Sul danno da perdita di chance. TAR ABRUZZO di L’AQUILA – 20 febbraio 2010, n.148.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

DIRITTO
1- Va preliminarmente disposta la riunione degli epigrafati ricorsi (n.161/2003 e n. 162/2003) i quali stante la evidente connessione possono essere decisi con un’unica sentenza.
2- la impugnativa promossa dalla istante Coop. “XXIV Luglio Handicappati e non” a r.l. (ONLUS) mira alla condanna del Comune di L’Aquila al risarcimento del danno conseguente alla illegittima aggiudicazione alla Coop. Verde Acqua Nuovi Orizzonti del servizio di trasporto dei portatori di Handicap, servizio precedentemente gestito dalla menzionata istante.
In effetti questo T.A.R., in accoglimento dei ricorsi n.17 e 41 proposti dalla ridetta Coop “XXIV Luglio”, aveva provveduto, con Sentenza n. 1008, pubblicata il 31.12.2002, all’annullamento del bando di gara per l’affidamento del servizio anzidetto come pure per l’affidamento del connesso servizio di assistenza e vigilanza.
È avvenuto, tuttavia, che il servizio in parola per il periodop 01.01.2002/30.06.2003 venisse svolto (anche in forza di proroga) dalla Coop. Verde Acqua Nuovi Orizzonti, la quale, come evidenziato dalla già richiamata sentenza del T.A.R. non avrebbe potuto svolgerlo.
Non avendo potuto svolgere il servizio de quo ed essendo rimasta inoppugnata la detta sentenza del T.A.R., la parte ricorrente ha avanzato al Comune di L’Aquila una richiesta di risarcimento dei danni.
Il ricorso merita accoglimento nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Il danno che il ricorrente può lamentare per un verso è conseguente alla inutile partecipazione alla gara annullata, non potendosi effettuare nessuna prognosi sull’effettiva conseguibilità del bene della vita cui la ricorrente medesima aspira, stante la necessaria rinnovazione degli atti di gara derivante dall’annullamento del bando.
Per altro verso, il danno è riferibile, quanto alla asserita lesività della proroga dell’affidamento alla Coop Verde Acqua della gara annullata dal T.A.R., alla perdita di “chance” derivante dalla mancata indizione di nuova gara che ha precluso la partecipazione, in tesi utile, della medesima ricorrente.
Per quanto attiene invece alla quantificazione del danno è evidente che si impone una valutazione equitativa e cioè non riconducibile a schemi fissi e preordinati.
D’altro canto la stessa parte ricorrente parla di una determinazione equitativa, riconducibile cioè a principi di ordine generale.
In via equitativa si ritiene dunque che l’ammontare del danno risarcibile da parte della resistenza Amministrazione possa essere quantificato nella percentuale dell’1% dell’ammontare complessivo dell’appalto; il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione nelle misure come previsto dalla legge.
Nei limiti anzidetti il ricorso riuniti devono essere accolti.
Il Comune di L’Aquila è condannato al pagamento alle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 6.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, accoglie gli epigrafati ricorsi preventivamente riuniti.
Condanna la resistente Amministrazione al risarcimento del danno da quantificare nell’ammontare come indicato in motivazione, e maggiorato degli interessi e rivalutazioni di spettanza.
Le spese di giustizia sono poste a carico della Amministrazione Comunale di L’Aquila e sono liquidate in € 6.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sul danno da vacanza rovinata. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – 4 marzo 2010, n. 5189.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 D.lgs. 111/1995 (art. 360 co. 1 n. 3 e 5)”. Si afferma in proposito che ha errato la Corte di merito nell’individuazione delle prestazioni a carico della Tizio s.p.a. in quanto l’organizzatore è tenuto a fornire tutti i servizi indicati ma non può certo garantire che le condizioni del mare siano sempre ottimali e senza per questo doversi ritenere che la foto riprodotta sul depliant non corrisponda all’effettivo stato dei luoghi. A ben vedere infatti ciò non è contestato, essendo per contro imperniata la doglianza delle controparti in una sorta di temporanea e parziale godibilità della “componente mare” per fatti contingenti.
Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.lgs. 111/95 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1 n. 3 e 5)”, in relazione al ritenuto inadempimento dell’onere probatorio a carico della Tizio riguardo ad un’eventuale situazione, escludente la responsabilità della stessa e configurabile caso fortuito o forza maggiore. In proposito si fa presente che “il Tour Operator non era tenuto a fornire la prova in questione posto che, come detto, non si è venuto a configurare un inadempimento contrattuale che avrebbe indotto l’organizzatore a giustificare l’eventuale esonero di responsabilità. Incombeva, piuttosto, sugli attori, contro le evidenze documentali di segno contrario, fornire la prova che lo specchio d’acqua non fosse balneabile, ed in che misura”.
Con il terzo motivo si deduce “omessa e insufficiente motivazione su un punto della controversia risarcimento del “danno da vacanza rovinata” (art. 360 c. 1, n. 5).
