Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 878/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere, relatore

Riccardo Savoia – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. xxxx proposto da xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Dal Prà ed Alessandro Gotti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del decreto ministeriale in data 10.1.2008 prot. n. 12, di rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la malattia “Persistente sindrome ansioso depressiva”.

Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la segreteria con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente, già maresciallo dell’esercito presso il 32° Reggimento Trasmissioni di Padova, ritenendo che la “persistente sindrome ansioso depressiva” – infermità, questa, diagnosticata dalla CMO che l’aveva riconosciuta dipendente dal servizio ed ascritta, ai fini dell’eventuale richiesta di equo indennizzo, alla Tabella A, Categoria 7 (cfr. il verbale 26.3.2002: doc. 9) e per la quale era stato riformato dal servizio militare in quanto giudicato inidoneo permanentemente – che l’aveva colpito fosse stata contratta in ragione delle particolari, vessatorie condizioni lavorative a cui era stato sottoposto con continuità dai superiori gerarchici e dagli stessi colleghi, chiedeva, con istanza 5.9.2006, il riconoscimento della dipendenza della propria malattia da causa di servizio.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio si esprimeva, ignorando il diverso, positivo parere della commissione medica, sostenendo che la patologia in questione non era riconducibile al servizio svolto in quanto trattavasi di “forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano di frequente su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo, l’infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Tale giudizio veniva quindi fatto proprio dal Ministero che, conseguentemente, con determinazione 23.1.2008 n. 12 respingeva l’istanza del ricorrente.

Avversava tale provvedimento l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 e per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione (il Comitato di verifica non aveva evidenziato le ragioni per le quali aveva inteso discostarsi dal parere della Commissione medica; inoltre, il Ministero aveva acriticamente recepito il parere del CVCS senza alcuna motivazione, né aveva tenuto in considerazione la richiesta di riesame formulata dall’esponente in data 2.5.2007) e dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto (tutte le relazioni psico-diagnostiche del proprio terapeuta e le conclusioni della CMO concordavano nel ritenere che la lamentata affezione era iniquivocabilmente ascrivibile alle condizioni di lavoro a cui il soggetto era stato sottoposto).

La causa, ove il Ministero ancorchè ritualmente convocato non ha ritenuto di costituirsi, è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

Osserva il collegio che, per costante giurisprudenza, ai fini dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio l’ordinamento non mette a disposizione dell’Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, sui quali orientarsi, ma affida al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (CPPO, ed attualmente Comitato di verifica per le cause di servizio: CVCS) il compito di esprimere un giudizio conclusivo anche sulla base di quello reso dalla Commissione medico ospedaliera (CMO).

Ne discende che il parere del CVCS, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, si impone all’Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l’organo in questione, nell’esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte da altri organi e, in caso di disaccordo, se le ha confutate (CdS, VI, 23.1.2006 n. 179; TAR Catania, III, 9.1.2007 n. 28).

Nella specie, il diverso parere della CMO non è stato in alcun modo considerato e tanto meno confutato, né dal Comitato di verifica, né dall’Amministrazione.

Così come non risulta – nonostante il diverso avviso espresso nella determinazione ministeriale – che il Comitato di verifica abbia preso in considerazione, confermando il proprio precedente parere negativo, le argomentazioni svolte dal ricorrente nell’istanza di riesame di data 2.5.2007 inviata a seguito della comunicazione del preavviso di diniego.

Tutto ciò rivela un evidente difetto di istruttoria e di motivazione che investe l’intera sequenza procedimentale, ivi compreso il provvedimento conclusivo.

Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso è fondato e va accolto.

Le spese possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, addì 12 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. xxxxx

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 877/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Borea Presidente

Claudio Rovis Consigliere, relatore

Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 754/2004 proposto da Grasso Massimo, Lepore Giovanni Luca, Spagnuolo Antonio, Mungiguerra Paolo, Nardiello Michele, Zannone Rossano, Valentino Mario, Marci Maurizio, Olivieri Andrea, Scaravaglio Silvio, Ancona Franco, Bartolotta Emanuele, Accettura Massimo e Gemma Andrea, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Grasso con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1054/24,

contro

il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege;

per l’accertamento

del diritto al premio di congedamento di cui agli artt. 40 della legge 958/1986 e 42 della legge n. 599/54;

Visto il ricorso, notificato l’8.3.2004 e depositato presso la segreteria il 12.3.2004 con i relativi allegati;

visto l’atto 26.2.2009 di costituzione in giudizio e di difesa dell’Amministrazione intimata;

vista la memoria 16.2.2009 dei ricorrenti;

visti gli atti tutti della causa;

udito alla pubblica udienza del 12 marzo 2009 (relatore il Consigliere Claudio Rovis) il procuratore dell’Amministrazione resistente;

FATTO

I ricorrenti prestano tutti servizio nell’Aeronautica militare italiana con il grado di Maresciallo di II^ classe.

