Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 04-07-2011, n. 480 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il suddetto Decreto n. 194/2010, il Presidente della Regione siciliana, visto il parere di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, n. 145/04 del 7 giugno 2005, accoglieva il ricorso straordinario proposto il 24 luglio 2001 dagli odierni ricorrenti e, per l’effetto:

a) riconosceva il diritto degli stessi ad avere rideterminato, nel calcolo degli aumenti periodici, a decorrere dall’1/7/1988, il trattamento retributivo considerando gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5, commi primo, quarto e sesto, della L. n. 19/91 ed all’art. 8 del D.P.Reg. 30/1/1993;

b) dichiarava, nel contempo, l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle relative differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al soddisfo;

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non ha ancora provveduto al pagamento dei relativi importi e, peraltro, conformandosi alla circolare n. 25858 del 9/2/2006, a firma del Dirigente generale della Presidenza, Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, di quiescenza, di previdenza ed assistenza del personale, ha disposto di provvedere applicando la prescrizione quinquennale e, quindi, di ritenere prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio antecedente la proposizione della domanda.

Al riguardo, essi hanno dedotto che l’Amministrazione regionale, non avendo sollevato detta eccezione in sede di trattazione del ricorso straordinario, non può eccepirla in sede di esecuzione del suddetto D.P.Reg. n. 194/2010.

I ricorrenti hanno conclusivamente chiesto che venga ordinato alle Amministrazioni intimate di: – dare integrale esecuzione, ognuna nell’ambito della propria competenza, al menzionato D.P.Reg. n. 194/2010, provvedendo a corrispondere in loro favore il maggior importo dovuto per differenze retributive a decorrere dall’1/7/1988, per straordinario, indennità di produttività ed indennità di buonuscita, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole pretese al soddisfo;

– dichiarare nulla la circolare prot. n. 25858/06 e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenziali;

– nominare, in caso di inottemperanza, un commissario ad acta.

Parte appellata non si è costituita in giudizio.

Le pretese dei ricorrenti sono fondate.

Preliminarmente, il Collegio rileva che la prescrizione, non eccepita in sede di ricorso straordinario, non può essere applicata in sede di esecuzione, atteso che il giudicato amministrativo copre il dedotto ed il deducibile, determinando le conseguenti preclusioni processuali (Consiglio Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3385).

Conclusivamente, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al menzionato D.P.Reg. n. 194/2010 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, riconoscendo ai ricorrenti i crediti agli stessi spettanti come da parere n. 145/04 di questo C.G.A., nei termini in esso indicati ed integralmente richiamati nel citato D.P. 194/2010.

Per il caso di ulteriore inerzia, va disposta fin d’ora la nomina di un commissario ad acta, per l’effettuazione, entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, dei pagamenti che risultino ancora dovuti, nella persona dell’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00, vengono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al D.P.Reg. n. 194/2010, con le modalità indicate nella superiore parte motiva, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Nomina, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, quale commissario ad acta, per l’effettuazione degli incombenti di cui in motivazione entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, l’Assessore regionale all’economia, o funzionario dallo stesso delegato, con l’incarico anche di relazionare a questo Consiglio sugli esiti dell’attività svolta.

Le spese del presente giudizio, determinate in Euro 1.500,00 (millecinquecento), sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 14-07-2011, n. 27778 Revoca e sostituzione

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Svolgimento del processo

B.G. ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui la Corte di appello ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli per il reato di furto di cui era imputato.

Con unico motivo prospetta la nullità dell’ordinanza, scritta a mano, perchè asseritamente illeggibile.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ vero che l’utilizzo della scrittura a mano per l’estensione della motivazione della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, se pur non vietato, è obsoleto e dimostrativo di attenzione ridotta da parte del magistrato amanuense alla manifestazione formale della funzione giurisdizionale, ponendo in secondo piano le esigenze del lettore ed in particolare di chi, essendo riguardato dal provvedimento, pretende di conoscerne agilmente le ragioni.