In particolare si fa presente che “la motivazione che sorregge il riconosciuto danno di natura non patrimoniale, appare del tutto insufficiente. Infatti, benché le sentenze citate (Cass. n. 8827/2003 e 8828/2003) abbiano riconosciuto la risarcibilità del danno morale, indipendentemente dai vincoli posti dall’art. 2059 c.c., esse ricollegano a due presupposti fondamentali e, precisamente: l’imputazione dell’evento (deve cioè accertarsi il nesso di casualità tra l’evento e la condotta del responsabile) e la prova del danno (deve essere fornita la prova del pregiudizio arrecato all’interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito). Nel caso in esame la Corte d’Appello si è limitata ad affermare che il danno risarcibile si identifica nello scadimento della qualità del soggiorno, da ritenere apprezzabile; manca nella motivazione della sentenza, qualsiasi riferimento alla accertata imputabilità al Tour Operator dei fatti lamentati, nonché alla provata lesione di un interesse inerente la persona”.
Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della responsabilità della Sempronio s.p.a. (incorporante per fusione la Tizio s.p.a., con atto del 27.10.2003), come affermata dalla Corte di merito, e della relativa motivazione dell’impugnata decisione.
Deve, anzitutto, rilevarsi che la fattispecie in esame rientra nella disciplina del d.lgs. n. 111/1995 (attuativa della direttiva Cee n. 90/314), disciplinante i viaggi e le vacanze “tutto compreso”, in quanto applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo); in particolare deve farsi riferimento all’art. 14 ove si afferma che, in caso di mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno (secondo le rispettive responsabilità, salvo prova di impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile); con l’ulteriore previsione che l’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è “comunque” tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Ciò premesso è da osservare che, sulla base di detta normativa, non censurabile è la sentenza in esame là dove, dapprima ha ritenuto, la Tizio, quale organizzatrice del viaggio, responsabile dell’inadempimento in questione nei confronti degli odierni resistenti sulla base della non corrispondenza tra quanto “promesso” (rectius: contrattualmente pattuito in relazione al livello qualitativo dell’originaria offerta di viaggio “tutto compreso”, come risultante da un depliant illustrativo da ritenersi parte integrante del contratto stesso) e quanto realmente “prestato” in sede di adempimento e là dove, in seguito, ha rilevato che la stessa Tizio non avesse adempiuto l’onere probatorio a suo carico (avente ad oggetto un’eventuale impossibilità della prestazione ad essa non addebitabile).
Ed infatti: l’art. 14 in esame, al 1° comma contiene una disciplina analoga a quella, in tema di responsabilità contrattuale, di cui al combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c. (salva la “particolarità” di cui al 2° comma, vale a dire l’obbligo “comunque” di risarcire il danno con possibilità di rivalersi da parte dell’organizzatore o venditore nei confronti di altri prestatori di servizi, in considerazione sia dell’esigenza di maggiore tutela del consumatore-utente del viaggio, sia della valutazione che l’adempimento di un pacchetto turistico è, nella prassi, a carico di più soggetti “debitori”).
Ne deriva che con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove, come nel caso in esame, la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza ex. art. 1176 1° comma c.c. (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, come detto, organizzatore o venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.
È evidente, in relazione a tale ultimo punto e argomentando ex art. 1256 c.c. ed anche ex art. 17 del d.lgs. in esame n. 111/95 pur se, tale norma in tema di esonero di responsabilità non fa specifico riferimento a detto art. 14, che per evitare il sorgere di responsabilità a loro carico (con conseguente obbligo risarcitorio), organizzatore e venditore dovranno provare: o il caso fortuito (o la forza maggiore), o l’esclusiva responsabilità del consumatore, oppure l’esclusiva responsabilità di soggetto-terzo, quali eventi successivi alla stipula del “pacchetto”.
Tali circostanze, non provate dalla Tizio, sono state comunque escluse, sulla base del discrezionale potere valutativo spettante al giudice del merito e con relativa adeguata e logica motivazione, dalla Corte di merito, e i connessi profili di fatto non possono essere ulteriormente esaminati nella presente sede di legittimità.
Infondato, in specie, è il terzo motivo, essendo evidente che la Corte di merito ha inteso liquidare il danno in questione sia dal punto di vista patrimoniale (a titolo di “spese che i G. hanno dovuto sostenere per i giornalieri trasferimenti alla diversa e idonea struttura balneare da essi individuata”), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come conseguente danno ex art. 2059 c.c. alla persona che, nella vicenda in esame ed in linea anche con la recente giurisprudenza della S.U. (n. 26972/2008), trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell’art. 2 ma proprio nella cosiddetta “vacanza rovinata” (come legislativamente disciplinata).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte resistente che liquida in euro 700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Sul reato di molestie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I PENALE – 1 marzo 2010, n. 8068.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona confermava la condanna, alla pena di tre mesi di arresto, di R. B. per la contravvenzione continuata di cui all’articolo 660 c.p. avendo il medesimo recato molestia col mezzo del telefono a G. G., in Auditore dal 5 ottobre al 21 novembre 2005.

