Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2011, n. 5611 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’appello di cui in epigrafe il Ministero della Giustizia impugna la sentenza del TAR Lazio con cui è stato pronunciato l’annullamento dei provvedimenti di assegnazione alle sedi con conseguente obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, procedendo all’attribuzione della sede in ossequio alla graduatoria del concorso interno, per esame scritto, a complessivi 453 posti (336 uomini e 117 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria", indetto con P.D.G. del 13 marzo 2006.

Il gravame, senza l’intestazione di specifiche rubriche, lamenta l’erroneità della sentenza che non avrebbe tenuto conto della possibilità data dal bando di modificare le sedi, della mancata considerazione le intese sindacali dei criteri di buon andamento dell’amministrazione.

Si sono costituiti in giudizio alcuni controinteressati che,con le proprie memorie, hanno confutato analiticamente le tesi dell’amministrazione appellante ed insistito per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza 5002/2009 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione cautelare della decisione gravata.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

L’appello è infondato.

1.Par.. L’amministrazione appellante assume l’erroneità della Sentenza sui punti in cui si afferma:

– che l’assegnazione delle sedi dei vincitori sarebbe viziata in quanto non sarebbe stata attuata secondo i dettami previste al relativo bando;

– la fondatezza della censura relativa all’illegittimità della clausola espressamente prevista dal bando di concorso, per cui in caso di vincita "il personale vincitore sarà confermato dalla sede di appartenenza compatibilmente con la dotazione organica"

1.Par.. Avverso tali conclusioni l’appellante deduce tre profili sostanziali di gravame relativi:

1.1. alla legittimità della modifica dei posti messi a concorso:

– l’articolo 1 del bando prevedeva che i posti messi a concorso sarebbero stati assegnati ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria, tenendo conto delle sopravvenute esigenze funzionali eventualmente verificatesi nel corso del tempo, con la facoltà esplicita di apportare delle modifiche nella ripartizione dei posti dei singoli provveditorati regionali;

– la determinazione delle sedi messi a concorso sarebbe stata effettuata tenendo anche conto delle esigenze conseguenti all’applicazione dell’indulto di cui alla legge n. 241 del 31 luglio 2006, che avrebbe determinato una diversa distribuzione territoriale ed una razionalizzazione delle risorse economiche e che sarebbe stata ritenuta legittima dal Tar del Lazio in occasione di ricorsi analoghi.

1.2. al perseguimento di finalità di contenimento della spesa e di razionalizzazione organizzativa connesse:

– con il perseguimento, nella scelta delle sedi, del contemperando dei diversi interessi economici e gestionali dell’amministrazione, che avrebbero pari valenza giuridica con quelli perseguiti dagli appellati;

– con l’esigenza di risparmiare a 5.436.000,00, dato che, ai sensi della legge18 dicembre 1973 n. 836 e s.m.i. con le modifiche di cui alla legge 26 luglio 1978 n. 417, al personale di polizia penitenziaria, in occasione delle promozioni al grado superiore con assegnazione di un’altra sede di servizio, compete lo speciale trattamento economico di trasferimento, in aggiunta le altre indennità previste dagli articoli 18192021della legge n. 836/1973;

– con il potere organizzatorio dell’amministrazione di adottare tutte le iniziative dirette ad interessare assicurare economicità l’efficienza del buon andamento dell’amministrazione.

1.3. al rispetto degli impegni con i sindacati conseguenti all’accordo siglato il 1 agosto 2007:

– che consentiva all’amministrazione, nell’ambito dell’applicazione della legge finanziaria per l’anno 2007 di procedere ad una notevole riduzione della mobilità "di autorità" di norma connessi con la promozione a nuovi ruoli della polizia penitenziaria;

– che era stato siglato nell’interesse del personale che, comunque aveva la facoltà di far valere le proprie esigenze familiari e personali con apposita istanza all’amministrazione secondo i criteri di efficienza e buon andamento.

1.4. In conclusione legittimamente l’amministrazione avrebbe confermato il personale nelle sedi come in precedenza già prestava servizio lasciando alla mobilità "a domanda" i posti a concorso rimasti disponibili.

– 2.Par.. L’intero assunto va respinto.

