Corte Costituzionale sentenza N. 193 26 maggio 2010 – 04 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 9-6-2010

Sentenza nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c), 7, comma 2, lettera a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, 8, comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3, e dell’allegato B della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 agosto – 1° settembre 2009, depositato in cancelleria il 4 settembre 2009 ed iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2009. Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giovanna Scollo per la Regione Piemonte. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 28 agosto 2009 e depositato il successivo 4 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c), 7, comma 2, lettera a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, 8, comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3, e dell’allegato B della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’). 2. – L’art. 5 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 individua quattro categorie di aree protette a gestione regionale, provinciale e locale: parchi naturali, riserve naturali, zone naturali di salvaguardia e riserve speciali. Il comma 1, lettera c), del medesimo art. 5 specifica che nelle zone naturali di salvaguardia il regime d’uso e di tutela non condiziona l’attivita’ venatoria e che esse sono caratterizzate da elementi di interesse ambientale o costituenti graduale raccordo tra il regime d’uso e di tutela delle altre tipologie di aree facenti parte della rete ecologica regionale ed i territori circostanti. Il successivo art. 8, comma 4, dispone che nelle predette zone naturali di salvaguardia si applicano i divieti nelle aree protette classificate come parco naturale o riserva naturale, ad eccezione dei divieti di attivita’ venatoria, di introduzione ed utilizzo di armi o mezzi di cattura, di sorvolo a bassa quota di velivoli. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevato che dal combinato disposto di tali due ultime disposizioni emerge che l’attivita’ venatoria e’ consentita nelle zone naturali di salvaguardia, lamenta la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), il quale prevede, invece, che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attivita’ venatoria e’ vietata salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. 2.1. – L’art. 7, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 individua le finalita’ perseguite dai soggetti gestori delle aree protette, prevedendo, in particolare: che i soggetti gestori dei parchi naturali perseguono, tra gli altri fini, quello di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico (art. 7, comma 2, lettera a), n. 3) e quello di garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l’equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali (art. 7, comma 2, lettera a), n. 4); che i soggetti gestori delle riserve speciali perseguono, tra gli altri fini, quello di tutelare, gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione (art. 7, comma 2, lettera d), n. 1). Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la finalita’ di tutelare il patrimonio storico-culturale e architettonico attribuita al soggetto gestore del parco naturale dall’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 sarebbe in contrasto con gli artt. 4 e 5 (soprattutto commi 6 e 7) e con l’intera parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che attribuisce allo Stato le funzioni di tutela in materia di patrimonio culturale, e ritiene, conseguentemente, che sarebbero violati gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., dato che la richiamata disciplina del Codice dei beni culturali costituirebbe una «norma interposta» in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed esprimerebbe un «principio fondamentale» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Il ricorrente sostiene, poi, che la finalita’ di garantire il recupero dei valori paesaggistico-ambientali attribuita al soggetto gestore del parco naturale dall’art. 7, comma 2, lettera a), n. 4, della medesima legge regionale sarebbe in contrasto con l’intera parte III del d.lgs. n. 42 del 2004 ed, in specie, con l’art. 133, che assegnerebbe la funzione di recupero dei valori paesaggistici alla pianificazione congiunta Stato-Regione, e ritiene, conseguentemente, che sarebbero violati gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., dato che la richiamata disciplina del Codice dei beni culturali costituirebbe una «norma interposta» in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed esprimerebbe un «principio fondamentale» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Il ricorrente assume, infine, che anche la finalita’ di tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio archeologico attribuita al soggetto gestore della zona speciale dall’art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della medesima legge regionale sarebbe in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., dato che queste competenze sarebbero riservate alle Amministrazioni dello Stato e dato che non sarebbe ancora intervenuta nessuna legge statale a prevedere in materia forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 118, terzo comma, Cost. 2.2. – L’art. 26 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 prevede che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zona naturale di salvaguardia e’ redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il successivo art. 27 della medesima legge prevede che i piani naturalistici hanno valore di piano di gestione dell’area protetta e che le norme in esse contenute sono vincolanti ad ogni livello. Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che queste due ultime disposizioni sarebbero in contrasto con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 – che stabilisce il principio della prevalenza del piano paesaggistico sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette – e, conseguentemente, che violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., dato che la richiamata disciplina del Codice dei beni culturali, costituirebbe una «norma interposta» in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed esprimerebbe un «principio fondamentale» ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Per la difesa erariale le disposizioni impugnate sarebbero analoghe a quella dell’art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio 2007, n. 3, giudicata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 180 del 2008 di questa Corte, in quanto alterava l’ordine di prevalenza che la normativa statale ha fissato tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica. 2.3. – L’allegato B della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 specifica le fasi della valutazione di incidenza, prevista dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche), dei progetti o dei piani su siti rientranti nella rete ecologica europea Natura 2000. Secondo l’impugnato allegato B, tale valutazione si articola su quattro livelli (I livello: screening; II livello: valutazione appropriata; III livello: valutazione delle soluzioni alternative; IV livello: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa). In particolare, al II livello (valutazione appropriata) si prescrive la «[c]onsiderazione dell’incidenza del progetto o piano sull’integrita’ del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonche’ dei suoi obiettivi di conservazione» e «[i]n caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilita’ di mitigazione». Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che l’ultima parte di questa disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, per il quale, qualora nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria. Conseguentemente sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Per la difesa erariale, in caso di conclusione negativa della valutazione di incidenza sussisterebbe, infatti, l’obbligo di adottare misure di compensazione e non mere misure di mitigazione, quali quelle previste dalla disciplina regionale, le quali sarebbero, invece, previste in caso di conclusione positiva della valutazione di incidenza. 3. – La Regione Piemonte si e’ costituita con una memoria nella quale sostiene l’infondatezza del ricorso. 3.1. – Per quanto attiene alla censura degli artt. 5, comma 1, lettera c), e 8, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, la difesa regionale sostiene l’infondatezza della questione, rilevando che la disciplina nazionale invocata dal ricorrente (art. 22, comma 6, legge n. 394 del 1991) vieta (esattamente come la stessa legge regionale n. 19 del 2009) l’attivita’ venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, ma non la vieta affatto nelle zone naturali di salvaguardia. Zone, queste ultime, sconosciute alla disciplina nazionale, non riconducibili ne’ ai parchi ne’ alle riserve naturali regionali ed introdotte dal legislatore regionale, quali aree di graduale raccordo tra la rete ecologica regionale e le aree circostanti. 3.2. – Per quanto attiene alla censura degli artt. 7, comma 2, lettera a), n. 3 e n. 4, e 7, comma 2, e lettera d), n. 1, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 la difesa regionale sostiene che «la condivisione ed il rispetto di finalita’ di tutela, definite in primis dalla legge statale», non potrebbe in alcun modo essere intesa «come forma di prevaricazione delle competenze dello Stato». In riferimento ai mancati accordi lamentati dal ricorrente per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico o culturale, la difesa regionale rileva, poi, che l’art. 5 della legge n. 394 del 1991 prevede quale principio fondamentale la partecipazione degli enti locali nell’istituzione e nella gestione delle aree protette ed un utilizzo del territorio compatibile con la speciale destinazione dell’area e che l’art. 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede la cooperazione delle Regioni e degli enti locali in materia di tutela del patrimonio culturale, nonche’ il concorso delle Regioni nel sostenere la conservazione del patrimonio culturale e nel favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione. La difesa regionale osserva, inoltre, che sette dei nove siti individuati quali riserve speciali sarebbero «Sacri Monti», disciplinati dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico, ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell’UNESCO), in ordine ai quali, sin dal 2003, lo Stato avrebbe riconosciuto un ruolo alla Regione, mentre negli altri due siti classificati riserve speciali (La Bessa e la Benevagienna) insisterebbero da decenni vincoli di tutela ministeriale per rilevanti reperti archeologici di epoca romana. Conseguentemente, qualsiasi intervento regionale di conservazione in queste aree sarebbe preventivamente sottoposto al giudizio ed alla autorizzazione degli organismi statali preposti alla tutela. La legge regionale, pertanto, non prefigurerebbe una autonoma competenza regionale finalizzata alla tutela dei beni storico-culturali, ma al contrario traccerebbe il percorso per garantire una concomitante azione di salvaguardia e valorizzazione degli stessi. 