Legge Regionale n. 3 del 09-03-2009 Regione Puglia. Norme in materia di regolamento edilizio.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Regolamento edilizio.
Competenza all’adozione e contenuto)

1. I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa
di cui all’articolo 3 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano
l’attività edilizia, con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente
legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine, i comuni si
dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al
comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-
sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.

2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione
edilizia comunale e regolamentata la sua attività.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il regolamento edilizio deve
prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di
nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione
energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri
quadrati, la produzione energetica minima è di 5 KW.

4. Non possono essere previste nel regolamento edilizio norme di
carattere urbanistico.

ARTICOLO 2

(Schema- tipo di regolamento edilizio)

1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei
comuni e delle parti sociali, può approvare uno schema-tipo di regolamento
edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.

2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un’omogenea
disciplina dell’attività edilizia in specifici settori o con specifiche
modalità, ovvero per conseguire specifici obiettivi di pubblico interesse, la
Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei
regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali
previsioni di contenuto difforme.

ARTICOLO 3

(Procedimento di approvazione)

1. Il regolamento edilizio è approvato dal consiglio comunale garantendo
la massima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza,
ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni con le modalità stabilite
dallo stesso consiglio comunale.

2. Il comune acquisisce il parere preventivo e vincolante dell’azienda
sanitaria locale (ASL) in ordine ai contenuti igienico-sanitari del
regolamento edilizio.

3. La deliberazione di approvazione del regolamento edilizio viene
trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo
e digitale.

ARTICOLO 4

(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di
fabbricazione)

1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai
regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono
programmi di fabbricazione a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle
norme aventi carattere edilizio di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1.

ARTICOLO 5

(Abrogazione)

1. Il numero 4) del primo comma dell’articolo 15 della legge regionale 31
maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), è abrogato.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 2 del 09-03-2009 Regione Puglia. Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi generali)

1. La promozione del sistema fieristico costituisce principio per lo
sviluppo delle attività produttive, commerciali e l’internazionalizzazione
dell’economia regionale.

2. La Regione e i comuni interessati, ciascuno secondo le rispettive
competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la
trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l’accesso
alle strutture fieristiche nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli
espositori e agli utenti, favoriscono il coordinamento delle manifestazioni
fieristiche nonché la pubblicità dei dati e delle relative informazioni.

3. L’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche
è svolta da soggetti privati, aventi la qualità di imprenditori ai sensi
dell’articolo 2082 del codice civile. Gli enti pubblici di qualsiasi natura
possono partecipare al capitale di società che abbiano per oggetto sociale lo
svolgimento dell’attività di organizzazione e gestione di manifestazioni
fieristiche.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “manifestazioni fieristiche”, le attività commerciali, svolte in
regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e
la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei
complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e a
operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le
manifestazioni fieristiche si annoverano le seguenti tipologie:
1) “fiere generali”, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico,
dirette alla presentazione e all’eventuale vendita, anche con consegna
immediata, dei beni e dei servizi esposti;
2) “fiere specializzate”, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi tra loro, riservate agli operatori professionali, dirette
alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in
qualità di visitatore;
3) “mostre mercato”, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o
connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o a operatori
professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti
esposti;
b) “espositori”, i soggetti privati o pubblici che partecipano alla
rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni o servizi, siano essi
produttori, rivenditori o associazioni operanti nei settori economici oggetto
delle attività fieristiche;
c) “visitatori”, coloro che accedono alle attività fieristiche, siano
essi il pubblico indifferenziato oppure operatori del settore o dei settori
economici oggetto della rassegna;
d) “quartieri fieristici”, le aree appositamente attrezzate ed edificate
per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tale fine, dalla
pianificazione urbanistica e territoriale;
e) “organizzatori di manifestazioni”, i soggetti, anche esteri, che
esercitano professionalmente attività di progettazione, realizzazione e
promozione di manifestazioni fieristiche;
f) “superficie netta”, la superficie in metri quadrati effettivamente
occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;
g) “soggetti gestori dei quartieri fieristici”, i soggetti che hanno la
disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di
promuovere l’attività fieristica.

ARTICOLO 3

(Ambito di applicazione)

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle
esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa
esecutiva ai sensi del regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito
dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, come da ultimo modificata dal Protocollo,
firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo ai sensi della legge 3
giugno 1978, n. 314.

