Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-01-2011, n. 203

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha respinto l’opposizione proposta da A.M. avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Perugia in data 22 dicembre 2009, con il quale l’ A., detenuto presso la casa di reclusione di Orvieto, era stato espulso dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5.

Ha ritenuto che sussistessero i presupposti per far luogo a detta espulsione, trattandosi di cittadino extracomunitario in espiazione di pena detentiva non superiore ad anni 2 con permesso di soggiorno revocato od annullato; ha altresì ritenuto che non sussistesse uno stato di forza maggiore idoneo a giustificare la sua attuale posizione di irregolare nel territorio dello Stato, non potendo valere in tal senso il fatto che egli fosse coniugato in Italia con donna extracomunitaria ma titolare di permesso di soggiorno, dalla quale avrebbe avuto di recente un figlio, nato l'(OMISSIS).

2. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha proposto ricorso per Cassazione A.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto inosservanza della legge penale, in quanto l’espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 aveva natura amministrativa e andava annoverata fra le misure alternative alla detenzione; esso ricorrente era da ritenere non soggetto ad espulsione ed avente diritto ad un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), atteso che aveva in Italia tutta la sua famiglia; era coniugata con cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato ed in data 11 marzo 2008 gli era nato un figlio, si che l’espulsione disposta nei suoi confronti lo avrebbe costretto ad abbandonare il proprio nucleo familiare regolarmente soggiornante nel territorio italiano.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da A.M. è infondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 11 febbraio 2010, di rigetto dell’opposizione da lui proposta avverso il provvedimento del 22 dicembre 2009, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Perugia aveva disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16, comma 5. 3. L’ordinanza impugnata merita invece di essere confermata, atteso che il provvedimento di espulsione è stato emesso nei confronti del ricorrente in presenza del presupposto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. b), trattandosi di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.

Nè può valere in senso contrario quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il quale nei suoi confronti non avrebbe potuto emettersi il provvedimento di espulsione, versando egli in una delle condizioni previste dal cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, precisamente nella condizione di cui alla lettera d) del citato comma (divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio). E’vero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 376 del 27 luglio 2000, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 17, comma 2, lett. d), ora sostituita dalla lettera in esame, nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. Come esattamente rilevato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, tale norma non può tuttavia essere applicata all’odierno ricorrente, atteso che il divieto di espulsione è da ritenersi limitato ai primi sei mesi successivi alla nascita del figlio; e non è contestato che il figlio dell’odierno ricorrente sia nato l'(OMISSIS), si che il semestre dalla sua nascita è da ritenere abbondantemente trascorso.

4. Il ricorso proposto da A.M. va pertanto respinto, con sua condanna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-02-2011, n. 4661 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Nola, depositato in data 12.12.2002, A.F., premesso di essere dipendente del Ministero della Giustizia e di svolgere la propria attività lavorativa presso il Tribunale di Nola, e premesso che le festività del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno erano coincise, in determinati anni che indicava specificamente, con la domenica, chiedeva la condanna del Ministero convenuto alla corresponsione, ai sensi della L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, come modificata dalla L. n. 90 del 1954, di una quota giornaliera aggiuntiva della retribuzione di fatto pari ad 1/26 della retribuzione mensile fissa.

Con sentenza in data 21.4.2004 il Tribunale adito dichiarava il difetto di giurisdizione limitatamente alla domanda proposta per il periodo anteriore al 30.6.1998, e rigettava la domanda per il periodo successivo, compensando le spese di giudizio.

Avverso tale sentenza proponeva appello la ricorrente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 22.11.2005 / 20.2.2006, accoglieva il gravame, riconoscendo il diritto dell’appellante al pagamento della quota giornaliera di retribuzione in relazione ai giorni suddetti.

In particolare la Corte territoriale rilevava che l’espressione "salariati" usata nella L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, andava intesa in senso omnicomprensivo, ossia di lavoratori subordinati;

ciò in quanto la norma suddetta andava interpretata, sul piano sistematico, in correlazione alla norma di cui ai commi 1 e 2 del suddetto articolo, che si riferivano per contro ai dipendenti retribuiti in misura non fissa, abbracciando in tal modo l’intera categoria dei lavoratori subordinati; e rilevava altresì che la disposizione suddetta si riferiva anche ai pubblici dipendenti, oltre che ai dipendenti del settore privato, essendo la ratio della disciplina unica, a prescindere dalla qualità soggettiva del datore di lavoro.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia con tre motivi di impugnazione.

La lavoratrice intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.
Motivi della decisione

Col primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, sostenendosi che la norma in esame – di cui al comma 3 – si riferiva ai "salariati retribuiti in misura fissa" e tali non erano gli impiegati, tra quali rientrava l’attuale intimata, che percepivano lo stipendio.

Con il secondo motivo del ricorso l’Amministrazione lamenta la falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e art. 2, comma 3, che, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, avevano introdotto il sistema di delegificazione con lo stabilire che il trattamento economico fondamentale ed accessorio degli impiegati statali era definito dai contratti collettivi.

Rileva l’Amministrazione che la fonte primaria era quindi divenuta nella materia in questione la disciplina contrattualistica, ed in specie quella desumibile dal CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, che nulla disponeva con riguardo al compenso preteso dall’originario ricorrente.