3.3. – Per quanto attiene alla censura degli artt. 26 e 27 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, la difesa regionale sostiene che il ricorso si fonderebbe su di una erronea interpretazione delle disposizioni censurate. La sovraordinazione del piano d’area dei parchi naturali e delle zone naturali di salvaguardia, avente valore di piano territoriale regionale, su tutte le norme difformi dei piani territoriali ed urbanistici (art. 26) e la vincolativita’ ad ogni livello del piano naturalistico, avente valore di piano gestionale dell’area protetta, non negherebbero affatto la prevalenza del piano paesaggistico su ogni atto di pianificazione ad incidenza territoriale diciplinato dalla normative di settore prevista dall’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, ma andrebbero, piuttosto, intese nel senso della prevalenza di detti piani (soltanto) sugli altri strumenti di pianificazione locale riconducibili alla materia regionale del governo del territorio. Non vi sarebbe, poi, alcuna analogia tra le disposizioni attualmente impugnate e quella oggetto della sentenza n. 180 del 2008 di questa Corte, atteso che le attuali disposizioni non confondono (come invece faceva l’art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 3 del 2007) la pianificazione territoriale e quella paesaggistica, ma le tengono rigorosamente separate, pur nell’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica affermata dalla predetta sentenza n. 180 del 2008. A dimostrazione di questa sua tesi, la Regione Piemonte richiama il piano paesaggistico regionale (d’ora in poi: Ppr) approvato il 4 agosto 2009, il quale, dopo avere riconosciuto (art. 2) i contenuti dei piani d’area, dei piani paesaggistici o territoriali a valenza paesaggistica regionali e provinciali preesistenti, prevede (art. 2, comma 5) che questi devono essere sottoposti a verifica congiunta con il Ministero entro dodici mesi dalla approvazione del Ppr al fine di un loro adeguamento o di riconoscerne la natura attuativa delle previsioni del Ppr, e prevede (art. 46) che i soggetti gestori delle aree naturali protette devono conformare o adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale alle norme del Ppr entro 24 mesi dalla sua approvazione. 3.4. – Anche per quanto attiene alla censura dell’allegato B della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, la difesa regionale sostiene che il ricorso si fonderebbe su di una erronea interpretazione delle disposizioni censurate ed, in particolare, su di una confusione in ordine ai diversi momenti del procedimento in cui intervengono la valutazione delle misure di mitigazione e quella delle misure di compensazione, nonche’ in ordine alle differenti funzioni di tali due tipologie di misure. La difesa regionale specifica, al riguardo, che la disciplina contestata (nonche’ la terminologia utilizzata) sarebbe meramente recettiva di quella presente nella pubblicazione «Valutazione di piani e progetti aventi un incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE», redatta dalla Oxford Brookers University per conto della Commissione europea. In tale guida, disponibile anche sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella II fase («valutazione appropriata»), si evidenzia che, una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale sia l’incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, e’ possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione. Tali misure, specifica la difesa regionale, sempre richiamando tale pubblicazione, sarebbero concettualmente diverse dalle misure di compensazione che sono previste ed intervengono nella IV fase («valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l’incidenza negativa»), in quanto: a) le misure di mitigazione tendono alla riduzione degli effetti negativi degli interventi (e, in questo senso, se ben realizzate riducono o prevengono la stessa necessita’ di misure di compensazione); b) le misure di compensazione sono volte a garantire, nei casi in cui l’intervento e’ imprescindibile ed inevitabile, la continuita’ del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o piu’ habitat o specie nella regione biogeografia interessata. Il ricorso statale sarebbe, pertanto, infondato, laddove invoca la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, posto che anche l’impugnato allegato B, esattamente come la norma statale asseritamente violata, prevede (nella IV fase della valutazione) l’adozione di misure di compensazione ed atteso che la previsione (nella II fase della valutazione) di misure di mitigazione si aggiunge e non si sostituisce alla adozione (nella IV fase della valutazione) delle obbligatorie misure di compensazione. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in via principale, questione di legittimita’ costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c), 7, comma 2, lettera a), n. 3 e n. 4, e lettera d), n. 1, 8, comma 4, 26, comma 1, 27, comma 3, e dell’allegato B della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita’). 