Incorporati sin dal 18.9.1990, insieme hanno frequentato il 77° Corso sottufficiali aeronautica militare presso la scuola di Caserta e, ancora insieme, in data 19.3.1994, al termine della ferma volontaria di tre anni e sei mesi, sono stati incardinati nei quadri dei sottufficiali in servizio permanente avendo acquisito il diritto al nuovo stato in seguito a superamento del previsto concorso.

Ciò stante, al termine del periodo di ferma volontaria non si sono visti corrispondere il premio di congedamento.

Donde il presente gravame con il quale gli interessati lo rivendicano.

L’invocato diritto trarrebbe fondamento – secondo gli odierni ricorrenti – dal sistema ordinamentale delineato dalle leggi n.i 958/86 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e 599/1954 (norme sullo stato dei sottufficiali dell’esercito, della marina e dell’aeronautica), nonché dalla legge n. 212/1983 (norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’esercito, della marina, dell’aeronautica e della guardia di finanza): sistema ordinamentale, questo, che consente di individuare senza alcuna approssimazione l’ambito soggettivo di applicabilità del premio di congedamento ricomprendendovi anche i sottufficiali in ferma volontaria o rafferma.

Poichè, infatti, le norme in questione stabiliscono l’equiparazione sostanziale tra la posizione del sergente di complemento trattenuto in servizio di cui all’art. 40 della legge n. 958/86 e quella del pari grado in ferma volontaria o rafferma di cui all’art. 42 della legge n. 599/1954, da tale equiparazione non può che conseguire l’attribuzione dei medesimi benefici.

L’estensione interpretativa trova, peraltro, sostegno nella identità di stato e di trattamento economico esistente tra i sottotenenti di complemento (e gradi corrispondenti) ed i pari grado in servizio permanente effettivo, nonché tra i sergenti (e gradi corrispondenti) in ferma di leva prolungata ed i pari grado in ferma volontaria.

Contrariamente opinando, le disposizione esaminate consentirebbero un’irrazionale disparità di trattamento tra posizioni omogenee.

Il presupposto per l’erogazione del premio di cui agli artt. 40 della legge 958/86 e 42 della legge 599/54 è il congedamento dell’interessato inteso non come momento di abbandono del servizio militare per rientrare nella vita civile, ma come mero abbandono di una situazione di precariato per inserirsi definitivamente ed effettivamente nel servizio militare: e ciò in quanto esso ha natura e carattere non già di emolumento retributivo differito per un’attività svolta, ma piuttosto di ricompensa/gratifica per l’attaccamento alla divisa, dimostrato appunto con il transito nei quadri permanenti del personale militare.

Nel resistere in giudizio, l’Amministrazione della difesa ha opposto l’infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, ha chiesto la reiezione.

La causa è passata in decisione all’udienza del 12 marzo 2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 40 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, il premio di congedamento è dovuto ai graduati ed ai militari di truppa in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento (comma 1), nonchè ai sergenti di complemento trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 32, contestualmente all’invio in congedo (commi 2 e 3).

Orbene, la posizione dei ricorrenti non corrisponde ad alcuna delle due situazioni testè indicate: evidente, dunque, che essi non hanno titolo per ottenere l’invocato premio di congedamento.

Il presupposto per l’erogazione del premio di cui all’art. 40, II comma della legge 24 dicembre 1986 n. 958 consiste, infatti, nell’effettivo congedamento, inteso quale momento in cui il soggetto lascia definitivamente il servizio militare per rientrare nella vita civile.

Il Collegio non ignora che ai fini della definizione della controversia vengono in rilievo due concezioni antitetiche sulla natura del premio di congedamento.

Secondo una prima impostazione, la ratio del beneficio in questione consisterebbe nell’esigenza di sopperire alle più immediate esigenze dei militari che lascino il servizio senza diritto a pensione. Da essa consegue che il beneficio non spetta a coloro che transitino in servizio permanente effettivo.