Tale modalità di estensione, peraltro, può essere causa di nullità di ordine generale a regime intermedio della sentenza ordinanza o decreto) solo se ed in quanto si risolva in un’indecifrabilità grafica, che non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile (cfr. Sezioni unite, 28 novembre 2006, Giuffrida, rv 234916; nonchè, Sezione 2, 2 dicembre 2009, Russo ed altro, non massimata).

In vero, non è sufficiente a determinare la nullità la circostanza che il provvedimento non sia di agevole lettura o che comporti una difficoltà di comprensione delle parole vergate a mano dall’estensore, atteso che in tali casi il provvedimento giudiziario non può ritenersi privo di uno dei requisiti di validità per essa stabiliti.

E’, quindi, integrata l’ipotesi di assoluta carenza della motivazione, con la conseguente sanzione della nullità, solo quando un provvedimento sia del tutto incomprensibile, al punto da richiedere, per la sua decifrazione, un’operazione il cui stesso esito sia dubbio, poichè, nonostante gli sforzi cui eventualmente si sottoponga il lettore più attento, risulta impossibile avere certezza in ordine all’esatta comprensione del testo.

Or bene, nella specie deve escludersi qualsiasi nullità, apprezzandosi in modo sufficientemente chiaro la ragione del rigetto, basata da un lato sulla non particolare afflittività della misura che consentiva lo svolgimento di attività lavorativa e dall’altro sul rischio di recidiva desunto dai negativi precedenti.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27561 Contratto di locazione

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze in data 1 ottobre 2008 ha confermato la sentenza 7 luglio 2006 del Tribunale di Grosseto, appellata da T.M., che aveva respinto l’opposizione da lui proposta al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico dalla Provincia di Grosseto per la somma Euro 1.549,38, oltre interessi e spese, che la Provincia gli aveva versato quale deposito cauzionale per la locazione di un appartamento ed, accogliendo la riconvenzionale dispiegata dalla Provincia, aveva condannato il T. al pagamento degli interessi maturati sul deposito cauzionale dalla data del suo versamento e fino al soddisfo.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il T. affidandosi a sette motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dalla intimata Provincia.

Il Collegio ha raccomandato motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Osserva il Collegio che il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1453, 1455 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile perchè il relativo quesito di diritto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. p. 21 ricorso). Infatti, il giudice a quo, esaminando la doglianza ha avuto modo di affermare che il capitolo di prova avrebbe implicato una valutazione più che una precisa descrizione dei danni ed era superflua avendo i testi escussi riferito sulla situazione dell’immobile al momento del rilascio (p. 3 sentenza impugnata).

Di qui, l’assorbimento del secondo motivo (omessa, erronea e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5) che ripropone la precedente censura sotto il profilo del vizio di motivazione e che, peraltro, è infondato attesa la congrua motivazione del giudice a quo sulle testimonianze acquisite, che vengono approfondite in ogni loro espressione (p.3 sentenza impugnata) e che manca del necessario momento di sintesi; nonchè del terzo motivo, dalla stessa intitolazione del secondo e che si sofferma sulla superfluità della prova, rinvenuta dal giudice del merito.

2.- Il quarto motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – e conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1590 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3) impinge in un accertamento di fatto esclusivamente riservato al giudice del merito ed è sufficiente leggere al riguardo la stessa redazione della doglianza a p. 13 del ricorso per rendersene conto.

3.- Il quinto motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1587 c.c. in relazione all’art. 1218 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3) e il sesto (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5), sono da esaminarsi congiuntamente per la loro interconnessione.

Al riguardo, va emendata quella parte di motivazione con la quale si è ritenuto che il ritardo, sia pure concordato, di sette giorni per la riconsegna comunque non avrebbe obbligato il conduttore a pagare per quella frazione il corrispettivo dell’occupazione (sette/trentesimi), in quanto è una delle obbligazioni principali del conduttore quella di corrispondere il canone, anche per un periodo limitato di occupazione dell’immobile, a nulla rilevando che le parti avessero concordato la data del rilascio. L’accoglimento, in questi limiti, del ricorso, non necessitando ulteriori accertamenti fatto, induce il Collegio ex art. 384 c.p.c. a cassare senza rinvio la sentenza impugnata su questo punto.

