LEGGE 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la…

…realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi
urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento
delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi
RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche’ misure per la realizzazione
di opere pubbliche ed EXPO 2015, e’ convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36 Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9..

… ottobre 1990, n. 309, nonche’ di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 12 febbraio 2014,
n. 32, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 5 marzo 2014, con cui e’ stata dichiarata
l’illegittimita’ costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recante misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche’ la funzionalita’ dell’Amministrazione
dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l’articolo 10 della legge 15 marzo 2010, n. 38, recante
disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore, che ha apportato modifiche al testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, finalizzate alla semplificazione delle
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore;
Visto l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, recante misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996;
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita’ e’
fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all’assenza
dell’omogeneita’ e del necessario legame logico-giuridico tra le
originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, e
quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49,
in carenza dei presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma,
della Costituzione, e non gia’ sulla illegittimita’ sostanziale delle
norme oggetto della pronuncia;
Considerato che la citata pronuncia di incostituzionalita’ ha
determinato, anche in ragione della dichiarata applicabilita’ delle
disposizioni vigenti prima dell’intervento di modifica di cui alla
citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, una situazione di incertezza
giuridica in ordine alla validita’ di tutti gli atti adottati sulla
base delle norme contenute nel testo unico, come modificato dalle
norme censurate, che regolamentano la fabbricazione, la produzione,
la commercializzazione, la prescrizione e la dispensazione dei
medicinali contenenti sostanze ad azione stupefacente o psicotropa,
compresi gli atti di aggiornamento delle tabelle ivi previste, anche
in relazione alle disposizioni introdotte al predetto testo unico
dalla legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di semplificazione delle
procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del
dolore;
Considerato, in particolare, che la caducazione delle tabelle
introdotte dagli articoli 4-bis e 4-vicies-ter, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2006, n. 49, con i relativi aggiornamenti, determina
l’effetto di escludere dal novero delle sostanze sottoposte a
controllo del Ministero della salute tutte le sostanze sottoposte a
controllo in attuazione di convenzioni internazionali ed anche le
nuove sostanze psicoattive introdotte sulla base delle nuove
acquisizioni scientifiche, dalla data di entrata in vigore della
predetta legge 21 febbraio 2006, n. 49, fino alla data del 5 marzo
2014, di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza
della Corte costituzionale;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare la
continuita’ della sottoposizione al controllo del Ministero della
salute delle predette sostanze e il rispetto delle convenzioni
internazionali in base alle quali sono state aggiornate le relative
tabelle, nonche’ la continuita’ e la funzionalita’ dell’assetto
autorizzativo, distributivo e di prescrizione e dispensazione di
medicinali, determinatosi in attuazione della disciplina recata in
materia dalle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita’ ed urgenza di
ripristinare, a tutela della salute pubblica e dell’esigenza di
certezza giuridica, la disciplina normativa vigente alla data di
pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale,
garantendo contestualmente, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la continuita’ degli effetti degli atti
amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di favorire
l’impiego di medicinali meno onerosi per il Servizio sanitario
nazionale per indicazioni terapeutiche per le quali sussiste un
superiore motivato interesse pubblico connesso alla tutela della
salute;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modificazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

