Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-06-2012, n. 10034 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 5313 del 2009, decidendo sull’impugnazione proposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei confronti di T.L. e altri, in ordine alla sentenza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2002, respingeva l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale, sicchè, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, nel resto confermata, condannava il MIUR anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle differenze stipendiali, come già riconosciute nell’impugnata sentenza in favore degli originali ricorrenti.

2. Gli appellanti incidentali avevano adito il Tribunale premettendo di Roma:

di essere dipendenti della provincia di Roma con qualifica di insegnanti tecnico-pratico;

di essere stati trasferiti in base alla L. n. 124 del 1999 nei ruoli dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2000 ed inquadrati nel profilo di docente diplomato degli istituti scolastici di 2^ grado;

che con tale inquadramento non si era tenuto conto dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza (Provincia di Roma) ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale spettante;

che era stata data invece applicazione all’Accordo 20 luglio 2000, stipulato tra l’ARAN e le OO.SS., accordo in base al quale era stata loro attribuita la posizione stipendiale di importo pari al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999 e non invece quella più favorevole prevista per i dipendenti con anzianità uguale alla loro maturata nei ruoli dello Stato;

che l’indicato accordo si sarebbe invece dovuto disapplicare perchè contrario alla L. n. 124 del 1999 che riconosceva, ai fini economici e giuridici, l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

Gli stessi, avevano chiesto, quindi, che previa disapplicazione del D.M. 5 aprile 2001, con il quale era stato recepito il suddetto accordo, venisse riconosciuto il loro diritto all’inquadramento nei ruoli dello Stato sulla base dell’anzianità maturata presso l’amministrazione locale di provenienza, dal momento dell’assunzione fino al 1 gennaio 2000, alla collocazione nella fascia comprendere tale anzianità nonchè al relativo stipendio base annuo, con ulteriore conseguente condanna dell’amministrazione statale al pagamento delle differenze stipendiali loro dovute in conseguenza di detto inquadramento dal 1 gennaio 2000, oltre accessori come per legge.

3. Il Tribunale riteneva che l’accordo ARAN OO.SS., recepito con il D.M. 5 aprile 2001, andava disapplicato per evidente illegittimità, con il conseguente accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata in grado di appello il MIUR nei confronti dei resistenti in epigrafe, prospettando un articolato motivo di ricorso.

5. R.G. non ha svolto difese. Resistono con controricorso gli altri lavoratori, eccependo in via preliminare più ragioni di inammissibilità del ricorso, sia perchè generico, sia in quanto tardivo, sia per essere stato notificato ad uno solo dei procuratori degli istanti in una copia per tutte le parti.

6. Questi ultimi hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale richiamavano la sentenza della Corte EDU resa nel caso Agrati e altri c. Repubblica Italiana, e chiedevano che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni dei resistenti di inammissibilità del ricorso. Le stesse devono essere disattese.

In primo luogo va osservato che il motivo del ricorso principale consente, per come formulato, in ragione della normativa richiamata e delle argomentazioni difensionali, di individuare con chiarezza il thema decidendum, consistente nel riconoscimento o meno ai fini dell’inquadramento nei ruoli dello Stato dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza.

In secondo luogo, va osservato che non trova applicazione nella specie la disciplina di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, nella parte in cui, modificando l’art. 327 c.p.c., ha fissato in mesi sei dalla pubblicazione della sentenza, il termine ordinario per la proposizione del ricorso per cassazione.

Ed infatti, la disposizione di cui alla suddetta L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, recita "fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore". L’espressione "giudizi instaurati" deve essere riferita all’incardinarsi del giudizio ab origine, tenuto conto che tale interpretazione, ferma la legittima discrezionalità del legislatore nel disciplinare gli istituti processuali, risponde ai principi di tutela dell’affidamento e dell’effettività della tutela giurisdizionale. Inoltre, quando il legislatore ha inteso fare riferimento ad una determinata fase processuale, ha reso esplicita tale scelta, come si evince dall’esame del medesimo art. 58, comma 2, ove si fa riferimento "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge".