– 2.1. Deve infatti rilevarsi, quanto al primo profilo dell’appello, che il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sede che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento.

In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito dall’art. 16 comma 3, dell’Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria di cui al d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, il quale testualmente stabilisce che " la nomina a vice sovrintendente è conferita… secondo l’ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso".

Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall’art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata.

Il criterio dell’ assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Tali regole erano state rispettate dall’art. 9 del bando, il quale prevedeva, dopo il superamento degli esami di fine corso, che il personale sarebbe stato "nominato nella qualifica iniziale nel ruolo di sovrintendenti, secondo l’ordine di graduatoria risultante".

Deve dunque essere escluso che — in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa — l’Amministrazione possa derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria nella assegnazione e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale.

L’Amministrazione, sulla base di un’aggiornata rilevazione delle necessità, può disporre un aumento dei posti ovvero una diversa dislocazione delle sedi disponibili.

Tuttavia, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, in tali ipotesi è necessario che l’aggiornamento e la modifica dell’elenco delle sedi originariamente inserite nel bando sia formalmente partecipato agli interessati.

Nel caso in esame quindi legittimamente il Ministero ha tenuto conto delle vacanze di posti e delle esigenze sopravvenute successivamente verificatesi, ai sensi del comma 3° e 4° dell’art. 16 del cit. d.lgs. 1992 n. 443, ma prima dell’assegnazione avrebbe dovuto render note tutte le sedi libere e disponibili onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito.

L’art. 16 del d.lgs. cit. non conferisce affatto al Dipartimento il potere di prescindere dalla posizione ottenuta in graduatoria dai singoli e di derogare alle regole del bando di concorso che, some tali, sono di stretta applicazione. Eventuali deroghe al principio di cui sopra possono ammesse tra vincitori ex aequo:

– a condizione che siano erano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti;

– nel caso di cui all’art. 5 del regolamento n.487/1994 concernente "… i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio… (da presentarsi con le modalità di cui al successivo art. 16);

– quando un certo numero di sedi siano — dal bando in base a disposizione normative — destinate a particolari "quote riservatarie" di posti in favore di determinate concorrenti da collocarsi nell’ambito di una separata graduatoria svincolata dalla graduatoria generale.

In tale scia, anche disposizioni come quelle per cui il personale sarà "confermato nella sede di appartenenza", non è ex sé illegittima, ma deve essere interpretata — e quindi può operare legittimamente — esclusivamente nei casi di parità di punteggio con altro vincitore.

In definitiva sul punto, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di "gestione" dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l’Amministrazione, in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost. II co..

– 2.2. In conseguenza delle considerazioni che precedono con riferimento al secondo profilo, deve ritenersi che, seppur con intenti lodevoli, sono giuridicamente del tutto inconferenti le considerazioni circa i risparmi che sarebbero stati così conseguiti dall’Amministrazione, per la stretta cogenza della regola della tassatività della graduatoria per le assegnazioni.

Infatti, se agli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria spetta un’indennità aggiuntiva, in deroga agli ordinari principi in materia validi per la totalità dei pubblici dipendenti (per cui anche in costanza di rapporto l’incardinamento in una nuova sede per vincita di concorso, è sempre "a domanda" e non d’ufficio, per cui non spetta alcuna indennità) ciò non vuol dire che la norma la autorizzi la P.A. a non rispettare anche le regole, di rango costituzionale, in materia di concorsi.

L’amministrazione quindi deve necessariamente far luogo all’assegnazione di tutti i vincitori nell’ordine di merito della graduatoria finale del corso di formazione secondo le regole dell’imparzialità e del buon andamento, e nel caso di preferenza ed assegnazione per una sede differente da quella di servizio, far luogo al pagamento della relativa indennità.

Sempre ricollegandosi alle precedenti osservazioni, non vi sono dubbi che l’Amministrazione, sia pure con il dichiarato intento di far luogo a risparmi di spesa, ha operato di fatto in totale dispregio del bando di selezione.

Violando gli interessi legittimi dei vincitori ad un’assegnazione di sede corrispondente al merito dimostrato in sede di esame e di corso di formazione, ha anche recato un diretto vulnus alla serietà stessa della selezione in esame e di quelle future.