Secondo l’opposta concezione il premio avrebbe, invece, natura di gratifica per la ferma di leva prestata. Da tale concezione deriva che il premio spetterebbe indistintamente a chiunque porti a compimento tale periodo,

Consiglio di Stato N.3463/2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso n. 120 del 2009, proposto dalla SOPIN s.p.a., rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Carlo Malinconico Castriota Scandenberg, Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza e Daniela Gambardella, con domicilio eletto in Roma, Piazza Adriana n. 8, presso lo studio legale del secondo e della terza dei predetti legali;

contro

la GESTIONE COMMISSARIALE DELLA CESSATA AZINEDA UNIVERSITARIA POLICLINICO “ UMBERTO I° ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Biagio Bertolone e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia 109;

e nei confronti

– dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” di ROMA, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Giuseppe Bernardi e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Monte Zebio n.28;

– del MINISTERO DELLE ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della decisione n. 4212 del 5 settembre 2008 della IV^ Sezione del Consiglio di Stato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione della Gestione Commissariale e dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;

Visti gli atti tutti della causa ed in particolare le istanze datate 17 aprile 2009 e 30 aprile 2009;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2009 la relazione del Consigliere Guido Romano ed uditi l’avv. prof. Carlo Malinconico, l’avv. Daniela Gambardella e l’avv. Biagio Bertolone;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue

1. Con il ricorso in epigrafe, proposto in unico grado al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n. 1054 del 1924, la SOPIN s.p.a. (di seguito: la Sopin) chiedeva che fossero statuite le misure per l’ottemperanza alla decisione del medesimo Consiglio di Stato n. 4212 del 5 settembre 2008 di riforma della sentenza del TAR Campania, Napoli, sezione III^, n. 5687 del 24 settembre 2007.

2. Con sentenza n. 1797 del 25 marzo 2009 questa Sezione ha accolto il suddetto ricorso affermando, preliminarmente, l’inconferenza dei “…rilievi con i quali le Amministrazioni resistenti, reiterando gli argomenti già infruttuosamente spesi in sede di ricorso straordinario, assumono nel merito l’insussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla SOPIN s.p.a…” ed ordinando, successivamente, “…alla Gestione Commissariale della cessata Azienda Universitaria Policlinico “Umberto I”…” di procedere alla corretta esecuzione”…delle statuizioni rivenienti dalla decisione n. 4212 del 2008, entro un termine che appare congruo quantificare in novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione…”.

Orbene, ad un attento esame di detta decisione, balza evidente come le citate “…statuizioni rivenienti dalla decisione n. 4212 del 2008…” sono costituite esclusivamente dalla parte di motivazione nella quale è precisato che “…la quantificazione del credito che dovrà essere contestualmente iscritto al passivo, sarà compiuta sulla scorta della documentazione disponibile…”, tanto è vero che viene precisato, ulteriormente, che, “…pertanto, appare superfluo in questa sede esaminare le questioni sollevate in via subordinata dalla Gestione Commissariale in ordine alla non debenza degli interessi e rivalutazione, che attengono alla fase esecutiva del decisum giurisdizionale…” e viene disposto, solo in tale individuato ambito, anche la nomina del Commissario ad acta.

Né, d’altro canto, è possibile opinare diversamente poiché occorre avere presente che, nella specie, la pronunzia di merito cui deve dare attuazione la Gestione Commissariale è costituita, esclusivamente, dal decreto decisorio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Sopin e dal sottostante parere della III^ Sezione di questo Consiglio di Stato (n. 4784 del 10 gennaio 2006), nel quale ultimo detta Sezione -dopo avere accolto, sia il primo motivo di ricorso (denunziante l’incompetenza dell’organo emanante il provvedimento contestato), sia il secondo motivo (riferito al vizio formale di carenza di motivazione, per essersi limitata la Gestione Commissariale dell’ex Azienda Policlinico Umberto I° di Roma (di seguito: Gestione commissariale) a qualificare, genericamente, il credito vantato dalla ricorrente come né certo, né liquido, né esigibile)- ha affermato, circa il quantum della pretesa, quanto segue “…Che nei confronti della Sopin non risulta sussistere alcun credito certo, liquido ed esigibile è smentito: a)- dalla nota dell’Università degli Studi di Roma 9 giugno 1992 n. 0127208, con cui, ai fini di una successiva transazione, si comunicava all’Avvocatura Generale dello Stato che “si è ritenuto utile innanzi tutto predisporre, sulla base dei dati in possesso di questo Ateneo e di quelli inviati dalla Sopin, un progetto della situazione contabile da cui è emersa una situazione debitoria per l’Università di Lire 23.212.183.779”; b)- dalla transazione del 27 luglio 1992, che riconosceva alla società il diritto al pagamento di una somma forfettaria di lire 10 miliardi, a fronte di un credito contabilmente dimostrato di oltre 23 miliardi; transazione giudicata opportuna e vantaggiosa dall’Avvocatura Generale dello Stato con parere del 10 luglio 1992; c)- dalla sentenza del T.A.R. del Lazio 3 luglio 2003 n. 6713, che ha respinto una domanda di accesso proposta dalla Sopin per ottenere copia del citato parere dell’Avvocatura Generale dello Stato per la considerazione che la ricorrente ne era già in possesso in copia informe e che l’Avvocatura in sede di giudizio non aveva disconosciuto la copia stessa, confermandone così l’autenticità e l’esattezza. Da tutto quanto sopra esposto emerge la sussistenza di un credito caratterizzato in concreto dai requisiti che l’Amministrazione ha erroneamente inteso non ricorrere nella specie…”.

