REGIONE SICILIA LEGGE 16 dicembre 2008, n. 21 Iniziative a sostegno dei consorzi fidi. Misure a favore di soggetti pubblici regionali per le anticipazioni sulle liste di carico poste in riscossione.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 de 24 dicembre 2008) L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Provvedimenti in favore dei consorzi fidi 1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese di cui all’art. 2 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, aderenti ai confidi riconosciuti ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere un contributo una tantum finalizzato all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima del de mnimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006. Tali contributi sono calcolati nella misura del 5 per cento rispetto alle garanzie rilasciate da ciascun confidi risultante dall’ultimo bilancio di esercizio. Per le finalita’ di cui al presente comma e’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo. 2. E’ disposto lo stanziamento di 20.000 migliaia di euro per procedere al pagamento dei contributi in conto interessi spettanti alle imprese, relativamente agli anni 2006 e precedenti, aderenti ai consorzi e cooperative di garanzia fidi dei settori commercio, artigianato e industria cosi’ come previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. La suddivisione degli importi necessari da assegnare agli assessorati competenti, per le suddette precedenti disposizioni legislative sui confidi, e’ effettuata con successivo provvedimento dalla Ragioneria generale della Regione in relazione alle istanze presentate dai confidi all’assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e all’assessorato dell’industria. 3. Per le finalita’ di cui al comma 2 e’ autorizzata, pei gli esercizi finanziari 2008 e 2009, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro. All’onere per l’esercizio finanziario 2008 si fa fronte mediante riduzione della U.P.B. 4.2.1.5.3 – capitolo 212030. L’onere per l’esercizio finanziario 2009 trova riscontro nel bilancio pluriennale delle Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 accantonamento 1005. 4. La spesa di cui al comma 3 e’ a destinazione vincolata; le somme non utilizzate per le finalita’ dell’art. 72 della legge regionale n. 32/2000 possono, con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposti del dirigente generale del dipartimento finanze e credito sentiti i dirigenti generali dei dipartimenti della cooperazione e dell’industria, essere destinate alle finalita’ d cui all’art. 11 della legge regionale n. 11/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11

1. Alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, sono apportate
le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 1 dell’art. 3 e’ sostituito dai seguenti:
«1. L’assessorato regionale del bilancio e delle finanze e’
autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti pressi i confidi
per la prestazione alle imprese delle garanzie d cui alla presente
legge, volte a favorire il finanziamento delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario, in misura pari ai nuovi
apporti forniti dall’imprese consorziate e, comunque, nel limite
massimo d 100 migliaia di euro per ogni impresa e di 6.000 migliaia
di euro per ciascun confidi.
1-bis. I confidi sono tenuti, qualora restituiscano, il tutto o
in parte, alle imprese gli apporti versati dalle medesime ai fondi
rischi di cui al comma 1, a restituire 1a corrispondente quota
conferita dall’amministrazione regionale a titolo di integrazione,
maggiorata degli interessi maturati decurtati dalle eventuali perdite
pro-quota attraverso appositi versamenti in entrata del bilancio
della Regione. Tali somme sono destinate alle finalita’ di cui al
comma 1 ed affluiscono in un fondo a destinazione vincolata
appositamente istituito nel bilancio della Regione, rubrica
dipartimento finanze e credito. Con decreto del Ragioniere generale,
su richiesta del dirigente generale del dipartimento finanze e
credito, in relazione ai versamenti accertati si provvede
all’iscrizione in bilancio sul predetto fondo. Nel caso di mancato
versamento di tali somme, la Regione non potra’ erogare ulteriori
somme a titolo di integrazione al confidi inadempiente.
1-ter. Le somme afferenti al fondo rischi dei confidi costituito
dagli apporti versati dalle imprese e dalle corrispondenti
integrazioni regionali, di cui al comma 1, fermi restando i vincoli
di destinazione dello stesso fondo, possono concorrere alla
formazione del patrimonio di vigilanza ai fini della trasformazione
in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale di cui all’art.
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia), se conformi alle istruzioni di vigilanza di
Banca d’Italia»;
b) dopo l’art. 3 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 3-bis (Promozione dei confidi). – 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo dei consorzi fidi e di agevolarne la
trasformazione in intermediari vigilati iscritti all’elenco speciale
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze e’ autorizzato a concedere ai consorzi riconosciuti ai
sensi della presente legge contributi finalizzati all’integrazione
dei fondi rischi, nella misura massima del de minimis ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L
379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ai consorzi che,
ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
9 novembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a
chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
c) al comma 1 dell’art. 4, le parole «La controgaranzia e’
concessa ai confidi» sono sostituite con le parole «La controgaranzia
e’ concessa alle imprese per il tramite dei confidi e ai confidi»;
d) al comma 3 dell’art. 4, la parola «comitato» e’ sostituita
con le parole «dipartimento regionale finanze e credito»;
e) al comma 4 dell’art. 4, le parole «comitato di gestione di
cui al presente articolo» sono sostituite con le parole «dipartimento
regionale finanze e credito»;
f) alla lettera a) del comma 1 dell’art. 5, le parole «del
concorso al fondo rischi» sono sostituite dalle parole «di
partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale»;
g) dopo l’art. 21 e’ inserito il seguente articolo:
«Art. 21-bis (Misure per favorire i processi di fusione dei
confidi). – 1. Al fine di favorire i processi di fusione dei confidi
riconosciuti ai sensi dell’art. 5, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze e’ autorizzato a concedere contributi
finalizzati all’integrazione dei fondi rischi nella misura massima
del de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006.
2. I contributi sono concessi per le fusioni effettuate nel
periodo 2007-2013 a condizione che il consorzio derivante dalla
fusione sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5,
5-bis e 5-ter.
3. I contributi sono concessi, previo rilascio di apposita
fideiussione, anche ai confidi che abbiano manifestato attraverso
delibera del competente organo amministrativo la volonta’ di avviare
un processo di fusione con altri confidi riconosciuti ai sensi
dell’art. 5, che abbiano adottato analoga delibera.
4. I contributi di cui al comma 3 sono restituiti dai confidi
beneficiari qualora il processo di fusione non abbia dato luogo,
entro dodici mesi dalla data della delibera di cui al comma 3, ad un
confidi in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, commi 5, 5-bis e
5-ter.
5. Ai fini del presente articolo e’ autorizzata la spesa di 6
milioni di euro nel triennio 2009-2011. Gli oneri finanziari gravano
sulle risorse del P.O. – FESR 2007-2013, obiettivo specifico 5.1,
linea d’intervento 5.1.3.6.»;
h) all’art. 22, dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti
commi:
«3-ter. Ad integrazione delle risorse regionali, per gli
interventi di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, l’assessorato
regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e
credito, e’ autorizzato ad utilizzare le risorse del P.O. – FESR
2007-2013, obiettivo specifico 5.1, linea d’intervento 5.1.3.6.
3-quater. Per le finalita’ di cui all’art. 11 e’ autorizzata per
l’esercizio finanziario 2008 l’ulteriore spesa di 5.000 migliaia di
euro, cui si provvede con parte delle disponibilita’ dell’U.P.B.
4.2.1.5.3 – capitolo 212032 – del bilancio della Regione per
l’esercizio finanziario medesimo.
3-quinquies. Per le finalita’ di cui all’art. 4 e’ autorizzata
per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 la spesa annua di 10.000
migliaia di euro. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2
– accantonamento 1004.
3-sexies. Gli oneri derivanti dalla convenzione con il soggetto
affidatario del fondo ai sensi del comma 2 dell’art. 4, valutati in
200 migliaia di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009
trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2008-2010, U.P.B. 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004. A
decorrere dall’esercizio finanziario 2009 e’ altresi’ autorizzato,
per le medesime finalita’, l’utilizzo di parte delle risorse del
fondo di controgaranzia alimentato da risorse regionali e/o delle
risorse per gli interventi previsti per l’assistenza tecnica del P.O.
FESR 2007-2013.».