In ordine all’ulteriore eccezione di inammissibilità, premesso che, come questa Corte aveva già avuto modo di affermare, la notificazione del ricorso per cassazione a più parti presso un unico procuratore, peraltro, nel caso di specie, in ragione di conferimento del mandato congiuntamente, eseguita mediante consegna di una sola copia (o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti destinatane), non è inesistente, ma nulla, e il relativo vizio è sanato, con efficacia "ex tunc", con la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l’atto è destinato (Cass., n. 2501 del 2002, cfr.

Cass. S.U., n. 9859 del 1997), le Sezioni Unite, con la sentenza n. 29290 del 2008 hanno statuito il seguente principio di diritto: la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione "ex" art. 285 c.p.c., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.

Le ragioni poste a fondamento di tale decisione escludono che possano essere effettuati dei distinguo, nell’applicazione del suddetto principio, con riguardo alla scindibilità o meno delle posizioni processuali delle parti, come prospettato dai lavoratori.

2. Tanto premesso si passa all’esame del motivo di ricorso proposto dal MIUR. 2.1. Con lo stesso è stata prospettata la violazione e falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo la tesi che, in ragione delle suddette disposizioni, il personale degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato deve essere inquadrato nei ruoli statali sulla base del trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento, risultando infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento a fini giuridici ed economici di tutta l’anzianità posseduta al momento del passaggio di ruolo.

2.2. Costituisce presupposto pacifico del presente giudizio, come incardinato sin dal primo grado, il passaggio dei ricorrenti nei ruoli dello Stato, circostanza sulla quale non vi è controversia tra le parti.

2.3. La questione rimessa all’A.G. verte sul rilievo da attribuire, ai fini del conseguente nuovo inquadramento giuridico ed economici, all’anzianità maturata dagli stessi nell’amministrazione, ente locale, di provenienza.

2.4. Analoga questione, in ragione dei principi giuridici contenuti nella L. n. 124 del 1999, art. 8, che entrambe involgono, è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, con riguardo al personale ATA della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero.

Tale norma ha costituito oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa era stata data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000.

Le controversie giudiziarie riguardavano, in particolare, la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale.

La giurisprudenza si era orientata in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un Iato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost., sentenze n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi che ponevano questione analoga a quella qui considerato, venivano respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo è stato però rimesso in discussione dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia.

La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo".

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

2.5. Tale principio deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esame in ragione dell’analogia della vicenda che vede personale degli enti locali – insegnante tecnico pratico – trasferito nei ruoli dello Stato.

2.6. Quindi, nella definizione della controversia, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e al n. 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Agrati e altri contro repubblica Italiana), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

2.7. In ragione delle argomentazioni sopra svolte non sussistono le condizioni di rilevanza, ancor prima del vaglio della non manifesta infondatezza, per sollevare questione di legittimità costituzionale.

2.8. Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero, che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico, la sussistenza, o meno, di un peggioramento retribuivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica.

2.8. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-07-2012, n. 11942 Esportazioni e importazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Torino che, in sede di rinvio, ha confermato, con diversa motivazione, il merito della decisione d’appello, annullando l’ingiunzione di pagamento emessa dalla Dogana di Torino a carico della Jollivit srl "per evasione dell’Iva all’importazione, sul rilievo che, essendo state prodotte false attestazioni su dichiarazioni d’intento a corredo di quattordici bollette doganali, la società non aveva il diritto di effettuare acquisti ed importazioni di beni in sospensione d’imposta", e dichiarato il tributo non dovuto.

