unificata.
2. – La questione, con riferimento alla violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., e’ fondata.
3. – L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22
del 2009, dispone che «fermo restando quanto previsto all’articolo
12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili con capacita’ di generazione
non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti
per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle
"linee guida" regionali».
La norma impugnata, pur richiamandosi alla disciplina statale,
crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di
impianti caratterizzati da determinate capacita’ di generazione, che
in realta’ risulta derogatoria rispetto all’assetto delineato dal
d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed
esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e
ove la capacita’ di generazione degli stessi impianti sia inferiore
alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387
del 2003, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola
denuncia di inizio attivita’ (DIA).
Riguardo alla regolamentazione dei titoli abilitativi, in
particolare alle ipotesi di applicabilita’ di procedure semplificate
in alternativa all’autorizzazione unica, e’ riconoscibile l’esercizio
della legislazione di principio dello Stato in materia di
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (cui
va ricondotta la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e
fotovoltaici: sentenze n. 282 del 2009, n. 364 del 2006), per
esigenze di uniformita’ e di esercizio unitario di funzioni
amministrative relative ai problemi energetici di livello nazionale
(sentenza n. 383 del 2005), come piu’ in generale nelle materie di
competenza concorrente (sentenza n. 119 del 2010).
L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del
2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure
semplificate, concreta, del resto, una procedura uniforme mirata a
realizzare le esigenze di tempestivita’ e contenimento dei termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla
costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o
sostituisse una disciplina regionale, anche se concepita nell’ambito
di una diversa materia (ordinanza n. 203 del 2006).
Ulteriore profilo di illegittimita’ della norma regionale si
rileva nell’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando
la capacita’, dai limiti ben piu’ contenuti di cui alla tabella A
allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione
dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove
maggiori soglie di capacita’ di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza
unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(sentenze n. 119 e n. 124 del 2010).
4. – Gli ulteriori profili di censura – peraltro nemmeno
argomentati nel ricorso – sono assorbiti.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 3, comma 1,
della legge della Regione Molise 7 agosto 2009, n. 22 (Nuova
disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Finocchiaro

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.