1. All’articolo 2 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera e), il numero 2) e’ sostituito dal
seguente: «2) il completamento e l’aggiornamento delle tabelle di cui
all’articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita’ e la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga;».
2. All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza
ed al controllo del Ministero della salute e i medicinali a base di
tali sostanze, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico,
sono raggruppate, in conformita’ ai criteri di cui all’articolo 14,
in cinque tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e
l’aggiornamento delle tabelle con le modalita’ di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), numero 2).»;
b) il comma 3 e’ abrogato;
c) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita’ e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le
convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o
psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o piu’
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che
per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.».
3. L’articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Criteri per la formazione delle tabelle). – 1. La
inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di
cui all’articolo 13 e’ effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I devono essere indicati:
1) l’oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli
alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le
sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione
analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra
indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul
sistema nervoso centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso
centrale ed abbia capacita’ di determinare dipendenza fisica o
psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle
precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che
lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti
allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
6) i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi, le sostanze
ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili
per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta o sostanza naturale o sintetica che possa
provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le
sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano
la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
b) nella tabella II devono essere indicati:
1) la cannabis indica e i prodotti da essa ottenuti;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
c) nella tabella III devono essere indicati:
1) i barbiturici che hanno notevole capacita’ di indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche’ altre sostanze ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili. Sono pertanto esclusi
i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e
i barbiturici a breve durata di impiego quali anestetici generali,
sempre che tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di
dipendenza innanzi indicati;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
d) nella tabella IV devono essere indicate:
1) le sostanze per le quali sono stati accertati concreti
pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita’ e
gravita’ minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle
tabelle I e III;
2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente
lettera, in conformita’ alle modalita’ indicate nella tabella dei
medicinali di cui alla lettera e);
e) nella tabella denominata "tabella dei medicinali" e suddivisa
in cinque sezioni, sono indicati i medicinali a base di sostanze
attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad
uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o
veterinario. Nella sezione A della tabella dei medicinali sono
indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all’allegato III -bis al presente testo
unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
4) i medicinali contenenti barbiturici che hanno notevole
capacita’ di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche’
altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili;
f) nella sezione B della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di
induzione di dipendenza fisica o psichica di intensita’ e gravita’
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica
e quelli contenenti barbiturici con breve durata d’azione;
3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati
pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o
psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare
farmacodipendenza;
g) nella sezione C della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezione B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, per i quali sono stati accertati
concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
h) nella sezione D della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa e per le modalita’ del loro uso,
presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a
quello dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni
A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle
sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
2) i medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) i medicinali per uso diverso da quello iniettabile, i quali,
in associazione con altre sostanze attive ad uso farmaceutico non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell’oppio con equivalente
ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso
espresso come base anidra; i suddetti medicinali devono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi;
3-bis) in considerazione delle prioritarie esigenze
terapeutiche nei confronti del dolore severo, composti medicinali
utilizzati in terapia del dolore elencati nell’allegato III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella parenterale;
i) nella sezione E della tabella dei medicinali sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella
dei medicinali, sezioni A o B, da sole o in associazione con altre
sostanze attive ad uso farmaceutico, quando per la loro composizione
qualitativa e quantitativa o per le modalita’ del loro uso, possono
dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado
inferiore a quello dei medicinali elencati nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B, C o D.
2. Nelle tabelle di cui al comma 1 sono compresi, ai fini della
applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,
gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,
nonche’ gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti,
relativi alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III e IV, e ai
medicinali inclusi nella tabella dei medicinali, salvo sia fatta
espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la
denominazione comune internazionale, il nome chimico, la
denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. E’, tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo
unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una
delle denominazioni sopra indicate, purche’ idonea ad identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
soggette alla disciplina del presente testo unico anche ove si
presentino sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.
5. La tabella I contiene, nella sezione B, le sostanze gia’
tabellarmente classificate a decorrere dal 27 febbraio 2006.
6. La tabella dei medicinali indica la classificazione ai fini
della fornitura. Sono comunque fatte salve le condizioni stabilite
dall’Agenzia italiana del farmaco all’atto del rilascio
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, nonche’ le
limitazioni e i divieti stabiliti dal Ministero della salute per
esigenze di salute pubblica.».
4. All’articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e’ vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e
II di cui all’articolo 14.».
5. All’articolo 31 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di
cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali».
6. All’articolo 34 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II e
nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14,
devono essere dislocati uno o piu’ militari della Guardia di finanza
per il controllo dell’entrata e dell’uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche’ per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione.».
7. All’articolo 35 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle di
cui all’articolo 14, con esclusione di quelle incluse nelle sezioni
C, D ed E della tabella dei medicinali».
8. All’articolo 36 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «I, II, III, IV e V» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono
sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».
9. All’articolo 38 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito,
delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14, esclusi i medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni D ed E, e’ fatta alle persone autorizzate ai
sensi del presente testo unico in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme al
modello predisposto dal Ministero della salute. I titolari o i
direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono
utilizzare il bollettario "buoni acquisto" anche per richiedere, a
titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella dei medicinali,
esclusi i medicinali e le sostanze attive ad uso farmaceutico di cui
alla tabella dei medicinali, sezioni D ed E, ad altre farmacie aperte
al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di
urgenza terapeutica.»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il
modello di bollettario "buoni acquisto" adatto alle richieste
cumulative.».
10. Il comma 1 dell’articolo 40 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative
comunitarie, al momento dell’autorizzazione all’immissione in
commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione
terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in
commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui
all’articolo 14, la sezione della tabella dei medicinali in cui
collocare il medicinale stesso.».
11. All’articolo 41 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «nelle tabelle I e II
previste dall’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
tabelle I, II, III e nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui
all’articolo 14»;
b) al comma 1-bis, la parola: «farmaci» e’ sostituita dalla
seguente: «medicinali», e le parole: «di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa» sono
sostituite dalle seguenti: «di malati che hanno accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni».
12. All’articolo 42 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Acquisto di
medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
da parte di medici chirurghi»;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori
sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive
dell’unita’ operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per
l’esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali
esigenze terapeutiche, si determini la necessita’ di approvvigionarsi
di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi
nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o
al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse
alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono
una per il proprio discarico e trasmettono l’altra all’azienda
sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;
c) al comma 2, le parole: «delle predette preparazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole:
«lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 100 ad euro 500»;
d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono
sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole:
«delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei
medicinali stessi».
13. L’articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). –
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui all’articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della
salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14 puo’ comprendere un
solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni,
ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato
III-bis per i quali la ricetta puo’ comprendere fino a due medicinali
diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario
dell’animale ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di
somministrazione;
c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico
veterinario da cui la ricetta e’ rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a
ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e’ comunque
conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
4-bis. Per la prescrizione, nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, di farmaci previsti dall’allegato III-bis per il
trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui
al comma 4, puo’ essere utilizzato il ricettario del Servizio
sanitario nazionale, disciplinato dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di
sanita’ e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le politiche antidroga, puo’, con proprio decreto, aggiornare
l’elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per
il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da
oppiacei o di alcooldipendenza, e’ effettuata utilizzando il
ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per
l’attivita’ di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo
articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i
medicinali di cui al presente comma e’ tenuta ad esibire a richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a
detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una copia della ricetta e’ conservata dal medico chirurgo o dal
medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei
medicinali di cui si e’ approvvigionato e che successivamente ha
somministrato. Il registro delle prestazioni non e’ di modello
ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data
dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come giustificativo dell’entrata, per lo stesso
periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle
aziende sanitarie locali e’ autorizzato a consegnare al domicilio di
malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore secondo le vigenti disposizioni, ad esclusione del trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita’ terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di
assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti sanitari di base o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le
quantita’ terapeutiche dei medicinali compresi nell’allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la
posologia e l’utilizzazione a domicilio di malati che hanno accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore secondo le vigenti
disposizioni, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 e’ effettuata
con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte
del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezione E, di cui all’articolo 14 e’ effettuata con
ricetta medica.».
14. L’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Dispensazione dei medicinali). – 1. La dispensazione dei
medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezione A, di cui
all’articolo 14 e’ effettuata dal farmacista che annota sulla ricetta
il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento
dell’acquirente.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro
presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste
dai commi 1 e 4-bis dell’articolo 43 nella quantita’ e nella forma
farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta secondo le disposizioni stabilite nell’articolo 43, di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell’articolo 60.
3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano
un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi
teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove
l’eccedenza sia dovuta al numero di unita’ posologiche contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezioni B e C, e’ effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il
farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro
della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico
dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui
all’articolo 60, comma 1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno
dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella dei
medicinali, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a
carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista e’ tenuto a
conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della
ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezione D, e’ effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
6-bis. All’atto della dispensazione dei medicinali inseriti nella
sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del
15 giugno 2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui
al decreto del Ministro della salute 10 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio
sanitario nazionale, disciplinata dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile
2008, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e
gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il
farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima
registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della
dimostrazione della liceita’ del possesso dei farmaci consegnati
dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella dei
medicinali, sezione E, e’ effettuata dal farmacista dietro
presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione
medica non puo’ essere piu’ spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle
disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad
euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15
luglio 2004 in materia di tracciabilita’ di medicinali, la forma ed
il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei
medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
10-bis. Su richiesta del cliente e in caso di ricette che
prescrivono piu’ confezioni, il farmacista, previa specifica
annotazione sulla ricetta, puo’ spedirla in via definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore a quello prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo’ consegnare,
in modo frazionato, le confezioni, purche’ entro il termine di
validita’ della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato.».
15. All’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,
C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali».
16. All’articolo 47 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle
tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti:
«dei medicinali compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B,
C e D, prevista»;
b) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «dei medicinali».
17. All’articolo 54 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tabelle I, II, III, IV e V di cui
all’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle di cui
all’articolo 14, con esclusione dei medicinali di cui alle sezioni C,
D ed E della tabella dei medicinali,»;
b) al comma 2, le parole: «I, II, e III previste dall’articolo
14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, con
esclusione dei medicinali di cui alle sezioni B, C, D ed E della
tabella dei medicinali,».
18. L’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 60 (Registro di entrata e uscita). – 1. Ogni acquisto o
cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui
alle tabelle previste dall’articolo 14, e’ iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni
sostanza o medicinale, e’ tenuto in evidenza il movimento di entrata
e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro e’
numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda
unita’ sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima
pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara
nell’ultima il numero delle pagine di cui il registro e’ costituito.
Il registro e’ conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal
giorno dell’ultima registrazione. Detto termine e’ ridotto a cinque
anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese
autorizzate al commercio all’ingrosso. Lo stesso termine e’ ridotto a
due anni per le farmacie aperte al pubblico e per le farmacie
ospedaliere. I direttori sanitari e i titolari di gabinetto di cui
all’articolo 42, comma 1, conservano il registro di cui al presente
comma per due anni dal giorno dell’ultima registrazione.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle
farmacie ospedaliere nonche’ delle aziende autorizzate al commercio
all’ingrosso riportano sul registro il movimento dei medicinali di
cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, secondo le
modalita’ indicate al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla
dispensazione.
3. Le unita’ operative delle strutture sanitarie pubbliche e
private, nonche’ le unita’ operative dei servizi territoriali delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico
dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A, B e C,
prevista dall’articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli
predisposti dal Ministero della salute e possono essere composti da
un numero di pagine adeguato alla quantita’ di stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero
della salute stabilisce con proprio decreto le modalita’ di
registrazione su supporto informatico della movimentazione delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo
14.
6. Il registro di cui al comma 3 e’ vidimato dal direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro e’ conservato, in ciascuna unita’ operativa, dal
responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data
dell’ultima registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all’unita’ operativa e’
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella dei medicinali,
sezioni A, B e C, prevista dall’articolo 14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere
alla direzione sanitaria.».
19. All’articolo 61 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e
imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui
all’articolo 14, e’ annotata ciascuna operazione di entrata e di
uscita o di passaggio in lavorazione.».
20. All’articolo 62 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti
e imprese autorizzati all’impiego ed al commercio di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali di cui alle tabelle
previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella dei medicinali, sezioni A,
B e C, dell’articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La
chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita’ e quantita’ dei prodotti
avuti in carico e delle quantita’ e qualita’ dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l’anno, con l’indicazione di ogni eventuale
differenza o residuo.».
21. All’articolo 63 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nonche’ dei medicinali compresi
nelle tabelle di cui all’articolo 14 tengono anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le
quantita’ di materie prime poste in lavorazione, con indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto
di lavorazione, nonche’ i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.
Tale registro e’ conservato per dieci anni a far data dall’ultima
registrazione.».
22. Il comma 1 dell’articolo 65 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e’ sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope
nonche’ dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all’articolo
14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale
per i servizi antidroga e alla competente unita’ sanitaria locale
annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati
riassuntivi dell’anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita’ e qualita’ delle sostanze utilizzate per la
produzione di medicinali preparati nel corso dell’anno;
c) la quantita’ e la qualita’ dei medicinali venduti nel corso
dell’anno;
d) la quantita’ e la qualita’ delle giacenze esistenti al 31
dicembre.».
23. All’articolo 66 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche’ di medicinali compresi nelle
tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresi’, un rapporto sulla natura e
quantita’ delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche’ dei
medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l’oppio grezzo, nonche’ per le
foglie e pasta di coca e’ indicato il titolo in sostanze attive ad
azione stupefacente.».
24. Gli articoli 69 e 71 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono abrogati.
25. All’articolo 114 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo’
essere affidato dai comuni e dalle comunita’ montane o dalle loro
associazioni alle competenti aziende unita’ sanitarie locali o alle
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.».
26. All’articolo 115 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al
comma 1 la parola: «ausiliari» e’ soppressa.
27. All’articolo 120 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope puo’ chiedere al servizio pubblico per le
tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata ai sensi
dell’articolo 116 e specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di
cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma
terapeutico e socio-riabilitativo.»;
b) al comma 3, le parole: «dell’unita’» sono sostituite dalle
seguenti: «delle aziende unita’» e dopo le parole: «unita’ sanitarie
locali,» sono inserite le seguenti: «e con le strutture private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell’ausilio del servizio pubblico
per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai
sensi dell’articolo 116.»;
d) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e
delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo
l’obbligo di segnalare all’autorita’ competente tutte le violazioni
commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene
detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno
conosciuto per ragione della propria professione, ne’ davanti
all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Agli stessi
si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale
in quanto applicabili.».
28. All’articolo 122 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture
private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari
accertamenti e sentito l’interessato, che puo’ farsi assistere da un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo’ prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di
cui all’articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta’
sociale e delle associazioni di cui all’articolo 115, iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l’orientamento e la
formazione professionale, attivita’ di pubblica utilita’ o di
solidarieta’ sociale. Nell’ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche’
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per
le tossicodipendenze controlla l’attuazione del programma da parte
del tossicodipendente.»;
b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla
seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» e’ inserita la seguente:
«e»;
c) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo
regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116»;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Quando l’interessato ritenga di attuare il programma presso
strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e
specificamente per l’attivita’ di diagnosi, di cui al comma 2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo’ cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere
in condizioni di accoglierlo.».
29. All’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope incluse nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 e
delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo
l’uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purche’ i dosaggi
somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva
finalita’ clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.».
30. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
inserite le tabelle, previste dagli articoli 13, comma 1, e 14 del
citato testo unico, come modificati dai commi 2 e 3 del presente
articolo, nonche’ l’allegato III-bis, riportati nell’allegato A al
presente decreto.

