Cass. civ. Sez. V, Sent., 23-03-2012, n. 4675 Opere idrauliche e di bonifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente impugnò, con esito negativo, una cartella esattoriale relativa a contributi consortili per il mantenimento di opere di bonifica e pulizia idraulica di terreni posti nel comprensorio del Consorzio Bonifica Est Ticino Villoresi (zona 9^ Basso Pavese).

La commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto altresì l’appello del medesimo avverso la decisione di primo grado, affermando che il suo immobile era compreso nel piano di classifica del Consorzio, approvato dalla competente autorità regionale, e che avverso il piano non era stata dal ricorrente mossa contestazione alcuna.

Avverso codesta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei censure, prive di riferimenti normativi e illustrate anche da memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso e ha depositato, a sua volta, una memoria.

Motivi della decisione

1. – La commissione regionale ha motivato la decisione affermando che la parte contribuente aveva eccepito l’inesistenza del presupposto legittimante la pretesa tributaria "perchè gli impianti di bonifica non avevano funzionato nel periodo cui si riferiva la cartella di pagamento e non erano state eseguite le opere di manutenzione indicate nel piano di classifica".

Ha quindi sostenuto, di riflesso alla giurisprudenza di questa Corte partitamente citata, che a far sorgere l’obbligo del pagamento è sufficiente l’approvazione (incontestata) del piano di classifica, mentre l’onere della prova della non avvenuta esecuzione delle opere di bonifica competeva al contribuente. Ha quindi affermato che, al riguardo, il medesimo si era "limitato a fare mere affermazioni (..), sfornite di qualsiasi supporto probatorio". 2. – Il ricorrente censura codesta statuizione per motivi così rubricati:

"1. Motivazione errata e contraddittoria: onere della prova – funzione istituzionale del Consorzio – spese di funzionamento dell’apparato consortile – spese operative di bonifica";

"2. Onere di contestazione: errore di diritto";

"3. Errore di diritto: principio di contestazione e allegazioni negative";

"4. Errore di diritto: assunzione dell’efficacia probatoria delle allegazioni, contestate, di parte resistente";

"5. Errore di diritto: valenza probatoria dell’atto ricognitivo.

Omissione/carenza di motivazione per omessa considerazione del materiale probatorio";

"5.2. Carenza di motivazione per omessa valutazione del materiale probatorio". 3. – In buona sostanza si ascrive alla sentenza di aver "legittimato un’imposizione tributaria in assenza della prova, possibile per il Consorzio, di aver posto in essere interventi di bonifica direttamente e specificamente finalizzati a beneficare gli immobili del ricorrente". 4. – Tale essendo il punto centrale della tesi sostenuta, che tutto lega all’interno di una costruzione giuridicamente contrapposta a quella della commissione regionale in punto di ripartizione dell’onere della prova inter partes, osserva la Corte che, valutati unitariamente in quanto tra loro connessi, i sopradetti motivi, ove non inammissibili per le ragioni che seguono, si rivelano comunque infondati.

5. – Val bene osservare che i motivi denuncianti asseriti errori di diritto (nella specie, quelli di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, e, in parte, 5), essendo privi dell’indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate, non rispondono pienamente al canone di necessaria autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, avendo questa Corte affermato che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, anche con l’indicazione delle norme asseritamente violate, oltre che (e soprattutto) mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Diversamente resta impedito alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (v. Cass. n. 7928/2011; n. 19282/2010). Se quindi è ritenuta inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, del pari inidonea va considerata la situazione opposta, in cui la critica della soluzione data alla controversia dal giudice di merito sia correlata a pretesi "errori di diritto" non associati alla indicazione di parametri normativi specifici. Il che è esattamente ciò che caratterizza la fattispecie, nella quale la deduzione di parte ricorrente è affidata, nei ripetuti motivi nn. 1, 2, 3, 4, e, in parte, 5, ad affermazioni contrapposte a quelle rinvenibili nella sentenza impugnata (queste peraltro in netta continuità con la giurisprudenza prevalente di questa Corte sul tema del riparto dell’onere della prova nelle liti afferenti ai contributi consortili), prive di riferimenti normativi purchessia.

6. – A ogni modo la critica complessivamente consegnata alle censure dette, parametrata al sopra ripetuto principio che si assume viceversa applicabile alla controversia, non scalfisce minimamente la motivazione dell’impugnata sentenza. La quale va confermata avendo fatto corretta applicazione delle previsioni regolatrici della fattispecie, rinvenibili nelle considerazioni che seguono.

7. – L’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica – id est, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo – postula, ai sensi dell’art. 860 c.c. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 10 che si sia titolari del diritto di proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere. Detto vantaggio deve essere diretto e specifico, nel senso di conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una "qualità" del fondo (giurisprudenza costante, dopo sez. un. n. 8960/1996 e n. 968/1998).