2. – Al fine della soluzione delle questioni proposte, occorre premettere che la istituzione di aree protette statali o regionali mira a «tutelare» ed a «valorizzare» quei territori che presentano valori culturali, paesaggistici ed ambientali, meritevoli di salvaguardia e di protezione. E non e’ dubbio, di conseguenza, che, una volta che la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 ha previsto l’esistenza di aree protette regionali, distinguendole da quelle statali sulla base del criterio della dimensione dell’interesse tutelato, e ne ha affidato alle Regioni la gestione, queste ultime devono esercitare competenze amministrative inerenti, sia alla «tutela», sia alla «valorizzazione» di tali ecosistemi. La modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, introducendo, all’art. 117, secondo comma, lettera s), la competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela» dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (sentenza n. 272 del 2009), ha mutato il quadro di riferimento in cui si inseriva la legge n. 394 del 1991, prevedendo che le competenze legislative in materia di «tutela» spettano esclusivamente allo Stato, mentre le Regioni possono esercitare soltanto funzioni amministrative di «tutela» se ed in quanto ad esse conferite dallo Stato, in attuazione del principio di sussidiarieta’, di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Nel mutato contesto dell’ordinamento, la legge quadro n. 394 del 1991 deve essere interpretata come una legge di conferimento alle Regioni di funzioni amministrative di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, da esercitare secondo il principio di cooperazione tra Stato e Regioni, come, d’altronde, precisa l’art. 1, comma 5, della legge medesima, il quale statuisce che «nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa, ai sensi dell’art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142». E’, dunque, attribuito alle Regioni l’esercizio delle funzioni amministrative indispensabili per il perseguimento dei fini propri delle aree protette: la funzione di tutela e quella di valorizzazione. Dette funzioni amministrative, che sono tra loro nettamente distinte, devono peraltro essere esercitate in modo che siano comunque soddisfatte le esigenze della tutela, come si desume dagli artt. 3 e 6 del d.lgs. 42 del 2004, nonche’ dall’art. 131 dello stesso decreto. In questo quadro, pertanto, le Regioni, se da un lato non possono invadere le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, dall’altro sono tenute a rispettare la disciplina dettata dalle leggi statali, le quali, per quanto riguarda la «tutela», prevedono il conferimento alle Regioni di precise funzioni amministrative, imponendo per il loro esercizio il rispetto del principio di cooperazione tra Stato e Regioni, e, per quanto riguarda le funzioni di «valorizzazione», dettano i principi fondamentali che le Regioni stesse sono tenute ad osservare. 3. – La prima questione posta dal ricorrente concerne l’esercizio dell’attivita’ venatoria in quelle zone che la legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009 definisce «zone naturali di salvaguardia». La questione riguarda l’art. 5, comma 1, lettera c), e l’art. 8, comma 4, che consentono l’attivita’ venatoria nelle zone naturali di salvaguardia e che sono congiuntamente impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri per contrasto con l’art. 22 della legge n. 394 del 1991, che vieta l’attivita’ venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, e, di conseguenza, per violazione dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. La questione e’ fondata. L’art. 5, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2009, nell’introdurre le cosiddette «zone naturali di salvaguardia», le classifica espressamente tra le aree protette. Si tratta, peraltro, di una tipologia di area protetta non prevista dalla disciplina statale (cui spetta, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge quadro n. 394 del 1991, la «classificazione», e quindi la «denominazione», delle aree protette) e di cui non sarebbe stata, quindi, consentita l’introduzione da parte del legislatore regionale (posto che la deliberazione 2 dicembre 1996, tuttora vigente, del Comitato per le aree naturali protette, ora sostituito dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni, non ha previsto, e quindi non ha consentito, la tipologia di area protetta introdotta dal legislatore regionale). Prescindendo, tuttavia, da tale profilo, deve in ogni caso ritenersi che il divieto di attivita’ venatoria, previsto dall’art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale) si applichi anche alle zone naturali di salvaguardia, dato che il fine di protezione della fauna e’ connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta. Il divieto di caccia, infatti, e’ una delle finalita’ piu’ rilevanti che giustificano l’istituzione di un’area protetta, poiche’ oggetto della caccia e’ la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Strato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non «minimo», ma «adeguato e non riducibile», come ha puntualizzato la piu’ recente giurisprudenza di questa Corte, restando salva la potesta’ della Regione di prescrivere, purche’ nell’esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela piu’ elevati (sentenza n. 61 del 2009). Il divieto di esercizio dell’attivita’ venatoria nelle aree protette, affermato dalla legge n. 394 del 1991, e’ stato, d’altronde, ribadito pure dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la quale, nel prevedere che «la fauna selvatica e’ patrimonio indisponibile dello Stato» (art. 1, comma 1) e che «l’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ consentito purche’ non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica» (art. 1, comma 2), annovera, tra le materie riservate allo Stato (e non delegate, oggi si direbbe non conferite, alle Regioni), «l’individuazione delle specie cacciabili e dei periodi di attivita’ venatoria» (art. 18), nonche’ la previsione di una serie di divieti (art. 21), tra i quali il divieto dell’esercizio dell’attivita’ venatoria «nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali». 