REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 2

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Istituzione del Centro di accesso unico alla disabilita’ (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali).

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 9 del 7 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita’
1. La Regione, in conformita’ con quanto stabilito dall’art. 7
dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000,
n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali) e successive modifiche, al fine di
garantire alle persone con disabilita’ ed ai loro nuclei familiari la
presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove
politiche coordinate ed integrate tali da:
a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di
disabilita’, anche attraverso la diagnosi e l’intervento precoce;
b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del
principio opportunita’;
c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la liberta’ di
scelta, l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura
delle persone con disabilita’, con particolare riguardo alle
condizioni di gravita’;
d) garantire alle persone disabili un approccio
multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della permanenza
nel proprio ambiente di vita;
e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo
delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale
e locale, le famiglie delle persone con disabilita’, anche
promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione
all’elaborazione dei programmi di intervento;
f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in
un’ottica di integrazione con particolare riferimento alle strutture
socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale
da assicurare la continuita’ del percorso personalizzato nelle varie
fasi della vita ed evitare processi di emarginazione;
g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di
comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilita’ e
finalizzate ad assicurare l’accesso all’istruzione, al lavoro, ai
trasporti, nonche’ ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per
una migliore qualita’ della vita.

Art. 2
Centro di accesso unico alla disabilita’
1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni,
l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonche’
l’efficiente gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai
disabili e ai loro nuclei familiari ed allo scopo di promuovere,
sostenere, armonizzare le azioni ed i servizi di cui alla presente
legge, in ciascun ambito distrettuale, all’interno del punto unico di
accesso integrato sanitario e sociale, e’ istituito il Centro di
accesso unico alla disabilita’, di seguito denominato CAUD in grado
di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilita’.
2. Sono compiti del CAUD:
a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai
servizi per la disabilita’;
b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti
alle prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi;
c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei
rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di
garantire il diritto alle pari opportunita’;
d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con
particolare riferimento alla disabilita’ grave, in stretta
collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio,
anche al fine di predispone la scheda individuale di cui all’art. 9
ed attivare percorsi di integrazione attraverso gli interventi di cui
all’art. 4;
e) attivare un’equipe multidisciplinare e una rete territoriale
in grado di garantire unitarieta’ nella fase di analisi della
domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in
carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato,
in una logica di continuita’ assistenziale e responsabilita’ sul
conseguimento dei risultati. La struttura individua un operatore di
riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto,
facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte,
la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del
terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli
utenti e le categorie economiche produttive presenti sul territorio;
f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali;
g) concorrere all’elaborazione del piano socio-sanitario di
zona.

Art. 3
Destinatari
1. Possono accedere ai servizi del CAUD:
a) le persone con disabilita’ come definite dall’art. 3 della
legge n. 104/1992;
b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini
del riscontro di un’eventuale disabilita’;
c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e
b).

Art. 4
Linee di intervento
1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’art. 1
sono perseguite attraverso servizi ed interventi che:
a) garantiscano la continuita’ e l’interdisciplinarita’ della
presa in carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei
servizi e le realta’ sociali operanti sul territorio;
b) organizzino idonei programmi per la prevenzione
socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la
riabilitazione, l’assistenza personale, l’accompagno, la mobilita’,
l’istruzione, l’inserimento lavorativo e sociale;
c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti
all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una
vita indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta;
d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al
momento in cui la persona con disabilita’ si trovi temporaneamente o
stabilmente priva di adeguato supporto familiare;
e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per
le famiglie che assistono persone con disabilita’;
f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano
quale rete di sostegno e promozione sociale denominate «Con Noi Dopo
di Noi»;
g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture
residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di
cittadinanza del disabile, affinche’ lo stesso possa rimanere
integrato nel proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno
familiare;
h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale
che attraverso la promozione di specifiche attivita’;
i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale
responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di
ippoterapia e pet therapy, anche ai fine di sviluppare azioni
territoriali che integrino l’attivita’ produttiva agricola, le aree
verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali,
educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a
favore di persone con disabilita’.

Art. 5
Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in
materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di
strutture che prestano servizi socio-assistenziali»
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’art. 7 della legge
regionale n. 41/2003 e’ aggiunta la seguente:
«b-bis) Comunita’ alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle
strutture di tipo familiare di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), a
bassa intensita’ assistenziale, parzialmente autogestita, con
limitata capacita’ ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in
situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che
mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di
operatori in maniera continuativa.».

