DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2009, n. 200

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 12-1-2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che istituisce il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato; Visto l’articolo 21 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l’articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, recante il regolamento per la riscossione e per la ripartizione degli onorari e delle competenze spettanti all’Avvocatura dello Stato, e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’8 ottobre 2009; Ritenuta l’opportunita’, in conformita’ al predetto parere, di subordinare transitoriamente il diritto alla ripartizione degli onorari del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, oltre che alla presenza in servizio, alla sola ineccepibilita’ della condotta sul piano disciplinare, in attesa dell’auspicato apprestamento di specifici ed obiettivi strumenti di misurazione della produttivita’ del personale medesimo, adeguati alla peculiarita’ delle funzioni dell’Avvocatura, allo stato non ancora individuati; Sulla proposta dell’Avvocatura generale dello Stato; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Fondo di perequazione 1. Al Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell’articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, affluiscono: a) gli importi relativi all’attivita’ di segretario di collegi arbitrali riassegnati dall’amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 43, comma 4, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’
nonche’ in materia di processo civile»:
«4. E’ istituito presso l’Avvocatura generale dello
Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo
dell’Avvocatura dello Stato. Al Fondo e’ attribuita la
quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di
collegi arbitrali stabilita dall’art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo
e’ attribuita, altresi’, una quota delle competenze
spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi
dell’art. 21 del citato testo unico di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui
all’art. 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al
regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia
8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la
ripartizione delle somme ad esso attribuite sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale del personale
amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire
prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a
criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza
in servizio.».
– Si riporta il testo dell’art. 21 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato»:
«Art. 21. – L’avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l’osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte
le somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori
di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara’
corrisposta dall’Erario all’Avvocatura dello Stato, con le
modalita’ stabilite dal regolamento, la meta’ delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara’
corrisposta dall’Erario la meta’ della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione.
Le competenze di cui al precedente comma sono
corrisposte in base a liquidazione dell’avvocato generale,
predisposta in conformita’ delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E’ applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l’Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
Le proporzioni previste dal secondo comma e le
modalita’ di ripartizione delle competenze in caso di
trasferimento da una sede all’altra possono essere
modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato,
sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato.».
– Si riporta il testo dell’art. 61 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1612, recante «Approvazione del
regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura
dello Stato»:
«Art. 61. – Le competenze di avvocato e di procuratore
devolute all’Avvocatura dello Stato, ai termini dell’art.
21 del testo unico, vengono iscritte in cifra
approssimativa negli stati di previsione del Ministero
delle finanze e la loro ripartizione e’ fatta alla fine di
ogni quadrimestre dell’esercizio finanziario.».
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
– Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 febbraio 1972, reca il «Regolamento per la riscossione,
da parte dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione».
Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’art. 61, comma 9, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«9. Il 50 per cento del compenso spettante al
dipendente pubblico per l’attivita’ di componente o di
segretario del collegio arbitrale e’ versato direttamente
ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto
importo e’ riassegnato al fondo di amministrazione per il
finanziamento del trattamento economico accessorio dei
dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e
dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente
pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi
non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed
ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
– Si riporta l’art. 14 della tariffa di cui al capitolo
I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile
2004, n. 127:
«Art. 14 (Rimborso spese generali). – 1. All’avvocato e
al praticante autorizzato al patrocinio e’ dovuto un
rimborso forfetario delle spese generali in ragione del
12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti ripetibile
dal soccombente.».

Art. 2 Modalita’ di gestione e di ripartizione delle somme 1. Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita’ di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato. 2. La ripartizione e’ eseguita tra gli aventi diritto con le seguenti modalita’: a) una quota pari a sei decimi e’ ripartita su base territoriale, secondo le disposizioni del comma 3, in proporzione allo stipendio tabellare annuo lordo in godimento, esclusi ogni altra indennita’ o assegno; b) la restante quota pari a quattro decimi e’ ripartita tra tutto il personale amministrativo in proporzione allo stipendio tabellare in godimento, esclusi ogni altra indennita’ o assegno. 3. La ripartizione su base territoriale e’ eseguita con le seguenti modalita’: a) gli importi di cui alla lettera a) dell’articolo 1 sono ripartiti tra il personale in servizio presso ciascuna sede cui appartiene il dipendente che ha espletato la funzione di segretario del collegio arbitrale; b) le competenze di cui alla lettera b) del medesimo articolo 1 sono ripartite tra il personale in servizio presso ciascuna sede competente a curarne la riscossione. 4. Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita’ disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione. 5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.

Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli articoli 5, 6, 10, 11, 15 e
16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
febbraio 1972, recante «Regolamento per la riscossione, da
parte dell’Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle
competenze di spettanza e per la relativa ripartizione»:
«Art. 5. – Le somme riscosse da ciascun Ufficio
dell’Avvocatura dello Stato sono divisibili fra gli
avvocati, i procuratori e gli altri impiegati dell’Ufficio
stesso, quando sia o divenga irretrattabile il titolo –
sentenza o rinunzia o transazione – in base al quale la
riscossione fu eseguita. Il riparto vien fatto
quadrimestralmente secondo le norme di cui agli articoli
seguenti.».
«Art. 6. – Nell’ultimo giorno dei mesi di aprile,
agosto e dicembre, ciascuna Avvocatura chiude la
contabilita’ del quadrimestre e trasmette all’Avvocatura
Generale dello Stato il rendiconto, dal quale devono
risultare le somme riscosse, le somme prelevate ai sensi
dell’art. 2 e quelle versate all’Erario. A tale rendiconto
devono essere allegati:
1) elenco delle quietanze di versamento delle somme
esatte nel quadrimestre e divenute divisibili;
2) un elenco delle quietanze di versamento delle
somme esatte nel quadrimestre e non ancora divenute
divisibili;
3) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e divenute divisibili nell’ultimo
quadrimestre;
4) un elenco delle somme esatte e versate nei
precedenti quadrimestri e non ancora divenute divisibili;
5) un elenco delle quietanze di versamento
riflettenti i rimborsi delle spese di stampa e di altre
somme pagate sull’apposito capitolo di bilancio o
anticipate dalle Amministrazioni, Aziende ed
Amministrazioni autonome ed Enti pubblici nonche’ delle
quietanze relative alle competenze pagate ai procuratori
fuori sede di Ufficio di Avvocatura a norma dell’art. 2;
6) i prospetti di riparto tra il personale delle
somme divenute nel quadrimestre divisibili. Quando tra le
somme di cui al n. 6) ve ne siano di quelle riscosse e
versate durante esercizi finanziari precedenti
all’esercizio in corso, se ne faranno separati prospetti di
riparto.».
«Art. 10. – Nel caso di nuova qualifica o di aumento di
stipendio attribuito con effetto retroattivo, il nuovo
stipendio non e’ considerato per i quadrimestri anteriori
alla data del provvedimento. Si terra’ conto, invece, della
nuova qualifica o dell’aumento di stipendio disposti nel
corso del quadrimestre, e per il periodo relativo, purche’
il provvedimento sia stato registrato alla Corte dei Conti
prima della scadenza del termine quadrimestrale.
Nel caso di trasferimento da uno ad altro Ufficio
l’interessato partecipa, per l’intero quadrimestre, al
riparto di quest’ultimo Ufficio, qualora il provvedimento
abbia decorrenza da data anteriore alla scadenza del
termine quadrimestrale.».
«Art. 11. – Colui che entra a far parte dell’Avvocatura
dello Stato nel corso del quadrimestre, partecipa al
riparto soltanto per il tempo decorso dalla data di
immissione in possesso dell’Ufficio.».
«Art. 15. – Gli avvocati, procuratori ed impiegati
dovranno rilasciare al capo dell’ufficio, al Segretario
Generale o all’impiegato designato di cui all’articolo
precedente la delegazione a riscuotere, giusta l’art. 383
del regolamento di contabilita’ generale dello Stato. La
delega viene unita al rendiconto per essere posta a corredo
del mandato di pagamento.».
«Art. 16. – Nel caso di morte dell’impiegato la quota
ad esso spettante sino al giorno del decesso, e’ pagata
agli eredi, i quali dimostrino tale loro qualita’ con i
documenti prescritti dalle norme di contabilita’ generale
dello Stato.».