Il cardine del sistema consortile è infatti ancora oggi rintracciabile nell’art. 860 c.c., secondo cui "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica", o dalle opere cui attende il consorzio. Nè la legislazione regionale, cui è soggetta la regiudicanda (L.R. Lombardia n. 7 del 2003), si discosta, nella sostanza, in base agli artt. 15 e seg. più volte richiamati negli scritti difensivi, dal regime desumibile dalla citata normativa nazionale. Resta pertanto confermato che il beneficio fondiario – ex art. 23 Cost. – è l’elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva, oltre che il criterio per una corretta ripartizione dell’onere.

Risponde peraltro a una consolidata affermazione che l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio detto le volte in cui vi sia un piano di classifica – approvato dalla competente autorità regionale – recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (v. sez. un. n. 26009/2008, cui adde Cass., trib., n, 4513/2009; n. 17066/2010, nonchè, da ultimo n. 654/2012).

E in tal senso il principio appare confermato anche dall’ordinanza di questa sezione n. 3147/2012 (evocata dalla difesa del consorziato), ancorchè a premessa di una conclusione in effetti – poi – non allineata all’orientamento dominante (e anzi isolata) quanto all’identificazione dell’oggetto della "specifica contestazione", idonea a determinare l’insorgenza dell’onere della prova del beneficio diretto in capo al consorzio.

Nel caso di specie l’effettività della suddetta condizione di fatto – quanto alla esistenza di un regolare piano di classifica munito dei prescritti attendibili coefficienti contributivi – non è punto controversa, la sentenza impugnata avendo evidenziato (in ciò confortata dalle conformi precisazioni svolte nella odierna memoria della parte contribuente) che il motivo di impugnazione della cartella esattoriale fu costituito, non già dalla eccepita mancanza del piano di classifica – ovvero da contestazioni direttamente afferenti la sua legittimità (nell’ottica tracciata, a completamento del quadro dei principi rilevanti in materia, da sez. un. n. 11722/2010 al fine di una possibile disapplicazione del medesimo) – sebbene dalla eccepita inesecuzione di opere di bonifica e manutentive.

Sicchè correttamente la commissione regionale ha deciso che fosse onere del contribuente provare il fatto eccepito a presidio della inesistenza dell’obbligazione contributiva, vale a dire "che non fossero state eseguite le opere di bonifica e non si fosse provveduto alla manutenzione di quelle esistenti".

Difatti non è onere del consorzio fornire la prova di aver adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, giacchè il vantaggio diretto e immediato, per il fondo del conzorziato, è da reputarsi comunque presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano medesimo (di classifica), e della pacifica comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile.

8. – Le restanti censure (quelle che, in base alla numerazione del ricorrente, risultano ai punti 5 e 5.2 del ricorso) riferiscono di presunti vizi della motivazione dell’impugnata sentenza, per l’omessa considerazione di documenti asseritamente dimostrativi del mancato funzionamento della rete di bonifica.

Siffatti documenti sarebbero in base al ricorso consistiti: (ì) in due deliberazione del c.d.a. del Consorzio, con annessi verbali di seduta (tutti dell’anno 2006); (ii) in una relazione conclusiva di uno studio di revisione e di aggiornamento del piano di classifica (anch’essa dell’anno 2006) redatta da una società di consulenza esterna al Consorzio; e (iii) in un provvedimento della Regione Lombardia, adottato in sede di impugnativa di bilancio consuntivo 2005 del Consorzio, evidenziante irregolarità gestionali dell’ente e serie perplessità in ordine all’equo riparto delle contribuzioni.

9. – Le censure sono inammissibili.

Contrariamente a quanto sostenuto nei motivi di ricorso, l’impugnata sentenza risulta aver considerato la documentazione suddetta.

Di questa documentazione ha invero affermato l’irrilevanza probatoria in quanto trattavasi "di valutazioni complessive, in sede politica ed amministrativa, intese a riconoscere, nell’ambito del Consorzio, un particolare trattamento per i consorziati del Basso pavese, cui venivano offerte proposte riduttive e transattive per anni successivi a quello in contestazione (..)". Difatti la commissione ha aggiunto che "a parte il valore generico di tali documenti, che riflettono discussioni e valutazioni assunte in seno ad organi politico- amministrativi, è decisiva la circostanza che essi si riferiscono ad annualità diverse da quella in contestazione". Una simile motivazione, del tutto lineare e logica, si sottrae alla critica involgendo questioni di merito, posto che in effetti la controversia riguarda contributi esattoriali relativi all’anno 2003. Nè – rispetto a consimile dato oggettivo – il ricorso evidenzia quale sia la ragione della assunta decisività della documentazione richiamata.

Da ciò l’inammissibilità dei motivi detti, alla base dei quali si pone, in definitiva, una critica della valutazione del materiale probatorio, sottratta al sindacato di legittimità. 10. – In conclusione, quindi, il ricorso è rigettato.