Da tali evidenti (ed unici) punti di decisione nel merito della res controversa consegue che ogni tentativo di attribuire alle due successive pronunzie emesse, in sede giurisdizionale, da questo Consiglio di Stato (cioè la n. 4212 del 5 settembre 2008 e la n. 1797 del 25 marzo 2009) contenuti decisori diversi e maggiori da quelli espressi nel citato parere della II^ Sezione (in particolare, accertamento di pretesa creditoria di entità maggiore), non può non essere ritenuto inammissibile poiché:

A)- la prima di dette decisioni (emessa in riforma di sentenza del Tar Lazio pronunziatosi in ordine alla non correttezza del rapporto procedimentale contenzioso instaurato con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica della Sopin, avverso la decisione gerarchica del Ministero dell’Economia di rigettare il ricorso amministrativo proposto dalla Sopin stessa per l’annullamento del provvedimento commissariale del 31 maggio 2004, di diniego di iscrizione al passivo della gestione liquidatoria dell’ex Azienda Policlinico Umberto I° di Roma del credito complessivo da essa Sopin asseritamene vantato di lire 46.878.217.475) nulla ha statuito, per quel che qui interessa, di diverso da quanto nel merito accertato nella sede contenziosa straordinaria, tant’è che ha precisato che “…Naturalmente sarà il Commissario della Gestione liquidatoria -nell’ovvio presupposto che sono rimaste integre le condizioni idonee ad assicurare la satisfattività di una pronuncia positiva- a valutare l’inseribilità o meno dei crediti vantati dalla Sopin nel passivo della cessata Azienda Policlinico Umberto I°…”;

B)- la seconda, non può che essere interpretata come concernente, esclusivamente, l’esecuzione del giudicato formatosi in ordine alla questione della correttezza del procedimento seguito in sede di decisione del già citato ricorso straordinario della Sopin al Presidente della Repubblica, tenuto conto, da un lato, che, per giurisprudenza pacifica di questo Consiglio, vieppiù consolidatasi a seguito di arresto sulla giurisdizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sul punto, Cass. SS.UU. 18 dicembre 2001, n. 15978, nonché C.d.S., sez. IV^, n. 5393 del 22 settembre 2003; sez. V^, n. 5036 del 29 agosto 2006 e sez. VI^, n. 4156 del 27 luglio 2007), è inammissibile il ricorso allo strumento dell’esecuzione del giudicato, di cui all’art. 27, n°4, del T.U. n.1054 del 26 giugno 1924, avendo il decreto decisorio del Presidente della Repubblica comunque natura amministrativa, pur ponendosi su di un piano alternativo rispetto alla tutela giurisdizionale; dall’altro, che la stessa sentenza ha chiarito, proprio in ordine al problema che qui specificamente rileva, che “…la quantificazione del credito che dovrà essere eventualmente iscritto al passivo sarà compiuta sulla scorta della documentazione disponibile…” e cioè che, alla stregua di tutto quanto sin qui detto, l’unica documentazione da considerarsi utile ai fini dell’iscrizione alla passivo è quella determinata nel parere della III^ Sezione di questo Consiglio, attraverso gli atti ivi citati, ai fini della emanazione del su citato decreto decisorio.