Art. 3

Esclusione dal diritto al riparto

1. Sono esclusi dal diritto al riparto per l’intero quadrimestre
coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte
sanzionate disciplinarmente.
2. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione
disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, l’esclusione dal diritto al riparto si estende a
ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione
abbia avuto concreta applicazione.
3. Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione
disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al
riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso
del quale e’ stata tenuta la condotta sanzionata.
4. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il
corrispondente periodo:
a) coloro che siano stati assenti dal servizio per qualsiasi
causa, con esclusione dell’assenza per ferie;
b) coloro che si trovino in posizione di comando presso altre
Amministrazioni, di fuori ruolo o in aspettativa per qualsiasi causa.

Art. 4 Disposizione transitoria 1. Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell’articolo 1 e’ riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 dicembre 2009 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 191

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-12&task=dettaglio&numgu=8&redaz=010G0002&tmstp=1263374593446

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2009, n. 6

Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (articolo 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 3 del 16-1-2010

(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 5 maggio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l’art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della
Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
Visto l’art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta
provinciale e’ competente a deliberare i regolamenti per l’esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
Vista la deliberazione n. 933 di data 24 aprile 2009 con la quale
la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento sulla valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e della capacita’ relazionale
degli studenti per l’anno scolastico 2008-2009 (art. 60, comma 1,
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell’art. 60, comma 1, della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola»,
questo regolamento, per l’anno scolastico 2008-2009, disciplina per
le istituzioni scolastiche, anche paritarie, del Trentino i criteri e
le modalita’ per attuare:
a) la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e
della capacita’ relazionale degli studenti;
b) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti
disciplinata dalla normativa statale.

Art. 2 Finalita’ della valutazione degli studenti 1. La valutazione dello studente e’ dimensione integrante del processo di insegnamento-apprendimento che ha come scopo la formazione dello studente e si ispira in particolare alle seguenti finalita’: a) garantire la continuita’ formativa e valutativa, in particolare per tutto il periodo di istruzione obbligatoria, rilevando le conoscenze e le abilita’ dello studente anche al fine del passaggio alla classe successiva o all’ammissione all’esame di stato; b) svolgere una funzione regolativa dei processi di insegnamento al fine di contribuire a migliorare la qualita’ degli apprendimenti; c) promuovere l’autovalutazione dello studente, in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti e delle proprie capacita’ al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi prefissati; d) accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento lungo l’intero percorso d’istruzione.

Art. 3

La valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi
nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella
forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto,
buono, sufficiente, non sufficiente.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, e’ espressa all’interno del giudizio globale
previsto dal comma 2, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.

Art. 4

La valutazione degli studenti nel secondo ciclo di istruzione

1. La valutazione dello studente e’ periodica, con
formalizzazione almeno una volta durante l’anno scolastico e comunque
nelle date stabilite ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), e
annuale, alla fine di ogni anno scolastico.
2. Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della
capacita’ relazionale sono espressi nella forma di voti numerici
definiti in decimi usando il numero quattro come votazione piu’
bassa.
3. La valutazione della capacita’ relazionale ha funzione
educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli
apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.

Art. 5 Modalita’ e criteri generali per l’ammissione alla classe successiva ed all’esame di stato nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 1. In considerazione delle peculiari finalita’ che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all’eta’ e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva oppure alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalita’; in particolare, il consiglio di classe puo’ decidere all’unanimita’ la non ammissione solo in casi gravi e comprovati da specifica motivazione. 2. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 3. Nel secondo ciclo di istruzione: a) sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore al valore della sufficienza negli apprendimenti delle discipline previste dai piani di studio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 per gli studenti ammessi con carenze; b) sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. 4. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado il consiglio di classe puo’ procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale di insegnamento, fatte salve le eventuali motivate deroghe stabilite nella parte didattica del progetto d’istituto.

Art. 6

Le carenze negli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione

1. Le modalita’ di rilevazione delle carenze negli apprendimenti
e di realizzazione delle attivita’ di sostegno e di recupero nel
secondo ciclo di istruzione sono disciplinate dalla Giunta
provinciale nel rispetto dei seguenti criteri e finalita’:
a) il collegio dei docenti e’ responsabilizzato nel prevenire
l’insuccesso scolastico e nello stabilire i criteri generali per la
realizzazione delle attivita’ di sostegno e degli interventi di
recupero;
b) la valutazione costituisce strumento formativo e orientativo
per lo studente e regolativo per i processi di
insegnamento-apprendimento;
c) lo studente e’ responsabilizzato nella partecipazione al
recupero delle proprie carenze negli apprendimenti;
d) lo studente e la famiglia sono adeguatamente e puntualmente
informati sulle carenze negli apprendimenti, sulle possibili
conseguenze, sulle modalita’ di recupero e sui loro esiti, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge provinciale sulla
scuola.

