REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 12 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto: «Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale»

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 8 del 16 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modifiche ed integrazioni all’art. 13
della legge regionale 24 marzo 2000, n 19

1. All’art. 13 della legge regionale n. 24 marzo 2000, n. 19
(Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico
locale) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «I Comuni,
prima di avviare le proceditre di gara, sono tenuti a sottoscrivere
con la Regione un’intesa finalizzata ad individuare le risorse a
carico del bilancio regionale assegnate allo svolgimento del servizio
di trasporto pubblico urbano per l’intero periodo previsto dal bando
di gara. Le attuali reti di servizi nrbani anche se giu’ approvate,
vanno razionalizzate commiserate allo stanziamento del bilancio
regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono abrogate le
norme regionali in contrasto.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
extraurbano ha luogo mediante l’esperimento di una gara a procedura
ristretta e l’aggiudicazione e’ effettuata secondo il criterio
dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e
integrazioni. La rete regionale dei servizi minimi di trasporto
pubblico locale extraurbano e’ messa a gara in un unico lotto. Per il
servizio urbano viene messa a gara dal Comune competente per
territorio la rete urbana di traffico approvata dalla Regione. I
soggetti che possono partecipare alla gara sono quelli previsti dal
decreto legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e
integrazioni. I requisiti di partecipazione alla gara sono quelli
previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive
modificazioni e integrazioni.»;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Ai fini della partecipazione alla gara del trasporto
pubblico locale extraurbano gli offerenti devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) idonea capacita’ tecnica e professionale, prevista dalle
vigenti leggi in materia;
b) dimostrazione di avere svolto, in forma singola o
associata, negli ultimi tre anni attivita’ di trasporto pubblico
locale, per una percorrenza annua non inferiore al 10 per cento
dell’ammontare dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a
gara;
c) capacita’ economica e finanziaria. La capacita’
economica e finanziaria delle imprese concorrenti deve essere
dimostrata, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, mediante
uno dei seguenti documenti:
1) bilancio dell’impresa, in forma singola o associata, dal
quale risulti un valore della produzione in ciascuno degli ultimi tre
esercizi, chiusi alla data di pubblicazione del bando, per attivita’
di trasporto pubblico locale non inferiore a quattro milioni di euro;
2) idonee referenze, rilasciate da almeno due istituti
bancari, atte a dimostrare la capacita’ finanziaria dell’impresa.»;
d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il soggetto aggiudicatario della gara e’ tenuto ad
eseguire in proprio il servizio. Il contratto di servizio non puo’
essere ceduto, a pena di nullita’, salvo quanto disposto dalla
vigente normativa. E’ ammesso il subappalto per una quota non
superiore al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di
servizio, previa autorizzazione dell’ente affidante. Nel bando di
gara devono essere specificate le parti della Rete di Servizi Minimi
di trasporto pubblico locale che possono essere oggetto di
subappalto. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per
l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
ed e’ tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di
trasporto pubblico;
3-ter. In caso di subentro di azienda a qualunque titolo,
anche a seguito dell’espletamento di procedure di affidamento
concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il
trasferimento all’impresa subentrante del personale a quel momento
occupato in quella cessante e’ disciplinato dall’art. 26
dell’allegato A) al regio decreto 8gennaio 1931, n. 148. L’impresa
subentrante garantira’, al momento del subentro, l’applicazione dei
contratti in essere nell’azienda cedente, salvo adeguarli o
migliorarli. Le parti a livello aziendale negozieranno le modalita’
di armonizzazione in caso di trattamenti differenziati.».

Art. 2

Abrogazione di comma all’art. 14
della legge regionale n. 19/2000

1. Il comma 2 dell’art. 14 della legge regionale 24 marzo 2000,
n. 19, e’ abrogato.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Molise.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 6 aprile 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0431&tmstp=1263024272449

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 11 Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione della sicurezza nello sport.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, in conformita’ ai principi previsti dallo Statuto
regionale e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge
regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e
successive modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24
(Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attivita’ sportive) e
successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla
diffusione della sicurezza nello sport.