Spiegava la Corte che dal telefono cellulare intestato all’imputato erano state effettuate, nel periodo anzidetto, più di cento chiamate “mute” dirette all’utenza mobile della G..

L’imputato, dopo avere proposto opposizione contro il decreto di condanna, non si era mai premurato di chiarire come potessero, a sua insaputa o contro la sua volontà, essere state effettuate le telefonate in questione.

2. Avverso l’anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento.

Deduce “inosservanza o erronea applicazione della legge penale” nonché “contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione” della sentenza impugnata.

Afferma, rifacendosi ad un precedente di questa Corte (Cass. IV 6 ottobre 1995, Colacino, RV 203230) che è illegittima l’affermazione di responsabilità di una persona in ordine al reato di molestie commesse con il mezzo del telefono che venga motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo costituito dalla intestazione a detta persona dell’utenza telefonica dalla quale siano provenute le chiamate moleste.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L’affermazione di responsabilità non è basata – come sostiene il difensore – soltanto sul dato oggettivo rappresentato dall’intestazione all’imputato dell’utenza dalla quale erano partite le telefonate moleste, ma su un ragionamento probatorio (indiziario) rispettoso della regola di cui al secondo comma dell’articolo 192 c.p.p.

I giudici del merito sono pervenuti, invero, al risultato probatorio (che il B. fosse l’autore delle telefonate) operando sull’elemento di prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono cellulare a lui intestato) una “mediazione intellettuale” (secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione).