– 2.3. Del tutto illegittima appare poi la concertazione e la sottoscrizione di un’intesa con le associazioni professionali di settore in materia di assegnazione dei vincitori in quanto il D.P.R. 18.6.2002 n. 164 prevede solo l’"informazione" per i casi di "f)i provvedimenti di massima riguardanti l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro".

Pertanto, anche in presenza di contestazioni delle organizzazioni sindacali, una volta definito l’ampliamento e la definizione delle sedi di concorso, non si poteva assolutamente né prescindesi dall’applicazione dell’art. 16 comma 3, dell’Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria di cui al d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 443 e dalle regole del bando di selezione e né subordinare la assegnazioni alle diverse sedi dei vincitori al consenso delle organizzazioni dei lavoratori sui nuovi criteri.

Esattamente il TAR ricorda che il bando di selezione è la lex specialis del procedimento concorsuale e la sua applicazione non può essere subordinata ad assensi sindacali che, al di là dei formalismi di rito in questi ambiti, nella realtà delle cose potrebbero addirittura apparire non tanto diretti alla tutela di interessi generali dei lavoratori, quanto piuttosto all’immediata indebita salvaguardia delle posizione personali degli aderenti all’associazione sindacale, in spregio ed in danno dei diritti dei colleghi dei quali hanno la rappresentanza.

Di qui l’illegittimità della "concertazione" in un settore che appare del tutto estraneo alla tutela sindacale.

– 2.4. In conclusione il Collegio non ha dubbi che nel caso:

a. siano state violate le regole procedimentali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art.97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui "la nomina… è conferita secondo l’ordine di graduatoria";

b. illegittimamente non ha fatto luogo alla preventiva pubblicazione delle sedi su cui gli aventi titolo avrebbero dovuto effettuare l’opzione violando, anche sotto tale profilo, il principio generale della stretta vincolatività dell’ordine di graduatoria;

b. ha applicato in via di fatto criteri di preferenza non previsti dal bando, e comunque radicalmente illegittimi.

Di qui l’illegittimità dell’assegnazione delle sedi senza tenere conto dell’ordine della graduatoria e dei provvedimenti impugnati in primo grado anche a tale riguardo.

L’appello deve dunque essere respinto perché infondato e, per l’effetto, la sentenza merita piena conferma, con le ulteriori precisazioni di cui sopra.

Le spese sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

– 1. Respinge l’appello, come in epigrafe proposto:

– 2. Condanna l’appellante al pagamento delle spese che sono omnicomprensivamente liquidate in Euro 3.000 (tremila)..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36487 Arresto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Par.1. Con ordinanza in data 28/08/2010, il g.i.p. del Tribunale di Pisa non convalidava l’arresto eseguito dalla P.G. in data 26/08/2010 nei confronti di S.P. avvenuto a seguito di presentazione di querela nella quasi flagranza del reato di cui all’art. 640 c.p..

Rilevava, infatti, il g.i.p. che "l’arresto non possa essere convalidato, atteso che, da quanto si desume dall’ informativa della P.G. procedente e dagli atti ad essa allegati (cfr. inf. CC. NORM Compagnia di Volterra del 26.08.2010), non è stato legittimamente eseguito, in quanto, pur sussistendo la quasi flagranza del reato di truffa ipotizzato, lo stesso non appare giustificato sia perchè il fatto non ha presentato caratteristiche di particolare gravità sia perchè il soggetto arrestato non ha manifestato atteggiamenti di particolare pericolosità, avendo, anzi, immediatamente ammesso l’addebito e consegnato spontaneamente alla P.G. la somma di Euro 50 che con l’artifizio descritto in rubrica lui e la sua convivente si erano fatti consegnare dalla p.o. C.M.".

Par.2. Avverso la suddetta decisione, il P.M. ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che "nel caso di specie, pur in presenza di soggetto incensurato, certamente l’arresto facoltativo operato dalla PG risultava giustificato dalla gravità del fatto oltre che della pericolosità dell’indagato, circostanze che si potevano evincere dalle modalità concrete della condotta posta in essere in danno di persona offesa anziana e con modalità particolarmente riprovevoli, atteso l’inseguimento posto in essere per strada e le pretese insistenti, ai limiti della minaccia, che certamente hanno contribuito ad indurre la P.O. a pagare quanto richiesto per liberarsi da una situazione spiacevole".