3. Per le esposte ragioni consegue che la prima istanza, datata 17 aprile 2009 (con la quale la Sopin. ha chiesto “…l’abbreviazione dei termini già fissati nella sentenza n. 1797/2009, riducendoli da 90+90 a 10+10…” perché, “…in caso contrario, l’effetto della sentenza sarebbe vanificato in quanto alla data del 30 giugno 2009 le somme non utilizzate per l’effettuazione di pagamenti da parte della Gestione Commissariale saranno riversate nel bilancio dello Stato, con conseguente onere, in capo alla Sopin s.p.a. di dover cominciare un nuovo giudizio di accertamento…”) è improcedibile, avendo la Gestione Commissariale provveduto, secondo quanto documentato dalla stessa Sopin, all’iscrizione nella massa passiva della somma di euro 11.988.092,45 e cioè della stessa somma che è stata riconosciuta come certa, liquida ed esigibile, sia dalle stesse Amministrazioni, sia dal parere di questo Consiglio n. 4784 del 10 gennaio 2006.

Consegue, inoltre, che la richiesta formulata con la seconda istanza, datata 30 aprile 2009 (alla stregua della quale il Collegio dovrebbe precisare al Commissario ad acta “…che dovrà integrare la somma già inserita in base alla documentazione in essere, al fine di procedere alla liquidazione della somma nel termine del 30 giugno 2009…”) è inammissibile poiché essa è rivolta a reintrodurre aspetti di merito della vicenda (l’effettiva sorte capitale spettante) già esaminati e definiti nella competente sede (straordinaria) prescelta (a suo tempo) dalla Sopin, che certamente non pertengono alla fase del mero incidente di esecuzione, conseguente a decisione giurisdizionale non avente, come chiarito più innanzi, contenuti dispositivi omogenei a quelli che oggi si pretende di introdurre.

In sintesi, deve ribadirsi l’inammissibilità della richiesta della Sopin di integrare la pronunzia emessa dalla Sezione con la decisione n. 1797 del 25 marzo 2009, precisando quale è il credito effettivo da iscriversi al passivo della Gestione liquidatoria.

Quanto alle spese della presente fase processuale, ritiene la Sezione che sussistano comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle stesse.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, dichiara improcedibile l’istanza datata 17 aprile 2009 ed inammissibile l’istanza datata 30 aprile 2009, con compensazione tra le parti delle spese relative alla presente fase processuale.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso dalla Sezione IV^ del Consiglio di Stato, riunito nella camera di consiglio del 5 maggio 2009, svoltasi in Roma, Palazzo Spada, con la partecipazione dei signori:

Gaetano Trotta – Presidente

Luigi Maruotti – Consigliere

Goffredo Zaccardi – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere

Guido Romano – Consigliere, est.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Guido Romano Gaetano Trotta

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

– –

N.R.G. 120 del 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato N. 1157/2009

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi riuniti:

1) n. 2230 del 2008, proposto dall’ing. Giuseppe CROCE, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini ed Alessandro Tozzi, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio del primo;

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

– del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Domenico Galli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 180;

– degli ingegneri Pasquale RICCIARDI, Domenico RICCIARDI e Pasquale CAPOBIANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III quater, n. 11917 del 29 novembre 2007;

2) n. 1157 del 2009, proposto dall’ing. Aristide CROCE, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Corso del Rinascimento n. 11;

contro

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

del CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi nella presente fase del giudizio;

per l’ottemperanza

della decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 9 febbraio 2007, n. 4, con cui sono stati annullati gli atti del procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Roma;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del Ministero della Giustizia in entrambi i giudizi n. 2230 del 2008 e n. 1157 del 2009;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum proposto nel giudizio di cui al ricorso n. 2230 del 2008;

Visti gli atti tutti di entrambe le cause;

Viste le memorie prodotte dalle parti in entrambi i giudizi;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 10 marzo 2009 la relazione del Consigliere Guido Romano ed uditi gli avvocati Sanino, Tedeschini e Pellegrino;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1. Con la decisione n. 4 del 9 febbraio 2007, il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha accolto il ricorso proposto dall’ing. Giuseppe Croce ed ha annullato le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma.

2. L’ing. Croce ha, dapprima, chiesto al Ministero della Giustizia di sciogliere il medesimo Consiglio dell’Ordine e, poi, col ricorso di primo grado n. 6546 del 2007, proposto al TAR per il Lazio, ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero sulla istanza, lamentando la violazione della decisione n. 4 del 2007.