4.- Il settimo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e/o nullità della sentenza e del procedimento per inosservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), che è formulato come ulteriore conseguenza dei primi due è da respingere, attese le superiori considerazioni.

Conclusivamente il ricorso va accolto in ordine ai motivi quinto e sesto e respinto nel resto, con l’effetto che la sentenza impugnata, nell’ambito delle censure accolte, va cassata senza rinvio e vanno compensate le spese delle fasi di merito, ma nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, relativamente alle censure di cui al quinto e sesto motivo; nei limiti delle censure accolte, decidendo nel merito, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e per l’effetto condanna la Provincia al pagamento di 7/30 (sette trentesimi) del canone di locazione; rigetta nel resto;

compensa le spese delle fasi di merito, ma nulla dispone per le spese del presente giudizio di cassazione.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 21-09-2011, n. 2258

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, agente di polizia penitenziaria, ricorreva avverso il diniego di accesso a tutta la documentazione inerente la sospensione dal servizio, il ritiro dell’arma di dotazione e l’invio presso la Commissione Medico Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Milano dalla quale era stato riconosciuto non idoneo al servizio per novanta giorni.

Il diniego era stato motivato per il fatto che l’interesse sotteso alla richiesta di accesso documentale era stato già soddisfatto dalle partecipazione dell’interessato al procedimento di invio alla C.M.O.

Il ricorso si articola su tre motivi.

Il primo contesta la violazione dell’art. 97 Cost e dell’art. 3 L. 241\90 oltre all’eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento in fatto e in diritto.

Dalla motivazione, infatti, non è dato comprendere quale sia l’argomentazione giuridica su cui è fondato il diniego e vi è inoltre un evidente travisamento laddove si nega che il ricorrente sia titolare di un interesse diretto e attuale corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso.

Il secondo motivo è impostato negli stessi termini del primo e si limita ad aggiungere le ragioni per cui il ricorrente è titolare di un interesse diretto alla conoscenza degli atti cui ha richiesto di accedere dal momento che aveva subito una serie di provvedimenti da parte dell’amministrazione lesivi del suo status giuridico e rispetto ai quali doveva valutare se esistevano gli estremi per una tutela giurisdizionale.

Il terzo motivo lamenta la violazione dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza della p.a.e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta che sarebbero stati lesi dalla condotta dell’amministrazione.

Il Ministero della Giustizia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il L.M. ha subito una serie di provvedimenti che hanno inciso negativamente sul suo status giuridico e rispetto ai quali ha interesse a valutare se vi siano i presupposti per potere adire la via giudiziaria.

La conoscenza degli atti che sono posti a fondamento di tali provvedimenti si appalesa indispensabile a tale scopo e pertanto non può negarsi che lo stesso abbia interesse che giustifichi l’accesso come richiesto.

Peraltro non si tratta di documenti il cui accesso sia vietato per legge, non avendo l’amministrazione rappresentato una circostanza siffatta e di conseguenza la richiesta deve essere accolta.

La motivazione del provvedimento di diniego è assolutamente carente sul piano giuridico poiché confonde il diritto alla partecipazione al procedimento con il diritto alla trasparenza dell’attività amministrativa che può essere garantito attraverso l’istituto dell’accesso, dal momento che una partecipazione al procedimento senza la conoscenza di tutti gli atti che lo hanno determinato consente l’instaurarsi di un contraddittorio apparente ed in ogni caso il diritto all’accesso tutela anche l’interesse a valutare la proposizione di un ricorso giurisdizionale, iniziativa che va al di là della mera partecipazione procedimentale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ingiunge al Ministero della Giustizia di garantire l’accesso alla documentazione richiesta nei sensi indicati in motivazione.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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