3.1. – La seconda questione concerne la legittimita’ costituzionale dell’affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico, nonche’ dell’affidamento ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale. Dette norme, che il ricorrente considera in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, e, quindi, con gli artt. 117 e 118 Cost., si rinvengono, rispettivamente, nell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, e comma 2, lettera d), n. 1, della legge regionale di cui si tratta. Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati. Infatti, le impugnate disposizioni, con le quali la Regione Piemonte dispone autonomamente, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, l’assegnazione di compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale ai gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve speciali, sono chiaramente in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l’esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte (sub 3), va dichiarata l’illegittimita’ costituzionale del suddetto art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, limitatamente alle parole «tutelare e», nonche’ dell’art. 7, comma 2, lett. d), n. 1, limitatamente alla parola «tutelare». 3.2. – Ulteriore questione posta dal ricorrente riguarda la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, e 118 Cost., in relazione alla parte III del d.lgs. n. 42 del 2004 ed, in particolare, all’art. 133, da parte dell’art. 7, comma 2, lettera a), n. 4, della legge regionale piemontese, secondo il quale e’ compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l’equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». Anche tale questione e’ fondata. Il citato art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita’ di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, invece, ha legiferato autonomamente. Per le stesse ragioni sopra indicate deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimita’ costituzionale anche di detta disposizione. 3.3. – La quarta questione posta dal ricorrente riguarda congiuntamente gli art. 26 e 27 della legge regionale del Piemonte, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma, Cost., in relazione all’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004. L’art. 26 di detta legge prevede che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia e’ redatto un piano di area, che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, mentre l’art. 27 della medesima legge regionale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell’area protetta e le norme in essa prevedute sono vincolanti ad ogni livello. La questione e’ fondata. Le disposizioni censurate contrastano, infatti, con l’art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Per le ragioni gia’ chiarite dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 180 e n. 437 del 2008) deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimita’ costituzionale anche di queste disposizioni. 3.4. – L’ultima questione proposta riguarda l’allegato B della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009. Secondo il ricorrente, detto allegato, articolato in quattro livelli di valutazione di incidenza di un progetto o piano sulle circostanti aree protette, prevede, al secondo livello, che «in caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilita’ di mitigazione», la’ dove, trattandosi di incidenza negativa, avrebbe dovuto prevedere, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche’ della flora e della fauna selvatiche), misure di compensazione e non di mitigazione. La questione non e’ fondata. Infatti, la legge regionale si e’ limitata ad includere nell’allegato B le linee guida redatte per conto della Commissione europea, le quali prevedono quattro livelli di valutazione di incidenza, secondo l’intensita’ dell’incidenza stessa, e prescrivono, per il secondo livello, l’adozione, in ogni caso, di misure di mitigazione, dirette a minimizzare l’impatto ambientale negativo dell’intervento, piano o programma, e prevedono per il quarto livello, relativo a interventi e programmi di incidenza fortemente negativa, ma necessitati da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l’imposizione anche di misure di compensazione, che possano garantire l’equilibrio della conservazione degli habitat naturali nell’ambito dell’intera regione biogeografica interessata. In altri termini, le misure di mitigazione previste dall’allegato B non sono sostitutive di quelle di conservazione, e la loro previsione, imposta dal diritto comunitario, e’ coerente con le prescrizioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimita’ costituzionale degli artt. 5, comma 1,
lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e
27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n.