Art. 2

Efficacia degli atti amministrativi adottati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino
alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale
n. 32 del 12 febbraio 2014, ai sensi del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 3

Disposizioni dirette a favorire l’impiego dei medicinali meno onerosi
da parte del Servizio sanitario nazionale

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, sono
inseriti i seguenti:
«4-bis. Nel caso in cui l’Autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale non comprenda un’indicazione terapeutica
per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all’utilizzo,
l’Agenzia Italiana del Farmaco puo’ procedere, nei limiti delle
risorse del fondo di cui all’articolo 48, comma 18, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 236, destinate alle finalita’ di cui al comma
19, lettera b), numero 3), alla registrazione della medesima, previa
cessione a titolo gratuito al Ministero della salute dei diritti su
tale indicazione da parte del titolare dell’AIC o altro avente causa.
Qualora il titolare dell’AIC o altro avente causa dichiari di voler
procedere direttamente alla registrazione dell’indicazione di
interesse, sono definiti con l’Agenzia Italiana del Farmaco i termini
e le modalita’ di avvio degli studi registrativi relativi alla
medesima indicazione. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio o altro avente causa si opponga
immotivatamente alla registrazione dell’indicazione terapeutica di
interesse pubblico ne viene data adeguata informativa nel sito
istituzionale dell’AIFA.
4-ter. Anche se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito
dei farmaci autorizzati, l’indicazione terapeutica per la quale sia
stato avviato l’iter di registrazione ai sensi del comma 4-bis puo’
essere inserita provvisoriamente nell’elenco di cui al precedente
comma 4 con conseguente erogazione dello stesso a carico del Servizio
sanitario nazionale, nel caso in cui, a giudizio della Commissione
tecnico-scientifica dell’AIFA, tenuto anche conto dei risultati delle
eventuali sperimentazioni e ricerche condotte nell’ambito della
comunita’ medico-scientifica nazionale e internazionale, nonche’
della relativa onerosita’ del farmaco autorizzato per il Servizio
sanitario nazionale, il farmaco sia sicuro ed efficace con
riferimento all’impiego proposto rispetto a quello autorizzato. In
tal caso AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della
sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie
determinazioni.
4-quater. L’inserimento provvisorio ai sensi del comma 4-ter e’
disposto in attesa che siano disponibili i risultati delle
sperimentazioni cliniche condotte sul farmaco e diviene definitivo
previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica
dell’AIFA ai sensi dell’articolo 2, comma 349, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.».