Il giudice del rinvio premesso che l’amministrazione non aveva "messo in discussione la rispondenza nella contabilità della società contribuente a formali risultanze legittimanti la costituzione di un plafond, costituitosi per le cessioni all’importazione, da utilizzare per le importazioni in regime di non imputabilità IVA, e che le dichiarazioni di intenti non risultano redatte in modo difforme dal modello ministeriale", ha ritenuto non esservi "prova che le deduzioni della Guardia di finanza che avevano portato a ritenere in frode tutta l’operazione e che le esportazioni verso (OMISSIS) non fossero vere, siano fondate su sicuri riscontri"; ha infatti ritenuto che la merce aveva effettivamente lasciato il territorio italiano e che l’esportazione era stata effettuata: risultavano le vidimazioni per l’ingresso in (OMISSIS) e non era stata allegata una falsità di timbri o un comportamento illegalmente compiacente di funzionari dell’ufficio tributario di (OMISSIS)".

La società contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane, denunciando "violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c.", deducono che l’atto di citazione in riassunzione sia stato notificato all’Agenzia delle dogane non già nella sede di questa, ma presso l’Avvocatura dello Stato, e si dolgono che il giudice abbia omesso di dichiarare la nullità dell’atto di citazione in riassunzione rivolto contro l’Agenzia.

Questa Corte ha chiarito come nonostante l’istituzione – disposta del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – delle Agenzie fiscali, divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001 ed aventi personalità giuridica di diritto pubblico, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa nei confronti del Ministero delle finanze, proposto nei confronti di quest’ultimo anzichè dell’Agenzia competente (nella specie, l’Agenzia del Demanio); infatti, il trasferimento in favore delle Agenzie delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell’art. 56) non ha dato luogo ad un’ipotesi di successione nel processo, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ., ma ad una successione a titolo particolare nel . diritto controverso, ai sensi dell’art. Ili dello stesso codice, con conseguente permanenza della legittimazione del Ministero, parte originaria; correttamente, pertanto, il giudizio prosegue tra le parti originarie, ferma restando la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare (Cass. n. 1054 del 2006 e n. 1797 del 2012).

Nella specie il giudizio d’appello, definito con sentenza depositata il 15 settembre 1999, era stato introdotto prima dell’istituzione delle Agenzie fiscali, e quindi dell’Agenzia del demanio, che a quel grado del processo non aveva dunque partecipato. Il solo Ministero delle finanze aveva quindi proposto ricorso per cassazione, ed il giudizio di legittimità si era concluso con una sentenza di cassazione con rinvio resa nei confronti dei solo Ministero delle finanze.

Ora, il giudizio di rinvio deve svolgersi, alla luce dell’art. 394 cod. proc. civ., comma 2, deve svolgersi tra le parti nei confronti delle quali sono state pronunciate la sentenza di annullamento e quella cassata (in proposito, Cass. n. 538 del 2000 e n. 4323 del 1981), e nella specie si è correttamente svolto nei confronti del Ministero delle finanze.

La sentenza di rinvio, d’altra parte, è stata validamente pronunciata nei confronti di quest’ultimo ("…nessuno si costituiva per l’Amministrazione delle finanze, che veniva dichiarata contumace"; "definitivamente pronunciando da Cassazione n. 21561 dell’8/6/2005; rigetta l’appello proposto dall’amministrazione delle Finanze avverso al sentenza 10/10/1997 del Tribunale di Torino nella causa promossa da F.C. e srl Jolyvit nei confronti del Ministero delle finanze, confermando integralmente la sentenza 19/3/1999 della Corte d’appello di Torino"), di guisa che l’Agenzia delle dogane non ha interesse a dolersi che non sia stata dichiarata la nullità della notifica, nei propri confronti, dell’atto di citazione in riassunzione.

Con il secondo motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, D.L. n. 746 del 1983, comma 1", censura la decisione in quanto il giudice non avrebbe considerato che, al fine di fruire del beneficio di acquistare o importare senza pagamento dell’IVA, occorre che il contribuente abbia presentato, prima di effettuare la prima operazione, l’apposita dichiarazione da cui risultino l’ammontare dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione realizzate nell’anno precedente, oppure abbia presentato "valida, tempestiva efficace dichiarazione di opzione per la facoltà di assumere, come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi alle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti".