Art. 3

Imputazione delle risorse dei fondi rischi

1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 134, della legge
12 dicembre 2007, n. 244, i consorzi fidi sono autorizzati a imputare
al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, le
risorse allocate presso i fondi rischi costituiti tramite
integrazioni regionali, esistenti alla data del 30 giugno 2007. La
relativa delibera e’ assunta entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge.

Art. 4

Anticipazione di liquidita’ sulle liste di carico poste in
riscossione

1. Al fine di assicurare a soggetti pubblici regionali che
usufruiscono del fondo per le autonomie locali di cui all’art. 23,
comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21,
l’acquisizione di liquidita’ anticipata sulle liste di carico di
riscossione spontanea a mezzo ruolo, e’ istituito in loro favore un
fondo di rotazione, presso l’assessorato regionale del bilancio e
delle finanze.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore per il bilancio e le finanze sono
stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto fondo, fermo
restando che il massimo erogabile non puo’ essere superiore al 35 per
cento del carico posto in riscossione, al netto di eventuali
anticipazioni gia’ fruite sul medesimo carico da riscuotere.
3. L’importo anticipato dal fondo, comprensivo degli interessi
legali maturati, e’ riversato in entrata del bilancio regionale dal
soggetto incaricato della riscossione, mediante corrispondente
trattenuta dalle somme riscosse fino a copertura dell’anticipazione.
4. Per il reintegro delle anticipazioni, in carenza di
riscossioni sufficienti, si provvede, di concerto con l’assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie
locali, mediante recupero sulle somme spettanti ai soggetti pubblici
a valere sul predetto fondo per le autonomie locali.
5. Per le finalita’ del presente articolo e’ autorizzata la spesa
di 7.000 migliaia di euro a decorrere dall’esercizio finanziario
2009.
6. Gli oneri per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 trovano
riscontro nel bilancio pluriennale 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 –
accantonamento 1001.

Art. 5

Contributi ai soggetti incaricati della riscossione

l. Per le anticipazioni direttamente concesse agli enti di cui
all’art. 4, comma 1, della presente legge, da parte dei soggetti
incaricati della riscossione e che non prevedano oneri in conto
interessi a carico degli enti medesimi, l’assessorato regionale del
bilancio e delle finanze puo’ concedere, nei limiti delle
disponibilita’ del fondo di cui al predetto articolo, contributi ai
soggetti incaricati della riscossione, commisurati al costo degli
interessi passivi sopportati per la concessione delle predette
anticipazioni ad un tasso non superiore al tasso ufficiale di
riferimento.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per le
anticipazioni eccedenti il 20 per cento di quelle gia’ erogate sul
singolo carico posto in riscossione.
3. La percentuale di utilizzazione del fondo, per le finalita’ di
cui al presente articolo, e’ stabilita annualmente con decreto
dell’assessore regionale per il bilancio e le finanze, previo parere
della commissione legislativa bilancio» dell’Assemblea regionale
siciliana.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto dell’assessore regionale per il bilancio e le
finanze, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui
al comma 1.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: Cimino
Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato
e la pesca: Di Mauro
Assessore regionale per l’industria: Gianni