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 20 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 febbraio 2014, n. 51 Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell’articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201…

…convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l’articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che ha stabilito che l’Associazione bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa’
Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che
gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese
maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il
1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole
generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento, tenuto conto della necessita’ di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonche’ di promuovere l’efficienza
economica nel rispetto delle regole di concorrenza;
Visto l’articolo 12, comma 10, del citato decreto, che ha disposto
che entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui
al citato comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca
d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del medesimo comma
9;
Visto, altresi’, che l’articolo 12, comma 10, del citato decreto ha
stabilito che in caso di mancata definizione e applicazione delle
misure di cui al predetto comma 9, le stesse sono fissate con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e
l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato;
Visto l’articolo 12, comma 10-bis, del citato decreto che fissa il
limite temporale di durata dell’applicazione dell’articolo 34, comma
7, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data di pubblicazione
del presente decreto e che pertanto la disposizione ivi contenuta
della «gratuita’ dei pagamenti con carte presso gli impianti di
distribuzione di carburante» cessa di avere efficacia dalla
pubblicazione del presente decreto;
Vista la nota n. 0010877 del 10 gennaio 2013 dell’Autorita’ Garante
della Concorrenza e del Mercato con cui esprime parere favorevole
sulle linee essenziali dello schema di decreto in oggetto;
Viste le note n. 0044746/13 del 15 gennaio 2013 e n. 0178059/13 del
20 febbraio 2013 di Banca d’Italia con cui esprime parere favorevole
al decreto in oggetto;
Considerato che, con l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e’ stato introdotto, a decorrere dal primo
gennaio 2014, l’obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con
carta di debito da parte dei soggetti che effettuano l’attivita’ di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi;
Considerato che le misure non sono state adottate nei termini di
legge;
Considerato che l’uso del contante comporta per la collettivita’
rilevanti costi legati alla minore tracciabilita’ delle operazioni e
al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e
antiriciclaggio;
Considerato che l’uso del contante comporta costi anche per gli
esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all’incremento
di rischio di essere vittime di reati;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell’Adunanza dell’8 maggio 2013;
Vista la comunicazione resa alla Presidenza del Consiglio dei
ministri con nota n. 1320 del 28 gennaio 2014;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) carta di pagamento: strumento di pagamento che consente al
titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato
all’accettazione della medesima carta;
b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e
procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti
attraverso l’utilizzo di una determinata carta di pagamento;
c) commissione d’interscambio: la commissione (interchange fee)
eventualmente corrisposta dall’acquirer all’emittente della carta per
l’utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati;
d) esercente: il beneficiario di un pagamento (merchant)
abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso
canali telematici;
e) pagamenti di importo ridotto: pagamento di importo non
superiore a trenta euro;
f) acquirer: il prestatore di servizi di pagamento che
sottoscrive gli accordi contrattuali anche in qualita’ di
intermediario per l’accettazione, da parte degli esercenti, di carte
di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi
finanziari;
g) Terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con
tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente
l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie,
in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle transazioni con carta di
pagamento effettuate presso esercenti per l’acquisto di beni o
servizi. Restano escluse le transazioni in contanti e le operazioni
di prelievo di contante.

Art. 3

Modalita’ di applicazione delle commissioni

1. Gli acquirer sono tenuti a distinguere le commissioni da
applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento – di debito,
di credito, prepagate – anche in relazione ai diversi circuiti di
riferimento nonche’ a ulteriori eventuali specifiche caratteristiche
funzionali delle carte medesime.
2. Gli acquirer differenziano l’importo delle commissioni applicate
agli esercenti e le sottopongono a revisione secondo quanto previsto
dell’articolo 6, tenendo anche conto delle economie di scala e di
scopo collegate ai volumi delle transazioni eseguite con carta presso
ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercenti unitariamente
convenzionati.

Art. 4

Pubblicita’ delle commissioni d’interscambio

1. I gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia
rendono noti e mantengono aggiornati in maniera chiara, completa,
trasparente e facilmente accessibile, attraverso il proprio sito
internet, le eventuali commissioni d’interscambio applicate alle
operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, con
adeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle
autorita’ europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza.
La medesima informazione viene resa all’esercente dagli acquirer, al
momento del convenzionamento e, successivamente, con cadenza
periodica almeno annuale.

Art. 5

Confrontabilita’ delle commissioni

1. Gli acquirer redigono l’informativa precontrattuale prevista ai
sensi del Titolo VI, Capo II-bis, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, in maniera tale da consentire all’esercente
di comprendere i costi e le caratteristiche del servizio e di
confrontare i prodotti offerti. Le commissioni applicate alle diverse
tipologie di operazioni di pagamento, in conformita’ con quanto
previsto all’articolo 3, sono riportate in una tabella contenuta nel
foglio informativo e nel documento di sintesi. La tabella riporta,
altresi’, le informazioni di cui all’articolo 4.

Art. 6

Revisione delle commissioni

1. Tenuto conto dell’obiettivo di riduzione delle commissioni
applicate dal soggetto convenzionatore all’esercente, nel contratto
di convenzionamento e’ inserita una clausola di revisione periodica,
almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al
valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l’esercente,
nonche’ alla revisione delle eventuali commissioni d’interscambio.