Con il terzo motivo, si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte non abbia accertato se era stata provata la ricorrenza di un requisito per fruire del beneficio dell’acquisto senza pagamento dell’IVA, e cioè l’invio, in allegato alla dichiarazione annuale, di un prospetto delle annotazioni eseguite nel primo e secondo semestre precedente relativo al plafond utilizzabile e agli acquisti effettuati.

Il quarto motivo, con il quale l’amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è concluso dal seguente quesito: "vero che il giudice può ritenere provato, non abbisognevole di prova, un fatto dal quale dipende l’accoglimento della domanda di una parte, solo quando l’altra parte lo abbia esplicitamente ammesso o abbia formulato difese incompatibili con la negatoria di quel fatto, sicchè erra – violando e falsamente applicando il surrichiamato considerato disposto – ritenendo provato, non abbisognevole di prova un fatto necessario all’accoglimento della domanda di una parte, avendo mantenuto l’altra mero silenzio su quel fatto?".

Le tre censure, siccome strettamente connesse, vanno esaminate congiuntamente.

E’ appena il caso di fare un cenno al carattere "chiuso" del giudizio di rinvio, in ordine al quale vige per le parti il divieto, stabilito dal terzo cortina dell’art. 394 cod. proc. civ., di formulare nuove conclusioni e, quindi, di proporre domande ed eccezioni nuove o di prospettare nuove tesi difensive (ex multis, Cass. n. 4070 del 2003).

Ciò premesso, il Collegio anzitutto rileva che l’ultimo motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto è del tutto astratto, privo di riferimento alla fattispecie, e perciò inidoneo alla stregua dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Il secondo motivo è inammissibile in quanto pone una domanda nuova, estranea alle questioni dibattute nel corso del giudizio, incentrate sulla contestata – con l’avviso di accertamento – "evasione dell’IVA all’importazione sul rilievo che, essendo state prodotte falsa attestazioni su dichiarazioni d’intento a corredo di 14 bollette doganali, la società non aveva il diritto di effettuare acquisti ed importazioni di beni in sospensione d’imposta", e non anche sulla ottemperanza alle (altre) condizioni, con gli adempimenti connessi, poste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, per eseguire operazioni "senza pagamento di imposta".

E’ perciò privo di pregio, perchè in parte inammissibile ed in parte infondato, il terzo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla prova dell’invio del prospetto l’annotazione delle operazioni eseguite nei due semestri precedenti, atteso che, per un verso il fatto non è controverso nè è decisivo, e per altro verso la censura tende, a ben vedere, a denunciare una violazione di legge.

Il giudice del rinvio ha ritenuto assolto dall’opponente "l’onere probatorio dei fatti e delle circostanze idonei a paralizzare in tutto o in parte la pretesa tributaria, quale contenuta e fatta valere con l’atto impositivo notificato alla contribuente" (così la sentenza della Corte di Cassazione). Ha infatti escluso che poggiassero su sicuri riscontri le deduzioni che avevano portato la Guardia di finanza a ritenere in frode l’operazione e che le esportazioni verso (OMISSIS) non fossero vere, ed ha accertato, anche all’esito dell’esame dei documenti prodotti, che la mercè aveva effettivamente lasciato il territorio dello Stato e che l’esportazione era stata effettuata, come, tra l’altro risultava dalle vidimazioni per l’ingresso a (OMISSIS).

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, ivi compresi Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-08-2012, n. 14153

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.2.08 il Tribunale di Siracusa accertava il diritto di V.S. all’assunzione quale disabile, ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4 alle dipendenze del Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale e, per l’effetto, emetteva sentenza costitutiva del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra dette parti, condannando il Consorzio convenuto a pagare all’attore il risarcimento dei danni commisurato alle retribuzioni maturate dalla data dell’avviamento.