Par.3. Il ricorso e manifestamente infondato, dovendosi condividere le seguenti osservazioni del P.G. nella sua requisitoria scritta: "a prescindere dal fatto che l’aggravante di cui all’art. 640 c.p., commi 2 e 2 bis non era contenuta in seno all’imputazione (provvisoria), il ricorso non sembra fondato perchè il G.I.P., ponendosi idealmente nella stessa situazione in cui fu operato l’arresto (facoltativo) in quasi flagranza, ha, con motivazione plausibile in fatto e corretta in iure, escluso (com’è certamente in suo potere-dovere) la sussistenza dei presupposti (gravità del fatto vel pericolosità del soggetto) che avrebbero potuto legittimare la misura precautelare; per converso, pur deducendo violazione di legge, parte ricorrente tenta in realtà di accreditare una valutazione dei fatti divergente da quella affermata, con apprezzamento immune da vizi logici e giuridici, dal giudice della convalida".

P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 25-10-2011, n. 38714

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Svolgimento del processo

1 – H.R. propone, per il tramite del difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, del 16 luglio 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno, del 9 maggio 2007, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 189 C.d.S. – per non essersi fermato dopo un incidente stradale da lui stesso provocato e per non avere prestato assistenza alle persone coinvolte – e lo ha condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e Euro 500,00 di multa, con sospensione della patente di guida per dieci mesi.

2- Deduce il ricorrente: a) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di responsabilità, affermata, a suo giudizio, in presenza di un quadro probatorio incerto proprio con riguardo alla identificazione dell’imputato come la persona che si trovava alla guida dell’auto al momento dell’incidente, considerato che a bordo della vettura si trovavano altre persone; b) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; c) violazione o erronea applicazione dell’art. 189 C.d.s. in punto di determinazione della pena, avendo il giudice del merito inflitto, oltre alla pena detentiva, una pena pecuniaria, non prevista dalla legge.

Motivi della decisione

1- Premesso che i termini massimi di prescrizione non sono ancora interamente decorsi, essendo stati dalla corte territoriale sospesi, con ordinanza del 31.3.09, a seguito di adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria dal 30 marzo al 3 aprile 2009 (adesione che ha comportato il rinvio a nuovo ruolo del procedimento con successiva citazione per l’udienza del 14.4.10), osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato. a) Inesistenti sono i vizi dedotti con il primo motivo di ricorso.

In realtà, l’individuazione dell’ H. come la persona che si trovava alla guida dell’autovettura che ha provocato l’incidente in questione, è avvenuta in maniera sicura, non solo attraverso l’accertata titolarità della predetta vettura in capo all’imputato, ma soprattutto grazie al riconoscimento fotografico dello stesso quale conducente del veicolo investitore che, dopo essere sceso dall’auto, ne è risalito dandosi alla fuga. Riconoscimento eseguito, ha ricordato il giudice del gravame, qualche tempo dopo l’incidente, dalle persone che si trovavano a bordo dell’auto investita: M. D. e A.A., che lo hanno individuato con assoluta certezza. Tale identificazione è stata poi confermata, da parte dell’ A., in dibattimento, e sostanzialmente non smentita, in detta sede, dalla M., la cui difficoltà a riconosce l’imputato è stata dalla corte territoriale attribuita al tempo (circa due anni) trascorso dall’epoca dei fatti.

Legittimamente, dunque, alla stregua delle richiamate emergenze probatorie, il giudice del gravame ha ritenuto certa l’individuazione dell’imputato come il conducente, oltre che proprietario, dell’auto investitrice. Lo stesso giudice, peraltro, preso atto che l’ H. era sprovvisto di patente ed era in regime di affidamento, con obbligo di non allontanarsi dal territorio della Provincia di Pisa, ha giustamente ritenuto tali circostanze significative in tesi d’accusa, atteso l’interesse dell’imputato a sottrarsi con la fuga alle conseguenze che sarebbero derivate dalla violazione dell’obbligo impostogli oltre che dall’avere guidato l’auto benchè privo di patente. b) Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dei reati contestati in considerazione dell’asserita assenza di danni alla persona. Risulta, invero, dagli atti che le persone che si trovavano a bordo dell’auto investita dall’imputato hanno riportato: "trauma discorsivo cervicale, trauma contusivo parietale sx, limitazione funzionale del rachide cervicale" ( A.A.) e "trauma cervico frontale e parietale dx con cefalea" ( M.D.).