2. Sono, altresì, escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un
singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate
nell’ambito di convegni
c) manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino i
millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
d) le manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti
esposti presso i locali di produzione;
e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte;
f) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa
sul commercio in sede fissa o in aree pubbliche;
g) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto
d’epoca o collegate al collezionismo, qualora non abbiano una prevalente
finalità commerciale;
h) le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di
sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali.

ARTICOLO 4

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale in considerazione della
provenienza degli espositori e dei visitatori, della rappresentatività del
settore ovvero dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, del
programma e degli scopi dell’iniziativa.

2. La Regione provvede al riconoscimento, alla conferma ovvero alla
revoca della qualificazione delle manifestazioni fieristiche internazionali,
nazionali e regionali.

3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina le modalità mediante
le quali è possibile conseguire il riconoscimento, la conferma ovvero la
revoca della qualificazione di manifestazione fieristica internazionale,
nazionale o regionale.

4. Il riconoscimento ovvero la conferma della qualificazione delle
manifestazioni fieristiche locali è di competenza dei comuni, che trasmettono
alla Regione, tramite la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio, i dati delle manifestazioni.

ARTICOLO 5

(Coordinamento delle manifestazioni fieristiche)

1. La Regione, nel quadro della normativa interna e comunitaria e allo
scopo di pervenire all’elaborazione di un calendario fieristico europeo e
nazionale, promuove intese con le istituzioni europee e nazionali al fine di
evitare concomitanze tra manifestazioni con qualifica internazionale e
nazionale nello stesso settore merceologico.

2. La Regione favorisce, inoltre, le forme di coordinamento
interregionale allo scopo di definire criteri omogenei per l’attribuzione
della qualifica di manifestazione fieristica internazionale, nazionale,
regionale e locale, nonché per individuare i requisiti minimi che devono
possedere i quartieri fieristici e, inoltre, ai fini della formazione del
calendario fieristico nazionale.

ARTICOLO 6

(Svolgimento delle manifestazioni fieristiche)

1. Le manifestazioni fieristiche sono promosse da soggetti privati e
pubblici appartenenti all’Unione europea, nel rispetto della normativa interna
e comunitaria; i soggetti non appartenenti all’Unione europea possono
organizzare manifestazioni fieristiche in Puglia nel rispetto della normativa
interna, comunitaria e internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono promuovere manifestazioni
fieristiche devono comunicare alla Regione se le stesse manifestazioni
possiedono qualificazione internazionale, nazionale o regionale ovvero al
comune qualora si tratti di manifestazioni locali.

3. Il regolamento di cui all’articolo 12 disciplina i termini e le
modalità di presentazione della comunicazione, nonché i criteri conciliativi
per evitare che si svolgano eventi concomitanti.

ARTICOLO 7

(Calendario ufficiale annuale)

1. Al fine di consentire che le manifestazioni fieristiche si svolgano
senza che vi siano eventi concomitanti, la Regione predispone il calendario
regionale annuale sulla base delle qualificazioni delle manifestazioni
fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

2. Gli organizzatori di manifestazioni, entro il 28 febbraio dell’anno
che precede lo svolgimento della manifestazione, comunicano alla Regione la
richiesta di inserimento nel calendario regionale, unitamente alla richiesta
di riconoscimento o conferma della qualificazione di manifestazione fieristica
di rilevanza internazionale, nazionale o regionale.

3. E’ comunque fatto salvo il diritto degli organizzatori di
manifestazioni a svolgere le stesse manifestazioni fieristiche se la Regione,
entro il 30 aprile dello stesso anno, non abbia fornito riscontro alla
comunicazione ovvero qualora il tentativo di conciliazione di cui all’articolo
6, comma 3, nello stesso termine, non abbia avuto esito.

4. Il calendario regionale contiene una sezione dedicata alle
manifestazioni fieristiche locali. A tal fine, entro il 30 aprile dell’anno
precedente a quello di svolgimento della manifestazione, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio
comunicano alla Regione l’elenco delle manifestazioni locali comunicate dai
comuni.

5. Il calendario è adottato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno e
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro il 30 novembre
di ogni anno.

6. Il calendario contiene l’indicazione delle manifestazioni e del luogo
di effettuazione, la denominazione ufficiale, la tipologia e la qualifica
territoriale, i settori merceologici interessati, la data di inizio e di
chiusura della manifestazione.

ARTICOLO 8

(Quartieri fieristici)

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali
devono svolgersi nei quartieri fieristici di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d), muniti dei requisiti di idoneità previsti dal regolamento di cui
all’articolo 12.

2. È attribuita alla Regione la verifica della conformità dei quartieri
fieristici.

ARTICOLO 9

(Ammodernamento e riqualificazione dei quartieri fieristici pubblici)

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione, può
concorrere finanziariamente a programmi di ammodernamento e di
riqualificazione dei quartieri fieristici di proprietà pubblica, nonché al
loro adeguamento al possibile impiego per l’attività congressuale.

ARTICOLO 10

(Aiuti al sistema fieristico)

1. La Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato, può concorrere alla promozione e allo sviluppo, sui mercati nazionali
ed esteri, del sistema fieristico regionale.

ARTICOLO 11

(Adeguamento degli enti fieristici regionali)

1. Gli enti fieristici regionali che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, svolgono direttamente l’attività di organizzazione e
gestione di manifestazioni fieristiche provvedono all’adeguamento del loro
assetto giuridico e dei propri statuti entro centottanta giorni, conformando
la propria attività ai principi di cui alla presente legge. Ai predetti enti è
consentito proseguire l’attività di organizzazione e gestione di
manifestazioni fieristiche fino al completamento delle procedure di cui al
comma 4.

2. La Regione nomina un commissario ad acta qualora, nel termine indicato
al comma 1, gli enti fieristici regionali non abbiano ottemperato a quanto ivi
previsto.

3. Il commissario provvede all’adeguamento dell’assetto giuridico e dello
statuto dell’ente. Il commissariamento ha termine con il completamento delle
procedure di cui al comma 4.

4. Le procedure di selezione dei soggetti cui affidare direttamente
l’attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni fieristiche,
ovvero le procedure per selezionare i soci delle società miste cui affidare
tale attività, devono essere informate ai principi di evidenza pubblica.

ARTICOLO 12

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale provvede con apposito regolamento a stabilire:
a) i requisiti e le procedure per l’attribuzione ovvero la conferma della
qualificazione delle manifestazioni fieristiche;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici, anche in relazione alla
qualificazione delle manifestazioni che gli stessi quartieri possono ospitare;
c) i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni
concernenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e i criteri tesi a
evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si
effettuino, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza
con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;
d) i criteri atti a evitare che manifestazioni fieristiche
internazionali, nazionali e regionali, con merceologie eguali ovvero affini,
si svolgano nell’ambito della stessa regione, anche solo in parte in
concomitanza tra loro;
e) i termini e i criteri minimi di selezione cui devono conformarsi le
procedure di cui all’articolo 11, comma 4. I criteri devono garantire
un’adeguata valorizzazione delle esperienze espositive di ciascun ente
fieristico regionale, in considerazione delle necessità dei sistemi produttivi
locali e delle vocazioni territoriali.

ARTICOLO 13

(Divieti, sanzioni e vigilanza)

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche
in violazione delle disposizioni della presente legge è disposta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10
euro a un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta.
L’autorità competente vieta lo svolgimento della manifestazione fieristica o
ne dispone l’immediata interruzione, ponendo gli oneri relativi a carico del
soggetto responsabile.

2. In caso di mancata comunicazione da parte degli organizzatori della
manifestazione fieristica, l’autorità competente dispone nei confronti dei
soggetti responsabili l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10 mila euro.

3. In caso di tardiva comunicazione la sanzione amministrativa di cui al
comma 2 è ridotta nella misura del 50 per cento.

4. In caso di abuso della qualifica di “fiera internazionale”, “fiera
nazionale” o “fiera regionale”, ovvero di “quartiere fieristico
internazionale” o “nazionale” l’autorità competente dispone, nei confronti dei
soggetti responsabili, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato
della manifestazione.

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo
le sanzioni amministrative sono raddoppiate.