Con sentenza depositata il 29.4.10 la Corte d’appello di Catania, in riforma della statuizione di prime cure, rigettava la domanda del V., che per la cassazione di tale sentenza ricorre affidandosi a due motivi.

Il Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale resiste con controricorso e a sua volta spiega ricorso incidentale condizionato, articolato in tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione della L. n. 68 del 1999, artt. 1, 3 e art. 4, comma 4, per avere l’impugnata sentenza negato che il V. potesse essere avviato al lavoro con chiamata nominativa presso il Consorzio controricorrente in quanto l’art. 4, comma 4 cit., parlando di assunzione – del lavoratore divenuto inabile – presso altra azienda, escluderebbe dal novero dei destinatari dell’obbligo di tale assunzione gli enti pubblici, dovendosi limitare ai soli privati: si sostiene, invece, in ricorso che la nozione di azienda non è affatto estranea al settore pubblico, esistendo proprio in materia di assunzioni obbligatorie (cfr. D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 2) la categoria delle aziende pubbliche; prosegue, inoltre, il ricorrente con il segnalare che la stessa L. n. 68 del 1999, quando ha inteso prevedere un differente regime giuridico tra privati ed enti pubblici, lo ha fatto esplicitamente.

Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 68 del 1999, art. 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 4 per aver la Corte territoriale escluso che chiamate nominative o ad essa equiparate, come quella del V., possano riguardare le amministrazioni pubbliche, cui sono applicabili solo chiamate numeriche: obietta – invece – il ricorrente che il caso specifico disciplinato dal cit. L. n. 68 del 1999, art. 4, comma 4 prevede che sia il lavoratore divenuto disabile a scegliere, sulla base del prospetto inviato all’Ufficio del lavoro competente ai sensi dell’art. 9, comma 6 stessa legge, il nuovo datore di lavoro presso cui espletare la propria prestazione lavorativa.

I due motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. La L. n. 68 del 1999, art. 7, comma 2 stabilisce che "i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 36, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 22, comma 1, salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui al predetto D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 1, lett. a), e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso".

A sua volta il cit. D.lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 2 e successive modifiche, ora trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 32 è assolutamente chiaro nel disporre che "Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa".

Il concetto è confermato dal D.P.R. n. 333 del 200, art. 7, comma 4 contenente il regolamento di attuazione della L. n. 68 del 1999, che così dispone: "i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi della L. n. 68 del 1999, art. 11 ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dal citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 36, comma 2, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato".

In breve, a parte le eccezioni di cui sopra e che non riguardano il caso di specie, la regola per i datori di lavoro pubblici – inequivocabile e più volte ribadita dal legislatore – è quella della chiamata numerica dei disabili.

Nè può ritenersi il contrario nella peculiare ipotesi dell’art. 4, comma 4 cit. sol perchè un’azienda può anche essere pubblica: in primo luogo l’ampiezza della valenza semantica del vocabolo di per sè non è decisiva, ma – al più – segnala solo la necessità di un ulteriore approccio ermeneutico per verificare se il termine debba essere inteso in un’accezione restrittiva od estensiva; in secondo, obbligo dell’interprete (soprattutto se di legittimità) è quello di razionalizzare il sistema e non certo quello di introdurre un’insanabile antinomia all’interno del medesimo testo normativo.

Per le stesse ragioni non ha pregio l’argomento, pur speso dal ricorrente in via principale, secondo cui in altri passaggi la stessa L. n. 68 del 1999 distingue espressamente il regime giuridico – quanto alle assunzioni di disabili – tra privati ed enti pubblici, dal che dovrebbe arguirsi che, non avendolo fatto nell’art. 4, comma 4 cit., in tal caso non avrebbe inteso differenziare le due categorie datoriali: in contrario basti notare che proprio l’uso della clausola generale esclusiva (ubi lex tacuit, noluit) nell’ipotesi in esame si rivela inidoneo vista la contraria ed esplicita affermazione generale di cui al cit. art. 7, comma 2, ancor più se si considera che tanto quest’ultima norma quanto il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 e D.P.R. n. 333 del 2000, art. 7, comma 4 prevedono in sè (e in maniera esplicita) anche le relative eccezioni, fra cui non annoverano, però, quella pretesa nel ricorso principale.