19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversita’);
Dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 7, comma 2,
lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009,
limitatamente alle parole «tutelare e», e dell’art. 7, comma 2,
lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola
«tutelare»;
Dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’Allegato B della stessa legge della Regione Piemonte n. 19 del
2009, sollevata, in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Maddalena

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 giugno 2010.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 212 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale degli artt. 2, comma 2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2
e 3, 13, comma 1, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera
legislativa della Regione Siciliana 11 febbraio 2010, n. 337
(Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), promosso dal Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 19
febbraio 2010, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2010 ed
iscritto al n. 27 del registro ricorsi dell’anno 2010.
Udito nella Camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,
con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato
(reg. ric. n. 27 del 2010), ha proposto questione di legittimita’
costituzionale degli articoli 2, comma 2, 4, commi 1, 2 e 5, 5, commi
1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2 e 3, 13, comma 1, 14, comma
1, ultimo periodo, della delibera legislativa della Assemblea
regionale siciliana, con la quale la stessa ha approvato il disegno
di legge n. 337 (Disciplina dell’agriturismo in Sicilia), per
contrasto con gli articoli 12, quarto comma, e 13 dello statuto
speciale della Regione Siciliana (R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2);
che l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata
attribuisce all’Assessore regionale alle risorse agricole ed
alimentari, con proprio decreto, il potere di emanare le disposizioni
applicative contenute nella suddetta delibera; che il decreto
dell’Assessore regionale e’ richiamato anche dagli artt. 2, comma 2,
4, commi 1, 2 e 5, 5, commi 1, 2, 8 e 10, 6, comma 2, 8, 10, commi 2
e 3, 14, comma 1, ultimo periodo, della delibera legislativa;
che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, nel
censurare l’art. 13, comma 1, della delibera legislativa censurata,
nonche’ gli altri articoli sopra richiamati che ad esso fanno rinvio,
per violazione degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello statuto
speciale della Regione Siciliana, lamenta che lo strumento normativo
per attuare le disposizioni della delibera legislativa avrebbe dovuto
essere non quello del decreto assessoriale, ma quello del regolamento
di esecuzione, emanato con atto del Presidente della Regione, su
deliberazione del Governo regionale, nel rispetto dei citati articoli
dello statuto speciale.
Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta
delibera legislativa e’ stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana del 1° marzo 2010, n. 10) come legge della
Regione Siciliana 26 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina dell’agriturismo
in Sicilia), con omissione della disposizione oggetto di censura;
che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si
esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al
testo deliberato dall’Assemblea regionale siciliana, preclude
definitivamente la possibilita’ che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche
efficacia, privando cosi’ di oggetto il giudizio di legittimita’
costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 155 e n. 74 del 2010, n.
186 del 2009, n. 304 del 2008, n. 358 del 2007, n. 229 del 2007 e n.
410 del 2006);
che, pertanto, in conformita’ alla giurisprudenza di questa
Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 211 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 28
ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con la quale si dichiara che i
comportamenti ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e
ministro all’epoca dei fatti) sono da ritenersi di carattere
ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente
interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo, promosso
dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, con ricorso
depositato il 7 gennaio 2010 ed iscritto al n. 2 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilita’.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese.
Ritenuto che il Tribunale di Livorno – sezione distaccata di
Cecina, in composizione monocratica, con ordinanza del 18 dicembre
2009, depositata il 7 gennaio 2010, ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione
della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009 (Doc. XVI, n. 1), con
la quale l’organo parlamentare ha ritenuto che i comportamenti
ascritti al senatore Altero Matteoli (deputato e ministro all’epoca
dei fatti), oggetto di procedimento penale pendente presso il
Tribunale ricorrente, sono riferibili all’articolo 96 della
Costituzione, negando conseguentemente l’autorizzazione a procedere
all’autorita’ giudiziaria;
che, premette il ricorrente, con sentenza n. 241 del 2009,
questa Corte ha statuito il dovere per l’autorita’ giudiziaria
procedente di informare il Presidente della Camera dei deputati, ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione
e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia
di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della
Costituzione), del provvedimento emesso in data 31 marzo-4 aprile
2005 dal Tribunale dei ministri di Firenze, con cui tale collegio,
dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti
all’imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli stessi
all’autorita’ giudiziaria competente;
che, riferisce il ricorrente, la Camera dei deputati, avendo
avuto notizia della pendenza del procedimento penale presso il
Tribunale di Livorno, nella seduta del 28 ottobre 2009, ha approvato,
con la maggioranza prevista dall’articolo 9, comma 3, della legge
costituzionale n. 1 del 1989, la proposta della Giunta per le
autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al senatore
Matteoli, da ritenere di carattere ministeriale, sono stati posti in
essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico
nell’esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato
articolo 9, comma 3, negando conseguentemente l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, a seguito della deliberazione della Camera dei deputati,
il difensore del senatore Matteoli ha chiesto al Tribunale ricorrente
di emettere, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura
penale, sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza
della necessaria condizione di procedibilita’, dal momento che la
valutazione dell’organo parlamentare non sarebbe sindacabile da parte
della autorita’ giudiziaria ne’ sotto il profilo formale, ne’ sotto
il profilo sostanziale, per esplicita previsione dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989;
che il Tribunale di Livorno ha rigettato la richiesta
difensiva, ritenendo preliminarmente necessaria la statuizione, da
parte di questa Corte, in ordine all’effettivo potere della Camera
dei deputati, nel caso in esame, di negare l’autorizzazione a
procedere all’autorita’ giudiziaria;
che, ad avviso del ricorrente, il potere di negare
l’autorizzazione a procedere, insindacabile ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e’ previsto, in
base all’articolo 96 Cost. e alla citata legge costituzionale,
soltanto in ipotesi di reato avente natura ministeriale, cioe’
commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, mentre, nel caso
in questione, il Tribunale dei ministri di Firenze, con provvedimento
del 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state condivise dal
Tribunale di Livorno nell’ordinanza del 4 novembre 2006, ha escluso
che il reato contestato avesse natura ministeriale, ritenendo al
contrario che si trattasse di reato comune;
che, in siffatta situazione, sostiene il ricorrente, la
Camera dei deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte
del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno in ordine alla
natura non ministeriale del reato ascritto all’imputato, non avrebbe
avuto il potere di negare la autorizzazione a procedere;
che, inoltre, osserva il Tribunale di Livorno, dalla citata
sentenza n. 241 del 2009 sarebbe desumibile «chiaramente che alla
Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto
all’autorita’ giudiziaria in ordine alla natura ministeriale del
reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilita’,
qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella
operata dal giudice, di sollevare conflitto di attribuzione» dinanzi
a questa Corte;
che, precisa il ricorrente, a fronte del diniego della
autorizzazione a procedere da parte della Camera dei deputati, «pur
potendosi opinare […] che tale diniego non sia vincolante per la
autorita’ giudiziaria procedente in considerazione della natura
comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto,
astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza
tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi
dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare
conflitto di attribuzioni tra l’autorita’ giudiziaria e la Camera dei
deputati»;
che, pertanto, il Tribunale di Livorno – sezione distaccata
di Cecina, chiede a questa Corte di statuire «se, ai fini
dell’esercizio della prerogativa di cui all’articolo 96 Cost., spetti
alla Camera di appartenenza o alla autorita’ giudiziaria la
valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato
contestato».
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
questa Corte e’ chiamata a deliberare, senza contraddittorio, in
ordine alla esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni
ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilita’;
che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il
Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, e’ legittimato a
sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni che spettano
all’autorita’ giudiziaria ai sensi dell’articolo 96 della
Costituzione, quale organo giurisdizionale in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita competente a dichiarare
definitivamente, nel procedimento di cui e’ investito, la volonta’
del potere cui appartiene (sentenza n. 241 del 2009 e ordinanza n. 8
del 2008);
che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va
riconosciuta in capo alla Camera dei deputati, in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la propria volonta’ in ordine
alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi dell’art. 96 Cost.
(sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 8 del 2008
e n. 217 del 1994);
che, con riguardo ai presupposti oggettivi, sussiste la
materia del conflitto, dal momento che il ricorso e’ indirizzato a
garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili,
secondo la prospettazione del Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale
n. 1 del 1989;
che, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della legge n. 87 del
1953, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica,
stante l’identita’ della posizione costituzionale dei due rami del
Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare
(sentenze n. 241 del 2009, n. 263 del 2003 e n. 7 del 1996; ordinanze
n. 8 del 2008, n. 178 del 2001 e n. 470 del 1995).

