Cass. civ. Sez. I, Sent., 23-03-2012, n. 4744 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato il Tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. Euromec in liquidazione proposta da R.S., la quale lamentava la mancata ammissione al passivo del proprio credito per prestazioni professionali, insinuato per complessivi Euro 53.124,53 in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2 ma ammesso per la minor somma di Euro 4.846,36.

Ha osservato il giudice del merito che l’opponente aveva allegato al proprio ricorso soltanto un’istanza L. Fall., ex art. 25, e aveva articolato unicamente un capitolo di prova orale senza allegare copia della domanda di insinuazione originaria, la comunicazione del decreto opposto del curatore nonchè i documenti allegati alla fase precedente con la conseguente impossibilità per il collegio di verificare la legittimazione dell’opponente, la tempestività della spiegata opposizione e la sua fondatezza nel merito.

Indimostrata era rimasta la circostanza dell’irreperibilità del fascicolo di parte della ricorrente presso la cancelleria.

Contro il decreto la R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la curatela fallimentare intimata.

Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. le parti hanno depositato memoria.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. Fall., art. 99, e dell’art. 169 c.p.c..

Deduce che la L. Fall., art. 99, prescrive che il ricorso deve contenere l’indicazione dei "documenti prodotti" di cui la parte intende avvalersi ma non impone espressamente anche la loro materiale allegazione in una col ricorso, riferendosi evidentemente ai documenti prodotti già ritualmente depositati e gli eventuali documenti nuovi, depositati con il ricorso.

Secondo la ricorrente l’onere di allegazione materiale riguarderebbe soltanto i documenti nuovi mentre i documenti già prodotti sono inseriti nel fascicolo di parte che può essere depositato nei termini di cui all’art. 169 c.p.c, nella specie corrispondente con la scadenza del termine concesso per il deposito di note difensive.

Sarebbe, poi, incongruo il richiamo fatto dal tribunale all’art. 347 c.p.c..

Nella concreta fattispecie il fascicolo contenente i documenti prodotti in primo grado dalla dott.ssa R. unitamente al ricorso L. Fall., ex art. 93, si trovava presso la cancelleria fallimentare dello stesso Tribunale di Ancona ed ivi era stato rinvenuto dopo vari solleciti del collegio.

Conclude affermando che i documenti che risultano ritualmente prodotti in primo grado fanno già parte del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio e pertanto non c’è alcun bisogno di produrli una seconda volta in sede di gravame. Si tratta di metterli a disposizione del collegio e ciò sarebbe avvenuto nei termini di cui all’art. 169 c.p.c., nella specie ciò è avvenuto due mesi prima rispetto al momento in cui la causa è stata ritenuta in decisione.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione della L. Fall., art. 99, e art. 115 c.p.c. lamentando che il Tribunale non abbia ritenuto circostanze pacifiche la legittimazione dell’opponente e la tempestività dell’opposizione per la mancata produzione della domanda di insinuazione e della comunicazione L. Fall., ex art. 97.

Deduce che la L. Fall., art. 99, non onera la parte opponente di produrre copia della domanda di insinuazione al passivo e della comunicazione del curatore L. Fall., ex art. 97. Trattasi di documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio di cui il tribunale deve tenere conto.

3.1.- Osserva la Corte che il ricorso è infondato anche se, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la motivazione in diritto del provvedimento impugnato deve essere corretta.

Infatti, alla luce della disciplina previgente questa Corte ha ritenuto che il termine per l’opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell’avvenuto deposito dello stato passivo e l’onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudice dell’opposizione, il potere-dovere di acquisire d’ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il dovere di verificare pure d’ufficio l’esistenza di siffatto presupposto processuale, con la conseguenza che, qualora detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo fallimentare, deve ritenersi tempestiva l’opposizione proposta entro l’anno dal deposito (Sez. 1, Sentenza n. 17829/2005). Principio – indubbiamente valido anche alla luce della disciplina introdotta dalla riforma del 2006 e dal decreto legislativo correttivo – in virtù del quale l’onere di provare il mancato rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo che il curatore è tenuto ad inviare a ciascun creditore ai sensi della L. Fall., art. 97, grava sul curatore medesimo.