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0317&tmstp=1263024272449

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 15

Modifiche all’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, ad oggetto: «Norme integrative e complementari alla legge regionale "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli enti pubblici della Regione Molise – Triennio 1988/1990" e provvedimenti urgenti per l’organizzazione amministrativa della Regione».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Segreterie particolari 1. L’art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e’ sostituito dal seguente: «Art. 8. (Segreterie particolari) – 1. Per lo svolgimento delle rispettive attivita’ di segreteria, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali, il Presidente del Consiglio regionale, i componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, iPresidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, si avvalgono di specifiche unita’ organizzative denominate: «segreterie particolari». 2. Alle segreterie particolari compete esclusivamente l’espletamento delle attivita’ non istituzionali conseguenti alle funzioni rispettivamente attribuite a ciascuno degli organi di cui al comma 1 e non riconducibili nell’ambito di competenze delle strutture organizzative della Regione. 3. La consistenza numerica di ciascuna delle segreterie di cui al comma 1 e’ determinata con riferimento ai limiti ed alle disponibilita’ complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonche’ alle quote assegnate a ciascuna segreteria. Detti stanziamenti, periodicamente determinati con provvedimento della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per gli ambiti di rispettiva competenza, sono comprensivi di compensi per eventuali prestazioni di lavoro straordinario, del trattamento di missione, del salario incentivante, degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualsiasi altro trattamento economico aggiuntivo. 4. Ai fini della sola determinazione dell’importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 da assegnare a ciascuna segreteria, nonche’ per l’attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali, si fa riferimento alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 5. L’importo di cui al comma 4 e’ determinato sulla base del costo di ciascuna categoria inserita nella tabella e prevista dai Contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali, corrispondente al trattamento economico iniziale fisso e ricorrente di ciascuna categoria, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ivi comprese le somme caratterizzate da continuita’ e fissita’ di erogazione nonche’ dal salario accessorio nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva. Lo stanziamento, come innanzi determinato, e’ incrementato dall’importo corrispondente al tetto massimo delle ore di straordinario liquidabili in base alle disposizioni nel tempo vigenti in materia e tenuto conto dell’entita’ numerica virtuale delle segreterie, come riportata nella tabella di cui al comma 4. Lo stanziamento e’, altresi’, incrementato di un importo forfettario per indennita’ di missione fuori sede e rimborso spese, determinato in ragione della media aritmetica della corrispondente spesa del biennio precedente sostenuta da autisti e componenti delle strutture di supporto, rapportata al personale come riportato nella tabella di cui al comma 4. E’ escluso qualsiasi onere ulteriore per l’Amministrazione. 6. Il personale addetto alle segreterie particolari puo’ essere individuato tra gli impiegati regionali o, in posizione di comando, tra i dipendenti dello Stato, degli enti locali, degli enti sub-regionali, degli altri enti pubblici, ovvero puo’ essere assunto ai sensi del sticcessivo comma 7. Il personale regionale e il personale comandato, eventualmente utilizzato nelle segreterie, conserva il trattamento giuridico, economico ed indennitario in godimento a valere sul budget di spesa di cui al comma 4. Gli autisti addetti alle segreterie sono individuati esclusivamente tra i dipendenti regionali assunti in qualunque forma. 7. Fermo restando il limite di spesa di cui ai commi 4 e 5, per le finalita’ di cui al presente articolo, puo’ essere assunto anche personale esterno all’Amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato e con l’attribuzione di una categoria, tra quelle previste dal vigente sistema di classificazione dei dipendenti regionali, in relazione sia al titolo di studio posseduto che alla natura ed al grado di responsabilita’ connesso all’incarico conferito, con riconoscimento del corrispondente trattamento economico. 8. Per il personale di qualifica dirigenziale assegnato alle segreterie particolari si applicano le disposizioni relative al trattamento economico, alla valutazione ed alla responsabilita’ dirigenziale previste dai contratti collettivi e dalla legge per i dirigenti regionali delle strutture ordinarie. 9. Le segreterie dei componenti della Giunta regionale sono costituite con deliberazione della Giunta regionale. Il provvedimento determina, su richiesta nominativa dei componenti della Giunta stessa e nei limiti della spesa per ognuno stanziata, il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti. 10. Le segreterie comprese nell’ambito del Consiglio regionale sono costituite, su richiesta normativa dell’amministratore interessato, con provvedimento dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che, nei limiti della spesa per ognuno stanziata, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni, individua il responsabile della segreteria, gli addetti e gli autisti. 11. Il rapporto di lavoro delle unita’ di cui al comma 7 viene costituito con la stipulazione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l’Amministrazione dal Direttore generale competente in materia di personale, ovvero dal Segretario generale del Consiglio regionale per le segreterie comprese nell’ambito del Consiglio regionale, Il contratto individuale viene stipulato sulla base di schemi contrattuali, approvati rispettivamente dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, che tengano conto della professionalita’ richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilita’ del personale interessato. 12. All’atto della cessazione dall’ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, gli incarichi dei componenti delle segreterie sono prorogati, per l’adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne, fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorsi 15 giorni dall’insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto. 13. Il personale comandato da altri enti o amministrazioni, alla cessazione dell’incarico di segreteria, fa rientro agli enti e alle amministrazioni di provenienza. 14. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l’Amministrazione regionale.».