Art. 7 Il credito scolastico nel secondo ciclo di istruzione 1. Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacita’ relazionale. 2. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico allo studente ammesso all’esame di stato con una valutazione complessivamente sufficiente il consiglio di classe attribuisce allo stesso in ogni caso il punteggio minimo previsto dalla normativa statale vigente per i casi in cui la media dei voti sia pari a sei. 3. I docenti di religione cattolica e, analogamente, i docenti dell’attivita’ didattica alternativa fanno parte del consiglio di classe riunito per la definizione del credito scolastico per gli studenti che si avvalgono del relativo insegnamento.

Art. 8 La valutazione degli studenti stranieri 1. La valutazione degli studenti stranieri, come definiti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. «Regolamento per l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della necessaria coerenza valutativa con il percorso didattico personalizzato previsto dall’art. 10 del decreto medesimo e con gli elementi valutativi acquisiti. 2. All’interno dei criteri generali per la valutazione periodica e annuale, definiti ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a), sono stabilite anche le modalita’ e gli strumenti di valutazione per gli studenti stranieri; il protocollo di accoglienza degli studenti stranieri, previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg. del 2008, da’ evidenza anche di questi criteri generali. 3. Qualora per gli studenti stranieri, secondo i casi e le modalita’ previste dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997 n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), l’apprendimento di una lingua straniera sia sostituito da quello della lingua madre, compatibilmente con la disponibilita’ delle risorse e nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dalla Provincia, il consiglio di classe in merito all’apprendimento della lingua madre acquisisce il giudizio valutativo espresso dal mediatore interculturale.

Art. 9

La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali

1. La valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali,
come definiti dal decreto del Presidente della Provincia 8 maggio
2008, n. 17-124/Leg. «Regolamento per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74
della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)», deve tener conto della
necessaria coerenza valutativa con il percorso educativo
individualizzato o personalizzato e degli elementi valutativi
acquisiti a cura del consiglio di classe da figure di supporto,
nonche’ delle particolarita’ relative all’esonero da una o entrambe
le lingue straniere.
2. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del piano educativo
individualizzato (PEI) in relazione a specifici criteri
educativo-didattici, a modalita’ organizzative e ad attivita’
aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune
discipline. Il documento di valutazione contiene solo la valutazione
delle discipline previste dal PEI.
3. La valutazione degli studenti, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP) in relazione ai criteri didattici, alle
modalita’ organizzative, alle misure dispensative e agli strumenti
compensativi adottati, anche in via temporanea.
4. La valutazione degli studenti di cui all’art. 3, comma 1,
lettera c), del decreto del Presidente della Provincia n. 17-124/Leg.
del 2008, e’ effettuata sulla base del progetto educativo
personalizzato (PEP), e delle specifiche azioni in esso definite.

Art. 10

La valutazione nei corsi e percorsi per adulti
organizzati dalle istituzioni scolastiche

1. La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti nei
corsi e percorsi per adulti tiene conto, per quanto compatibili, dei
criteri e delle modalita’ previste per i corsi ordinari come definiti
dal collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a).
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
6