Con la sentenza impugnata n. 11917 del 2007, il TAR del Lazio:

– ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio, in quanto ‘sostanzialmente’ veniva richiesta l’esecuzione della decisione n. 4 del 2007;

– ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’esecuzione della medesima decisione, poiché essa risultava impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, con la conseguente assenza del giudicato formale.

Con il gravame in esame, l’appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia accolto.

In particolare, egli ha in sostanza dedotto che, in presenza delle circostanze poste a base del ricorso di primo grado, va dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere, in quanto l’ordinamento non può tollerare una “palese denegata giustizia”.

Nel corso del giudizio, l’appellante ha insistito nelle formulate conclusioni ed ha depositato la copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 18860 del 2008, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione n. 5 del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale degli ingegneri.

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma ha depositato:

– copia del ricorso per revocazione, proposto alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., avverso la sentenza n. 18860 del 2008;

– la stampa di una comunicazione pubblicata su un sito internet a cura dello stesso appellante, da cui si evincerebbe che il Direttore Generale dell’Ufficio III del Ministero avrebbe richiesto al Consiglio Nazionale di indicare tre professionisti tra cui scegliere il commissario per indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Roma, rilevando che non sarebbe più configurabile il silenzio del Ministero, ha concluso affinché l’appello sia dichiarato improcedibile.

Con sentenza n. 6634 del 30 dicembre 2008 la Sezione ha ordinato al Ministero della Giustizia di depositare in giudizio documentazione, rinviando per il prosieguo all’udienza del 10 marzo 2009.

Con nota n. 19905 del 10/2/2009 il Ministero ha dato esecuzione all’incombente istruttorio.

3. Con il ricorso n. 1157 del 2009 (proposto in unico grado al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 27, n. 4, del t.u. n. 1054 del 1924), l’ing. Aristide CROCE ha chiesto che siano statuite le misure per l’ottemperanza della medesima decisione n. 4 del 9 febbraio 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorrente, premesso che la decisione di questa Sezione n. 6496 del 2007 ha dichiarato inammissibile un analogo ricorso per l’ottemperanza (per la mancanza di un giudicato in senso formale), ha rilevato che:

a) la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18860 del 9 luglio 2008, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dal Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma;

b) il Ministero della Giustizia aveva avviato, con la nota del 9 ottobre 2008, il procedimento di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 382 del 1944 di scioglimento e commissariamento dell’ente, ma poi, con la nota del 21 gennaio 2009, ha ritenuto di non adottare tali misure, rilevando che -avendo il Consiglio dell’Ordine degli ingegneri di Roma impugnato per revocazione la sentenza della Corte di Cassazione n. 18860 del 9 luglio 2008- non sussisterebbe un giudicato formale ai sensi dell’art. 391 bis, quinto comma, del codice di procedura civile;

c) tale nota del Ministero ha errato nel ritenere applicabile il medesimo art. 391 bis, quinto comma, poiché questo -nel disporre che la formazione del giudicato formale non è preclusa dalla proposizione di un ricorso per revocazione avverso la sentenza della corte di cassazione che abbia “respinto” un ricorso- va interpretato nel senso che il giudicato formale si forma anche quando la sentenza della corte, impugnata per revocazione, abbia -come nella specie- dichiarato inammissibile il ricorso.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto che sia dichiarato l’obbligo del Ministero di ottemperare alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri n. 4 del 2007, mediante lo scioglimento dello stesso Consiglio e la indizione di nuove elezioni, nominando anche un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento del citato Ministero.

Nella camera di Consiglio del 10 marzo 2008, uditi i difensori delle parti, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

4. Preliminarmente, per la loro evidente connessione oggettiva, la Sezione ritiene di riunire i ricorsi in epigrafe, potendo la decisione dell’uno riflettersi in maniera determinante sull’esito dell’altro.

5. In ordine logico, va esaminato per primo il ricorso per l’ottemperanza n. 1157 del 2009.

6. Va premesso che sussiste la giurisdizione amministrativa di merito, prevista dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 e dall’art. 27, n. 4, del testo unico n. 1054 del 1924, quando sia proposto un ricorso per l’ottemperanza di una pubblica amministrazione alle statuizioni di qualsiasi giurisdizione speciale.