Art. 2

Istituzione della giornata regionale della
promozione della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, il giorno 9 febbraio di ogni anno, la giornata
regionale della promozione della sicurezza nello sport, con la
finalita’ di sensibilizzare ed informare la popolazione e gli enti
pubblici e privati sui temi della sicurezza.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta il
programma delle iniziative e degli interventi per la giornata della
promozione della sicurezza nello sport, di seguito denominato
programma.
3. Il programma viene predisposto sentita la Consulta regionale
per i problemi della sicurezza nello sport di cui all’art. 4 e
proposto dall’assessore regionale competente in materia di sport.
4. Il programma contiene, in particolare:
a) le linee guida per la realizzazione delle iniziative e degli
interventi per la giornata regionale della promozione della sicurezza
nello sport;
b) la determinazione dei criteri e delle modalita’ per accedere
ai contributi e per la relativa concessione, erogazione e
rendicontazione.

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiari delle iniziative da svolgersi nell’ambito
della giornata regionale per la promozione della sicurezza nello
sport coloro che presentano progetti nei modi previsti dal programma
e, precisamente:
a) gli enti locali in forma singola o associata;
b) gli istituti scolastici e le universita’;
c) le associazioni sportive affiliate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) o ad un ente di promozione sportiva;
d) le associazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro che
svolgono una comprovata attivita’ nell’ ambito della promozione della
sicurezza nello sport.

Art. 4

Istituzione e compiti della Consulta regionale per
i problemi della sicurezza nello sport

1. E’ istituita, presso l’assessorato regionale competente in
materia di sport, la Consulta regionale per i problemi della
sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, quale
organismo di consultazione permanente in relazione alle politiche
regionali in favore della sicurezza nello sport, che svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul programma;
b) formula proposte per la realizzazione di interventi volti a
favorire e migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi
e nell’esercizio delle attivita’ sportive;
c) promuove l’approfondimento, l’aggiornamento e la diffusione
delle informazioni in materia di sicurezza sportiva, con particolare
riguardo alla prevenzione del fenomeno del doping;
d) promuove, in riferimento ai temi della sicurezza, la
formazione, la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori in
ambito sportivo, dei gestori degli impianti sportivi, nonche’ dei
fruitori, anche in collaborazione con l’Azienda regionale per
l’emergenza sanitaria ARES 118; in caso di fruitori minorenni possono
aderire anche le famiglie o chi ne possiede la potesta’;
e) favorisce la diffusione e migliora la qualita’
dell’attivita’ motoria, anche a livello amatoriale, attraverso azioni
concordate con i professionisti della salute, miranti
all’orientamento dell’attivita’ fisica ed alla prevenzione dei
rischi, nonche’ attraverso l’individuazione di azioni, anche a
carattere sperimentale, per la verifica periodica delle condizioni di
salute necessarie per l’esercizio in sicurezza dell’attivita’
motoria;
f) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte
a favorire un rapporto equilibrato con l’immagine corporea, tenuto
conto delle implicazioni che la comunita’ scientifica ascrive ai
fattori socio-culturali nell’insorgenza e nella diffusione, in
particolare tra i giovani, dei disturbi del comportamento alimentare;
g) promuove iniziative di informazione e di comunicazione
rivolte ad ulteriori ambiti di disagio giovanile caratterizzati da
comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all’abuso di
bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping
involontario, dovuto all’uso di integratori alimentari;
h) favorisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a
livello locale, regionale, nazionale ed europeo, al fine di
promuovere la diffusione delle buone prassi.

Art. 5 Composizione della Consulta 1. La Consulta e’ composta da: a) un rappresentante designato dal CONI regionale; b) un rappresentante designato dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI presenti a livello regionale; c) un rappresentante designato dal Comitato italiano paralimpico (CIP) regionale; d) un rappresentante designato dalle associazioni dei gestori degli impianti sportivi presenti a livello regionale; e) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni e fondazioni che si occupano di sicurezza in ambito sportivo a livello regionale; f) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sport; g) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute; h) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici; i) tre esperti designati dall’assessore regionale competente in materia di sport, sentita la competente commissione consiliare. 2. La Consulta e’ presieduta dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato.

Art. 6

Costituzione e funzionamento della Consulta

1. La Consulta e’ costituita con decreto del Presidente della
Regione. I rappresentanti di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b)
e c) sono rinnovati ogni tre anni.
2. La seduta d’insediamento della Consulta e’ convocata
dall’assessore regionale competente in materia di sport entro
sessanta giorni dalla data di costituzione.
3. La Consulta disciplina le modalita’ del proprio funzionamento
con apposito regolamento. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di sport.
4. La partecipazione alla Consulta e’ a titolo gratuito.
5. La Regione mette a disposizione della Consulta i locali e gli
strumenti operativi necessari per il relativo funzionamento.

Art. 7 Istituzione del fondo per la sicurezza 1. La Regione istituisce, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, un fondo per la realizzazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza degli impianti sportivi pubblici, sulla base di quanto formulato dalla Consulta ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera b), attraverso procedure di evidenza pubblica, fino ad un massimo dell’ 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si
provvede con l’istituzione:
a) nell’ambito della UPB G31, di un apposito capitolo
denominato «Interventi per la promozione, il sostegno e la diffusione
della sicurezza nello sport», con uno stanziamento per l’esercizio
finanziario 2009, pari a 100 mila euro, alla cui copertura si
provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo
T21501;
b) nell’ambito della UPB G32, di un apposito capitolo
denominato «Fondo per la realizzazione di interventi volti al
miglioramento della sicurezza degli impianti sportivi», con uno
stanziamento per l’esercizio finanziario 2009, pari a 500 mila euro,
alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari
importo dal capitolo T22501.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0568&tmstp=1263024272449

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 10 Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualita’ nei servizi di ristorazione collettiva per minori.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione, nell’ambito degli interventi preventivi di tutela
del diritto alla salute dell’infanzia e dell’adolescenza, adotta
iniziative finalizzate a migliorare il livello qualitativo
dell’alimentazione.
2. La Regione riconosce il valore nutrizionale e salutistico dei
prodotti caratteristici della dieta alimentare mediterranea e, in
particolare, dei prodotti biologici regionali, dei prodotti
agroalimentari tipici e tradizionali con particolare riguardo a
quelli certificati con marchio regionale.
3. La Regione, al fine di promuovere la qualita’
nell’alimentazione e la consapevolezza nei consumi, contribuisce
all’acquisto dei prodotti di cui al comma 2, da utilizzare
all’interno dei servizi di ristorazione collettiva per minori gestiti
dagli enti locali nelle scuole nonche’ all’interno dei servizi di
ristorazione delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate e
degli istituti di pena per minori.

Art. 2 Contributo regionale 1. La Regione, in conformita’ alle disposizioni di cui all’art. 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, interviene per garantire, nei servizi di ristorazione collettiva per minori nelle scuole, nei reparti ospedalieri di pediatria anche accreditati e negli istituti di pena per minori, l’utilizzo di una percentuale non inferiore al 50 per cento di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali nonche’ zootecnici provenienti da coltivazioni e allevamenti biologici regionali ed eventualmente nazionali. 2. La spesa necessaria per l’acquisto dei prodotti di cui al comma 1, e’ finanziata da apposito contributo regionale fissato nelle seguenti misure: a) 1’80 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000; b) il 70 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000; c) il 60 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000. 3. Sono esclusi, da qualunque ipotesi di finanziamento regionale previste dalla presente legge, i comuni con un numero di abitanti superiori a 120.000.