Art. 11 Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione periodica e annuale 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2, il collegio docenti, al fine di assicurare coerenza, trasparenza ed equita’ nelle procedure e nelle decisioni dei singoli docenti e dei consigli di classe, definisce, nella parte didattica del progetto d’istituto: a) i criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale, definendo un sistema di valutazione articolato in responsabilita’, criteri, modalita’, procedure e strumenti, anche standardizzati, in un’ottica dinamica e formativa, nel rispetto della collegialita’ del giudizio e favorendo la componente dialogata della valutazione, tenuto conto della fase evolutiva dello studente; b) i criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione che svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi dell’art. 65 della legge provinciale sulla scuola; c) le date e la frequenza della valutazione periodica effettuata dal consiglio di classe, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, comma 1 , e 4, comma 1. 2. Ferma restando la competenza di ogni singolo docente responsabile della specifica attivita’ didattica e formativa, alla valutazione degli apprendimenti, della capacita’ relazionale dello studente provvede, ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale sulla scuola, il consiglio di classe presieduto dal dirigente dell’istituzione scolastica, o da un docente da lui delegato, con la sola componente di tutti i docenti responsabili delle attivita’ educative e didattiche della classe. La valutazione delle singole discipline e’ collegiale e spetta al consiglio di classe su motivata e documentata proposta del docente della disciplina, ferma restando la competenza degli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio prevista dall’art. 25, comma 1, della legge provinciale sulla scuola. 3. I docenti di sostegno, facendo parte del consiglio di classe ai sensi del comma 2, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe. 4. Ai sensi delle norme concordatarie, delle conseguenti intese e dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), i docenti di religione cattolica fanno parte del consiglio di classe, con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, per la valutazione periodica e annuale degli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

Art. 12

Documento di valutazione e modalita’
di comunicazione degli esiti della valutazione

1. Le istituzioni scolastiche predispongono il documento di
valutazione nel rispetto dei seguenti criteri e modalita’:
a) trasparenza e completezza delle informazioni;
b) indicazione degli elementi essenziali di identificazione
dell’istituzione scolastica e dello studente;
c) nel documento di valutazione e’ riportata a margine anche la
valutazione delle discipline opzionali facoltative;
d) limitatamente all’ultima classe del primo ciclo di
istruzione il documento di valutazione contiene il consiglio
orientativo;
e) nel secondo ciclo di istruzione i voti numerici, espressi in
decimi ai sensi dell’art. 4, comma 2, sono scritti in lettere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 della legge
provinciale sulla scuola e fermo restando quanto previsto dal comma 1
di questo articolo, le modalita’ di comunicazione, anche in forma
telematica, degli esiti della valutazione periodica e annuale fanno
parte di un programma di comunicazione continua tra docenti e
famiglie; sono parte di questa comunicazione anche le informazioni ai
genitori sui risultati delle verifiche, sulle assenze e
sull’andamento scolastico dei propri figli, con particolare riguardo
alle situazioni che possono portare alla non ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio
6

Art. 13 Forme di raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale 1. Nel primo ciclo di istruzione per il raccordo tra la valutazione degli studenti disciplinata da questo regolamento e quella disciplinata dalla normativa statale le istituzioni scolastiche utilizzano la tabella A. 2. Nel secondo ciclo di istruzione gli studenti provenienti da fuori provincia di Trento, nei confronti dei quali sia stata deliberata dal consiglio di classe la sospensione del giudizio, sono iscritti con riserva alla classe successiva, in attesa della conclusione della procedura di valutazione nell’istituzione scolastica di provenienza. 3. Ferme restando le modalita’ di svolgimento dell’esame di stato stabilite dalla normativa statale vigente, nel primo ciclo di istruzione, in coerenza e continuita’ con le modalita’ per la valutazione periodica stabilite per l’anno scolastico 2008-2009 dalla deliberazione di Giunta provinciale 3 ottobre 2008, n. 2456 (Direttiva per la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti per l’anno scolastico 2008/2009), la valutazione delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare dell’esame di stato e’ espressa con i giudizi sintetici previsti dall’art. 3, comma 2. Sulla base degli esiti delle prove d’esame e del giudizio di ammissione, la commissione esaminatrice formula un giudizio sintetico finale che provvede a convertire in voto numerico utilizzando la tabella A, motivando in particolare la conversione numerica nel caso di giudizio sintetico pari a ottimo. Nei casi di merito eccezionale la commissione esaminatrice puo’ assegnare la lode. 4. La certificazione delle competenze degli studenti e’ sospesa fino alla definizione delle competenze stesse da parte del regolamento sui piani di studio provinciali di attuazione dell’art. 55 della legge provinciale sulla scuola. Tabella A RACCORDO CON LA VALUTAZIONE DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA STATALE (ART. 13,COMMI 1 E 3) Parte di provvedimento in formato grafico Trento, 27 aprile 2009 DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009, registro 1, foglio 6

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-16&task=dettaglio&numgu=3&redaz=009R0507&tmstp=1263890988507

REGIONE VENETO LEGGE REGIONALE 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,n.16 in materia di barriere architettoniche

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 4 del 23-1-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 56 del 10 luglio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita’ 1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualita’ abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonche’ per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. 2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici e territoriali. 3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare della proprieta’ demaniale o tutore del vincolo.