Art. 7

Pagamenti di importo ridotto

1. Al fine di promuovere l’utilizzo di strumenti alternativi al
contante, gli acquirer applicano ai pagamenti di importo ridotto
commissioni inferiori a quelle generalmente applicate nel caso di
operazioni effettuate, con qualunque modalita’, tramite terminali
evoluti di accettazione multipla.
2. Per tali pagamenti di importo ridotto gravano sugli acquirer gli
obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore decorsi 120 giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 14 febbraio 2014

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Saccomanni

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2014
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registrazione economia e finanze, n. 844

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2014, n. 69 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE…

…nonche’ del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l’articolo 1;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l’articolo 14;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 65 e 72;
Visto il regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione dell’8
giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute e, in particolare, l’articolo 8, comma 3;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformita’ alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione
della direttiva 91/414/CEE concernente l’immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli
articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di recepimento
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2011, n. 186, recante
la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio
delle sostanze e delle miscele, come modificato dal regolamento (CE)
n. 790/2009 della Commissione, nonche’ dal regolamento (UE) n.
944/2013 della Commissione;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante
disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di
sostanze chimiche pericolose, come modificato dal regolamento (UE) n.
649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante
attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.
1107/2009, di seguito denominato «regolamento», che disciplina
l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, attribuisce, in
particolare all’articolo 72, agli Stati membri il compito di dettare
le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del regolamento
stesso e di prendere i provvedimenti necessari per la loro
applicazione e definisce, all’articolo 65, paragrafo 1, le
prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari,
nonche’ del regolamento (CE) n. 547/2011.
2. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, paragrafi 2 e 3, il
presente decreto si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti
agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti e ai coadiuvanti. Ai
fini del presente decreto il termine «prodotto fitosanitario» si
riferisce al prodotto destinato all’impiego in ambito agricolo,
contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici,
sinergizzanti, o coadiuvanti.

Art. 2

Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei
prodotti fitosanitari, derivanti dall’articolo 28 e dall’articolo
52, paragrafo 1, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe
di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque
fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto
fitosanitario privo dell’autorizzazione prescritta dal regolamento,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000
euro. Se il fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto all’interesse
tutelato, all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato,
nonche’ alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed
alle sue condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul
mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al
commercio parallelo prescritto dal regolamento, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’
di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel
territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto
fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio
parallelo, la cui composizione chimica e’ differente rispetto a
quella autorizzata dall’autorita’ competente, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’
di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera
pratica nel territorio dell’Unione europea prodotti fitosanitari in
violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.

Art. 3

Violazione degli obblighi contenuti nell’autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall’articolo 31, dall’articolo 36,
paragrafi 2 e 3, dall’articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e
dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso, il quale non rispetta le
prescrizioni concernenti l’immissione sul mercato contenute
nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche per
effetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 44 del
regolamento, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro
a 150.000 euro. Se il fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto
all’interesse tutelato, all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne
e’ derivato, nonche’ alla sua occasionalita’, alla personalita’
dell’agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso o il responsabile
dell’etichettatura, il quale non appone in modo indelebile e
inequivoco sull’etichetta del prodotto fitosanitario le informazioni
contenute nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo,
o appone informazioni differenti rispetto a quelle autorizzate, e
comunque non conformi ai requisiti di cui all’allegato I, II e III
del regolamento (CE) n. 547/2011, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e’ di
particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato, all’esiguita’
del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’ alla sua
occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue condizioni
economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
chiunque non rispetta le prescrizioni e le indicazioni contenute
nell’autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonche’ le
prescrizioni e le indicazioni riportate in etichetta, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro. Se il
fatto e’ di particolare tenuita’ rispetto all’interesse tutelato,
all’esiguita’ del danno o del pericolo che ne e’ derivato, nonche’
alla sua occasionalita’, alla personalita’ dell’agente ed alle sue
condizioni economiche, lo stesso e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro.

Art. 4

Violazione degli obblighi in materia di classificazione e modifica
dell’etichettatura dei prodotti fitosanitari, derivanti
dall’articolo 31, paragrafo 2, secondo capoverso del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo il quale, a
seguito di modifiche della classificazione e dell’etichettatura del
prodotto fitosanitario disposte dall’Autorita’ competente, non
provvede ad adeguare la classificazione o ad aggiornare l’etichetta
conformemente alla direttiva 1999/45/CE, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito
delle modifiche di cui al comma 1, adegua la classificazione o
aggiorna l’etichetta con ritardo ingiustificato, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.500 euro a 4.500 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di cui ai commi 1
e 2, qualora le modifiche della classificazione e l’aggiornamento
dell’etichetta disposte dall’Autorita’ competente siano peggiorative
rispetto a quelle precedentemente autorizzate, e’ comminata la
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo, a seguito
di modifiche di cui al comma 3, adegua la classificazione o aggiorna
l’etichetta con ritardo ingiustificato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.

Art. 5

Violazione degli obblighi in materia di periodo di tolleranza per lo
smaltimento delle scorte, derivanti dall’articolo 46, secondo
capoverso, del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il
periodo di tolleranza puo’ essere concesso solo per motivi non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente,
chiunque vende, distribuisce, smaltisce, immagazzina le scorte
esistenti dei prodotti fitosanitari interessati, violando i termini e
le modalita’ definite dall’Autorita’ competente, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, fermo restando che il
periodo di tolleranza puo’ essere concesso solo per motivi non
connessi alla protezione della salute umana, animale o dell’ambiente,
chiunque impiega le scorte esistenti dei prodotti fitosanitari
interessati, violando i termini e le modalita’ definite
dall’Autorita’ competente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
da 1.000 euro a 10.000 euro.