La peculiarità dei fatti da cui la fattispecie ha tratto origine, così come dall’impugnata sentenza desumibili, giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 02-11-2011, n. 39560 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 18/3/2011 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha disposto la sostituzione della misura custodiale in carcere applicata nei confronti di G.V. con le misure coercitive non detentive dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione preso la competente Stazione dei Carabinieri, ritenendo che, anche considerati il periodo di detenzione sofferto e la pena irrogata in primo grado all’imputato, le persistenti ma affievolite esigenze di tutela fossero salvaguardabili con le indicate misure non custodiali.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria deducendo erronea applicazione di legge e carenza di motivazione sotto più profili.

Il ricorrente P.G., premesso che il G. era stato riconosciuto responsabile di concorso esterno in sodalizio mafioso e condannato con sentenza non definitiva alla pena di anni quattro di reclusione, ha rilevato che la Corte aveva indebitamente attribuito rilievo al mero decorso del tempo per affermare l’attenuazione delle esigenze cautelari senza fornire alcuna motivazione sul punto nonchè all’entità della pena inflitta come criterio di valutazione della proporzionalità della misura in atto; ha altresì lamentato difetto di motivazione in ordine all’adeguatezza delle misure adottate;

infine ha sottolineato la sussistenza della presunzione di sola adeguatezza della custodia in carcere prevista dall’art. 275 c.p.p., comma 3.

Ritiene il Collegio che, in ragione della inammissibilità di un ricorso per saltum del P.M., il gravame debba essere qualificato come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p. e che, conseguentemente, debba disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale Distrettuale di Reggio Calabria.

Deve infatti rammentarsi l’indirizzo (cfr. ex multis Cass. sent. n.39630 del 2007) che trae le mosse dall’insuperabile dato normativo per il quale, atteso il principio di tassati vita dei mezzi di impugnazione ( art. 568 c.p.p.), il P.M. non è legittimato nè a proporre il ricorso immediato per Cassazione avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva, spettando tale legittimazione, ex art. 311 c.p.p., comma 2, solo all’imputato ed al suo difensore; nè a proporre ricorso immediato avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari (quale quello impugnato in questa sede), essendo egli ammesso anche in siffatto caso, peraltro alla pari dell’imputato e del suo difensore, esclusivamente al rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 c.p.p., e, solo successivamente, ricorrendone i presupposti, al ricorso per cassazione (cfr. Cass. sent. n.45402 del 2008). Si provvede quindi alla sopra indicata trasmissione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 22-12-2011, n. 10038

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che con il ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente impugna le graduatorie in epigrafe nonché il D.M. n. 42/2009 che in tema di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento consentono l’inserimento del personale docente in tre ulteriori province, rispetto a quella di provenienza, ma sempre "in posizione subordinata (in coda");

Considerato che il ricorso, sulla base del sottorichiamato orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) risulta inammissibile per difetto di giurisdizione;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata" e che, quanto alla motivazione essa può consistere, "se del caso a un precedente conforme";

Considerato che tali precedenti sono da individuarsi nella decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 (che ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con decisione n. 09 febbraio 2011, n.41) uniformatasi al recente orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite civili n.22805 del 12 ottobre 2010;

– che nel riferito contesto e nelle more del giudizio interveniva:

– il comma 4ter, adottato in sede di legge di conversione del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 che avrebbereso inefficace, in quanto norma (asseritamente) interpretativa, l’indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza di questa Sezione (Tar lazio Sez.III bis) n. 10809 in data 27 novembre 2008.

– l’ordinanza n. 00230/2010 di questa Sezione sollevante questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4ter del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella l. 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, 51, comma 1, 97, comma 1, 113, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione;

– l’accoglimento da parte della Corte costituzionale,con sentenza 09 febbraio 2011, n.41 della sollevata questione di legittimità costituzionale con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4 ter d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009 n. 167, per violazione dell’art. 3 cost., " posto che introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto a un biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non solo nel periodo anteriore, ma anche in quello posteriore all’esaurimento del biennio in questione..", evidenziando in via preliminare che il contrasto di giurisprudenza in merito alla giurisdizione in subiecta materia "….preclude una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010)….)…".

Tenuto conto che la suindicata decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale surrichiamato ed ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

– "la questione sottoposta…. va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni…. fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…."

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico….; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo….".

Preso atto che dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che i D M disciplinanti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti ".. che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato…….. di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione".

Va quindi declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione tenuto conto del disposto di cui all’art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda medesima entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione".

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art.11 secondo comma del c.p.a.ex D.Lgs. 272010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 11-01-2012, n. 91 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante, nel corso del giudizio, ha dichiarato di non avere interesse alla definizione del secondo grado del giudizio.

Il Collegio prende atto di ciò e dichiara improcedibile l’appello, con compensazione delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 10452 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

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