Art. 2

Interventi edilizi

1. Per le finalita’ di cui all’art. 1, in deroga alle previsioni
dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e
territoriali, comunali, provinciali e regionali, e’ consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del
volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della
superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in
aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo
edilizio contiguo gia’ esistente; ove cio’ non risulti possibile
oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente puo’
essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato, di
carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono da
computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 marzo
2009 aventi le caratteristiche di cui all’art. 2, comma 1, lettere a)
e b) della legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 «Recupero dei
sottotetti esistenti a fini abitativi» con esclusione dei sottotetti
esistenti oggetto di contenzioso in qualsiasi stato e grado del
procedimento.
4. In caso di edifici composti da piu’ unita’ immobiliari
l’ampliamento puo’ essere realizzato anche separatamente per ciascuna
di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio
negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al
comma 1. In ipotesi di case a schiera l’ampliamento e’ ammesso
qualora venga realizzato in maniera uniforme con le stesse modalita’
su tutte le case appartenenti alla schiera.
5. La percentuale di cui al comma 1 e’ elevata di un ulteriore 10
per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di
fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kwh,
ancorche’ gia’ installati.

Art. 3

Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio
esistente

1. La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del
patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione
degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da
titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali
standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di
sicurezza.
2. Per incentivare gli interventi di cui al comma 1 finalizzati
al perseguimento degli attuali standard qualitativi architettonici,
energetici, tecnologici e di sicurezza in deroga alle previsioni dei
regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali,
comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di
integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al
40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino
al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso
diverso, purche’ situati in zona territoriale propria e solo qualora
per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui
alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 «Iniziative ed interventi
regionali a favore dell’edilizia sostenibile». A tali fini la giunta
regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, integra le linee guida di cui all’art. 2 della legge
regionale n. 4/2007, prevedendo la graduazione della volumetria
assentibile in ampliamento in funzione della qualita’ ambientale ed
energetica dell’intervento.
3. La percentuale del 40 per cento puo’ essere elevata al 50 per
cento nel caso in cui l’intervento di cui al comma 2 comporti una
ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da
quelle esistenti comportanti la modifica dell’area di sedime nonche’
delle sagome degli edifici originari e sia oggetto di un piano
attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme
per il governo del territorio» e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione
sulla base di un regolare titolo abilitativo, purche’, all’entrata in
vigore della presente legge, non sia gia’ avvenuta la ricostruzione.

Art. 4

Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti
turistici e ricettivi

1. Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 e’
possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all’aperto di Art. 5 Interventi per favorire l’installazione di impianti solari e fotovoltaici 1. Non concorrono a formare cubatura le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici, cosi’ come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp. 2. Le pensiline e le tettoie di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attivita’ (DIA). 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle pensiline e tettoie di cui al comma 1.

cui all’allegato S/4 lettera b) e lettera d) numeri 1) e 2) della
legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 «Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo», anche se ricadenti in area
demaniale.
2. Nell’ipotesi in cui gli insediamenti turistici, ricettivi e
ricreativi effettuino investimenti nell’ambito degli interventi di
cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono
prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative
nazionali e regionali.

Art. 6

Titolo abilitativo edilizio e procedimento

1. Le disposizioni della presente legge di carattere
straordinario prevalgono sulle norme dei regolamenti degli enti
locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici
contrastanti con esse.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono sottoposti a
denuncia di inizio attivita’ (DIA) ai sensi degli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia» e successive modifiche e integrazioni.
3. La DIA deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del titolo di legittimazione;
b) asseverazione del professionista abilitato che sottoscrive
la DIA, con la quale attesta la conformita’ delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici approvati, come integrati dalle norme di
cui alla presente legge, e non in contrasto con quelli adottati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche’ la sussistenza di tutte le
condizioni cui la presente legge subordina la realizzazione
dell’intervento;
c) elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e
dallo strumento urbanistico vigente;
d) parere dell’autorita’ competente ai sensi dell’art. 23,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e
successive modificazioni, nel caso di intervento su immobile
vincolato;
e) documenti previsti dalla parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 qualora ne ricorrano i
presupposti;
f) autocertificazione sulla conformita’ del progetto alle norme
di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie.
4. L’esecuzione dei lavori e’ in ogni caso subordinata agli
adempimenti previsti dall’art. 90, comma 9, lettera e) del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’art. 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 Oneri e incentivi 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione e’ ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unita’ immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.