La riprova di tale assunto viene rinvenuta nello ius superveniens, costituito dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, che nell’art. 1, comma 224, ha stabilito, con norma di interpretazione autentica, che "tra le disposizioni riconosciute inapplicabili dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, è ricompreso la L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5, comma 3, come sostituito dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, art. 1, in materia di retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica.

E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Con il terzo motivo del ricorso viene denunciata insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, per non avere il giudice di appello illustrato in alcun modo il proprio convincimento circa la perdurante vigenza della norma originariamente attributiva del compenso in questione.

Osserva il Collegio che il secondo motivo, che involge questioni di carattere prioritario, è fondato e va accolto.

Al riguardo devesi rilevare che, come ritenuto anche in recenti sentenze di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. sez. lav., 27.10.2009 n. 22653; Cass. sez. lav., 17.6.2009 n. 14048; Cass. sez. lav., 22.2.2008 n. 4667), al caso di specie ben può trovare applicazione la richiamata disposizione di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224. Tale disposizione invero, mirando a risolvere dubbi interpretativi sull’ambito dell’inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è qualificabile come norma di interpretazione autentica, siccome fatto palese del resto dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.

D’altra parte questa Corte ha rimarcato come i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati sotto il profilo della pretesa violazione del principio di uguaglianza, sono privi di fondamento (cfr. al riguardo Cass. n. 14048 del 2009 cit., che in motivazione richiama il pronunziato della Corte Costituzionale n. 146 del 16 maggio 2008; ed ancora, Cass. 4667 del 2008 cit., in motivazione).

In conclusione il ricorso va accolto, stante lo ius supetveniens (per la cui applicabilità anche di ufficio in cassazione cfr, ex plurimis, Cass. 10.5.2000 n. 6541, Cass. 27.2.2004 n. 4070, Cass. 17.4.2004 n. 7333), per non essere state prospettate argomentazioni capaci di svalutare le ragioni poste a base delle ricordate statuizioni dei giudici di legittimità che, pertanto, vanno ribadite in questa sede attesi i compiti di nomofilachia devoluti a questa Corte.

Ciò comporta l’assorbimento del primo e terzo motivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dalla dipendente.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese relative all’intero processo, considerata la natura della controversia e la complessità delle questioni giuridiche affrontate per la decisione del thema decidendum, nonchè la circostanza che tale decisione si basa sullo ius superveniens.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla dipendente;

compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-01-2011) 14-02-2011, n. 5359 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con il presente ricorso, gli imputati hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del tribunale del riesame di Milano, che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dal G.i.p. di Milano poichè ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 609 – octies c.p., commesso in (OMISSIS), per mancanza ed illogicità della motivazione relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, i quali sarebbero stati fondati in via esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa, ed in relazione alle esigenze cautelari che sarebbero stati affermate a seguito di una prognosi non fondata su elementi concreti;

atteso che risulta che, medio tempore, è stata disposta la revoca della misura cautelare;

Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta da S.V.A. e da L.R.M.M. e depositata il 14 dicembre 2010, dalla quale si evince la carenza di interesse alla trattazione del ricorso;

Rilevato che i motivi di ricorso proposti da Z.C.J. A. risultano manifestamente infondati, atteso che l’ordinanza censurata risulta congruamente motivata ed argomentata con riferimento ad elementi concreti quanto alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza, che delle esigenze cautelari;

Rilevata pertanto l’inammissibilità del ricorso, alla cui declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di mille Euro a favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-02-2011) 02-03-2011, n. 8328 Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 febbraio 2010 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanciano applicava a M. M. in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, la pena di Euro 4380,00 di ammenda, di cui Euro 3040,00 in sostituzione di mesi due e giorni venti di arresto, concesse le attenuanti generiche e con la diminuente per la scelta del rito.

Disponeva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza il M., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento con rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per il seguente motivo:

violazione del disposto di cui all’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 444 c.p.p. e segg..

Sosteneva sul punto il ricorrente che l’imputato e il Pubblico Ministero, con l’istanza di applicazione della pena, avevano richiesto l’applicazione del beneficio della sospensione condizionale, mentre invece, illegittimamente, il G.I.P. del tribunale di Lanciano aveva applicato la pena concordata omettendo di concedere tale beneficio. Rilevava il ricorrente che il Giudice chiamato a decidere sull’istanza di patteggiamento non poteva che uniformarsi alle richieste delle parti e provvedere in senso conforme, salvo che reputasse di non accogliere la richiesta di patteggiamento.

Il ricorso merita accoglimento.

Il Giudice chiamato a decidere sull’applicazione della pena concordata, infatti, ove l’imputato abbia richiesto anche la sospensione condizionale della pena, con adesione del Pubblico Ministero, è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l’accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di patteggiamento.

L’art. 444 c.p.p., comma 3, stabilisce infatti l’inscindibilità – del petitum delle parti, conferendo al giudice soltanto l’alternativa tra l’accoglimento totale della domanda e il rigetto totale della stessa.

Pertanto la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, cui era formalmente subordinata la richiesta di applicazione della pena concordata, non consente al giudice la facoltà di non concedere il beneficio e quindi di ratificare soltanto l’accordo sulla pena.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al tribunale di Lanciano, determinando la sopra indicata violazione di legge il venir meno dell’accordo nella sua interezza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lanciano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.