E nella specie, in assenza di qualsivoglia giustificazione sul punto dell’imputato (da quel telefono – è opportuno ricordarlo – erano partite più di cento telefonate “mute” dirette all’utenza della G.), l’inferenza, nel ragionamento indiziario, tra il factum probans ed il factum probandum non può certo ritenersi labile ed appare, anzi, sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative; consente, in altre parole, di superare il ragionevole dubbio.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Il danno da perdita del rapporto parentale si riveste di patrimonialità: riconosciuto il diritto alla paghetta post mortem (ingiusta del genitore) – Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. 26 gennaio 2010, n. 1524.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trento condannò l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) a risarcire i danni subiti dal D. per la morte della madre avvenuta a seguito di intervento chirurgico.
La sentenza, appellata da ambedue le parti, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Trento, la quale: ha confermato il giudizio di responsabilità a carico dei sanitari; ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale a carico del D.; ha proceduto alla diversa liquidazione del danno non patrimoniale.
Propone ricorso per cassazione il D. a mezzo di cinque motivi. Risponde con controricorso l’APSS, la quale propone anche ricorso incidentale svolto in un unico motivo ed illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Preliminarmente deve essere esaminato il ricorso incidentale dell’Azienda, che censura la sentenza per violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dei medici.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile nei punti in cui si risolve nella richiesta, in sede di legittimità, di una nuova valutazione del merito della causa e degli elementi probatori raccolti nel corso dell’istruttoria. E’ infondato, quanto ai lamentati vizi, nella considerazione che il giudice s’è correttamente adeguato ai consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità concorrente (contrattuale ed extracontrattuale) dell’Azienda e di onere probatorio a carico della vittima (prova a carico di questa della stipulazione del contratto e dell’inadempimento del professionista, con onere, invece, a carico della struttura di provare che la prestazione sia stata eseguita in modo idoneo e che gli esiti letali siano dipesi da evento imprevisto ed imprevedibile). Per il resto, la motivazione della sentenza si manifesta congrua e logica.
Quanto, infine, alla doglianza del mancato accertamento, sia pure incidentale, del fatto reato, basti dire che da tempo la consolidata giurisprudenza ha escluso la necessità del collegamento tra danno non patrimoniale e fatto illecito costituente reato.
Passando al ricorso principale del D., il suo primo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha escluso il diritto dell’attuale ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale, sul presupposto "che il solo invio di denaro – che fra l’altro per quanto consta in atti non necessariamente avveniva ogni mese ma con scadenze variabili – da parte della madre non è sufficiente a dimostrare una necessità del figlio incapace o impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento… ben potendo rappresentare invece, come avviene nella maggior parte dei casi, una semplice elargizione, pur ripetuta nel tempo, che l’anziana genitrice intendeva effettuare in favore del figlio lontano quale supporto economico, onde consentirgli un magici agio economico… onde i versamenti possono ragionevolmente ritenersi semplici elargizioni a titolo grazioso… senza che in capo all’appellante fosse maturato alcun diritto".
Il motivo è fondato.
In tema, la giurisprudenza ha già avuto modo di spiegare che il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato (Cass. 8 ottobre 2008, n. 24802; 14 luglio 2003, n. 11003).
La sentenza impugnata – come può evincersi dal brano sopra trascritto – ha disatteso questo principio, confondendo l’obbligo alimentare (necessario al sostentamento del figlio) con la spontanea elargizione di somme di danaro (che sembra accertato essere state ripetute abitualmente nel tempo) comportante l’incremento patrimoniale del reddito del figlio. Essa va, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà ad un suo nuovo esame, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato.
Inammissibile è il secondo motivo con il quale il ricorrente sostiene che il giudice, nella liquidazione del danno, non avrebbe dovuto far riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Trento, bensì a quelle in uso presso il Tribunale di Rovereto (le quali prevederebbero una liquidazione superiore del 30% o 40%), dove (per ragioni non spiegate) si sarebbe dovuto radicare il contenzioso. Non è configurabile alcun diritto del danneggiato a vedere applicata l’una o l’altra tabella nella liquidazione del danno subito, posto che quello tabellare è un mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’attività liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle stesse alle peculiarità del caso concreto.
Nella caso in esame, il giudice ha scelto d’utilizzare la tabella del Tribunale di Trento, spiegando che essa ha il pregio di essere più personalizzata, con riferimento non solo all’età della vittima ed al rapporto di parentela, bensì anche alla convivenza o meno del danneggiato con il congiunto deceduto (nella specie la vittima era ultrasettantenne ed il figlio adulto viveva da anni in Colombia).
Infondato è il terzo motivo (nel quale si sostiene che il giudice avrebbe ridotto l’importo liquidato dal primo giudice a titolo di danno non patrimoniale senza che sul punto fosse stata proposta specifica impugnazione), in considerazione del fatto che l’appello incidentale dell’Azienda tendeva (cfr. le conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza) al totale rigetto della domanda del D. o, in subordine, alla riduzione della precedente condanna.
Inammissibile è il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta che il giudice si sia esclusivamente interessato dei profili attinenti alla responsabilità del personale sanitario in sede di intervento chirurgico e non anche di "quello postoperatorio, comprensivo delle affrettate dimissioni e del successivo ricovero d’urgenza caratterizzato da una totale incapacità diagnostica per non dire da vero e proprio panico.
A riguardo, basti dire che la sentenza attribuisce l’esclusiva e totale responsabilità del sinistro alla condotta dei sanitari operatori e la parte (totalmente vittoriosa sul punto) non ha interesse al coinvolgimento di altri soggetti e di altre eventuali responsabilità.
Assorbito (in considerazione della cassazione qui disposta) è il quinto motivo, attinente alla parziale compensazione delle spese del giudizio operata dal giudice d’appello.
In conclusione, devono essere respinti i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, nonchè il ricorso incidentale, deve essere dichiarato assorbito il quinto motivo del ricorso principale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con cassazione sul punto della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, nonchè i motivi dal secondo al quarto del ricorso principale, dichiara assorbito il quinto motivo del ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota

1. Il caso deciso

La signora Caia decedeva in seguito ad un intervento chirurgico. Il figlio Tizio si rivolgeva così al Tribunale al fine di ottenere dall’azienda sanitaria il risarcimento del danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto parentale (danno che – con terminologia, a ben vedere, alquanto ambigua – viene talora definito come « danno edonistico »[1]), nonché dell’ulteriore danno patrimoniale derivante dalla perdita della possibilità di ricevere future donazioni (le cc.dd. “paghette”) da parte della madre.
Accolta in primo grado la sua domanda, in sede di gravame la Corte d’Appello confermava la responsabilità dei sanitari, escludendo tuttavia la sussistenza di un danno patrimoniale in favore di Tizio. Questi propone quindi ricorso per cassazione, lamentando in particolar modo che, sebbene il mero invio di denaro da parte della madre – che, per quanto consti di atti chiaramente non necessari, avveniva ogni mese con scadenze variabili – non sia certo sufficiente a dimostrare uno stato di bisogno del figlio (incapace od impossibilitato a provvedere al proprio mantenimento), ben può lo stesso invio di denaro esser sintomatico d’una precisa intenzione dell’amata madre a dar vita ad una elargizione ripetuta e costante (quale supporto economico in favore del figlio lontano), atta a consentirgli un miglior tenore di vita.