Nè giova al ricorrente il richiamo (che si legge nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c.) ad un passaggio della motivazione di Cass. 29.8.11 n. 17740, che parla di equiparazione dei datori di lavoro pubblici a quelli privati, ma nel ben diverso contesto delle quote di riserva (riconosciute a favore dei lavoratori disabili).

2- Il rigetto del ricorso principale assorbe l’esame di quello incidentale condizionato proposto dal Consorzio della Provincia di Siracusa per la Zona Sud dell’Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale per far valere le già sollevate eccezioni di estinzione del giudizio, di non configurabilità di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nel caso di specie e di infondatezza della domanda di risarcimento dei danni vista l’inerzia del V. nel cercare altra occupazione.

3- In conclusione, si rigetta il ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale condizionato e condanna il V. a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30,00 esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE – 2 novembre 2010, n. 38454 – Pres. Di Virginio – est. Serpico. In materia di peculato.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Osserva

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Perugia in data 6-02-2008 con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di P. F. in relazione al reato di peculato continuato di taluni oggetti a suo tempo da lui sequestrati a cittadini extracomunitari di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio di Maresciallo capo dei CC. in. servizio presso la stazione di Perugia-Fortebraccio, perché il fatto non sussisteva, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 cpp., lett. b) in relazione all’art. 314 cp. per erronea applicazione della legge penale, non avendo colto la valenza antigiuridica della condotta dell’imputato evocando a sua scusante “il caos” che imperava nella gestione dei corpi di reato presso, la Stazione dei CC. in cui era in servizio all’epoca dei fatti. In particolare, il PG ricorrente segnalava l’evidente interversione del possesso delle cose mobili a suo tempo sequestrate, nell’aver omesso di trasferire immediatamente gli oggetti al competente Ufficio corpi-reato di Perugia, tenendoli a lungo nel suo ufficio di Fortebraccio dopo avere aperto la busta contenente tali oggetti, portandoseli con sé, una volta trasferito ad altra Stazione dei CC.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia (in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ex art. 623, lett. d) cpp.).
Va innanzitutto rilevata la tempestività dell’impugnazione del PG, avuto riguardo ai termini di legge per tale impugnazione ex art. 585 cpp., in relazione alla data di comunicazione/notificazione, desumibile in atti all’ufficio del PG di Perugia, del deposito della sentenza de qua.
Tanto premesso, non sembra che l’impugnata decisione abbia fatto corretto e motivato buon governo della lettura dei fatti in rapporto al titolo del reato contestato, pacifico essendo che, in tema di peculato, l’appropriazione della cosa mobile o denaro di cui il p.u. ha il possesso per ragioni del suo ufficio e/o servizio (come nella specie per le cose a suo tempo sequestrate dall’imputato nei confronti di terzi, secondo i termini del capo d’imputazione) si verifica tutte le volte che la condotta del soggetto attivo, pur essendo in condizione di assicurare la necessaria conservazione, tutela ed intangibilità ex adverso delle cosa mobile (e/o denaro) di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, ricorre a condotte tutt’altro che compatibili con i predetti fini, come il trascurare il deposito degli oggetti o del denaro a termini di legge (presso competenti uffici preposti a tal fine), arrivando addirittura a portarli con sé, all’atto del trasferimento ad altra sede, a prescindere da intenti utilitaristici o meno, stante la necessaria indagine in punto di dolo, non utilmente scriminante per contingenti ragioni di inefficienza organizzativa dell’Ufficio di appartenenza del p.u.
In tali termini si impone una rivalutazione dei fatti in rapporto alla sussistenza del reato contestato, segnatamente riferito all’elemento psicologico dello stesso. Di tanto se ne vorrà fare motivato carico il giudice di rinvio, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.