Art. 8 E l e n c h i 1. I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l’elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 9 Ambito di applicazione 1. Gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non trovano applicazione per gli edifici: a) ricadenti all’interno dei centri storici ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 «Limiti inderogabili di densita’ edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita’ collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»; b) vincolati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni; c) oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli strumenti urbanistici e territoriali che non consentono gli interventi edilizi previsti dai medesimi articoli 2, 3 e 4; d) ricadenti nelle aree di inedificabilita’ assoluta di cui all’art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 «Norme in materia di controllo dell’attivita’ urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», o di quelle dichiarate inedificabili per sentenza o provvedimento amministrativo; e) anche parzialmente abusivi soggetti all’obbligo della demolizione; f) aventi destinazione commerciale qualora siano volti ad eludere o derogare le disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali; g) ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosita’ idraulica e nelle quali non e’ consentita l’edificazione ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modificazioni. 2. Con gli interventi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non puo’ essere modificata la destinazione d’uso degli edifici, tranne nel caso di cui all’art. 2, comma 2, in relazione all’ampliamento realizzato mediante l’utilizzo di un corpo edilizio contiguo gia’ esistente. In ogni caso gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente su aree che abbiano una destinazione compatibile con la destinazione d’uso dell’edificio da ampliare. 3. Gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che riguardano la prima casa di abitazione si applicano, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, sin dall’entrata in vigore della presente legge. 4. Gli interventi di cui agli articoli 2,3 e 4 sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero al loro adeguamento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti, ad esclusione degli interventi realizzati sulla prima casa di abitazione. 5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, i comuni entro il termine del 30 ottobre 2009 deliberano, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se o con quali ulteriori limiti e modalita’ applicare la normativa di cui agli articoli 2, 3 e 4. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, entro i successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta con il compito di convocare, entro e non oltre dieci giorni, il consiglio comunale ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento. 6. L’istanza intesa ad ottenere il titolo abilitativo per gli ampliamenti di cui all’art. 2 riguarda anche i fabbricati il cui progetto o richiesta del titolo abilitativo edilizio siano stati presentati al comune entro il 31 marzo 2009. Per gli edifici residenziali in zona agricola l’ampliamento del 20 per cento qualora sia realizzato sulla prima casa di abitazione, e’ calcolato sulla volumetria massima assentibile ai sensi della vigente normativa. 7. Le istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere presentate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi interventi, ad esclusione di quelli sulla prima casa di abitazione, non possono iniziare prima del decorso del termine di cui al comma 5 e comunque non prima del rilascio del titolo edilizio ove previsto. 8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa statale vigente. 9. E comunque ammesso l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 10

Ristrutturazione edilizia

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale
sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle
ristrutturazioni edilizie ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380/2001:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche
costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione
delle strutture murarie preesistenti, purche’ la nuova costruzione
sia realizzata con il medesimo volume e all’interno della sagoma del
fabbricato precedente;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di
cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale
demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in
cui mantengono volumi e sagoma esistenti sono considerati, ai fini
delle prescrizioni in materia di indici di edificabilita’ e di ogni
ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001 e non nuova costruzione,
mentre e’ considerata nuova costruzione la sola parte relativa
all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale
fattispecie.

Art. 11 Interventi a favore dei soggetti disabili 1. La realizzazione degli interventi di cui alla presente legge funzionali alla fruibilita’ di edifici adibiti ad abitazione di soggetti riconosciuti invalidi dalla competente commissione, ai sensi dell’art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», da’ diritto alla riduzione delle somme dovute a titolo di costo di costruzione in relazione all’intervento, in misura del 100 per cento, sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge regionale n. 12 luglio 2007, n. 16 «Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche».