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0559&tmstp=1255513775046

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2009, n. 6

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento in attuazione dell’art. 12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 5 dell’11 marzo 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:

Visto l’art. 117, secondo comma della Costituzione;
Visto l’art. 117, sesto comma della Costituzione;
Visto l’art. 43, comma 2 dello statuto;
Visti altresi’ l’art. 63, comma 2 dello statuto;
Vista la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale);
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale);
Visto l’art. 12 della legge regionale n. 12/2006 che rinvia ad
apposito regolamento per quanto riguarda la disciplina relativa ad
uniformi, veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della
polizia comunale e provinciale;
Visto altresi’ il comma 3 dell’art. 23 della medesima legge
regionale n. 12/2006 che obbliga gli enti locali ad uniformarsi a
quanto stabilito dal presente regolamento entro centottanta giorni
dalla sua entrata in vigore;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella
seduta del 16 ottobre 2008;
Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’art. 29
della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della
dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla
legge regionale 17 marzo 2006, n. 26 «Riordino della legislazione
regionale in materia di organizzazione e personale»);
Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 24 novembre
2008, n. 10, con la quale e’ stato approvato lo schema del suddetto
regolamento ai fini dell’acquisizione del parere del Consiglio
regionale ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello statuto;
Visto il parere della I Commissione consiliare – Affari
istituzionali, espresso nella seduta del 20 gennaio 2009;
Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso
nella seduta del 20 febbraio 2009;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009,
n. 126;
Considerato quanto segue:
1. la necessita’ di dare attuazione a quanto previsto dall’art.
12 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) che prevede un regolamento regionale
per la disciplina di «Uniformi, veicoli, strumenti e tessere di
riconoscimento»;
2. la necessita’ di procedere ad integrale revisione della
normativa regionale relativa ad uniformi, veicoli, strumenti e
tessere di riconoscimento che costituiscono dotazione della polizia
comunale e provinciale;
3. l’opportunita’ di garantire su tutto il territorio regionale
l’uniformita’ della disciplina degli elementi identificativi e delle
principali dotazioni della polizia municipale e provinciale;
4. l’opportunita’ di uniformare, in primo luogo, il simbolo e
il logotipo utilizzato dalle polizie locali toscane, anche per quanto
riguarda il carattere ed il colore del medesimo;
5. la necessita’ di elencare e descrivere in maniera
dettagliata gli indumenti costituenti le varie tipologie di uniformi,
in primo luogo quella ordinaria e, secondariamente, quelle delle
varie specializzazioni che caratterizzano il concreto impiego
dell’operatore;
6. l’esigenza di individuare i segni distintivi del grado
apposti sull’uniforme ed assegnati all’operatore in ragione della
categoria di appartenenza;
7. l’opportunita’ di promuovere l’omogeneita’ delle strutture
di polizia locale toscane anche attraverso l’individuazione e la
descrizione delle caratteristiche fondamentali, in particolare il
colore di base ed il colore delle bande sulla carrozzeria,
dell’allestimento dei veicoli, compreso il posizionamento di scritte,
contrassegni ed accessori;
8. l’obbligo di individuare i «presidi tattici difensivi» (art.
6, comma 1, legge regionale n. 12/2006) ovvero strumenti di
autotutela che possono costituire la dotazione dell’operatore, e
quindi stabilire che la concreta assegnazione dei medesimi sia fatta
oggetto di specifici accordi in sede locale;
9. l’esigenza altresi’ che il concreto impiego degli strumenti
di autotutela venga preceduto da un apposito modulo finalizzato
all’addestramento, da svolgersi presso la Scuola interregionale di
polizia locale costituita dalla Regione Toscana insieme alle Regioni
Emilia-Romagna e Liguria ed al Comune di Modena di cui all’art.
10-bis della legge regionale n. 12/2006;
10. l’opportunita’ di uniformare anche i contenuti ed i colori
della tessera di riconoscimento, documento del quale e’ dotato ogni
operatore della polizia municipale e provinciale;
11. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte relativa in cui si
chiede che la scelta delle dotazioni accessorie sia oggetto di
confronto in sede di contrattazione decentrata, mediante la
riformulazione degli articoli 3 e 10 del presente regolamento in cui
si e’ previsto uno specifico accordo locale per tali strumenti;
12. di accogliere il parere della I Commissione «Affari
istituzionali» del Consiglio regionale nella parte in cui chiede che
le indicazioni dei gradi delle uniformi siano in coerenza con il CCNL
e oggetto di confronto con le rappresentanze di categoria in quanto
il presente regolamento e’ conforme alle previsioni del CCNL;
13. di non poter accogliere il parere della I Commissione nella
parte in cui si chiede che la disciplina dei limiti d’uso delle
dotazioni accessorie, tra cui gli strumenti di autotutela, sia
rimessa alla contrattazione decentrata per due motivi:
a) l’art. 6, comma 2 della legge regionale n. 12/2006
stabilisce una disciplina generale con «regola-mento» delle modalita’
d’impiego di tali strumenti senza intervento della contrattazione
decentrata (analogamente la lettera f) del comma 1 dell’art. 12);
b) nel citato art. 6, comma 2 si esercita una competenza
regionale nell’ambito della sicurezza del lavoro dato che in esso si
parla di «Rischi professionali e per la tutela dell’incolumita’
personale»; in questo specifico ambito competenziale detto comma e’
superato dal successivo art. 74 del decreto legislativo n. 81/2008
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) per il
quale non costituiscono dispositivi per la protezione dei rischi da
lavoro «le attrezzature di protezione individuale» assegnate alle
forze in servizio di ordine pubblico; ne consegue che la regolazione
delle modalita’ d’uso degli strumenti di autotutela non necessita di
apposita disciplina regionale considerando anche che, ex comma 3
dell’art. 10 del presente regolamento, tali strumenti sono in
dotazione solo a specifiche categorie di agenti la disciplina del cui
ruolo, per la loro qualifica di agenti od ufficiale di polizia
giudiziaria, spetta in esclusiva allo Stato;
14. di non poter accogliere il parere del Consiglio della
Autonomie locali nella parte in cui si chiede che «si intervenga in
questa fase di prima attuazione con una proroga dei termini previsti
per l’adeguamento dei regolamenti degli enti locali» in quanto si
tratta di ambiti disciplinati dalla legge (si veda il comma 3
dell’art. 23 della legge regionale n. 12/2006);
15. di precisare, in relazione alla parte di detto parere del
consiglio delle autonomie locali in cui si chiedono «incentivi per
dar[.]e attuazione» al presente regolamento, che l’obbligo posto
dalla legge regionale n. 12/2006 concerne l’adeguamento dei
regolamenti locali e non l’obbligo di immediato rinnovo delle
dotazioni oggetto della presente disciplina regolamentare;