2. Nota esplicativa.

Come sappiamo, l’evento morte produce, sotto il profilo dei danni che da esso ne possono derivare, effetti negativi e lesivi di molteplici interessi: invero, accanto alla vittima primaria dell’illecito, si collocano solitamente le cc.dd. vittime secondarie, vale a dire i danneggiati “di riflesso o di rimbalzo” (in quanto essi subiscono danni dalla morte del proprio congiunto conseguente alla commissione di un illecito).
Risarcibile nel nostro ordinamento – a far data dalla storica sentenza Tribunale di Firenze (24/2/2000, n. 451), la quale diede definitivamente la stura nelle aule di giustizia italiane ad una tipica prassi del diritto statunitense – è infatti la perdita del coniuge, del genitore oppure del figlio: quel danno, insomma, derivante dal fatto che per responsabilità altrui si perda una persona cara[2].
Con le illuminati parole del giudice toscano, “danno edonistico” viene appunto definito quel danno che attiene “alla perdita di una sorta di status connesso al particolare rapporto che lega il soggetto con la persona colpita dall’evento dannoso: così il coniuge per effetto della perdita o grave menomazione dell’altro coniuge; i genitori per la perdita del figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione di quell’insieme di rapporti connessi al coniugio nell’un caso, e nell’altro della condizione parentale filiale”.
La giurisprudenza della Cassazione (31/5/2003, n. 8828) ha poi sostanzialmente avallato siffatta interpretazione, precisando che l’uccisione di una persona rappresenta un tipico evento plurioffensivo, idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l’interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.
Detta tipologia di danno (che, si diceva, è ontologicamente proiettata verso il futuro e può, dunque, affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall’ingiustizia patita) va oggi peraltro chiaramente rivisitata alla luce delle ben note sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 (nn. 26972-26975), e segnatamente nella parte relativa alla possibilità della (duplice) liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando oramai spazio – come ivi abbondantemente precisatosi – un’unica voce di danno non patrimoniale, la quale nella specie rimane interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto (in senso conforme, vedasi anche Cass. S.U. sent. 557/09).
Riassunto così, molto brevemente, il quadro in ordine al danno non patrimoniale da perdita parentale, può dunque meglio cogliersi l’eccezionale portata innovativa della sentenza in commento.
Ebbene, quest’ultima si presenta decisamente come una pronunzia unica nel suo genere[3], in quanto – come s’è anticipato – essa prevede la risarcibilità non solo del (consolidato) danno non patrimoniale da perdita parentale, sibbene la risarcibilità della medesima figura di danno sotto il profilo squisitamente patrimoniale dello stesso: in vero, la Suprema Corte ha nella fattispecie affermato che “il fatto che il figlio della vittima, deceduta a seguito di un fatto illecito altrui, sia maggiorenne ed economicamente indipendente non esclude la configurabilità (e la conseguente risarcibilità) del danno patrimoniale da lui subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore gli destinava, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude l’obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicchè la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato”.
Risulta pertanto di immediata intuizione la rivoluzionaria portata della sentenza de qua, la quale – in un’epoca in cui i figli ultramaggiorenni che ancora convivono con i propri genitori vengono da più parti ingiustamente additati quali “bamboccioni” – può senza dubbio esser plaudita … quantomeno poiché in netta controtendenza.

3. Precedenti.

Non constano precedenti negli esatti termini. Tuttavia, per un più approfondito excursus in tema di c.d. danno edonistico, si vedano in particolare:

– Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629
– Cass. 2 aprile 2001, n. 4783
– Cass. 31 maggio 2003, n°8827 e 8827
– Cass. 14 luglio 2003, n. 11003
– Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549
– Cass. 12 giugno 2006, 13546
– Cass. 22 marzo 2007, n. 6946
– Cass. 19 ottobre 2007, n. 21976
– Cass. 17 aprile 2008, n°10111
– Cass. 16 settembre 2008, n°23725
– Cass. SS.UU. 11 novembre 2008, n°26972-26975
– Cass. SS.UU. 14 gennaio 2009, n°557
– Cass. SS.UU. 26 gennaio 2009, n°1850

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.