Art. 6

Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed
effetti inattesi, derivanti dall’articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4
del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
omette di notificare immediatamente al Ministero della salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti
potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la
sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un
sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo,
sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto
fitosanitario non soddisfi piu’ i criteri di cui, rispettivamente,
all’articolo 29 e all’articolo 4 del regolamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
omette di notificare immediatamente al Ministero della salute,
secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito
agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle
organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che
autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi
terzi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un’autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale
effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le
specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 56 del
regolamento, o con ingiustificato ritardo, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di
un’autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad
un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui
al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della
salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza
dell’efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali,
prodotti vegetali o sull’ambiente, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 7

Violazione di obblighi generali in materia di duplicazione di test,
derivanti dall’articolo 61 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatto salvo il disposto
di cui all’articolo 8, comma 3, chiunque omette di consultare le
informazioni di cui all’articolo 57 del regolamento, prima di
effettuare qualsiasi test o studio finalizzato all’autorizzazione di
un prodotto fitosanitario, onde verificare presso il Ministero della
salute se e a chi sia gia’ stata concessa un’autorizzazione per un
prodotto fitosanitario contenente la stessa sostanza attiva o lo
stesso antidoto agronomico o sinergizzante o per un coadiuvante, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 8

Violazione di obblighi in materia di test e studi su animali
vertebrati, derivanti dall’ articolo 62, paragrafi 1, 2 e 4, del
regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua
sperimentazione su animali vertebrati ai fini del presente
regolamento, ove siano disponibili altri metodi, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque duplica test e
studi su animali vertebrati o avvia i medesimi laddove avrebbe potuto
utilizzare i metodi convenzionali di cui all’allegato II della
direttiva 1999/45/CE, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da
40.000 euro a 150.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, prima di
eseguire test e studi su animali vertebrati ai fini del presente
regolamento, omette di verificare presso il Ministero della salute
che tali test e studi non siano stati eseguiti o avviati, e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il richiedente
l’autorizzazione il quale omette di informare il Ministero della
salute che non e’ stato raggiunto l’accordo sulla condivisione delle
relazioni dei test e degli studi su animali vertebrati, con il
titolare delle autorizzazioni pertinenti di prodotti fitosanitari
contenenti la stessa sostanza attiva, lo stesso antidoto agronomico o
lo stesso sinergizzante, o con il titolare di coadiuvanti, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 9

Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e presentazione,
derivanti dall’articolo 64 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione e del permesso al commercio parallelo o il
responsabile dell’imballaggio finale di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti accessibili al pubblico che possono essere confusi con
alimenti, bevande o mangimi, il quale effettua l’imballaggio o la
presentazione in modo tale da indurre in errore, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti accessibili al pubblico, che possono
essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge
sostanze atte a scoraggiarne o impedirne l’ingestione e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.

Art. 10

Violazione degli obblighi in materia di pubblicita’ dei prodotti
fitosanitari, derivanti dall’articolo 66 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, con qualunque
mezzo pubblicizza prodotti fitosanitari non autorizzati e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Qualora
la pubblicita’ venga effettuata con il mezzo telematico e’ altresi’
disposto l’oscuramento del sito, fino alla rimozione della
pubblicita’ di prodotti non autorizzati, formalmente comunicata al
Ministero della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggio privo della frase di cautela
«Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso
leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto» e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la frase
di cautela e’ presente ma non facilmente leggibile e chiaramente
distinguibile rispetto al messaggio pubblicitario complessivo, e’
comminata la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel
messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari, informazioni sotto
forma testuale o grafica potenzialmente fuorvianti per quanto
riguarda i possibili rischi per la salute umana o degli animali o per
l’ambiente, e’ soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a
50.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque include nel
messaggio pubblicitario per prodotti fitosanitari non a basso
rischio, la frase «Autorizzato come prodotto fitosanitario a basso
rischio conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009» e’ soggetto
alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dell’autorizzazione o del permesso al commercio parallelo o il
responsabile dell’etichetta finale il quale riporta nell’etichetta di
un prodotto fitosanitario non a basso rischio la frase «Autorizzato
come prodotto fitosanitario a basso rischio conformemente al
regolamento (CE) n. 1107/2009» e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione
dell’articolo 66, paragrafo 4, del regolamento, include nel messaggio
pubblicitario affermazioni tecnicamente non giustificabili e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza
prodotti fitosanitari con messaggi che contengono rappresentazioni
visive di pratiche potenzialmente pericolose, quali la miscelazione o
l’uso senza adeguati indumenti protettivi, l’impiego del prodotto
vicino ad alimenti o da parte di bambini o nelle loro vicinanze, e’
soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 50.000 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizza o
diffonde materiale promozionale per prodotti fitosanitari, senza aver
richiamato l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo
appropriati che figurano nell’etichetta e’ soggetto alla sanzione
amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 11

Violazione degli obblighi in materia di registrazione dei dati,
derivanti dall’articolo 67 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti, i
fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di
prodotti fitosanitari i quali omettono la tenuta del registro
contenente i dati prescritti dall’articolo 67 del regolamento, per
almeno cinque anni dalla data dell’ultima annotazione, ovvero,
qualora richiesti non mettono a disposizione del Ministero della
salute le informazioni ivi contenute, sono soggetti alla sanzione
amministrativa da 3.000 euro a 10.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i fabbricanti di prodotti
fitosanitari i quali, ove richiesti dal Ministero della salute, non
realizzano un monitoraggio successivo all’autorizzazione ovvero non
comunicano alla medesima autorita’ i risultati di tale monitoraggio,
sono soggetti alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000
euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari di
autorizzazioni o di permessi al commercio parallelo i quali, ove
richiesti omettono di fornire al Ministero della salute tutti i dati
concernenti il volume delle vendite di prodotti fitosanitari, sono
soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