Art. 2 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 6 aprile 2009 IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0434&tmstp=1263024272449

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 14 Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, ad oggetto: «Testo unico in materia di funzionarnento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L’art. 3 della legge regionale n. 4 novembre 1991, n. 20 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), e successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio e’ previsto un contributo mensile consistente in una quota fissa di € 800,00 ed una quota variabile pari al prodotto tra € 2.500,00 ed il numero dei consiglieri iscritti al gruppo. 2. Ove sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, i componenti del medesimo promuovono accordi tra loro per la gestione dei contributi. Se non si raggiunge l’accordo, l’ufficio di presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi tra i componenti del gruppo. In tale ultimo caso ogni componente del gruppo misto ha poteri, doveri e responsabilita’ autonomi limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione. 3. Il contributo di cui al comma 1 e’ aggiornato, a decorrere dal mese di ogni anno, mediante l’applicazione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall’ISTAT. 4. Nei limiti dei contributi di cui al comma 1 i gruppi possono costituire propri Uffici territoriali. L’eventuale assegnazione di locali ed attrezzature e’ deliberata dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 5. Eventuali economie sulla competenza dell’anno precedente sono riassegnate alla competenza dell’anno successivo.».

Art. 2
1. L’art. 5 della legge regionale n. 20/1991, e successive
modificazioni, e la relativa Tabella «A» allegata sono sostituiti dal
seguente articolo:
«Art. 5. – 1. E’ messo a disposizione di ciascun gruppo
consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una
unita’ di categoria D3 per ciascun consigliere iscritto al gruppo.».

Art. 3
1. Le modifiche apportate dalla presente legge alla disciplina
relativa all’attribuzione ai gruppi consiliari delle risorse per il
loro funzionamento sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge i presidenti dei gruppi consiliari provvedono ad adeguare alle
nuove disposizioni gli incarichi ed i rapporti di lavoro in essere,
mediante conferma, risoluzione, modifica o rinnovazione dei relativi
contratti individuali.

Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.

La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0433&tmstp=1263024272449

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 13 Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2008, n. 5, recante: «Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e di tunnel serre».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)

Il CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
1. Al comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 26 febbraio 2008,
n. 5 (Disposizioni relative all’installazione di impianti serricoli e
di tunnel serre), le parole «e della legge n. 319/1976, e successive
modificazioni ed integrazioni» sono sostituite dalle parole «nonche’
delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
concernenti la tutela delle acque dall’inquinamento».

Art. 2 1. L’art. 6 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge e’ subordinata al rilascio del permesso di costruire. 2. Qualora gli impianti non comportino trasformazione per manente del suolo la loro realizzazione e’ consentita mediante denuncia di inizio attivita’ (DIA), fermo restando il rispetto dei vincoli imposti da leggi statali e regionali e delle prescrizioni degli strumenti urbanistici. 3. Si considerano non comportanti trasformazione permanente del suolo gli impianti realizzati con strutture leggere a carattere precario ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. 4. Il permesso di costruire di cui al comma 1 e’ subordinato alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale l’interessato si impegna a non mutare la destinazione di uso agricolo dei manufatti».

Art. 3
1. L’art. 7 della legge regionale n. 5/2008 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 7. – 1. Ai fini sanzionatori si applicano le disposizioni
di legge vigenti.».

Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 apile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0432&tmstp=1263024272449