Talchè erroneamente il tribunale ha posto a carico dell’opponente l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione.

Quanto alla legittimazione attiva, risulta dalle stesse vicende processuali narrate nel provvedimento impugnato che l’opponente era stata ammessa al passivo per la minor somma di Euro 4.846,36, sì che, in difetto di impugnazione da parte del curatore o di un creditore, si era formato il giudicato interno (implicito) in ordine alla legittimazione della creditrice opponente. E’ infondato, per converso, il primo motivo del ricorso perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato – ai sensi della L. Fall., art. 99, novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007 – dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo;

tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, L. Fall., ex art. 95, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati (Sez. 6-1, Ordinanza n. 22711/2010, la quale, affermando detto principio, ha confermato il provvedimento con cui il tribunale non aveva acquisito d’ufficio i documenti contenuti nella domanda di insinuazione al passivo e non versati dal creditore, gli uni e l’altra, nel giudizio di opposizione allo stato passivo).

Quanto al termine ultimo per la produzione dei documenti in sede di opposizione, poi, va ricordato che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, anche nella disciplina prevista dal D.Lgs. n. 169 del 2007 (come nel regime intermedio, successivo al D.Lgs. n. 5 del 2006), per la produzione di documenti a sostegno dell’istanza di ammissione al passivo non trova applicazione il divieto di cui all’art. 345 cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria;

tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare L. Fall., ex art. 96, segnando solo gli atti introduttivi L. Fall., ex artt. 98 e 99, con l’onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori (Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 25/02/2011).

Correttamente, dunque, il tribunale ha ritenuto che l’opponente non avesse fornito la prova del maggior credito insinuato, non avendo prodotto in sede di opposizione la relativa documentazione. Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-09-2011) 31-10-2011, n. 39293

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento del 14 marzo 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di G.F., gravemente indiziato di concorso nel reato di estorsione aggravata e continuata nei confronti di C.C.G..

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato e deduce la violazione dell’art. 274 c.p.p. nonchè la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, su cui si erano appuntate le doglianze fatte valere in sede di riesame con i motivi presentati direttamente in udienza. In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale non ha considerato la situazione dell’indagato sottoposto a regime dell’art. 41 bis ord. pen. e ha trattato genericamente il tema delle esigenze cautelari, disattendendo le critiche avanzate dalla difesa, omettendo di prendere in esame il rapporto temporale tra misura cautelare e commissione del reato, la sussistenza in concreto del pericolo di fuga e il rischio effettivo di reiterazione del reato.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale, seppure con una motivazione piuttosto concisa, ha preso in considerazione le doglianze proposte dall’imputato con riferimento alle esigenze cautelari, che ha ritenuto presenti, anche sulla base della presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, non essendo stati acquisiti elementi dai quali risulti l’insussistenza di tali esigenze.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, i giudici hanno preso in considerazione la situazione del G. in regime dell’art. 41 bis Ord. Pen., precisando che il provvedimento penitanziario ha natura transitoria, sicchè non può considerarsi ostativo ad una valutazione di pericolosità del soggetto.

All’infondatezza dei motivi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 28-10-2011) 18-11-2011, n. 42629

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.M. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 27/31.1.2011 del tribunale di Roma che, in sede esecutiva, rigettava la richiesta di riconoscimento della continuazione fra tre reati contro il patrimonio – truffa, falsità in scrittura privata ed appropriazione indebita – commessi in (OMISSIS) rispettivamente il 29.9.2000, il 16.11.2000 ed il terzo, in epoca anteriore e prossima al 3.10.2002, e per i quali era intervenuto il giudicato di condanna, denunciando con unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 671 c.p.p. e carenza di motivazione sul diniego del riconoscimento come richiesto, a fronte di dati oltremodo significativi, quali la medesima tipologia dei reati, consumati in un ristretto periodo temporale, e caratterizzati dalle stesse modalità di azione. Il ricorso merita accoglimento perchè fondato.

Invero i giudici di merito, pur dando atto di una serie di elementi deponenti per il riconoscimento del nesso di continuazione – tre reati dello stesso tipo, due dei quali perlomeno commessi nella stessa località, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro – hanno ritenuto, con argomentazioni generiche, di stile e perciò stesso apodittiche e quindi prive di efficacia dimostrativa, che le predette circostanze deponessero solo per l’unitario movente della condotta, solo cioè per uno stile di vita improntata al delitto. Ma è facile obiettare che lo stile di vita può accompagnarsi alla unitaria ideazione di commettere reati relativi allo stupefacente da parte del tossico – dipendente che della droga, per il suo stato di intossicazione, non può fare a meno, ove non curato efficacemente e tempestivamente.

Il giudice del merito, allora, dovrà esplicitare il criterio di ragione in forza del quale, pur in presenza delle circostanze dallo stesso considerate, da queste ultime non possa ragionevolmente dedursi la medesima ideazione programmata, anche per grandi linee in via generica, per la commissione di analoghi reati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2011) 07-12-2011, n. 45896 Imputato irreperibile

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2.6.1999 il Tribunale di Modena condannava B. V., concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, e applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni tre di reclusione e L. 2000 di multa per una serie di rapine commesse in danno di vari esercizi commerciali (capi A), B), O) E), F) della rubrica accusatoria), e per i reati in materia di armi di cui ai capi C) e G).

2.Sull’impugnazione dell’imputato La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15.7.2008, dichiarava prescritta la contravvenzione di cui al capo G) e riduceva la pena ad anni due, mesi undici di reclusione ed Euro 1000 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.

3. Ricorre personalmente il B., deducendo, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della citazione dello stesso ricorrente per il giudizio di appello in conseguenza della incompletezza delle ricerche effettuate per la dichiarazione di irreperibilità.

Non sarebbero infatti sufficienti le ricerche presso l’amministrazione penitenziaria nè l’interrogazione anagrafica eseguita presso l’ufficio comunale competente, ma le ricerche avrebbero dovuto essere estese a tutti gli altri luoghi indicati nell’art. 159 c.p.p., con particolare riferimento al luogo di svolgimento di un’eventuale attività lavorativa.

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla mancata formulazione del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, a dispetto della sua giovanissima età e del leale contegno processuale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Ed invero, quanto al motivo processuale, si deve rilevare che l’obbligo di effettuare nuove ricerche ai sensi dell’art. 159 c.p.p., comma 1, ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, è condizionato dall’oggettiva praticabilità degli accertamenti, come limite logico di ogni garanzia processuale (Cass. 5.12.2001, Lu Zhong).

Nella specie, l’imputato risultò sloggiato presso la sua originaria residenza anagrafica, senza che nessuno fosse stato in grado di riferire sulla sua nuova destinazione e, quanto al luogo di lavoro, lo stesso ricorrente omette di indicare quale attività lavorativa risultante dagli atti del procedimento egli esercitasse prima della notifica del decreto di citazione (sulla necessità della rilevabilità dagli atti dell’attività lavorativa vedi, ancora Cass. 5.12.2001, Lu Zhong, citata). Data la situazione, nessuna ulteriore attività di ricerca, oltre quella in concreto effettuata, poteva quindi essere esigibile.

2. Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, va rilevato che la Corte territoriale ha dato pienamente contezza delle proprie valutazioni con il riferimento alla gravità e al numero delle rapine e ai precedenti penali dell’imputato, ritenendo detti elementi significativi di una personalità criminale ormai consolidata.

Tanto giustifica ampiamente il contenimento del giudizio di comparazione nei limiti della semplice equivalenza delle attenuanti generiche e delle aggravanti.

Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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