Art. 12

Sanzioni amministrative accessorie e divieto di pagamento della
sanzione in misura ridotta

1. In caso di violazione delle disposizioni sanzionate all’articolo
2, commi 1, 2 e 3, all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, fatti salvi i casi
di particolare tenuita’ del fatto, all’articolo 4, commi 3 e 4,
all’articolo 6, commi 1 e 2, all’articolo 8, commi 1 e 2,
all’articolo 9, all’articolo 10, commi 1 e 2, in aggiunta alla
sanzione amministrativa pecuniaria e’ disposta la revoca del
provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’ che ha dato
causa all’illecito.
2. In caso di reiterazione della medesima violazione o di piu’
violazioni delle disposizioni sanzionate all’articolo 4, commi 1 e 2,
all’articolo 5, all’articolo 6, commi 3 e 4, all’articolo 7,
all’articolo 8, commi 3 e 4, all’articolo 10, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9, all’articolo 11, in aggiunta alla sanzione amministrativa
pecuniaria e’ disposta la sospensione per un periodo da uno a sei
mesi del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’ che
ha dato causa all’illecito.
3. Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma
2, qualora successivamente all’emissione del provvedimento di
sospensione sia commessa un’ulteriore violazione, e’ disposta la
revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivita’
che ha dato causa all’illecito.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, non e’ ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta.

Art. 13

Pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni

1. Quando e’ applicata una sanzione amministrativa pecuniaria non
inferiore a 7.500 euro l’autorita’ amministrativa con
l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel
caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
puo’ disporre, tenuto conto della natura e della gravita’ del fatto,
la pubblicazione di un estratto del provvedimento contenente la
sintetica indicazione dell’illecito commesso, del suo autore e della
sanzione in concreto applicata su almeno due quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, e la comunicazione
di tale pubblicazione al Ministero della salute.
2. La pubblicazione deve essere eseguita, decorso il termine per
l’opposizione all’ordinanza ingiunzione di cui al comma 1, in seguito
al passaggio in giudicato, a norma dell’articolo 324 del codice di
procedura civile, dell’ordinanza o della sentenza emessa a norma
dell’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Il provvedimento che accerta la violazione e’ comunicato
dall’Autorita’ procedente al Ministero della salute il quale,
annualmente, provvedera’ alla pubblicazione sul portale istituzionale
di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in applicazione del
presente decreto.
4. La pubblicazione del provvedimento e’ eseguita con le modalita’
previste dall’articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.

Art. 14

Autorita’ competenti per l’irrogazione delle sanzioni

1. In applicazione dell’articolo 17, comma terzo, della legge 24
novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all’accertamento delle
violazioni sanzionate dal presente decreto e’ presentato
all’autorita’ amministrativa competente ai sensi delle norme
regionali.
2. L’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui
all’articolo 2, all’articolo 3, all’articolo 4, all’articolo 5,
all’articolo 9, all’articolo 10, comma 6, all’articolo 11, comma 1,
limitatamente all’omessa tenuta del registro e’ di competenza, delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni per le violazioni
di cui all’articolo 6, all’articolo 7, all’articolo 8, all’articolo
10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all’articolo 11, comma 1,
limitatamente all’omessa trasmissione delle informazioni contenute
nel registro di cui all’articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma
3, del presente decreto, e’ di competenza del Ministero della salute
per il tramite della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione.
4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione
vigente all’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 15

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 23, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 23 (Sanzioni amministrative commesse da chi utilizza
prodotti fitosanitari). – 1. Gli utilizzatori che non rispettano
l’obbligo, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), di conservare
correttamente i prodotti fitosanitari in conformita’ a tutte le
indicazioni e le prescrizioni riportate nell’etichetta, sono soggetti
al pagamento della sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.500
euro.»;
b) l’articolo 26, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Sanzioni amministrative conseguenti alla violazione
delle disposizioni in materia di etichettatura). – 1. I titolari
delle autorizzazioni e dei permessi al commercio parallelo che non
ottemperano all’obbligo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b),
di indicare la data dell’autorizzazione e il responsabile della
distribuzione del prodotto, ove non coincida con il titolare
dell’autorizzazione o del permesso, sono soggetti al pagamento della
sanzione amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.»;
c) l’articolo 27, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sanzioni amministrative conseguenti all’inosservanza
degli obblighi di informazione). – 1. I contravventori alle
disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5, sono soggetti al
pagamento della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.»;
d) gli articoli 24, comma 1, 25, commi 1 e 2, e 28 sono abrogati.

Art. 16

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.

Art. 17

Disposizioni finali

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto legislativo e’ aggiornata ogni due anni, con
applicazione dell’incremento pari all’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettivita’, rilevato dall’ISTAT nel biennio
precedente, mediante decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di spettanza statale, per le violazioni, previste dal
presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita’ di cui al
presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 17 aprile 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Lorenzin, Ministro della salute

Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Guidi, Ministro dello sviluppo
economico

Padoan, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando