Legge Regionale n. 11 del 07-04-2009 Regione Piemonte. Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 15
del 16 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. La Regione, nello spirito degli articoli 3, 6 e 9 della Costituzione ed in
attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza la lingua
piemontese, l’originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte,
nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser,
promuovendone la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell’azione di tutela e
valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo conforma ai
principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla
Costituzione, nonché a quelli che sono alla base degli Atti internazionali in
materia, in particolare della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie del 5 novembre 1992, e della Convenzione quadro europea per la
protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge
15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze
linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali.

ARTICOLO 2

(Principi ed ambiti dell’azione regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze legislative ed amministrative e nel
rispetto del riparto di funzioni definito dagli articoli 124, 126 e 127 della
legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Legge Regionale n. 10 del 26-03-2009 Regione Piemonte.

Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e
2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni
comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 4/1973)

1. L’articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa
popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), come
modificato dalla legge regionale 16 dicembre 1991, n. 58 (Modifica ed
integrazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di
referendum consultivo sulla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione
delle circoscrizioni comunali e le denominazioni dei Comuni, con riferimento
al nuovo testo dell’articolo 60 dello Statuto), è sostituito dal seguente:

Legge Regionale n. 9 del 26-03-2009 Regione Piemonte. Norme in materia di pluralismo informatico, sull’adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 13
del 2 aprile 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Finalità della legge)

1.La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione della Pubblica Amministrazione, favorisce il pluralismo
informatico, garantisce l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione
di piattaforme informatiche e favorisce l’eliminazione di ogni barriera dovuta
all’uso di standard non aperti.
2. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software libero in
considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), come
sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (Nuove norme di
tutela del diritto d’autore).
4. La Regione persegue la massima divulgazione dei propri programmi
informatici sviluppati come software libero.

ARTICOLO 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di utilizzo di un programma per
elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del
programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo. La
licenza di software libero attribuisce altresì il diritto di studiare le
funzionalità del codice sorgente, il diritto di diffondere copie del programma
e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche al codice sorgente
nonché il diritto di distribuire pubblicamente il programma e il codice
sorgente modificato. Una licenza di software libero consente a chiunque riceve
una copia del programma di usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi
fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito
con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile
all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d’uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
e) formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati
informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati
di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza
restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e
scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione.

ARTICOLO 3

(Diritto allo sviluppo portabile)

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software
originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di
salvataggio di un altro software, anche proprietario.

ARTICOLO 4

(Documenti)

1. La Regione utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto e a
formati aperti per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti
all’obbligo di pubblicità nonché per garantire il diritto di accesso di cui
alla legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. In caso di ricorso a formati proprietari, la Regione motiva le ragioni
delle proprie scelte e rende disponibile anche una versione più vicina
possibile agli stessi dati, in formato libero.

ARTICOLO 5

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. La Regione, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi
elettronici secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), o di dati la cui
diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio
per la pubblica sicurezza, utilizza programmi per elaboratore a sorgente
aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di
quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne
future verifiche riguardo al controllo degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari
software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante
l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere
all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.

ARTICOLO 6

(Adempimenti per la Regione)

1. La Regione utilizza, nella propria attività, programmi per elaboratore
elettronico dei quali detiene il codice sorgente. La disponibilità del codice
sorgente consente alla Regione di modificare i programmi per elaboratore in
modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
2. Fatte salve le soluzioni in uso alla data di entrata in vigore della
presente legge ed entro i limiti di cui all’articolo 11, la Regione nella
scelta dei programmi per elaboratore elettronico, privilegia i programmi
appartenenti alla categoria del software libero e i programmi il cui codice è
ispezionabile dal titolare della licenza.
3. La Regione, in sede di acquisizione dei programmi informatici, effettua,
in relazione alle proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo
tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. La Regione
tiene altresì in considerazione oltre al costo totale di possesso di ciascuna
soluzione e al costo di uscita, anche il potenziale interesse di altre
amministrazioni al riuso dei programmi informatici e la più agevole
interoperatività.
4. La Regione quando utilizza un software proprietario motiva la ragione
della scelta.
5. La Regione rende disponibili come software libero i programmi informatici
sviluppati in base a proprie specifiche ed interamente finanziati con fondi
pubblici.

ARTICOLO 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero
e, nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,
promuove forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento
scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della
presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione
dell’istruzione pubblica.

ARTICOLO 8

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il programma triennale della ricerca di cui all’articolo 5 della legge
regionale 30 gennaio 2006, n. 4 (Sistema regionale per la ricerca e
l’innovazione) prevede il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul
software libero al fine di incentivare progetti da parte di enti pubblici o
privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto
licenza di software libero.

ARTICOLO 9

(Fondo per lo sviluppo del software libero)

1. La Regione istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero allo
scopo di finanziare il programma di ricerca di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 10

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito
informatico, stabilisce con deliberazione le modalità operative necessarie a
dare attuazione alle misure previste dalla legge e, annualmente, destina le
necessarie risorse finanziarie.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero e i
programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;
b) individua i criteri tecnici per la predisposizione e l’acquisizione dei
programmi informatici;
c) approva i criteri per la definizione dei contenuti contrattuali che devono
obbligatoriamente prevedere:
1) la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;
2) la possibilità di un loro riuso;
3) il trasferimento della titolarità delle licenze d’uso dei programmi
informatici così acquisiti ad altri soggetti.
3. La Giunta regionale fissa le condizioni per la concessione dei
finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 8.

