T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 17-01-2011, n. 67

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo

Il ricorrente Dott. S.C. ha partecipato alle prove scritte degli esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, svoltesi presso la Corte d’Appello di Messina nel dicembre 1997.

All’esito della correzione delle prove scritte il ricorrente ha conseguito una valutazione complessivamente negativa – avendo riportato la sufficienza solo per una delle tre prove scritte -, e di conseguenza non è stato ammesso alle prove orali.

Avverso tale valutazione negativa e la mancata ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, denunciando vizi di difetto di motivazione, di violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del R.D. 22.01.1934 n. 37, nonché di eccesso di potere sotto diversi profili.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto rigettarsi il ricorso.

All’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e da accogliere.

Sono in particolare fondate le censure che si appuntano sul difetto di motivazione, con riferimento ai giudizi negativi espressi dalla Commissione esaminatrice sul compito di diritto civile e l’atto giudiziario del ricorrente, rispettivamente valutati con il voto di 18 il primo e con il voto di 28 il secondo, trattandosi di semplice punteggio numerico.

E’ sufficiente, ad avviso del Collegio, richiamare il consolidato orientamento di questa Sezione in base al quale l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non può essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, dovendo il voto numerico essere accompagnato da apposita motivazione, che dia contezza della rispondenza di ciascun elaborato ai criteri di valutazione preventivamente costituiti (cfr. ex multis TAR Catania, IV, 7 dicembre 2006, n. 2427; Idem 13 ottobre 2007, n. 1659; Id. 31 luglio 2008, n. 1455; Id. 09.12.2009, n. 2029; Idem, 30 luglio 2010, n. 3313; cfr. in termini anche Cons. Stato, V, 1 settembre 2009, n. 5145).

L’obbligo di motivazione delle valutazioni negative delle prove di un concorso deve infatti essere considerato come espressione del principio di trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, sancito, a livello normativo, dall’art. 3 della Legge n. 241/1990 e, ancora prima, dall’art. 97, comma 1, Costituzione, come tale applicabile a qualsiasi procedimento concorsuale (cfr. TAR Catania, IV, 14 settembre 2006, n. 1446).

Le commissioni esaminatrici che attribuiscono ai candidati un punteggio numerico negativo devono, pertanto, rispettare il dovere, imposto dal generale principio di trasparenza amministrativa, di rendere ricostruibile per il candidato bocciato il percorso logico seguito nella valutazione, consentendogli di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente; ciò che consente alle commissioni stesse di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell’Autorità giurisdizionale.

Nel caso di specie la commissione non ha provveduto ad individuare le carenze riscontrate nei due elaborati valutati negativamente, né ha predeterminato alcun criterio di valutazione dei compiti, non potendosi ritenere sufficiente ad integrare l’obbligo della motivazione il semplice richiamo, nel verbale n. 7 del 03.02.1998, dei criteri di cui all’art. 18 R.D. n. 37/1934 (conoscenza dei principi teorici e attitudine a farne applicazione ai casi pratici non disgiunti da logicità di argomentazioni e da una forma di esposizione corretta e tecnicamente idonea), senza poi l’indicazione su ciascun elaborato di un giudizio o di un segno di correzione che consenta di verificare se vi siano, e quali siano, i punti eventualmente ritenuti non rispondenti ai parametri di valutazione testè esposti.

Per quanto sopra esposto, dunque, nel caso di specie la commissione non ha provveduto a motivare adeguatamente la decisione di non ammettere il ricorrente alle prove orali, determinandosi in tal modo un evidente vizio di violazione di legge, con riferimento all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di tal ché il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento di inidoneità del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e con l’effetto della immediata riammissione alla selezione stessa, attraverso la rivalutazione motivata delle due prove insufficienti.

Restano assorbite le ulteriori censure non esaminate.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Giuseppa Leggio, Primo Referendario, Estensore



Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-01-2011, n. 884

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno presentato istanze di inquadramento, ai sensi dell’art. 38, co. 3 e 4, l. 400/1988, per essere collocati nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella stessa qualifica già acquisita presso le rispettive amministrazioni di appartenenza ovvero, anche in soprannumero, nella qualifica superiore corrispondente alle documentate mansioni svolte presso la Presidenza del Consiglio.