Art. 3 Partecipazione finanziaria degli enti locali 1. Il comune interessato si impegna a contribuire alla copertura della spesa prevista dall’art. 2, comma 1, nelle seguenti misure: a) il 20 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o inferiore a 10.000; b) il 30 per cento per i comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 e inferiore a 25.000; c) il 40 per cento per i comuni con un numero di abitanti uguale o superiore a 25.000.

Art. 4

Procedure per l’erogazione dei contributi agli enti locali

1. L’ente locale, entro il termine di novanta giorni
dall’erogazione del contributo regionale di cui all’art. 2, trasmette
all’assessorato regionale competente in materia di agricoltura:
a) la documentazione attestante l’acquisto dei prodotti di cui
all’art. 2, comma 1;
b) le cartelle merceologiche;
c) la certificazione biologica;
d) la certificazione relativa alla provenienza dei prodotti.
2. La struttura regionale competente, in caso di documentazione
incompleta, concede un termine di trenta giorni, prorogabile una sola
volta di ulteriori trenta giorni, per provvedere alla necessaria
integrazione.
3. La mancata o incompleta esibizione della documentazione
richiesta comporta la decadenza dai benefici previsti dalla presente
legge.

Art. 5

Attivita’ di vigilanza

1. La Regione dispone controlli e ispezioni periodiche
sull’attivita’ svolta all’interno dei servizi di ristorazione
collettiva per i minori, avvalendosi delle aziende unita’ sanitarie
locali competenti.
2. L’attivita’ ispettiva e di controllo interessa, in
particolare, le seguenti fasi operative:
a) fornitura delle merci;
b) trasporto e conservazione;
c) trasformazione degli alimenti;
d) servizio all’utenza.
3. L’utilizzo dei contributi per una finalita’ diversa da quella
prevista dalla presente legge, comporta l’immediata decadenza dai
benefici.

Art. 6

Convenzioni

1. La Regione, al fine di garantire la piena attuazione della
presente legge, provvede a stipulare apposite convenzioni:
a) con il Ministero della giustizia, in relazione agli
interventi relativi agli istituti di pena per minori;
b) con i produttori regionali dei prodotti biologici di cui
all’art. 2, comma 1, che operino nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia.

Art. 7

Didattica preventiva

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unita’ sanitarie
locali, con le facolta’ di agraria delle universita’, con le
istituzioni scolastiche e con le associazioni di categoria, finanzia,
elabora e contribuisce alla diffusione di progetti di educazione
alimentare e sensoriale per gli alunni delle scuole di ogni grado.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le
seguenti tematiche:
a) relativamente alla fase della consumazione:
1) indipendenza e autoregolazione nei pasti;
2) organizzazione e comportamenti alimentari;
b) con riferimento alla cultura generale:
1) storia agricola e rurale del territorio regionale;
2) produzioni caratteristiche e tradizionali locali;
3) culture, usi e costumi alimentari e agricoli delle
comunita’ locali regionali, comprese quelle migranti.

Art. 8

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con le aziende unita’ sanitaria
locali e le province, programma appositi corsi di formazione
professionale per docenti e operatori dei servizi di ristorazione
collettiva gestiti da enti locali nonche’ per i componenti degli
organismi di controllo, nelle seguenti materie:
a) alimentazione e valori nutrizionali nell’eta’ evolutiva;
b) igiene, sicurezza e qualita’ nella ristorazione collettiva;
c) storia agraria regionale;
d) prevenzione, salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, con cadenza almeno biennale, presenta una
relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge
e sui risultati ottenuti dalla concessione dei finanziamenti erogati.

Art. 10

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si
provvede mediante l’istituzione nell’ambito dell’UPB B11, di un
apposito capitolo denominato «Disposizioni in materia di
alimentazione consapevole e di qualita’ nella ristorazione collettiva
per minori», con uno stanziamento pari a 300 mila euro per
l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura e’ assicurata dal
prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera i)
dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per
l’esercizio finanziario 2009.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0567&tmstp=1263024272449

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 6 aprile 2009, n. 9 Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 1 del 2-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 6 aprile 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione, nell’ambito delle politiche dirette ad assicurare lo sviluppo civile e sociale dei propri cittadini attraverso un sistema integrato di interventi e servizi di prevenzione, cura e assistenza socio-sanitaria, informato al principio del pieno rispetto della dignita’ della persona, provvede all’istituzione dei distretti socio-sanitari montani. 2. In particolare, con l’istituzione dei distretti socio-sanitari montani si vogliono garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalita’ e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonche’ ridurre l’indice di mobilita’ passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell’assistenza domiciliare.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per prestazioni socio-sanitarie
si intendono le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese
quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioe’ le attivita’
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione,
individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite ed acquisite.

Art. 3

Distretto socio-sanitario montano

1. Il distretto socio-sanitario montano e’ un’articolazione
territoriale, organizzativa e funzionale dell’azienda unita’
sanitaria locale (ASL), il cui ambito territoriale coincide, di
norma, con quello dei territori delle comunita’ montane ricadenti
nella medesima provincia.
2. Il distretto socio-sanitario montano e’ istituito con apposita
deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere
della commissione consiliare permanente competente in materia di
sanita’.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale
individua, in particolare, le attivita’ e i servizi di competenza del
distretto socio-sanitario montano nell’ambito delle seguenti
funzioni:
a) attuazione locale delle politiche aziendali;
b) organizzazione dell’assistenza territoriale diretta o
funzionale.
4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresi’
definiti:
a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da
destinare al distretto socio-sanitario montano;
b) un sistema di incentivi economici volti a favorire
l’esercizio dell’attivita’ medico-specialistica in area montana;
c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare
l’integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell’eccellenza
sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina;
d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in
considerazione dei maggiori costi strutturali.
5. Per la specificita’ ed il ruolo del distretto socio-sanitario
montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli
aspetti di cui ai commi 3 e 4, puo’ derogare a quanto previsto dalla
vigente normativa regionale sull’organizzazione del Servizio
sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la
dotazione di professionalita’ qualificate e per il contenimento della
spesa.
6. L’incarico di responsabile del distretto socio-sanitario
montano e’ attribuito dal direttore generale della ASL competente per
territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanita’,
secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 7, della legge regionale
16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del Servizio
sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione
delle aziende unita’ sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e
successive modifiche.

Art. 4 Ospedale di montagna 1. Nell’ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano e’ individuato un ospedale di montagna. 2. Sono considerati ospedali di montagna quei presidi ospedalieri, distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree comprese nel territorio di una comunita’ montana che presentano le seguenti criticita’: a) svantaggi orografici; b) difficolta’ di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibri nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana. 3. La Regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di eliambulanza.

Art. 5

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
istituiti e qualificati come distretti socio-sanitari montani i
seguenti distretti sanitari:
a) il distretto sanitario G4, con sede nel Comune di Subiaco,
nell’ambito della ASL Roma G;
b) il distretto sanitario RI/5 «Alto Velino», con sede nel
Comune di Amatrice, nell’ambito della ASL Rieti;
c) il 1º distretto sanitario, con sede nel Comune di
Montefiascone, nell’ambito della ASL Viterbo.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, sono
individuati e qualificati come ospedali di montagna, con riferimento
ai distretti socio-sanitari montani di cui al comma 1, i seguenti
presidi ospedalieri:
a) l’Ospedale «A. Angelucci» di Subiaco;
b) l’Ospedale «F. Grifoni» di Amatrice;
c) l’Ospedale Civile di Acquapendente.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 6 aprile 2009

MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-02&task=dettaglio&numgu=1&redaz=009R0566&tmstp=1263024272448