ARTICOLO 11

(Termini)

1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 5.
2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge, gli enti
dipendenti dalla Regione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto
all’articolo 4.
3. Entro tre anni dall’approvazione della presente legge, la Regione adegua
le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo
quanto previsto all’articolo 6.

ARTICOLO 12

(Relazione al Consiglio)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla commissione consiliare
competente una relazione che descrive le attività progettate ed attuate per
l’impiego ottimale del software libero e l’adeguamento delle proprie strutture
per l’utilizzo di programmi per elaboratore a codice sorgente aperto. Le
relazioni successive contengono anche informazioni relative alla misura in cui
la Regione utilizza programmi dei quali detiene il codice sorgente e al grado
di adeguamento dei programmi di formazione del personale all’utilizzo del
software libero.

ARTICOLO 13

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento delle imprese, degli enti pubblici e privati e degli
istituti scolastici che favoriscono lo sviluppo del software libero,
nell’esercizio finanziario 2009, all’istituzione di un fondo regionale, pari a
500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritto nell’ambito
dell’unità previsionale di base (UPB) DB08981 si fa fronte con le dotazioni
finanziarie dell’UPB DB09011 del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009.
2. Per il biennio 2010-2011 si provvede alle spese di cui al comma 1, in
termini di competenza, con le risorse finanziarie individuate secondo le
modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge
regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it

Legge Regionale n. 8 del 18-03-2009 Regione Piemonte. Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 12
del 26 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Principi e finalità)

1. In attuazione della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva dalla
legge 14 marzo 1985, n. 132, del Trattato che istituisce la Comunità europea,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della Costituzione
della Repubblica Italiana e dello Statuto, la Regione opera affinché le
politiche e i relativi interventi di attuazione favoriscano il superamento di
ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle
donne, il rafforzamento della condizione femminile e l’incremento della
partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e
civile, attraverso l’integrazione della dimensione di genere nella normativa e
nell’azione politica e programmatica regionale in coerenza con gli indirizzi
della programmazione nazionale ed europea.

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

1. In attuazione dei principi enunciati all’articolo 1 la Regione,
nell’ambito delle proprie competenze e in raccordo con le istituzioni
regionali di parità, persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere e sostenere iniziative di sensibilizzazione, trasferimento e
scambio di buone pratiche volte a realizzare una società con ruoli equilibrati
e non discriminatori tra uomini e donne;
b) favorire l’equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare
per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione tra lavoro e vita
privata e familiare e strumenti che incoraggino la condivisione delle
responsabilità familiari;
c) promuovere la paritaria partecipazione delle donne nei luoghi di decisione
sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei luoghi di
governo, negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del
Consiglio e della Giunta regionale;
d) sostenere progetti per la promozione delle pari opportunità in tutti i
livelli dell’ istruzione e della formazione;
e) sostenere, in collaborazione con la comunità scientifica e in particolare
con le Università e il Politecnico, iniziative volte a promuovere la
formazione di alto livello sulle pari opportunità;
f) sostenere l’imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo
sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da
donne;
g) promuovere e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di
Lisbona in tema di occupazione femminile, eliminare la disparità retributiva
tra uomini e donne, favorire l’accesso delle donne a posti di direzione e
responsabilità nei luoghi di lavoro;
h) promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul
genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la
tutela delle vittime;
i) promuovere e sostenere iniziative che valorizzano le donne migranti o
appartenenti a minoranze etniche e ne favoriscono l’integrazione nella vita
economica, sociale, politica, culturale e civile;
l) promuovere e sostenere iniziative volte a superare gli stereotipi di
genere;
m) promuovere ricerche, studi e la raccolta sistematica di documentazione
sulla condizione femminile e sulle discriminazioni.

ARTICOLO 3

(Definizione e finalità del bilancio di genere)

1. Ai fini della presente legge, il bilancio di genere consiste nella
valutazione dell’impatto delle politiche di bilancio sul genere attraverso
l’individuazione di aree sensibili al genere al fine di promuovere
l’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
2. La Regione predispone controlli di genere nelle diverse fasi di
progettazione, definizione e applicazione del bilancio nonché un sistema di
monitoraggio e valutazione.
3. Il bilancio di genere è lo strumento per raggiungere più efficacemente i
seguenti obiettivi:
a) una maggiore efficienza della spesa pubblica;
b) la promozione della prospettiva di genere in tutte le politiche;
c) la partecipazione delle donne nel processo decisionale;
d) l’introduzione delle politiche di mainstreaming;
e) la previsione di politiche di bilancio eque ed equilibrate volte a ridurre
le diseguaglianze e a promuovere le pari opportunità;
f) la promozione della trasparenza, attraverso una migliore comprensione
delle entrate e delle uscite pubbliche da parte dei cittadini e delle
cittadine;
g) la diffusione della consapevolezza da parte delle istituzioni delle
conseguenze delle loro scelte sulla cittadinanza.

ARTICOLO 4

(Ambito di applicazione del bilancio di genere)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, incentiva gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità di
cui all’articolo 3.
2. La Regione predispone corsi di formazione finalizzati a istruire il
personale delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione dei bilanci di
genere.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/