Rilevano al riguardo le seguenti regulae iuris, assolutamente incontroverse nel presente giudizio:

– il ricorso previsto dall’art. 37 della legge n. 1034 del 1971 è un rimedio di carattere generale, volto ad ottenere “l’adempimento da parte della P.A. degli obblighi nascenti da qualsiasi giudicato, per tale intendendosi ogni pronuncia, emanata da un organo imparziale a seguito di un procedimento contenzioso, che risolva un conflitto di interessi, alla stregua di norme giuridiche, con effetti preclusivi” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 novembre 1980, n. 43, cui è seguita una consolidata giurisprudenza);

– sulle controversie elettorali, il Consiglio Nazionale degli ingegneri emette decisioni -esclusivamente ricorribili in cassazione- nell’esercizio dei suoi poteri di giurisdizione speciale (Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 380, § 4).

7. Ciò premesso sulla sussistenza della giurisdizione di merito nella controversia in esame, ritiene la Sezione che il ricorso n. 1157 del 2009 sia fondato e vada accolto.

7.1 Come già rilevato al § 3, il Ministero della Giustizia, in un primo tempo attivatosi (con la nota del 9 ottobre 2008) per l’esecuzione della decisione n. 4 del 2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la successiva nota 21 gennaio 2009 è giunto alla contraria determinazione che, “allo stato, alla decisione non possa darsi esecuzione e che non possa essere emesso decreto di scioglimento del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso per revocazione frattanto presentato contro la sentenza della Corte di Cassazione n. 18860/2208 del 11 giugno/9 luglio 2008”.

Tale determinazione si è basata sul quinto comma dell’art. 391 bis del c.p.c., per il quale “la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto”.

Ad avviso del Ministero della Giustizia, tale comma dovrebbe essere interpretato nel senso che il giudicato -in pendenza del termine di proposizione di un ricorso per la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, ovvero, a fortiori, nel caso di pendenza di tale ricorso- si formerebbe esclusivamente con riferimento alle pronunzie di rigetto nel merito del ricorso e non anche se ad un corrispondente esito, comunque negativo, la Cassazione sia pervenuta per una ragione processuale, come nel caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Il Ministero ha al riguardo richiamato quanto incidentalmente affermato in un precedente della Corte di Cassazione (Sez. lavoro 16 febbraio 1998, n. 1604).

7.2 Il ricorrente ha rilevato che tale precedente della Corte di Cassazione sarebbe non condivisibile e comunque “assolutamente isolato” e contraddetto da altre pronunzie della stessa Corte (sin dalla sentenza della Sez. III, 3 aprile 1996, n. 3083).

7.3 Ritiene la Sezione che siano fondate le deduzioni del ricorrente.

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione -a partire dalla citata sentenza della Sez. III, 3 aprile 1996, n. 3083- ha rilevato che il legislatore, pur ammettendo nei casi previsti il ricorso per revocazione avverso le sentenze della Corte, con l’art. 391-bis del c.p.c. (introdotto dalla legge n. 353 del 1990) ha inteso “porre un ostacolo a ricorsi meramente dilatori e strumentali, diretti ad impedire il formarsi del giudicato”.

Il quinto comma in esame “costituisce norma speciale e derogatoria dell’art. 324 c.p.c., proprio perché regola autonomamente gli effetti della revocazione diretta contro la sentenza della Corte di Cassazione” e riguarda “istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, che individuava nella sentenza della Corte di Cassazione la fase terminale del processo”, sicché non è possibile “utilizzare disposizioni del codice di rito che, anche per le espressioni letterali utilizzate, si riferiscono alla diversa situazione normativa in cui la revocazione era ammessa solo avverso le sentenze di merito” (Cass. Sez. I, n. 7116 del 30 luglio 1997, n. 7116; Sez. III, 27 maggio 2003, n. 8388).

La stessa Corte ha rilevato che, diversamente opinando, si cadrebbe nell’anomalia di “ritenere che la revocazione contro le sentenze della Cassazione sia un mezzo di impugnazione ordinario, che impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata”, perché, “mentre l’art. 401 c.p.c. attribuisce al giudice davanti al quale è proposta la revocazione il potere di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata, alle condizioni previste dall’art. 373, quest’ultima norma, anche nella formulazione previgente, esclude, invece, che tale potere possa essere esercitato dalla Corte di Cassazione”.

Del resto, la sentenza n. 17 del 1986 della Corte Costituzionale -che ha introdotto l’istituto della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione- aveva già evidenziato l’eccezionalità del rimedio, rilevando che