si approva il presente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale), disciplina:
a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse
circostanze e specialita’ di impiego;
b) gli elementi identificativi dell’operatore, dell’ente di
appartenenza e della Regione Toscana;
c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo ed
alle funzioni conferite all’interno della struttura di polizia
locale;
d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali
contrassegni di specialita’ o incarico, anzianita’ ed onorificenza,
apponibili sulla uniforme;
e) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori
nonche’ il colore dei veicoli o dei mezzi operativi in dotazione agli
organi di polizia locale;
f) le caratteristiche dei presidi difensivi di cui all’art. 6
della legge regionale n. 12/2006 e relative modalita’ di impiego;
g) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite
da ciascun ente agli operatori di polizia locale.

Art. 2
Simbolo, logotipo e carattere
(art. 12, legge regionale n. 12/2006)
1. Il simbolo della polizia municipale e provinciale, riprodotto
nell’allegato A al presente regolamento, e’ il Pegaso in argento
nella forma adottata come stemma della Regione Toscana con la legge
regionale 3 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina dello Stemma, del
Gonfalone e del Sigillo della Regione). Le dimensioni del simbolo
sono proporzionate alla collocazione.
2. Il logotipo, riprodotto nell’allegato A al presente
regolamento, consiste nella scritta «Polizia Municipale» oppure
«Polizia Provinciale» in carattere avant garde in colore bianco su
fondo rosso, con lettere in positivo. E’ utilizzato nella versione su
una sola riga oppure su due righe.
3. Le scritte sugli indumenti componenti l’uniforme, sui veicoli,
sulle tessere di riconoscimento e su ogni altro oggetto adottano il
carattere avant garde. Le dimensioni del carattere, ove non indicate
negli allegati al presente regolamento, sono proporzionate alle
dimensioni del supporto.

Art. 3
Tipologie di uniforme
(art. 12 legge regionale n. 12/2006)
1. L’uniforme degli appartenenti alla polizia municipale ed alla
polizia provinciale si distingue in:
a) uniforme ordinaria;
b) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio automontato;
c) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio motomontato;
d) uniforme per servizio a cavallo;
e) uniforme per reparti che espletano in maniera continuativa
il servizio in bicicletta;
f) uniforme per servizio su demanio marittimo;
g) uniforme per servizio su natante;
h) uniforme per servizio montano;
i) completo operativo;
l) uniforme di rappresentanza per agenti;
m) uniforme di rappresentanza o cerimonia per dirigenti e
personale categoria D;
n) uniforme di gala per dirigenti e personale categoria D;
o) uniforme storica;
p) indumenti ad alta visibilita’.
2. Le dotazioni e le modalita’ di uso del vestiario descritte
dalle lettere da b) a p) del comma 1 possono essere oggetto di
accordi in sede locale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0360&tmstp=1255513775046

REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2009, n. 5

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4
del 25 febbraio 2009)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
Vista la legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del
fondo di solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro) ed in particolare l’art. 6;
Visto il parere espresso dal comitato tecnico della
programmazione (CTP) nella seduta del 4 dicembre 2008;
Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 dicembre
2008, n. 30;
Visto il parere della terza commissione consiliare – Attivita’
produttive e della quarta commissione consiliare – Sanita’, espresso
nella seduta congiunta del 15 gennaio 2009;
Visti i pareri delle strutture di cui all’art. 29 della legge
regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della
struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17
marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia
di organizzazione e personale»);
Vista la deliberazione della giunta regionale 16 febbraio 2009,
n. 100;
Considerato quanto segue:
1. le Aziende USL, intervengono tempestivamente sul luogo di
lavoro in caso di infortuni mortali, e costituiscono pertanto le
strutture piu’ idonee all’espletamento dell’istruttoria per quanto
attiene alle circostanze del decesso;
2. la direzione generale della regione competente all’adozione
del provvedimento di concessione dei contributi effettua i controlli
sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti richiedenti, in
conformita’ alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa – Testo A);
3. la medesima direzione generale della Regione provvede al
recupero del contributo concesso nei casi di non veridicita’ delle
dichiarazioni prodotte e di mancato riconoscimento della condizione
di lavoratore deceduto per infortunio sul luogo di lavoro;
4. la terza commissione consiliare – Attivita’ produttive e la
quarta commissione consiliare – Sanita’ hanno congiuntamente emanato
un parere contenente raccomandazioni, che vengono accolte e che
comportano un adeguamento del testo;
si approva il presente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina in attuazione della legge
regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (istituzione del fondo di
solidarieta’ per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul
luogo di lavoro) le modalita’ di presentazione della domanda di
concessione del contributo alle famiglie delle vittime di incidenti
mortali sul luogo di lavoro, nonche’ lo svolgimento della relativa
istruttoria, l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese e
le modalita’ di recupero del contributo concesso.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 2 della legge
regionale n. 57/2008, il contributo compete nei casi di incidente
mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale Restano
esclusi gli infortuni in itinere, come definiti dall’art. 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Art. 2
Modalita’ di presentazione della domanda di contributo
1. I soggetti di cui all’art. 3 della legge regionale n. 57/2008
presentano domanda di concessione del contributo alla Regione tramite
1’Azienda USL nel cui territorio si e’ verificato l’incidente entro
il termine di centottanta giorni dalla data del decesso del
lavoratore; ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 5,
comma 1 della legge regionale n. 57/2008 fa fede la data di
registrazione della domanda al protocollo dell’Azienda USL.
2. In caso di sospensione del termine ordinario ai sensi
dell’art. 5 della legge regionale n. 57/2008, decorso inutilmente il
termine di sessanta giorni assegnato per la presentazione di
documentazione integrativa, il procedimento si conclude con un
provvedimento di non accoglimento della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere predisposta unicamente utilizzando la
modulistica approvata con apposito decreto dirigenziale e deve
contenere l’indicazione completa dei requisiti richiesti per
l’erogazione del contributo.
4. Nei casi di pluralita’ di beneficiari di cui all’art. 4 della
legge regionale n. 57/2008, uno di essi puo’ presentare un’unica
domanda, con allegata apposita delega rilasciata dagli altri
beneficiari.

Art. 3
Istruttoria sulle circostanze del decesso
1. In caso di presentazione di una domanda di concessione del
contributo, le competenti strutture delle Aziende USL acquisiscono le
informazioni necessarie ad accertare che il decesso del lavoratore e’
avvenuto a seguito di infortunio sul luogo di lavoro. Tali
informazioni possono essere acquisite anche tramite l’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
eventualmente previa stipula di intese ai sensi dell’art. 6, comma 3
della legge regionale n. 57/2008.
2. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 1 la competente
struttura dell’Azienda USL trasmette la documentazione relativa alla
direzione generale della Regione competente per materia, che provvede
all’adozione del decreto dirigenziale di erogazione del contributo ed
all’effettuazione dei controlli di cui all’art. 4.

Art. 4
Effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese
1. La direzione generale della Regione competente per materia
effettua, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Testo A)
e della deliberazione della giunta regionale recante direttive per
l’applicazione del medesimo decreto, gli opportuni controlli, anche a
campione, sulla veridicita’ delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio rese dai soggetti richiedenti,
avvalendosi eventualmente delle intese con le amministrazioni di cui
all’art. 6, comma 3 della legge regionale n. 57/2008.

Art. 5
Modalita’ di recupero del contributo
1. Qualora successivamente all’erogazione del contributo risulti
la non veridicita’ delle dichiarazioni di cui all’art. 4, ovvero il
mancato riconoscimento della condizione di lavoratore deceduto per
infortunio sul luogo di lavoro, come previsto dall’art. 6, comma 2
della legge regionale n. 57/2008, la direzione generale della Regione
competente per materia provvede al recupero del contributo concesso
secondo le disposizioni del decreto del presidente della giunta
regionale 19 dicembre 2001, n.61/R/2001 (regolamento di attuazione
della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 – Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in materia di crediti extratributari.

Art. 6
Norma di prima applicazione
1. Le domande di concessione del contributo relative agli
incidenti mortali avvenuti nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del presente regolamento
sono presentate entro il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento stesso.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
Firenze, 19 febbraio 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0359&tmstp=1255513775045

REGIONE EMILIA-ROMAGNA LEGGE REGIONALE 24 aprile 2009, n. 5 Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorsi

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 10-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 47 del 24 aprile 2009)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riordino dei comprensori di bonifica
1 . La Regione, in coerenza con quanto previsto dall’art. 27 del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 3 1, e ai fini
dell’esercizio delle attivita’ di bonifica, suddivide il territorio
in otto comprensori delimitati in modo da costituire unita’ omogenee
sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze
di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia e’
allegata alla presente legge come Allegato A, denominati in via
provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati
all’Allegato B.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione
dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonche’ per la
formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del
procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16
(Disposizioni integrative della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42
«Nuove norme in materia di Enti di Bonifica – Delega di funzioni
amministrative»). La nomina dei Consigli provvisori e’ effettuata
dall’ Assemblea legislativa.
3. Per ogni comprensorio di cui al comma i e’ istituito un
Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed
eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio
dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento
cosi’ come definito con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti
un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione
dell’Assemblea legislativa.
5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione
provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi
di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici
attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono
soppressi.

Art. 2
Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi
1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei
Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non puo’ essere
superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche
per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui
all’art. 1, comma 2.
2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale
emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato
in essere.
3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara
e’ soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul
comprensorio C8 dell’Allegato A della presente legge che subentra nei
rapporti giuridici attivi e passivi.

Art. 3
Disposizioni inerenti situazioni specifiche
1. In presenza di specificita’ territoriali rappresentate dal
sistema di Pilastresi nonche’ dal bacino del Samoggia e del Panaro, i
Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una
programmazione e gestione delle attivita’ concordate. Per il sistema
di Pilastresi e’ prevista una commissione di vigilanza nominata dalla
Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione,
che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la
sicurezza idraulica dell’intero territorio, e un rappresentante per
ogni Consorzio interessato, nonche’ una contabilita’ dedicata. I
Consorzi operanti sui territori afferenti all’associazione «Terre
d’Acqua» stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le
attivita’ relative al bacino del Samoggia e del Panaro.
2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree
territoriali circostanziate la Regione esercita diretta-mente la
funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene
assunta la decisione dell’assunzione della gestione diretta della
funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al
soggetto che esercita 1’attivita’ in via ordinaria.

Art. 4
Disposizioni sul personale
1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di
conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili
devono essere prioritariamente valorizzate le professionalita’
esistenti in conformita’ ai principi dettati dalle vigenti norme
collettive nazionali.
2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo
transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente
legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il
reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale
avventizio. Qualora si manifesti l’esigenza di porre in essere
meccanismi che comporti-no un diverso inquadramento del personale o
la sostituzione di particolari professionalita’, i Consorzi di
bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai
fini della valutazione della legittimita’ rispetto al complessivo
processo di riordino. E fatto salvo il riconoscimento dei diritti
individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di
lavoro.

Art. 5
Modificazioni all’art. 3 della legge regionale n. 16 del 1987
1. All’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le
parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».
2. Dopo il comma 5 dell’art. 3 della legge regionale n. 16 del
1987 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis Il nuovo statuto di cui al comma 5 e’ deliberato dal
Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri
stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare
competente, e successivamente approvato dall’Assemblea legislativa
regionale.».
(Omissis).
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 24 aprile 2009
ERRANI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-10&task=dettaglio&numgu=39&redaz=009R0437&tmstp=1255513775045