Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto l’opposizione proposta da A.M. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Perugia in data 22 dicembre 2009, con il quale l’ A., detenuto presso la casa di reclusione di Orvieto, era stato espulso dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5.
Ha ritenuto che sussistessero i presupposti per far luogo a detta espulsione, trattandosi di cittadino extracomunitario in espiazione di pena detentiva non superiore ad anni 2 con permesso di soggiorno revocato od annullato; ha altresì ritenuto che non sussistesse uno stato di forza maggiore idoneo a giustificare la sua attuale posizione di irregolare nel territorio dello Stato, non potendo valere in tal senso il fatto che egli fosse coniugato in Italia con donna extracomunitaria ma titolare di permesso di soggiorno, dalla quale avrebbe avuto di recente un figlio, nato l'(OMISSIS).
2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione A.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza della legge penale, in quanto l’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 aveva natura amministrativa e andava annoverata fra le misure alternative alla detenzione; esso ricorrente era da ritenere non soggetto ad espulsione ed avente diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), atteso che aveva in Italia tutta la sua famiglia; era coniugata con cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ed in data 11 marzo 2008 gli era nato un figlio, si che l’espulsione disposta nei suoi confronti lo avrebbe costretto ad abbandonare il proprio nucleo familiare regolarmente soggiornante nel territorio italiano.
Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da A.M. è infondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 11 febbraio 2010, di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento del 22 dicembre 2009, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Perugia aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5. 3. L’ordinanza impugnata merita invece di essere confermata, atteso che il provvedimento di espulsione è stato emesso nei confronti del ricorrente in presenza del presupposto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), trattandosi di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.
Nè può valere in senso contrario quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale nei suoi confronti non avrebbe potuto emettersi il provvedimento di espulsione, versando egli in una delle condizioni previste dal cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, precisamente nella condizione di cui alla lettera d) del citato comma (divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio). E’vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lett. d), ora sostituita dalla lettera in esame, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Come esattamente rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, tale norma non può tuttavia essere applicata all’odierno ricorrente, atteso che il divieto di espulsione è da ritenersi limitato ai primi sei mesi successivi alla nascita del figlio; e non è contestato che il figlio dell’odierno ricorrente sia nato l'(OMISSIS), si che il semestre dalla sua nascita è da ritenere abbondantemente trascorso.
4. Il ricorso proposto da A.M. va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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