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, nei
confronti della Camera dei deputati, con l’atto introduttivo in
epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Tribunale di Livorno – sezione
distaccata di Cecina;
b) che, a cura del ricorrente, l’atto introduttivo e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, nonche’ al Senato della Repubblica, in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente
depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di
trenta giorni dall’ultima notificazione, secondo quanto previsto
dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: Cassese

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale ordinanza N. 210 07 – 11 giugno 2010 .

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 24 del 16-6-2010

Ordinanza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato
dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2002), promosso dal Tribunale
ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano nel
procedimento vertente tra la Baly s.a.s. e l’Amministrazione autonoma
Monopoli di Stato, con ordinanza del 28 aprile 2008, iscritta al n.
15 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 2010 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, con ordinanza in data 28 aprile 2008, ha
sollevato, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002);
che il rimettente e’ chiamato a giudicare dell’opposizione,
promossa dalla ditta Baly s.a.s, ai sensi dell’art. 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso
ordinanza-ingiunzione con cui l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato – ufficio regionale del Veneto e Trentino-Alto Adige le ha
inflitto la sanzione pecuniaria di 6 mila euro «per aver installato e
consentito l’uso di un apparecchio da intrattenimento sprovvisto dei
richiesti titoli autorizzativi»;
che – secondo quanto riferito dal Tribunale –
l’amministrazione opposta, costituitasi in giudizio, ha eccepito
l’incompetenza funzionale del giudice adito a favore del giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 il quale
attribuisce alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
concernenti le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici
finanziari;
che il giudice a quo, su conforme eccezione dell’opponente,
ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita’
costituzionale della citata disposizione, dal momento che
l’attribuzione alle commissioni tributarie di controversie «non in
base all’oggetto del contenzioso, ma in base all’ente finanziario che
le irroga», significherebbe estendere la giurisdizione di un giudice
speciale, quali sono appunto le commissioni tributarie, oltre la
materia di natura tributaria originariamente loro attribuita, in
violazione dell’art. 102 Cost.;
che nel caso di specie, in base all’art. 2 citato, dovrebbe
ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice tributario solo in
quanto la sanzione e’ stata irrogata da un ente finanziario, anche se
essa, essendo stata inflitta per inosservanza di obblighi formali
connessi ad autorizzazioni per l’uso di apparecchi di
intrattenimento, non avrebbe alcun collegamento con obblighi
tributari;
che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta inammissibilita’ della
questione prospettata, sostenendo che, successivamente al deposito
dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 130 del
2008, ha dichiarato incostituzionale la disposizione censurata, nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le
controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici
finanziari anche laddove esse conseguano alla violazione di
disposizioni non aventi natura tributaria;
che, a fronte di tale pronuncia, secondo l’Avvocatura, spetta
al rimettente valutare se la sanzione pecuniaria in concreto disposta
da uffici periferici dell’amministrazione dei monopoli di Stato ai
sensi dell’art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
riguardi o meno la violazione di norme tributarie.
Considerato che il Tribunale ordinario di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, ha sollevato questione di legittimita’
costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002);
che, secondo il rimettente, la citata disposizione, nella
parte in cui stabilisce che appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie relative alle sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, «anche se non
collegate all’inosservanza di obblighi tributari» estenderebbe la
giurisdizione del giudice tributario oltre la materia di natura
tributaria originariamente ad esso attribuita, in contrasto con
l’art. 102 Cost. che vieta la creazione di nuovi giudici speciali;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa
Corte, con la sentenza n. 130 del 2008, ha dichiarato
l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n.
546 del 2002 «nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione
tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate
da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione
di disposizioni non aventi natura tributaria» in quanto «in contrasto
con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria
della Costituzione»;
che la richiamata pronuncia ha dunque investito proprio la
disposizione censurata dall’attuale remittente;
che, pertanto, a prescindere dagli ulteriori profili di
inammissibilita’ che presenta l’ordinanza di rimessione, la questione
deve essere dichiarata manifestamente inammissibile dal momento che
la medesima e’ ormai divenuta priva di oggetto (ordinanza n. 22 del
2009).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di
legittimita’ costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall’art. 12, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), sollevata, in riferimento all’art. 102 della Costituzione, dal
Tribunale ordinario di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, con
l’ordinanza in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

Il Presidente: Amirante

Il redattore: De Siervo

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria l’11 giugno 2010.

Il cancelliere: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.