Art. 12

Modifiche all’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16
«Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche»

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16 dopo le parole «n. 104/1992» sono aggiunte le parole «o
riconosciuti con una invalidita’ civile superiore al 75 per cento ai
sensi della legge 15 ottobre 1990 n. 295 "Modifiche ed integrazioni
all’art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive
modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti"».
2. Al comma 3 dell’art. 10 della legge regionale 12 luglio 2007,
n. 16, le parole «120 metri cubi» sono sostituite dalle parole «150
metri cubi».

Art. 13

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44
dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
Venezia, 8 luglio 2009

GALAN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-01-23&task=dettaglio&numgu=4&redaz=009R0553&tmstp=1264406495697

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 gennaio 2010 Disposizioni concernenti la realizzazione del «grande evento» EXPO Milano 2015.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27-1-2010

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, che stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla
dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Visto l’art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle
attivita’ connesse allo svolgimento del «grande evento» EXPO Milano
2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell’EXPO universale
2015 quale «grande evento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008, recante interventi necessari per la realizzazione
dell’EXPO Milano 2015, cosi’ come modificato ed integrato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
ottobre 2007, n. 3623, con particolare riferimento alle deroghe alla
normativa ordinaria previste dall’art. 3;
Viste le note in data 29 settembre e 13 novembre 2009, con le quali
il Sindaco di Milano – Commissario straordinario delegato ha
rappresentato l’esigenza di avvalersi di talune ulteriori deroghe
alla normativa ordinaria, finalizzate in particolare alla
realizzazione del programma delle opere pubbliche, ivi indicate,
programmate dall’amministrazione comunale, nonche’ del Piano urbano
parcheggi;
Viste le note del 3 e del 19 novembre 2009, con cui il presidente
della regione Lombardia concede l’intesa, ai sensi dell’art. 107,
comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 112/1998, per provvedere
in deroga a talune disposizioni normative, limitatamente alla
realizzazione delle opere pubbliche previste dal programma triennale
2009-2011 dell’amministrazione comunale e dai programmi precedenti;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, e ad integrazione di quanto
previsto dall’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3623 del 18 ottobre 2007, il Commissario delegato di cui
all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008,
modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 aprile 2009 e’ autorizzato, ove necessario, ad avvalersi,
esclusivamente per le finalita’ indicate nelle premesse della
presente ordinanza ed oggetto di intesa da parte della Regione
Lombardia, delle seguenti deroghe alla normativa ordinaria:
decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli
6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 49;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 11 e 16;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 53, 54, 67, 71, 72, 75, 82, 97,
98, 111, 112, 113, 114, 118, 120 comma 2-bis,126, 129, 130, 133, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 220,
223, 224, 225, 226, 227, 253 comma 1 (nella parte in cui comporta
l’applicazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alle procedure
gia’ bandite) e comma 25;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti necessarie all’applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 49, 182 e 192;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 18, 19, 20,
21, 22, 23, 25, 135;
decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, artt. da 19 a 29;
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, artt. 132, 133, 134, 135,
136, 137 e 138;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, artt. 57, 93 e 96;
legge 24 marzo 1989, n. 122, artt. 6 e 9;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, comma 1 lett.
f), e comma 9, e art. 36, comma 6;
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250,
art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,
art. 1, commi 3 e 4;
legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, artt. 66,
67, 68 e 69;
legge regionale della Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, art. 41,
commi 2, 3 e 4;
regolamento del Decentramento Territoriale approvato dal
Consiglio comunale di Milano nella seduta del 13 marzo 1997 con
deliberazione n. 26/97, art. 29.
2. Per il compimento delle attivita’ indicate nelle premesse da
porre in essere ai sensi della presente ordinanza il Commissario
delegato si avvale, oltre che della segreteria tecnica prevista
dall’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 22 ottobre 2008, del personale e degli uffici
dell’amministrazione comunale.
3 Agli oneri relativi all’attuazione del comma 2 si provvede a
valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilita’
del Comune di Milano.
4. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo e’
autorizzata l’apertura di apposita contabilita’ speciale intestata al
Commissario delegato.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-01-27&task=dettaglio&numgu=21&redaz=10A00794&tmstp=1265007660697