Quanto al tema dell’elemento soggettivo dei reati, osserva la Corte che esso risulta chiaramente affrontato dai giudici del gravame, laddove hanno descritto la condotta dell’imputato successiva all’incidente ed hanno indicato le ragioni che lo hanno indotto alla fuga. c) Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio.

In realtà, al tempo dei fatti il reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 7, era punito con pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria; la norma, invero, prevedeva la reclusione fino a 12 mesi e la multa fino a due milioni di lire. Solo con la L. 9 aprile 2003, n. 72, pubblicata sulla GU del 15.4.03 ed entrata in vigore il 30.4.03 – cioè tre giorni dopo i fatti -, è stata prevista la sola pena detentiva, in misura, tuttavia, notevolmente superiore (da sei mesi a tre anni). Giustamente, quindi, il giudice del merito ha applicato la previgente normativa, peraltro più favorevole, e dunque ha inflitto la pena detentiva e quella pecuniaria.

2 – Alla manifesta infondatezza del ricorso consegue la declaratoria d’inammissibilità dello stesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 1065

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Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3717 del 23 luglio 1998 di presa d’atto della riformulazione della graduatoria per l’accesso alla II qualifica dirigenziale, di cui al concorso bandito con L.R. 6/85, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 70,50, collocandolo al 134^ posto e nella parte in cui fa proprio il parere del C.d.S. n. 3593/1995, relativamente al trattamento economico; la graduatoria riformulata dal Commissario ad acta nominato dal TAR LAZIO e depositata con nota n. 9190 del 15 luglio 1998; la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5604 del 27 ottobre 1998. Con sentenza R.S. 908/2002 questo Tribunale respingeva il ricorso ritenendolo infondato nel merito. La sentenza, impugnata in secondo grado, è stata annullata con rinvio ai fini dell’integrazione del contraddittorio, con sentenza del Consiglio di Stato R.D. 5203/2010. Il ricorso è stato quindi riassunto con atto depositato in data 13 ottobre 2010. Con ordinanza collegiale R.O. 298/2011 è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che si trovano tra il 120^ e il 134^ posto in graduatoria con assegnazione di giorni 45 decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, per l’integrazione del contraddittorio e giorni 7 dall’ultima delle notificazioni per il relativo deposito, il tutto, a pena dell’improcedibilità della proposta domanda di annullamento.

Eccepiscono i signori C.F. e M.C., controinteressati, che l’atto non è stato notificato a tutti i controinteressati indicati nell’ordinanza R.O. 298/2011, ad alcuni dei quali la notifica non è pervenuta.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso che il collegio ritiene di dover accogliere in quanto, in disparte la circostanza dell’irreperibilità di alcuni controinteressati nei confronti dei quali era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, risulta che la notifica che doveva essere effettuata nei confronti del signor Iori Renato, collocato al 125^ posto della graduatoria di accesso alla seconda qualifica dirigenziale come depositata agli atti di causa dalla regione Lazio, sia stata in realtà effettuata nei confronti di Dori Renato, risultato ovviamente sconosciuto. Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per omessa corretta esecuzione dell’ordinanza collegiale R.O. 298/2011 di integrazione del contraddittorio nei termini perentori in essa indicati. Il ricorso sarebbe stato comunque infondato posto che risulta agli atti di causa ("Sistematizzazione del contenzioso con riferimento la scheda valutativa") che il ricorrente non avrebbe comunque avuto diritto al riconoscimento di ulteriore punteggio per il conseguimento a merito distinto della qualifica di ispettore superiore e per il corso di perfezionamento di tecnica antinfortunistica, trattandosi di titoli esclusi da quelli valutabili. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.