6. La vigilanza per il rispetto delle norme della presente legge,
l’accertamento delle violazioni, l’applicazione delle sanzioni amministrative
e la riscossione delle somme dovute dai trasgressori spettano ai comuni per le
manifestazioni fieristiche locali e alla Regione per le manifestazioni di
qualifica superiore.

ARTICOLO 14

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria, anche in relazione ai termini di cui
all’articolo11, comma 1, ai procedimenti concernenti l’attribuzione della
qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e
di formazione del calendario fieristico regionale e l’assegnazione di
contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 12 si applica la previgente normativa.

2. Alle manifestazioni fieristiche già riconosciute dalla Regione Puglia
come fiere di carattere internazionale, nazionale e regionale operanti in
comuni privi di quartieri fieristici, cioè di aree appositamente attrezzate ed
edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e destinate, a tal fine,
dalla pianificazione urbanistica e territoriale, è concessa una proroga di
mesi dodici dalla emanazione del regolamento di cui all’articolo 12 per
consentire ai predetti comuni l’adeguamento e il rispetto della presente
legge.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 1 del 09-03-2009 Regione Puglia.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignit
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al
regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 40
del 13 marzo 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifica all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)

1. Il comma 10 dell’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia ), è sostituito dal seguente:
“10. Per le strutture di cui all’articolo 42, comma 4, e all’articolo 43,
comma 5, l’assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria,
successivamente all’autorizzazione al funzionamento di cui al presente
articolo, è subordinata alla ricognizione del fabbisogno di cui all’articolo 8
della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 (Interventi in materia sanitaria),
così come integrato dall’articolo 3, comma 39, della legge regionale 31
dicembre 2007, n. 40”.

ARTICOLO 2

(Integrazione all’articolo 53 della l.r. 19/2006)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 19/2006 è
aggiunta la seguente :
“e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali, sportelli per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto
per le famiglie e servizi a sostegno della genitorialità.”.

ARTICOLO 3

(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della
l.r. 19/2006)

1. Il comma 2 dell’articolo 35 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.
4, di attuazione della
l.r. 19/2006, così come modificato dall’articolo 11 del regolamento regionale
7 agosto 2008, n. 19, è sostituito dal seguente:
“2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione
alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali
competenti, nel rispetto della programmazione sociale regionale.”.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 12 del 07-04-2009 Regione Piemonte. Promozione delle tradizioni culturali delle minoranze linguistiche storiche non autoctone presenti sul territorio regionale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Ferma restando la tutela e valorizzazione della lingua piemontese,
dell’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, nonché quello
delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, di cui alla
deliberazione legislativa relativa a ’Tutela, valorizzazione e promozione del
patrimonio linguistico del Piemonte approvata in data 31 marzo 2009, la
Regione promuove e realizza progetti per lo studio delle lingue e delle
tradizioni culturali degli appartenenti alle altre minoranze linguistiche,
stabilmente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi
dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche).

ARTICOLO 2

(Studi e attività formative)

1. La Regione, al fine di tutelare la storia e le tradizioni delle minoranze
linguistiche di cui all’articolo 1, promuove d’intesa con le università degli
studi del Piemonte e l’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte del
Ministero della pubblica istruzione:
a) attività di formazione ed aggiornamento, al fine di provvedere ad
un’effettiva conoscenza del patrimonio linguistico e culturale presente sul
territorio regionale;
b) ricerche e studi sul patrimonio linguistico di cui al presente comma
mediante l’istituzione di apposite borse di studio.

ARTICOLO 3

(Informazione e attività culturali)

1. La Regione promuove, d’intesa con le emittenti pubbliche e private,
l’attuazione di trasmissioni culturali e di informazione che promuovono la
lingua e la cultura delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 1, al
fine di garantirne la divulgazione e la conoscenza.
2. La Regione promuove altresì pubblicazioni di testi, documenti e materiali
didattici che siano rappresentativi del patrimonio linguistico e della cultura
delle suddette minoranze.
3. Le associazioni culturali delle minoranze linguistiche di cui all’articolo
1 presentano domanda di contributo secondo le procedure fissate dall’articolo
8 della deliberazione legislativa di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 4

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, nell’anno finanziario 2009, è
autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di
cassa, alla copertura della quale si provvede nell’ambito dell’unit
previsionale di base (UPB) DB18041 del bilancio di previsione, unità che
presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. Agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, per il biennio
2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it