Con l’impugnato D.P.C.M. del 18 maggio 1991, i ricorrenti sono stati collocati in posizioni non utili nella graduatoria per l’inquadramento nella 8^ qualifica funzionale.

Di talché, hanno proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi d’impugnativa:

Eccesso di potere per illogicità nella determinazione dei criteri di inquadramento.

L’inquadramento "orizzontale" di cui all’art. 38 l. 400/1988 si configurerebbe come un concorso per titoli, attesa l’insufficienza dei posti rispetto alle istanze presentate, per cui la Commissione avrebbe dovuto rendere noti i criteri prima di iniziare l’esame delle singole posizioni onde permettere agli interessati la produzione della documentazione più idonea.

L’assoluta preponderanza del punteggio attribuito al merito rispetto a quello previsto per i titoli culturali e professionali costituirebbe di per sé sintomo di sviamento di potere anche in relazione alla predeterminabilità del risultato che criteri non equilibrati sono in grado di produrre.

La categoria "titoli di merito", peraltro, si articolerebbe in sottocategorie tali da far assumere alla sola anzianità di servizio, estranea al merito, un rilievo determinante, con automatica collocazione in ruolo del personale più anziano ed esclusione di chi, come i ricorrenti, possiede minore anzianità generale, ma titoli culturali e professionali non posseduti da molti colleghi collocati utilmente.

Violazione dell’art. 38 l. 400/1988.

L’inserimento in ruolo di seguito al "personale già appartenente al ruolo alla data del 27 settembre 1988" inciderebbe sugli interessi e sulle aspettative di carriera dei ricorrenti, i quali sarebbero posposti a colleghi che hanno minore anzianità di qualifica; viceversa, i dipendenti inquadrati ex l. 400/1988 dovrebbero essere iscritti in ruolo secondo l’anzianità di qualifica posseduta.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il difensore, all’udienza del 12 gennaio 2011, ha dichiarato la persistenza dell’interesse al gravame per i soli ricorrenti F. e G., per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento ai ricorrenti S., I., C., D. e S..

3. Nel merito, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

L’art. 38, co. 3, l. 400/1988 dispone che il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento, comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di comando o di fuori ruolo, è inquadrato a domanda nelle qualifiche corrispondenti del personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti dei posti dalla tabella B disponibili; tale personale, ai sensi del successivo quarto comma, può chiedere di essere inquadrato anche in soprannumero e previo superamento di esamecolloquio, nella qualifica funzionale della carriera immediatamente superiore, con il profilo professionale corrispondente alle mansioni superiori lodevolmente esercitate per almeno due anni, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla nuova qualifica.

Il sesto comma dell’art. 38 in discorso, inoltre, stabilisce che la commissione individua gli aventi diritto all’inquadramento, in relazione ai posti disponibili, a seguito della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla commissione stessa, dei titoli culturali, professionali e di merito, con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, alla durata del periodo di effettivo servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché all’anzianità maturata presso le amministrazioni e gli enti di provenienza.

Le censure proposte con il primo motivo d’impugnativa sono infondate in quanto:

i criteri sono stati predeterminati, come risulta dall’allegato 4 della produzione documentale depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 22 dicembre 2010, e, secondo quanto riportato nella memoria di detta Avvocatura, sono stati consegnati agli interessati su istanza di parte, né i ricorrenti hanno specificato quale documentazione più idonea avrebbero potuto produrre se avessero conosciuto prima tali criteri;

la predeterminazione dei criteri costituisce espressione di attività discrezionale ed in quanto tale può ritenersi illegittima solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie non ricorrono, e, d’altra parte, la stessa norma di legge, di cui all’art. 38, co. 6, l. 400/1988, attribuisce particolare rilievo all’anzianità di servizio.

All’infondatezza di tali censure segue l’inammissibilità per carenza di interesse del secondo motivo d’impugnativa con cui è stata contestata la legittimità dell’eventuale inquadramento in ruolo di seguito al "personale già appartenente al ruolo alla data del 27 settembre 1988"

4. Sussistono giuste ragioni, considerate le difficoltà esegetiche ed applicative della normativa di riferimento, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

così provvede sul ricorso in epigrafe:

dichiara improcedibile l’azione di annullamento proposta dai sigg.ri S., I., C., D. e S.;

respinge l’azione di annullamento proposta dai sigg.ri F. e G..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1070/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 244/06, proposto da Erikigwe Cristopher Nnolika, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ferrero e Zeno Baldo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924, n. 1054;

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria per legge, in Venezia, p.zza San Marco n. 63 ;

PER L’ANNULLAMENTO

del decreto CAT. A.12/2005/Imm. 1285, emesso dal Questore di Venezia l’8 settembre 2005, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visto il ricorso, notificato il 12 gennaio 2006 e depositato presso la Segreteria il 2 febbraio 2006, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 febbraio 2009 – relatore il Referendario Marina Perrelli – i procuratori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. Il ricorrente, cittadino nigeriano regolarmente presente in Italia dal 20 agosto 2008 in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato a seguito di regolarizzazione ex lege n. 222/2002, presentava il 18 novembre 2004 alla Questura di Padova istanza di rinnovo del detto titolo.

B. Il 10 novembre 2005 Cristopher Nnolika Erikigwe riceveva la notifica del decreto con il quale veniva rigettata l’istanza de qua in considerazione delle condanne emesse dal Tribunale di Padova nei suoi confronti rispettivamente il 2 ottobre 2003 a mesi 6 di reclusione e 600,00 euro di multa, il 2 gennaio 2004 a mesi quattro di reclusione e 600,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 ad un anno e due mesi di reclusione e 1.800,00 euro di multa, il 7 ottobre 2004 a quattro mesi di reclusione e 800,00 euro di multa, tutte per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché del deferimento all’Autorità giudiziaria in data 26 luglio 2005 per lesioni personali. La Questura procedente negava, quindi, il rinnovo del titolo di soggiorno in considerazione sia dell’esistenza di condanne ostative ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. L.gs. n. 286/1998 e successive modifiche, sia del giudizio di pericolosità sociale formulato sulla scorta dei precedenti penali dai quali viene desunta l’abitualità a delinquere e la provenienza illecita dei mezzi di sostentamento.

C. Con un unico ed articolato motivo il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato sotto diversi profili per violazione di legge, nonché per eccesso di potere per carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, l’amministrazione procedente non ha valutato la sussistenza di motivi di carattere umanitario per rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 286/1998, né ha operato una verifica in concreto circa la ricorrenza dei presupposti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale, trattandosi di straniero munito di titolo di soggiorno rilasciato a seguito di regolarizzazione, né, infine, ha tenuto conto della lieve entità dei quantitativi di sostanza stupefacente trovati in possesso del medesimo e del fatto che due delle quattro condanne emesse nei di lui confronti sono frutto di patteggiamento.

D. Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso in considerazione dell’esistenza di condanne ostative ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998.

E. All’udienza del 12 febbraio 2009 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.

2. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, oggetto di impugnazione, si fonda, da un lato, sull’esistenza di quattro condanne ostative, ex art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 e, dall’altro, su un giudizio di pericolosità sociale espresso dall’amministrazione procedente in considerazione della pluralità di condanne per reati inerenti gli stupefacenti dalle quali si desume la tendenza del ricorrente a delinquere e la provenienza di parte dei suoi mezzi di sussistenza da attività illecite.

3. Le censure articolate dal ricorrente, che possono essere trattate congiuntamente, sono infondate e vanno disattese per le seguenti ragioni.

4. Nella fattispecie in esame trovano applicazione l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge n. 189/2002, che prevede quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno il caso in cui lo straniero “…risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati previsti dall’art. 380, 1 e 2 comma, c.p.p., ovvero per reati inerenti gli stupefacenti (…)” , e l’art. 5, comma 5, dello stesso decreto ai sensi del quale “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato…sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”.

4.1. Nel caso di specie, dunque, l’autorità procedente ha correttamente evidenziato, nelle premesse del decreto impugnato, che le condanne, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per i reati inerenti le sostanze stupefacenti sono elemento assolutamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

4.2. Può, inoltre, condivisibilmente affermarsi che in tal caso sussiste un automatico impedimento al rinnovo del permesso di soggiorno, senza necessità di un’autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale, in quanto si tratta di una preclusione che non costituisce un effetto penale, ovvero una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto amministrativo che la legge fa derivare dal fatto storico consistente nell’avere riportato una condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o, quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza, ai fini della permanenza in Italia) del comportamento tenuto nel Paese dallo straniero.
4.3. La norma in questione non consente all’Amministrazione alcuna autonoma valutazione in ordine ai fatti oggetto del giudizio penale derivando in modo del tutto automatico dalla sentenza penale la preclusione al rinnovo del permesso di soggiorno (cfr. Cons. Stato, n. 2866/2006).

Occorre, inoltre, evidenziare che la disposizione così come sopra interpretata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole una norma che limiti l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri a seconda che questi abbiano commesso reati sanzionati con pene superiori a determinate soglie o comunque ritenuti di particolare pericolosità sociale nell’attuale momento storico.

5. A tal riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 148/2008 ha osservato che: “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero – attualmente, extracomunitario – è quella dell’art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa «è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali», rilevando quindi che:

Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione Lavoro Sentenza n. 19652 del 2006 deposito del 13 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28 gennaio 2004 la Corte d’appello di Milano, rigettando l’impugnazione principale del lavoratore e quella incidentale del datore dì lavoro, confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stato trasformato, in licenziamento per giustificato motivo con preavviso, il recesso intimato per giusta causa ad I. M., dipendente, in qualità di dirigente, della ? ??, a causa di un violento alterco avuto con il collaboratore A. D. P.. La Corte territoriale, dopo avere preliminarmente negato al dirigente, anche non apicale il diritto alla tutela reale, affermava che se era pacifica l’aggressione fisica compiuta dall’I. a danno del D. P., altrettanto indiscutibile era la provocazione da quest?ultimo compiuta, giacché non era attendibile, ed anche smentita da un teste, la sua tesi di non avere pronunciato le frasi offensive nei confronti dell’I., dal momento che una frase priva di destinatario non avrebbe potuto scatenare nell’I. una reazione tanto violenta; in ogni caso l’esercizio da parte dell’I. di violenza nei confronti del suo sottoposto, giustificava il recesso, giacché il dirigente posto ai vertici dell’organizzazione aziendale, dovrebbe dare il buon esempio e dimostrare estrema correttezza.

Avverso detta sentenza l’I. propone ricorso affidato a quattro motivi illustrati da memoria, resiste la società ? ? ?con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex articolo 335 c.p.c..

Con il pi mo motivo del ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo legge 300/70 e difetto di motivazione, perché i Giudici di merito non avrebbero svolto alcuna argomentazione in ordine alla dedotta modificazione della contestazione disciplinare, con conseguente illegittimità della successiva sanzione emessa. La sentenza impugnata aveva affermato la irrilevanza di questa modifica, sulla considerazione che il giudice di primo grado aveva concentrato l’indagine solo ed esclusivamente sull’episodio oggetto di contestazione, e cioè su quanto avvenuto presso la piscina dell’albergo di Caserta, mentre a seguito della contestazione e delle giustificazioni rese, la società, con la lettera di licenziamento, aveva ridisegnato e ampliato l’intera vicenda, contestando ulteriori addebiti in relazione a quanto da esso ricorrenti, sarebbe stato posto in essere all’interno del salone dell’hotel, con conseguente violazione della regola di immodificabilità della contestazione.

Il motivo non è fondato.

Ed infatti la Corte territoriale, per rispondere a detta obiezione, già svolta dall’attuale ricorrente nel giudizio di appello, ha precisato che il primo Giudice aveva fondato il giudizio di proporzionalità del licenziamento solo sull’episodio che era stato contestato, negando ogni rilevanza a quello ulteriore addebitato solo nella successiva lettera di licenziamento, il quale restava quindi tamquam non esset . Ne consegue che, essendo stata apprezzata la legittimità del recesso esclusivamente sulla base dei fatti ritualmente contestati, non assume alcuna rilevanza il riferimento, nel provvedimento di licenziamento, di addebiti ulteriori.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 Cc e 3 della legge 604/66, nonché difetto di motivazione, per avere la Corte di Milano affermato essere pacifica la aggressione fisica compiuta da esso ricorrente a danno del D. P., senza però indicare gli elementi di prova a sostegno, senza considerare che nel ricorso in appello egli aveva evidenziato che il teste L. aveva riferito di ?reazione reciproca? e che il teste P. aveva affermate che il D. P. gli era venuto incontro con fare minaccioso, facendogli cadere il bicchiere dalle mani. Sarebbe poi evidenziabile una serie di strane coincidenze, come la insofferenza precedentemente espressa dalla società nei suoi confronti rilevata anche dal giudice di primo grado, come il fatto che il D. P., peraltro neppure citato come teste dalla controparte, pur avendo posto in essere una provocazione nei suoi confronti, era stato sanzionato solo con un giorno di sospensione; la sentenza sarebbe inoltre contraddittoria avendo affermato nella parte finale che una valutazione prudente e attenta del contesto, in relazione al principio di proporzionalità, avrebbe dovuto condurre ad altra soluzione per contemperare la dignità d entrambi i dipendenti.

Neppure questo motivo è fondato.

Invero le argomentazioni svolte dal ricorrente non inficiano l’accertamento compiuto della sentenza impugnata secondo cui vi era stata una aggressione fisica da parte del ricorrente a danno del D. P., dal momento che in ricorso non si espongono fatti idonei a negarla, ma si pone invece l’accento sulla ?reciprocità? delle aggressioni e quest?ultimo elemento è ben stato valutato in sentenza, che in base ad esso ha confermato la trasformazione, già operata dal primo Giudice, del licenziamento in tronco in licenziamento con preavviso.

Quanto al resto della censura, il peculiare atteggiamento ascritto alla società datrice di lavoro, in questo contesto, può essere prospettati dal ricorrente come mero motivo di sospetto sulle intenzioni datoriali di approfittare della vicenda per liberarsi della sua presenza, ma non spiega rilevanza sull’oggetto intrinseco del giudizio, che risulta sostanzialmente limitato al puntuale episodio avvenuto nell’albergo di Caserta, per cui solo su questo doveva esprimersi il giudizio di proporzionalità tra addebito e sanzione.

Quanto alla considerazione finale espressa dalla Corte di Milano, questa non vale a smentire quanto detto in precedenza sulla gravità della aggressione posta in essere dal dirigente nei confronti di persona a lui sottoposta, in violazione della fondamentale regola di correttezza che deve caratterizza, la condotta di chi è posto in condizione di vertice nella scala gerarchica aziendale.

Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 2118 Cc 10 legge 604/66, e 18 legge 300/70 come modificato dalla legge 108/90 e difetto di motivazione, per avere negato che anche al dirigente non apicale, spetti, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegra nel posto di lavoro.

Questa censura, siccome attinente al regime di tutela astrattamente applicabile al rapporto, risulta assorbita dal rigetto dei precedenti motivi concernenti la legittimità del licenziamento. Con il quarto motivo, proposto subordinatamente a quello precedente, si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 Cc e difetto di motivazione, per non avere i Giudici di merito riconosciuto il suo diritto alla indennità supplementare, ma anche questo motivo risulta assorbito dalla ritenuta legittimità del recesso.

Con il ricorso incidentale, deducendo violazione dell’articolo 7 della legge 300/70 e degli articoli 2106 e 2119 Cc nonché difetto di motivazione, ci si duole del negato riconoscimento della legittimità del recesso in tronco, perché sarebbe stato erroneamente espulsa dalla valutazione sulla gravità della condotta, l’ulteriore aggressione compiuta dall’I. ai danni del D. P. subito dopo il primo episodio, avendola erroneamente considerata non contestata, e per avere attribuito eccessivo rilievo alla provocazione subita dall’I.

Il motivo non è fondato, giacché nel giudizio di fatto, che non può nuovamente esprimersi in questa sede, concernente la ponderazione effettuata nella sentenza impugnata dei comportamenti dell’I. e del D. P., non è ravvisabile alcun vizio logico né giuridico.

Costituisce giudizio di fatto riservato ai giudici di merito anche la valutazione sulla consistenza della contestazione, in cui, nella specie, non è dato ravvisare difetti dal momento che in ricorso non viene riportato né il contenuto della lettera di contestazione, né il contenuto delle difese svolte dall’Ibisco, così precludendo l’individuazione dei vizi dedotti.

Conclusivamente vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.